A decorrere dall'inizio del periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1961, il contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori nella proporzione di due terzi ed un terzo - e destinato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai pensionati, posta dalla legge 4 agosto 1955, n. 692 , a carico del Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati - e' fissato nella misura del 2,80 per cento delle retribuzioni.
Per effetto del disposto di cui al precedente comma, la misura del contributo dovuto dai datori di lavoro e dai lavoratori al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1960, n. 54 , e' aumentata dell'1,30 per cento delle retribuzioni.
Con la stessa decorrenza e' dovuta altresi' un'addizionale al contributo predetto dello 0,20 per cento alle retribuzioni, destinata a fronteggiare la parte di onere non coperta per l'assistenza di malattia ai pensionati per il periodo anteriore al 31 dicembre 1961. ((2)) -------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 , ha disposto (con l'art.36, comma 1, lettera a) che salvo quanto disposto dall'articolo 37, l'imposta regionale sulle attivita' produttive si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e dalla medesima data e' abolito il contributo dello 0,2 per cento di cui all' articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443 .