Articolo 1 della Legge 2 agosto 1947, n. 811
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2 settembre 1947
Art. 1. IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata, dall'Assemblea Costituente:

Articolo unico.

Il Governo della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di Pace fra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, condizionando la ratifica dell'Italia a quella di tutte le Potenze menzionate nell'art. 90 del detto Trattato.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 2 settembre 1947