Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 24/04/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOG)
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo Valenza ha pronunciato iato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1477/2022 r.g.a.c.K63
TRA
(c.f.: e ( ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2
elett.te dom.ti alla PIAZZA TORLONIA 40 67051 AVEZZANO presso lo studio dell'Avv. DI
SALVATORE ROBERTO (c.f.: ) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di C.F._3 procura a margine dell'atto di citazione
ATTORI
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla C/O Controparte_1 P.IVA_1 [...]
QUILA presso lo studio dell'Avv. LANZA CALOGERO (c.f.: Controparte_2
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa C.F._4
di costituzione e risposta
CONVENUTA già in persona del legale rappresentante pro – Controparte_3 Controparte_3
tempore elettivamente domiciliata, e per essa, la mandataria , , con l' Controparte_4
Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. - indirizzo PEC C.F._5
, elettivamente domiciliata in Avezzano, Via Montegrappa Email_1
46, presso e nello studio dell'Avv. Cinzia Ilaria Basilico
INTERVENUTA
OGGETTO: contratto di finanziamento
CONCLUSIONI: come in atti.
Con atto di citazione ritualmente notificato i signori e convenivano in Parte_3 Parte_2 giudizio dinnanzi all'instest5o Tribunale la in persona del legale rapp.te Controparte_5
p.t., ed in persona del legale rappresentante pro tempre onde sentir accogliere Controparte_6 le seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, disposta con decreto inaudita altera parte la sospensione dell'efficacia della scrittura privata ripassata tra le odierni convenute e di ogni altro atto prodromico antecedente, concomitante e successivo, in via preliminare - previa comparizione delle parti, confermare e/o sospendere l'efficacia della scrittura privata ripassata tra le odierne convenute e di tutti atti prodromici ad essa collegati, per i motivi di diritto in narrativa dedotti, con ogni provvedimento conseguenziale;
in via ulteriormente preliminare ed occorrendo A) disporre l'integrazione del contraddittorio, con onere a carico della cessionaria Controparte_5
, nei confronti della cedente Intesa San Paolo Personal Finance s.p.a. (già Neos Finance spa),
[...]
oggi Intesa San Paolo spa, in persona del legale rapp.te protempore, con sede legale in Torino (cap
10121), P.zza San Carlo, 156, c.f. e p.i. indirizzo di posta elettronica certificata P.IVA_2
, quale litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c. e/o in subordine, Email_2
quale litisconsorte facoltativo ex art. 103 c.p.c., in entrambi i casi legittimato passivamente in solido con la convenuta cessionaria, disponendo il differimento della prima udienza di trattazione e fissazione di nuova udienza ex art. 183 comma 2° c.p.c. entro i termini perentori stabiliti dallo stesso
Giudicante; B) eventualmente, ricorrendone comunque i presupposti di cui sopra, ordinare “iussu iudicis” l'intervento del terzo cedente Intesa San Paolo Personal Finance s.p.a. (già Neos Finance spa), oggi Intesa San Paolo spa, in persona del legale rapp.te protempore, con sede legale in Torino
(cap 10121), P.zza San Carlo, 156, c.f. e p.i. indirizzo di posta elettronica certificata P.IVA_2
, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 270 c.p.c., disponendo il Email_2
differimento della prima udienza di trattazione e fissazione di nuova udienza, osservati i termini perentori di cui all'art. 163 bis c.p.c.; C) in via prudenziale, in ogni caso ed in alternativa ai punti
A) e B) anzidetti, quale cedente legittimata passivamente in solido alla cessionaria convenuta, autorizzare la chiamata in causa del terzo cedente Intesa San Paolo Personal Finance s.p.a. (già
Neos Finance spa), oggi Intesa San Paolo spa, in persona del legale rapp.te protempore, con sede legale in Torino (cap 10121), P.zza San Carlo, 156, c.f. e p.i. , indirizzo di posta P.IVA_2
elettronica certificata , ai sensi e per gli effetti degli artt. 106 e 269 Email_2
c.p.c., al fine di estendere a questa il contraddittorio e quindi opponibile la sentenza, disponendo il differimento della prima udienza di comparizione e trattazione, con fissazione di nuova udienza, osservati i termini perentori di cui all'art. 163 bis c.p.c.; in via principale A) accertata l'insussistenza sia della legittimazione ad agire sia della titolarità del preteso credito ceduto in capo alla
[...] , dichiarare che alcuna somma è a questa dovuta e per l'effetto ritenere nulla ed CP_5
inefficace la scrittura privata ripassata tra la medesima presunta cessionaria e Controparte_6
[...
al pari di ogni atto prodromico antecedente, concomitante e successivo, ivi incluso il d.i.
n.780/2013 emesso dal Tribunale di Avezzano. con ogni provvedimento conseguenzialen via gradata e fermo quanto precede, accertare e dichiarare le nullità e quindi l'inefficacia delle condizioni economiche indebitamente applicate nel contratto di finanziamento n. 2001591 dal 5.5.2008 sotteso all'emissione del d.i. n. 780/2013 per i motivi descritti in narrativa;
per l'effetto dichiarare che nulla
è dovuto dagli odierni attori alla convenuta principale presunta cessionaria del credito altrettanto presunto e/o a chi per essa, a titolo di interessi in senso lato e che quelli fino ad ora corrisposti, unitamente alle ulteriori somme versate a titolo di spese e commissioni, debbano essere imputati a capitale residuo, previa rideterminazione del P.A. secondo il numero dei canoni originariamente convenuti e/o in 36 rate mensili se più favorevole, senza l'applicazione di interessi, spese e commissioni ex art. 125 bis comma 5°, 6°, 7° lett. a) seconda parte e b) TUB;
in via subordinata con applicazione degli interessi legali e/o sostitutivi BOT ex artt. 117 e 125 bis, comma 5°, 6°, 7° lett. a) prima e seconda parte e lett. b) TUB con le stesse modalità di rimborso di cui alla lett. B) che precede;
C) in ogni caso, con compensazione ex art. 1241 c.c. tra il residuo saldo banca e le somme accertate in rettifica quali indebiti praticati dalla mutuante per via: della non debenza a causa dell'usura; della difformità; dell'indeterminatezza dell'oggetto nella clausola riguardante gli interessi riportati nel piano di ammortamento alla francese calcolati con regime composto occulto in luogo del regime semplice con aumento indebito e anatocistico degli interessi e quindi della somma complessiva da rimborsare;
degli interessi legali maggiorati riconosciuti alla stessa opponente. Sempre con P.A. avente rimborsi rateali nei termini e modalità descritte al punto anzidetto, sempreché all'esito della rettifica sussista un saldo banca a debito per i clienti;
in via subordinata previa declaratoria di nullità della clausola relativa alla determinatezza degli interessi pattuiti nel contratto di finanziamento n.
2001591 del 5.8.2008, per avere la banca pubblicizzato TAEG difforme da quello di fatto applicato, rideterminare l'importo dovuto dagli attori, con applicazione degli interessi sostitutivi minimi dei bot annuali, così come statuito dagli artt. 117 e 125 bis comma 6° e 7° TUB, sempre previa compensazione detta e sempre previa rideterminazione del P.A. con rimborsi nei termini e modalità indicate alla lett. B) anzidetta;
in via ulteriormente subordinata e denegata accertare e dichiarare il diritto degli attori ad ottenere il ristoro dei danni subiti e subendi per avere la banca pubblicizzato
TAEG/TEG difformi da quelli di fatto applicati, per l'effetto condannare la Controparte_5
a corrispondere loro le somme come specificate nel punto di diritto n. 6 a) o b) e/o in diversa minore o maggiore somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidare in via equivalente e/o in via equitativa e/o presuntiva, anch'essa da portare in compensazione;
in subordine, condannare la ripetuta
[...] solidalmente e/o alternativamente con la terza chiamata in causa Intesa San Controparte_5
Paolo spa, a corrispondere ai sigg.ri le somme come specificate nel punto di diritto n. 6 a) o Pt_1
b) e/o in diversa minore o somma che sarà ritenuta di giustizia, da liquidare anche in tal caso in via equivalente e/o in via equitativa e/o presuntiva, da portare in compensazione. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Radicato il giudizio si costituiva in giudizio la convenuta contestando la Controparte_5 domanda attorea e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare ed assorbente: accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione per le ragioni meglio indicate in parte motiva compresa l'istanza di sospensione delle scrittura privata con condanna degli attori alla refusione delle spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'odierna convenuta per le ragioni meglio indicate in parte motiva con condanna degli attori alla refusione delle spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
Ancora in via preliminare: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle azioni di ripetizione, compensazione e risarcimento del danno (peraltro non provato) con condanna degli attori alla refusione delle spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
In via preliminare ulteriore: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ex art. 5 v. 1 bis
D.lgs 28/2010 e sue succ. modifiche ed integrazioni;
Nel merito: previo comunque accertamento del giudicato formatosi, rigettare le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni meglio indicate in parte motiva con condanna degli attori alla refusione delle spese e competenze di lite oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”.
Interveniva inoltre in giudizio la deducendo di aver acquistato dalla Controparte_7
convenuta i crediti oggetto del presente giudizio ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via pregiudiziale: - dichiarare l'inammissibilità dell'azione proposta dai sig.ri e Parte_1 Pt_2
per tutte le motivazioni in narrativa;
- dichiarare l'improcedibilità della domanda avversaria
[...]
per mancato esperimento della procedura obbligatoria della negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 132/2014; Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, dichiarare tenuti gli odierni attori al pagamento nei confronti di
[...]
della somma ingiunta, oltre interessi dalla domanda al saldo effettivo, oltre alle Controparte_3
spese di procedura come da ordinanza di assegnazione somme ovvero della diversa somma che risulterà di giustizia. Nel merito, in via subordinata - nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare i sig.ri e al Parte_1 Parte_2
pagamento, in favore della convenuta, della residua somma capitale, detratte le somme già pagate dai debitori, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo”
Preliminarmente occorre esaminare l' eccezione di inammissibilità delle domande formulata sia dalla intervenuta sia dall'intervenuta, in quanto in particolare quella proposta dagli attori sarebbe in realtà un opposizione a decreto ingiuntivo tardiva.
Sul punto occorre rilevare che la Corte di Cassazione, a seguito di precedenti pronunce della Corte di
Giustizia Europea, ha avuto modo di fissare i seguenti principi: “Fase monitoria Il giudice del monitorio: a) deve svolgere, d'ufficio, il controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore in relazione all'oggetto della controversia;
b) a tal fine procede in base agli elementi di fatto e di diritto in suo possesso, integrabili, ai sensi dell'art. 640 c.p.c., con il potere istruttorio d'ufficio, da esercitarsi in armonia con la struttura e funzione del procedimento d'ingiunzione: b.1.) potrà, quindi, chiedere al ricorrente di produrre il contratto e di fornire gli eventuali chiarimenti necessari anche in ordine alla qualifica di consumatore del debitore;
b.2) ove l'accertamento si presenti complesso, non potendo egli far ricorso ad un'istruttoria eccedente la funzione e la finalità del procedimento (ad es. disporre c.t.u.), dovrà rigettare l'istanza d'ingiunzione; c) all'esito del controllo: c.1) se rileva l'abusività della clausola, ne trarrà le conseguenze Data pubblicazione 06/04/2023 in ordine al rigetto o all'accoglimento parziale del ricorso;
c.2) se, invece, il controllo sull'abusività delle clausole incidenti sul credito azionato in via monitoria desse esito negativo, pronuncerà decreto motivato, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., anche in relazione alla anzidetta effettuata delibazione;
c.3) il decreto ingiuntivo conterrà l'avvertimento indicato dall'art. 641 c.p.c., nonché l'espresso avvertimento che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile. Fase esecutiva Il giudice dell'esecuzione:
a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
c) dell'esito di tale controllo sull'eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo - informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;
d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito;
e) se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii); f) se il debitore ha proposto un'opposizione esecutiva per far valere l'abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva - se del caso rilevando l'abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva sull'istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore. Fase di cognizione
Il giudice dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.: a) una volta investito dell'opposizione (solo ed esclusivamente sul profilo di abusività delle clausole contrattuali), avrà il potere di sospendere, ex art. 649 c.p.c., l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, in tutto o in parte, a seconda degli effetti che l'accertamento sull'abusività delle clausole potrediziobbe comportare sul titolo giudiziale;
b) procederà, quindi, secondo le forme di rito ( Cass.9479/2023).
Pertanto, evidentemente, tutte le questioni attinenti un credito per il quale sia stato ottenuto un decreto ingiuntivo divenuto definitivo sono coperte dal giudicato del provvedimento monitorio con la sola eccezione, per i consumatori, delle domande relative all'abusività delle clausole contrattuali che invece possono essere oggetto, oltre che del giudizio di opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo
, anche di un opposizione all'esecuzione ovvero di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo sussistendone i presupposti e comunque se proposta nel termine di legge (individuato nella stessa sentenza richiamata in quaranta giorni dall'inizio dell'esecuzione).
Nel caso di specie gli attori non hanno proposto opposizione tempestiva o tardiva al decreto ingiuntivo
(né può essere considerato il presente giudizio quale opposizione tardiva in quanto il procedimento è stato comunque introdotto oltre i termini di legge precedentemente richiamati).
Gli stessi attori non hanno nemmeno proposto opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione emessa in sede di assegnazione somme.
Pertanto deve ritenersi che le domande relative alle clausole contrattuali asseritamente abusive o vessatorie siano inammissibili.
Diversamente invece per quanto riguarda l'eccezione di difetto di legittimazione attiva e di titolarità del credito dei convenuti nonchè quella relativa alla nullità della scrittura privata del 26.7.2022.
Si tratta infatti di domande riguardanti atti (cessione crediti e scrittura privata) successivi sia al decreto ingiuntivo sia all'ordinanza di assegnazione somme a seguito di esecuzione mobiliare e che pertanto non rientrano nel giudicato formatosi. In particolare gli attori hanno contestato il difetto di legittimazione attiva e della titolarità del credito sia in capo alla sia per quanto riguarda la . Controparte_5 Controparte_3
La Corte di Cassazione ha chiarito che “ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264
c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..( Cass. 17944/2023).
Nel caso in esame per quanto riguarda la cessione in favore della il Controparte_5
contratto di cessione non è stato prodotto mentre, evidentemente, la comunicazione ex art. 1260 c.p.c. non è di per sé idonea a provare la cessione.
Né, in tal senso, può assumere rilevanza, in assenza di ogni altro elemento probatorio, la dichiarazione unilaterale della cedente Intesa San Paolo S.p.a. prodotta dall'intervenuta che in realtà è una lettera comunicazione della cessione alla signora , senza che però sua stata fornita idonea prova Parte_3
della ricezione della stessa da parte della destinataria.
Deve pertanto essere dichiarato il difetto di legittimazione attiva della Controparte_5
L'accoglimento di tale domanda assorbe ogni altra questione relativa sia alla legittimazione attiva della che avrebbe acquistato il credito dalla , Controparte_3 Controparte_5 sia quella relativa alla scrittura privata impugnata sottoscritta da quest'ultima società.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio (parziale accoglimento della domanda relativa alla carenza di legittimazione attiva e inammissibilità delle altre domande) possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente la domanda degli attori e dichiara la carenza di legittimazione attiva e titolarità del credito della convenuta Controparte_5
2) dichiara inammissibili tutte le domande relative all'abusività e vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento in data 1.7.2008; 3) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di lite.
Avezzano 24.4.2025
Il GOT
Dott. Massimo Valenza