Sentenza breve 18 giugno 2021
Ordinanza cautelare 11 marzo 2022
Rigetto
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 07/02/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01007/2025REG.PROV.COLL.
N. 01296/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1296 del 2022, proposto dal signor MA CI, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Freddara, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Falconara Marittima, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sezione Prima, n. 491/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Falconara Marittima;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Ugo De Carlo e udito per il Comune l’avvocato Tommaso Rossi e vista la nota di passaggio in decisione da parte dell'Avvocato Claudio Freddara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor MA RC ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso per ottenere l’annullamento delle ordinanze del Comune di Falconara Marittima n. 4 e 21 del 21 gennaio 2021 e del 16 marzo 2021.
2. Con la prima ordinanza impugnata il Comune di Falconara Marittima ha disposto la messa in sicurezza dell’area sita in Via del Consorzio n. 6 presso la quale era stata rinvenuta una discarica abusiva, ordinando all’appellante lo smaltimento a norma di legge dei rifiuti al fine di evitare la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose.
Con successiva ordinanza n. 11 del 25 febbraio 2021, lo stesso Comune disponeva la sospensione dell’efficacia della predetta ordinanza reputando necessario un supplemento di istruttoria a seguito dell’istanza di autotutela avanzata dall’appellante, il quale escludeva di essere proprietario del sito indicato o di vantare sullo stesso alcun diritto di godimento o dovere di custodia.
Infine, acquisita ulteriore documentazione dalla quale è risultato che l’appellante era amministratore unico della società affittuaria “Company Business Word s.r.l. durante il periodo di movimentazione dei rifiuti, con ordinanza n. 21 del 16 marzo 2021 il Comune revocava la precedente ordinanza di sospensione, ripristinando l’efficacia dell’ordinanza n. 4/2021.
3. La sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso per la mancata notifica ad almeno un controinteressato.
4. L’appello lamenta l’erroneità della sentenza laddove ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato in luogo di rinviare l’udienza per consentire l’integrazione del contraddittorio.
5. Il Comune di Falconara Marittima si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente la nullità o inammissibilità dell’appello, oltre che del ricorso in primo grado, per difetto della sottoscrizione digitale oltre che dell’asseverazione di conformità all’originale. Nel merito conclude per il rigetto dell’appello.
6. L’appello è infondato e ciò consente di prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari sollevate dal Comune.
L’integrazione del contraddittorio è possibile quando il rapporto giuridico processuale sia stato instaurato correttamente anche se non in modo completo, cosicché il giudice dispone l’integrazione del contraddittorio per consentire la partecipazione di tutte le parti che potrebbero aver un interesse alla decisione.
L’art. 41, comma 2, c.p.a. prevede che il ricorso sia notificato almeno ad uno dei controinteressati che sia individuato nell'atto stesso. L’art. 49, comma 1, c.p.a. prevede che il collegio disponga l’integrazione del contraddittorio laddove almeno ad uno di essi il ricorrente l’aveva notificato.
Nel caso in esame l’ordinanza comunale impugnata faceva riferimento esplicito alla proprietaria dell’area Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring s.p.a. che l’aveva data in gestione a General Building s.p.a. con successivo ulteriore contratto tra Adriatica green power s.r.l. e la società gestita dall’appellante.
Il ricorso originario non evoca in giudizio nessuno di questi soggetti per cui la declaratoria di inammissibilità del T.a.r. è pienamente legittima.
7. Stante la natura in rito della pronuncia sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giordano Lamberti, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ugo De Carlo | Giordano Lamberti |
IL SEGRETARIO