Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 07/05/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 790/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da e con Avv.ti TOMMASO Parte_1 Parte_2
GIANNINI e ELENA PREITE;
contro
– con il Funzionario Controparte_1
CASTELNUOVO ADAMO;
oggi 07/05/2025 davanti alla dott.ssa ER VÒ, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente Avv. GIANNINI TOMMASO, per la parte resistente la dott.ssa CATERINA MI, munita di delega agli atti telematici.
L'Avv. GIANNINI rettifica le allegazioni di cui al ricorso con riferimento all'anno
2013, precisando che i conteggi sono svolti non tenendo conto dell'anno 2013 nella progressione economica, sicchè a nulla rileva ai fini della presente causa quanto argomentato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 16133/2024.
Il Giudice, ritenuta la causa decidibile allo stato degli atti, invita le parti alla discussione.
La dott.ssa MI si riporta alla memoria difensiva.
L'Avv. GIANNINI stante l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente, ridetermina il credito del post ruolo per in € 1.172,65, mentre la Pt_1
posizione di non è interessata dall'eccezione di prescrizione. Pt_2
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Il Giudice ER VÒ
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa ER VÒ, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 790/2024, avente per oggetto “servizio preruolo
– differenze retributive – ricostruzione di carriera”, promossa
DA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_3
) - con il patrocinio degli Avv.ti TOMMASO GIANNINI e ELENA C.F._2
GIOVANNA ANGELA PREITE, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. - con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio dell'Funzionario dott. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente;
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 17/12/2024, e hanno Parte_1 Parte_3
convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro,
, allegando di avere lavorato alle Controparte_1
dipendenze del prima dell'immissione in ruolo, avvenuta rispettivamente il Controparte_2
1.9.2013 e il 1.9.2014- con una serie di contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di attività di docente e di avere ottenuto sentenza favorevole dalla Corte d'Appello di Milano, che ha accertato la violazione del principio di non discriminazione in relazione al mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini economici e condannato genericamente il al risarcimento del danno da quantificare nelle differenze retributive CP_1
3 risultanti tra la retribuzione riconosciuta ad un lavoratore assunto a tempo indeterminato, di pari livello e anzianità, a far data dal primo contratto a tempo determinato ed entro il termine di prescrizione decennale.
Dolendosi la ricorrente di avere ricevuto il pagamento di una somma inferiore a Pt_1
quanto dovutole per il periodo pre ruolo dall'amministrazione scolastica, che non avrebbe nemmeno riconosciuto alle ricorrenti le corrette anzianità di servizio, le docenti hanno quantificato e chiesto il pagamento delle differenze retributive dovute anche per il periodo successivo all'immissione in ruolo, sostenendo l'applicabilità dei gradoni stipendiali previsti dai CCNL di volta in volta vigenti.
Le ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
NEL MERITO:
1. Previa disapplicazione del decreto di ricostruzione carriera n. 3238/2015 per e e del decreto di ricostruzione carriera n 945/2016 per la Pt_1 ricorrente 2. Accertare e dichiarare la violazione del principio di non Pt_3 discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro o per quelle motivazioni che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare ed il diritto di parte ricorrente di vedersi riconosciuta in maniera integrale l'anzianità di servizio maturata con i numerosi contratti a termine stipulati e precisamente un'anzianità preruolo per Parte_1 pari ad anni 9 mesi 6 e giorni 8 e per pari ad anni 9 mesi 7 e giorni 26; Parte_3
3. Accertare e dichiarare, per i motivi indicati in narrativa o per quelle motivazioni che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare, il diritto di parte ricorrente al riconoscimento giuridico dell'anno 2013 (pari ad anni 1) disponendone l'utilità giuridica (ed economica per il periodo successivo al blocco) ;
4. Per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta al riconoscimento integrale, ai fini giuridici, economici e di carriera, a favore della ricorrente dell'anzianità di servizio preruolo Parte_1 di Anni 9 mesi 6 e giorni 8 comprensiva dell'anzianità di servizio maturata per l'anno 2013 con riconoscimento di un'anzianità di servizio complessiva maturata al 31.12.2024 di Anni 20 mesi 10 e giorni 8 con emissione di nuovo decreto di ricostruzione carriera giuridica ed economica e collocazione della ricorrente nella corretta posizione stipendiale alla stessa spettante per legge dall'immissione in ruolo del 1.9.2013 e conseguentemente condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento, in applicazione della sentenza della Corte di Appello n. 376/2017, di € 3381,78 (già detratta la somma corrisposta di € 2254,25) per differenze retributive arretrate ancora dovute a titolo risarcitorio per il periodo preruolo, o la diversa somma maggiore o minore risultante in corso di causa, nonché al pagamento delle differenze retributive maturate e maturandi dall'immissione in ruolo fino al 31.12.2024 pari ad € 5803,09 (comprensiva del rateo di 13.ma), derivanti dalla differenza stipendiale tra quanto percepito e quanto avrebbe percepito se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del comparto scuola in base all'effettiva anzianità di servizio maturata, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al
4 saldo;
5. Per l'effetto condannare l'Amministrazione convenuta al riconoscimento integrale, ai fini giuridici, economici e di carriera, a favore della ricorrente Parte_3
dell'anzianità di servizio preruolo di Anni 9 mesi 7 e giorni 26 comprensiva
[...] dell'anzianità di servizio maturata per l'anno 2013 con riconoscimento di un'anzianità di servizio complessiva maturata al 31.12.2024 di Anni 19 mesi 11 e giorni 26 con emissione di nuovo decreto di ricostruzione carriera giuridica ed economica e collocazione della ricorrente nella corretta posizione stipendiale alla stessa spettante per legge dall'immissione in ruolo del 1.9.2014 e conseguentemente condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate e maturandi dall'immissione in ruolo del 1.9.2014 fino al 31.12.2024 pari ad € 2629,37 (comprensiva del rateo di 13.ma), derivanti dalla differenza stipendiale tra quanto percepito e quanto avrebbe percepito se fosse stata correttamente collocata nei gradoni stipendiali previsti dalla successione dei CCNL del comparto scuola in base all'effettiva anzianità di servizio maturata, il tutto oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo.
Si è costituito in giudizio il dando atto di essersi adoperato Controparte_1
per l'esecuzione della precedente sentenza, ma comunque concludendo per il rigetto del ricorso e preliminarmente eccependo la prescrizione.
2. La sentenza di condanna generica, emessa dalla Corte d'Appello di Milano, ha già statuito il diritto delle ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità maturata ed al risarcimento del danno
(nei limiti della prescrizione decennale), pari alle differenze retributive maturate e risultanti dalle differenze tra la retribuzione percepita nel periodo preruolo e quella riconosciuta ad un lavoratore a tempo indeterminato di pari livello ed anzianità.
In particolare, le ricorrenti lamentano che in conseguenza del non corretto computo dell'anzianità di servizio, esse non siano state correttamente inquadrate nelle fasce stipendiali che, come previsto dalla contrattazione collettiva, sono incrementate proprio sulla base di detta anzianità di servizio.
La domanda è ormai corroborata dalla giurisprudenza della Corte di legittimità (cfr. sentt. Cass. nn. 20918/19, 22558/2016), che ha affermato il principio per cui nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti 5 a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.
All'affermazione di tale principio di diritto, richiamato in numerose pronunce successive, la
Corte è pervenuta sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale da tempo ha affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno.
Pertanto la domanda relativa al riconoscimento degli incrementi retributivi previsti dal CCNL del comparto scuola anche per i periodi nei quali le ricorrenti hanno svolto servizi pre-ruolo va accolta, perché il principio di non discriminazione affermato dalla giurisprudenza comunitaria e dalla Corte di Cassazione implica che, nella ricostruzione ai fini giuridici ed economici della carriera dei ricorrenti, l'anzianità maturata nei servizi non di ruolo vada computata come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, con la medesima progressione professionale riconosciuta dalla contrattazione collettiva per il personale di ruolo.
Il principio affermato dalla Corte d'Appello implica che ai fini della progressione stipendiale,
l'anzianità maturata dalla ricorrente nei servizi non di ruolo vada computata come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, con la medesima progressione professionale riconosciuta dalla contrattazione collettiva per il personale di ruolo.
Dai decreti di ricostruzione della carriera, allegati come documento n. 7, si desume che il non ha fatto applicazione dei predetti principi, avendo attribuito alle ricorrenti alla CP_1
data di immissione in ruolo la prima posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni
0.
Del resto, la Corte di Cassazione, nella citata sentenza n. 31150/2019, ha espressamente dichiarato l'irrilevanza dell'immissione in ruolo, rispetto alla questione della disparità di trattamento, così statuendo: “Occorre dire subito che l'applicabilità alla fattispecie della clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato
6 alla direttiva 1999/70/CE non può essere esclusa per il fatto che il rapporto dedotto in giudizio abbia ormai acquisito stabilità attraverso la definitiva immissione in ruolo, perchè la Corte di
Giustizia ha da tempo chiarito che la disposizione non cessa di spiegare effetti una volta che il lavoratore abbia acquistato lo status di dipendente a tempo indeterminato. Della clausola 4, infatti, non può essere fornita un'interpretazione restrittiva poichè l'esigenza di vietare discriminazioni dei lavoratori a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato viene in rilievo anche qualora il rapporto a termine, seppure non più in essere, venga fatto valere ai fini dell'anzianità di servizio (cfr. Corte di Giustizia 8.11.2011 in causa C- 177/10 RO Santana punto 43; Corte di Giustizia 18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, Valenza ed altri, punto 36)”.
La corretta applicazione della progressione stipendiale va fatta sulla base dell'effettivo servizio preruolo prestato fino all'immissione in ruolo.
Nel calcolo dell'anzianità occorre, quindi, tener conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato
(congedo ed aspettativa retribuiti, maternità e istituti assimilati), con la conseguenza che non possono essere considerati nè gli intervalli fra la cessazione di un incarico di supplenza ed il conferimento di quello successivo, nè, per le supplenze diverse da quelle annuali, i mesi estivi, in relazione ai quali la Corte da tempo ha escluso la spettanza del diritto alla retribuzione (Cass.
n. 21435/2011, Cass. n. 3062/2012). Il servizio preruolo, come calcolato dalla parte ricorrente sulla base dello stato matricolare, non risulta espressamente contestato dalla parte resistente.
Deve inoltre considerarsi irrilevante, ai fini delle progressioni stipendiali, l'anno 2013 per effetto del cd . “blocco” dell'anzianità” sancito dall'art. 1 comma 1 lett. b) del D.P.R. 122/2013
(all'odierna udienza la parte ricorrente ha dato atto di avere formulato le domande a prescindere dalle considerazioni svolte dalla recente sentenza della Corte di Cassazione n. 16133/2024).
Del resto la parte resistente non ha formulato alcun rilievo in ordine ai conteggi svolti dalla parte ricorrente e puntualmente esposti nei conteggi sub docc. n. 4 (periodo pre ruolo per ) Pt_1
e 15 (periodi post ruolo per entrambe le ricorrenti). Risulta inoltre che la difesa attorea abbia calcolato le differenze stipendiali per il periodo preruolo, tenendo conto della prescrizione
7 decennale, dichiarata dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza passata in giudicato.
Tenuto conto della data di notifica del ricorso (sicuramente successiva al deposito del ricorso avvenuto il 17.12.2024) non è maturata la prescrizione quinquennale rispetto alle differenze stipendiali maturate (a far data dal 6.1.2020) dopo l'immissione in ruolo per Pt_2
mentre per la difesa attorea all'odierna udienza ha rideterminato il credito del post Pt_1
ruolo in € 1.172,65, proprio tenendo conto dell'avversa eccezione di prescrizione quinquennale.
La parte convenuta va quindi condannata a corrispondere gli importi azionati, che anche per il periodo preruolo sono da intendersi al lordo delle ritenute fiscali, trattandosi sì di somme dovute a titolo risarcitorio, secondo quanto statuito dalla Corte d'Appello, ma pur sempre di una somma volta a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi e perciò soggetta a tassazione (cfr. sent. Cass. n. 5108/2019).
3. Le ricorrenti chiede in questa sede anche la ricostruzione della carriera sulla base dell'integrale computo del servizio preruolo effettivamente prestato. Deducono -in punto di diritto- che il servizio preruolo sia assimilabile ed equiparabile a quello prestato dai colleghi assunti con contratto a tempo indeterminato, non essendovi motivo alcuno per cui ai dipendenti a tempo determinato il servizio prestato prima dell'immissione in ruolo sia discriminato all'atto della ricostruzione della carriera e sia retribuito con uno stipendio che rimane sempre pari a quello della prima fascia stipendiale per tutto il periodo di precariato.
L'assunto è fondato.
Occorre anzitutto considerare che operano nella materia gli artt.485 e 489 del D.Lvo 297/1994.
Dispone l'art. 485, comma primo, cit. “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
L'art. 489 dispone che “
1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli
8 effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”. Tale norma deve essere letta in combinato disposto con l'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999 secondo cui “Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico
1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. "
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 31149 del 28.11.2019, chiamata a pronunciarsi sulla conformità al diritto dell'Unione della disciplina interna relativa alla ricostruzione della carriera del personale insegnante della scuola nei casi in cui l'immissione in ruolo sia stata preceduta da rapporti a termine, ha evidenziato quanto segue:
a) l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, che, anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive, disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n.
124/1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato;
b) il giudice del merito per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, nè potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489;
c) l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n.297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato.
9 Nella motivazione della sentenza, la Corte di Cassazione chiarisce che la disciplina generale ed astratta del riconoscimento del servizio pre-ruolo risulta dalla commistione di elementi che, nella comparazione con il trattamento riservato ai docenti sin dall'origine assunti con contratti a tempo indeterminato, possono essere ritenuti solo in parte di sfavore, perchè se, da un lato, la norma è chiara nel prevedere un abbattimento dell'anzianità sul periodo eccedente i primi quattro anni di servizio;
dall'altro il legislatore ha ritenuto di dovere equiparare ad un intero anno di attività l'insegnamento svolto per almeno 180 giorni, o continuativamente dal 10 febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio, e ha anche previsto il riconoscimento del servizio prestato presso scuole di un diverso grado, consentendo all'insegnante della scuola di istruzione secondaria di giovarsi dell'insegnamento nelle scuole elementari ed ai docenti di queste ultime di far valere il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali.
Evidenzia poi la complessa ulteriore verifica che la Corte di Giustizia ha demandato al giudice nazionale in relazione all'obiettivo di evitare il prodursi di discriminazioni «alla rovescia» in danno dei docenti assunti ab origine con contratti a tempo indeterminato, discriminazioni che, ad avviso del , si produrrebbero qualora in sede di ricostruzione della carriera si CP_1
prescindesse dall'abbattimento, perchè in tal caso il lavoratore a termine, potendo giovarsi del criterio di cui all'art. 489 d.lgs. n. 297/1994, potrebbe ottenere un'anzianità pari a quella dell'assunto a tempo indeterminato, pur avendo reso rispetto a quest'ultimo una prestazione di durata temporalmente inferiore.
Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, perchè il docente si possa dire discriminato dall'applicazione dell'art. 485 d.lgs. n. 297/1994, che, come visto, è la risultante di elementi di sfavore e di favore, deve emergere che l'anzianità calcolata ai sensi della norma speciale sia inferiore a quella che nello stesso arco temporale avrebbe maturato l'insegnante comparabile, assunto con contratto a tempo indeterminato per svolgere la medesima funzione docente. Ciò implica che il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato non possa essere ritenuto discriminatorio per il solo fatto che dopo il quadriennio si operi un abbattimento, occorrendo invece verificare anche l'incidenza dello strumento di compensazione favorevole, che pertanto, in sede di giudizio di comparazione, va eliminato dal computo complessivo dell'anzianità, da
10 effettuarsi sull'intero periodo, atteso che, altrimenti, si verificherebbe la paventata discriminazione alla rovescia rispetto al docente comparabile.
In altri termini un problema di trattamento discriminatorio può fondatamente porsi nelle sole ipotesi in cui l'anzianità effettiva di servizio, non quella virtuale ex art. 489 d.lgs. n. 297/1994, prestata con rapporti a tempo determinato, risulti superiore a quella riconoscibile ex art. 485
d.lgs. n. 297/1994, perchè solo in tal caso l'attività svolta sulla base del rapporto a termine viene ad essere apprezzata in misura inferiore rispetto alla valutazione riservata all'assunto a tempo indeterminato.
La Corte di Cassazione anche con la recente sentenza n. 8426 del 25.3.2021, ha ribadito che, in base ai principi sopra richiamati, si rende necessaria una verifica del caso concreto.
Tanto premesso, le ricorrenti hanno calcolato l'anzianità preruolo di fatto maturata sugli effettivi giorni di servizio prestati, determinandola, quanto a , in anni 9, mesi 6 giorni Pt_1
8, superiore a quella di anni 8, mesi 10, giorni 20, riconosciuta alla data di immissione in ruolo con il decreto di ricostruzione di carriera (doc. n. 7 ricorrente) e quanto a in anni Pt_2
9, mesi 7 e giorni 26 superiore a quella di anni 8, mesi 8, riconosciuta alla data di immissione in ruolo con il decreto di ricostruzione di carriera (doc. n. 7 ricorrente).
Il computo dell'anzianità di servizio effettiva eseguito dalla difesa attorea non risulta in questa sede contestato dalla parte resistente, sicchè va accertato che il servizio preruolo effettivo è superiore a quello riconosciuto ai sensi dell'art. 485 e 489 del D.lgs 297/1994 nei citati decreti di ricostruzione della carriera.
Si consideri altresì che l'anzianità di servizio in ruolo degli insegnanti configura un mero fatto giuridico, come tale insuscettibile di una prescrizione distinta da quella dei diritti patrimoniali che su di essa si fondano, con la conseguenza che, nel caso in cui il docente, prescrittosi un primo scatto di retribuzione, agisca tempestivamente per ottenere l'attribuzione di scatti successivi, questi debbono essere liquidati nella misura ad essi corrispondente, e cioè come se quello precedente, maturato ma non più dovuto per effetto della prescrizione, fosse stato corrisposto, in quanto il datore di lavoro può opporre al lavoratore la prescrizione quinquennale dei crediti relativi ai singoli aumenti ma non la prescrizione dell'anzianità di servizio quale fattispecie costitutiva di crediti ancora non prescritti (ord. Cass. n. 2232/2020).
11 Va quindi accolta la domanda delle ricorrenti volta al riconoscimento integrale di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a termine stipulati e sino all'immissione in ruolo con condanna dell'amministrazione alla ricostruzione della carriera giuridica ed economica sulla base del riconoscimento dell'intero ed effettivo servizio preruolo prestato, come indicato dalla difesa attorea.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari e tenuto conto del valore della domanda accolta, nonché del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
e nei confronti del
[...] Parte_3 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita;
[...]
previa disapplicazione dei decreti di ricostruzione della carriera n. 3238/2015 per Pt_1
e n. 945/2016 per;
Pt_2
accerta il diritto delle ricorrenti all'immediato riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio effettivo preruolo prestato alle dipendenze dell'Amministrazione convenuta, pari a anni 9, mesi 6 giorni 8 per e pari a anni 9, mesi 7 e Parte_1
giorni 26 per;
Parte_3
condanna il alla ricostruzione della carriera della Controparte_1
ricorrente, ai fini giuridici ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo; condanna il a corrispondere alle ricorrenti le Controparte_1
differenze retributive derivanti dal riconoscimento della medesima progressione stipendiale prevista per gli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato e quindi:
- a , per il periodo preruolo la somma di € 3.381,78 e per il periodo Parte_1
successivo all'immissione in ruolo la somma di € 1.172,65,
12 - a , per il periodo successivo all'immissione in ruolo la somma di Parte_3
€ 2.629,37; oltre interessi legali dalla maturazione dei crediti al saldo;
condanna il alla rifusione delle spese processuali Controparte_1
in favore della parte ricorrente, liquidate complessivamente in € 2.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 7 maggio 2025.
Il Giudice ER VÒ
13