Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00160/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00269/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 269 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Giorgino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Andria, piazza Marconi 14;
contro
Comune di Andria, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe De Candia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del Territorio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
1) dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 15 ottobre 2020, notificata il successivo 10 dicembre, con la quale il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del Territorio del Comune di Andria, ha ingiunto ai ricorrenti, nelle rispettive qualità, la demolizione delle opere edili abusive realizzate presso il fondo rustico sito in Agro di Andria alla Contrada “-OMISSIS-”, censito nel N.C.T. al fg.-OMISSIS-, p.lle -OMISSIS-, in assenza di idoneo titolo abilitativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Andria;
Visto l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. GI IG e uditi per le parti i difensori l'avv. Massimo Ingravalle, su delega orale dell'avv. Riccardo Giorgino, per la parte ricorrente, e l'avv. Giuseppe De Candia per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’odierno ricorso, notificato l’8 febbraio 2021 e depositato il successivo 10 marzo, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno impugnato, per l’annullamento, l’ordinanza n. -OMISSIS- del 15 ottobre 2020, notificata il successivo 10 dicembre, con la quale il Dirigente del Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Controllo del Territorio del Comune di Andria, ha ingiunto loro, nelle rispettive qualità, la demolizione delle opere edili abusive realizzate presso il fondo rustico sito in Agro di Andria alla Contrada “-OMISSIS-”, censito nel N.C.T. al fg.-OMISSIS-, p.lle -OMISSIS-, in assenza di idoneo titolo abilitativo.
2.- Parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure:1) violazione ed errata applicazione e interpretazione del regime giuridico del permesso di costruire;
2) illegittimità dell’ordinanza di demolizione per decorrenza dei termini di legge, ai sensi dell’art. 31 d.p.r. 380/2001 e dell’art. 4, comma 3, Legge n. 47/1983;
3) carenza di motivazione dell’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi;
Il comune di Andria si è costituito in giudizio con atto depositato il 21 ottobre 2021; con memoria depositata il successivo 25, ha concluso per l’infondatezza delle censure e, quindi, per il suo rigetto.
La causa è stata fissata per la discussione nel merito alle udienze pubbliche del 3 aprile 2024 e del 12 novembre 2024; in entrambi i casi, su richiesta congiunta delle parti, la causa è stata rinviata posto che era in corso la richiesta di definizione della procedura in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.p.r. 380/2001.
La causa è stata quindi calendarizzata per l’udienza pubblica del 18 novembre 2025.
Nel corso della discussione, l’avvocato del ricorrente ha fatto presente che l’ordinanza di demolizione è stata di fatto eseguita e che, allo stato degli atti, manca soltanto la delibera di accertamento. Ha quindi insistito per l’ulteriore rinvio della causa o, in alternativa, laddove non possibile, per la dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione.
L’amministrazione comunale ha comunque confermato l’avvenuta demolizione del manufatto.
A conclusione dell’udienza, il ricorso è stato introitato per la decisione.
2.- In via preliminare non può disporsi l’ulteriore rinvio della causa, richiesto da parte ricorrente che, in tutti casi, ha rappresentato la sostanziale sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione, in relazione all’avvenuta esecuzione dell’ingiunzione a demolire e al ripristino dello stato dei luoghi.
In linea generale, nel processo amministrativo nessuna norma processuale o principio generale attribuisce alle parti in causa un diritto al differimento della decisione del ricorso, essendo stata piuttosto codificata la regola opposta, in virtù della quale il rinvio può essere disposto solo per casi eccezionali (art. 73, comma 1-bis, c.p.a.; cfr. TAR Campania, sez. I, 9 giugno 2023, n. 3570), ove incidenti sul diritto di difesa (Cons. Stato, sez. III, 16 settembre 2022, n. 8048).
Siffatta regola è vieppiù pregnante per il ricorso in esame - già oggetto di due rinvii su richiesta della parte ricorrente, atteso che lo stesso è incardinato dal 2021.
Il Collegio, pertanto, ravvisa tutti i presupposti per definire la presente controversia.
Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse, atteso che la parte ricorrente ha provveduto ad eseguire l’ordinanza di demolizione oggetto di impugnazione, manifestando nei fatti acquiescenza al suo contenuto.
L’amministrazione comunale, benché non ha emesso ancora un atto formale di accertamento dell’avvenuta esecuzione dell’ordinanza, nel corso dei preliminari dell’udienza pubblica, ha sostanzialmente confermato quanto dichiarato dalla ricorrente.
3.- Si ravvisano le giuste ragioni, in considerazione della pronuncia in rito, per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GI IG, Presidente, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere
Danilo Cortellessa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GI IG |
IL SEGRETARIO