Articolo 40 della Legge 14 agosto 1862, n. 800
Articolo 39Articolo 41
Versione
3 settembre 1862
Art. 40.

Quando la Corte riconosca che i conti furono saldati, o si bilanciano in favore dell'agente dell'amministrazione, pronuncia il discarico del medesimo e la liberazione, ove occorra, della cauzione e la cancellazione delle ipoteche. Nel caso opposto, liquida il debito dell'agente, e pronunzia, ove occorra, la condanna al pagamento.
Entrata in vigore il 3 settembre 1862