Art. 1. IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata, dall'Assemblea Costituente:
Articolo unico.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di Pace fra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, condizionando la ratifica dell'Italia a quella di tutte le Potenze menzionate nell'art. 90 del detto Trattato.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata, dall'Assemblea Costituente:
Articolo unico.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di Pace fra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, condizionando la ratifica dell'Italia a quella di tutte le Potenze menzionate nell'art. 90 del detto Trattato.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.