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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 220/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6137/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difensore_1 CF_Difensore_1Difeso da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza Difensore_2Difeso da - CF_Difensore_2 Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240018428100000 SPESE GIUDIZIO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2982/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , difeso dall'avv. Difensore_1 , con ricorso depositato a questa CGT il 3/9/2024, chiede l'annullamento della Cartella di Pagamento n. 03420240018428100, notificata il 4/7/2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di CS (AdE) per conto di Equitalia Giustizia spa, con richiesta di versamento di tot. € 155,88 per Atti Giudiziari, anno 2014, dovuti per la Sentenza n. 1069 del 13/6/2014 emessa dal Tribunale di Castrovillari.
Nel ricorso viene, quindi, eccepito: a) il difetto di notifica degli Atti Presupposti, necessari, a parere della parte ricorrente, a conoscere, in via preventiva, le ragioni della pretesa tributaria per potere espletare il proprio diritto di difesa;
b) l'inesistenza e la nullità della motivazione ed, in particolare, l'indeterminatezza del credito richiesto; c) l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa;
d) l'intervenuta decadenza dei termini per la riscossione;
e) l'intervenuta prescrizione del credito. Precisa, infine, la “esclusiva” legittimazione passiva del concessionario, in quanto “unico” titolare dell'azione esecutiva. Difensore_2Il l.r.p.t. dell'AdER, difeso dal dipendente dott. , nel costituirsi in giudizio con atto del 8/10/2024, eccepisce la carenza di legittimazione passiva del concessionario per le eccezioni di competenza dell'ente creditore e che afferiscono “al merito” della controversia, alla mancata emissione di atti propedeutici, alla eccepita decadenza al potere di riscossione ed intervenuta prescrizione. Evidenzia che la Cartella emessa e notificata, deve ritenersi anche adeguatamente motivata. In ogni caso chiede l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa del soggetto titolare del credito.
Alla odierna pubblica udienza, assenti le parti in causa, la controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
In via preliminare, questo giudicante deve osservare che alle eccezioni sollevate nel ricorso dalla parte ricorrente non è stato dato in atti un benché minimo riscontro o alle stesse contrapposte idonee e convincenti controdeduzioni, così da contestare e rendere vano ed inefficace quanto sostenuto dalla parte ricorrente. In effetti, la parte resistente costituita (AdER), nei propri atti difensivi, eccepisce sostanzialmente il proprio difetto di legittimazione passiva, senza quindi offrire alcuna opposta ragione a quanto ex adversus sostenuto, chiedendo semplicemente “l'integrazione del contraddittorio” con l'ente creditore.
A questo proposito è, però, noto il prevalente e consolidato arresto giurisprudenziale in base al quale, in presenza di contestazioni che riguardano il merito della pretesa impositiva, resta fermo l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore ex art. 39 d.lgs. n. 112/99, senza alcuna necessità di essere “autorizzato” e cosi da andare indenne alle eventuali conseguenze negative della lite.
Sempre in via preliminare, si osserva, poi, che la parte ricorrente eccependo, di contra, la mancata emissione e notifica degli atti prodromici (non contestata in questo giudizio), è altresì legittimata, ex art. 19 u.c. del D. Lgs n. 546/92 a sollevare, anche in questo giudizio, questioni e ragioni che afferiscono il
”merito della controversia” ed anche gli eventuali atti prodromici, per i quali, come detto, la parte resistente costituita non fornisce alcuna prova (o ragione) sulla loro effettiva necessità/obbligatorietà, emissione e notifica. Di conseguenza le suddette eccepite ragioni di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio (infondatezza ed illegittimità del credito richiesto, carenza di motivazione dell'atto opposto, mancata notifica atti prodromici e carenza di motivazione, indeterminatezza del credito) così come formulate e rimaste senza alcun riscontro, devono essere ritenute, in buona sostanza, fondate e, quindi, meritevole di accoglimento. In verità, a parere di questo giudicante, confortato da alcuni principi stabiliti da autorevole giurisprudenza (anche se non sempre concorde), si ritiene che la Cartella di Pagamento per spese di giustizia deve essere motivata in termini adeguati ed idonei, non essendo sufficiente “la motivazione per relationem” o, come nel caso in esame, il mero rinvio alla sentenza che ha statuito sulle spese di giustizia, in quanto “il rinvio, da solo, non assolve l'obbligo di adeguata motivazione imposto a garanzia del contribuente” (così, di recente in Cassaz sent. n. 560/2025 e già in Cassaz SS.UU. sent. n. 22281/2022). Principio che trova obbligatoria applicazione quando, come nel caso in esame, la Cartella è l'unico atto notificato al contribuente e specialmente quando lo stesso solleva, fra l'altro, specifiche contestazioni relative sia all'an che al quantum debeatur (come l'odierno ricorrente).
A ciò si aggiunga che questo giudicante, tenuto anche in conto che il processo tributario ha natura cognitiva (documentale), deve assumere quali pacifici i fatti esposti da una parte e non contestati dalla controparte e, se ritenuti significativi e probanti rispetto alla decisione da assumere, porli a sostegno della stessa. Infatti, “chi non contesta un fatto affermato dalla controparte ne ammette implicitamente la verità o quanto meno dimostra di non essere in grado di fornire la prova contraria” (Cass. n. 1540/2007). Trattasi del c.d. “principio della non contestazione”: il giudice deve considerare pacifici ed acquisiti i fatti esposti in giudizio che non vengano esplicitamente contestati dalla controparte costituita (art. 115 del c.p.c.). In materia tributaria, in maniera analoga dispone l'art. 23, comma 3, del d.lgs n. 546/1992.
Nel caso in esame, per come già detto, nessuna convincente ragione viene mossa nei confronti delle eccezioni di nullità della Cartella impugnata esposte dalla parte ricorrente ed, in particolare, su quella relativa alla inesistenza e carenza di motivazione dell'atto opposto (ut supra lett. b, c e d). Le stesse eccezioni, per i motivi esposti, vanno, perciò, ritenute fondate e, quindi, da accogliere.
Relativamente alle spese del presente giudizio, si ritiene che le stesse debbano restare compensate fra le parti in causa, proprio in considerazione del fatto che le controversie su questa materia, per come sopra evidenziato, non sempre hanno trovato, anche nella giurisprudenza, univoca e concorde composizione.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6137/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difensore_1 CF_Difensore_1Difeso da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza Difensore_2Difeso da - CF_Difensore_2 Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420240018428100000 SPESE GIUDIZIO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2982/2025 depositato il 12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , difeso dall'avv. Difensore_1 , con ricorso depositato a questa CGT il 3/9/2024, chiede l'annullamento della Cartella di Pagamento n. 03420240018428100, notificata il 4/7/2024 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di CS (AdE) per conto di Equitalia Giustizia spa, con richiesta di versamento di tot. € 155,88 per Atti Giudiziari, anno 2014, dovuti per la Sentenza n. 1069 del 13/6/2014 emessa dal Tribunale di Castrovillari.
Nel ricorso viene, quindi, eccepito: a) il difetto di notifica degli Atti Presupposti, necessari, a parere della parte ricorrente, a conoscere, in via preventiva, le ragioni della pretesa tributaria per potere espletare il proprio diritto di difesa;
b) l'inesistenza e la nullità della motivazione ed, in particolare, l'indeterminatezza del credito richiesto; c) l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa;
d) l'intervenuta decadenza dei termini per la riscossione;
e) l'intervenuta prescrizione del credito. Precisa, infine, la “esclusiva” legittimazione passiva del concessionario, in quanto “unico” titolare dell'azione esecutiva. Difensore_2Il l.r.p.t. dell'AdER, difeso dal dipendente dott. , nel costituirsi in giudizio con atto del 8/10/2024, eccepisce la carenza di legittimazione passiva del concessionario per le eccezioni di competenza dell'ente creditore e che afferiscono “al merito” della controversia, alla mancata emissione di atti propedeutici, alla eccepita decadenza al potere di riscossione ed intervenuta prescrizione. Evidenzia che la Cartella emessa e notificata, deve ritenersi anche adeguatamente motivata. In ogni caso chiede l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in causa del soggetto titolare del credito.
Alla odierna pubblica udienza, assenti le parti in causa, la controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
In via preliminare, questo giudicante deve osservare che alle eccezioni sollevate nel ricorso dalla parte ricorrente non è stato dato in atti un benché minimo riscontro o alle stesse contrapposte idonee e convincenti controdeduzioni, così da contestare e rendere vano ed inefficace quanto sostenuto dalla parte ricorrente. In effetti, la parte resistente costituita (AdER), nei propri atti difensivi, eccepisce sostanzialmente il proprio difetto di legittimazione passiva, senza quindi offrire alcuna opposta ragione a quanto ex adversus sostenuto, chiedendo semplicemente “l'integrazione del contraddittorio” con l'ente creditore.
A questo proposito è, però, noto il prevalente e consolidato arresto giurisprudenziale in base al quale, in presenza di contestazioni che riguardano il merito della pretesa impositiva, resta fermo l'onere per l'agente della riscossione di chiamare in giudizio l'ente impositore ex art. 39 d.lgs. n. 112/99, senza alcuna necessità di essere “autorizzato” e cosi da andare indenne alle eventuali conseguenze negative della lite.
Sempre in via preliminare, si osserva, poi, che la parte ricorrente eccependo, di contra, la mancata emissione e notifica degli atti prodromici (non contestata in questo giudizio), è altresì legittimata, ex art. 19 u.c. del D. Lgs n. 546/92 a sollevare, anche in questo giudizio, questioni e ragioni che afferiscono il
”merito della controversia” ed anche gli eventuali atti prodromici, per i quali, come detto, la parte resistente costituita non fornisce alcuna prova (o ragione) sulla loro effettiva necessità/obbligatorietà, emissione e notifica. Di conseguenza le suddette eccepite ragioni di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio (infondatezza ed illegittimità del credito richiesto, carenza di motivazione dell'atto opposto, mancata notifica atti prodromici e carenza di motivazione, indeterminatezza del credito) così come formulate e rimaste senza alcun riscontro, devono essere ritenute, in buona sostanza, fondate e, quindi, meritevole di accoglimento. In verità, a parere di questo giudicante, confortato da alcuni principi stabiliti da autorevole giurisprudenza (anche se non sempre concorde), si ritiene che la Cartella di Pagamento per spese di giustizia deve essere motivata in termini adeguati ed idonei, non essendo sufficiente “la motivazione per relationem” o, come nel caso in esame, il mero rinvio alla sentenza che ha statuito sulle spese di giustizia, in quanto “il rinvio, da solo, non assolve l'obbligo di adeguata motivazione imposto a garanzia del contribuente” (così, di recente in Cassaz sent. n. 560/2025 e già in Cassaz SS.UU. sent. n. 22281/2022). Principio che trova obbligatoria applicazione quando, come nel caso in esame, la Cartella è l'unico atto notificato al contribuente e specialmente quando lo stesso solleva, fra l'altro, specifiche contestazioni relative sia all'an che al quantum debeatur (come l'odierno ricorrente).
A ciò si aggiunga che questo giudicante, tenuto anche in conto che il processo tributario ha natura cognitiva (documentale), deve assumere quali pacifici i fatti esposti da una parte e non contestati dalla controparte e, se ritenuti significativi e probanti rispetto alla decisione da assumere, porli a sostegno della stessa. Infatti, “chi non contesta un fatto affermato dalla controparte ne ammette implicitamente la verità o quanto meno dimostra di non essere in grado di fornire la prova contraria” (Cass. n. 1540/2007). Trattasi del c.d. “principio della non contestazione”: il giudice deve considerare pacifici ed acquisiti i fatti esposti in giudizio che non vengano esplicitamente contestati dalla controparte costituita (art. 115 del c.p.c.). In materia tributaria, in maniera analoga dispone l'art. 23, comma 3, del d.lgs n. 546/1992.
Nel caso in esame, per come già detto, nessuna convincente ragione viene mossa nei confronti delle eccezioni di nullità della Cartella impugnata esposte dalla parte ricorrente ed, in particolare, su quella relativa alla inesistenza e carenza di motivazione dell'atto opposto (ut supra lett. b, c e d). Le stesse eccezioni, per i motivi esposti, vanno, perciò, ritenute fondate e, quindi, da accogliere.
Relativamente alle spese del presente giudizio, si ritiene che le stesse debbano restare compensate fra le parti in causa, proprio in considerazione del fatto che le controversie su questa materia, per come sopra evidenziato, non sempre hanno trovato, anche nella giurisprudenza, univoca e concorde composizione.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Compensa le spese di giudizio.