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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 04/11/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 1234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. DARIO NARDI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1234/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
L'Aquila, Via XX Settembre n.52 ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via Vittorio Veneto
n.7, presso lo studio del difensore Avv. Anna Maria Ranalli;
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
L'Aquila, Via XX Settembre n. 52 ed elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via Paganica n.13, presso lo studio dei difensori Avv.ti Maria Teresa Di Rocco ed Andrea Balena Arista;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 05.09.2024, e Parte_1 Pt_2
premesso di aver contratto matrimonio in L'Aquila (AQ), il 18.10.1997, con rito
[...]
1 concordatario (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di L'Aquila al
N. 172 - P.
2 - S. A - Uff.
1 - anno 1997), in regime di separazione dei beni, chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, stante l'impossibilità di una riconciliazione, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Esponevano che dalla loro unione non erano nati figli e che erano entrambi economicamente autosufficienti.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 13.11.2024 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473bis 51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare, indicando compiutamente le condizioni di cui all'accordo congiunto.
4. Con sentenza definitiva parziale n. 21/2025 del 13.02.2025, resa nel presente procedimento e pubblicata in data 18.02.2025, il Tribunale di L'Aquila omologava la separazione consensuale delle parti emarginate in epigrafe, al contempo fissando, con separata ordinanza, l'udienza del 24.09.2025 per la trattazione dell'ulteriore domanda di divorzio.
5. All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., i coniugi si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle relative condizioni. Confermavano, quindi, la propria volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tutte esposte nel ricorso introduttivo.
6. La domanda va accolta. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione (sei mesi dopo l'omologa della separazione consensuale).
7. Le condizioni concordate appaiono adeguate e possono essere recepite.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e contratto in L'Aquila Parte_1 Parte_2
(AQ) in data 18.10.1997, in regime di separazione dei beni, con rito concordatario (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di L'Aquila al N. 172 - P.
2 - S. A -
2 Uff.
1 - anno 1997), alle condizioni di cui al ricorso, così come stabilite e riportate in sede di separazione con sentenza n. 21/2025 resa nel presente giudizio in data
13.02.2025 e pubblicata il 18.02.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune L'Aquila (AQ) di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito.
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 22.10.2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. DARIO NARDI Giudice dott.ssa JOLANDA DI ROSA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 1234/2024 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
L'Aquila, Via XX Settembre n.52 ed elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via Vittorio Veneto
n.7, presso lo studio del difensore Avv. Anna Maria Ranalli;
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
L'Aquila, Via XX Settembre n. 52 ed elettivamente domiciliato in L'Aquila, Via Paganica n.13, presso lo studio dei difensori Avv.ti Maria Teresa Di Rocco ed Andrea Balena Arista;
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti concludono per la dichiarazione di divorzio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 05.09.2024, e Parte_1 Pt_2
premesso di aver contratto matrimonio in L'Aquila (AQ), il 18.10.1997, con rito
[...]
1 concordatario (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di L'Aquila al
N. 172 - P.
2 - S. A - Uff.
1 - anno 1997), in regime di separazione dei beni, chiedevano congiuntamente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, stante l'impossibilità di una riconciliazione, anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Esponevano che dalla loro unione non erano nati figli e che erano entrambi economicamente autosufficienti.
3. I coniugi rinunciavano a comparire personalmente all'udienza del 13.11.2024 e, tramite deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473bis 51 c.p.c., insistevano nella loro domanda, manifestando la volontà di non volersi riconciliare, indicando compiutamente le condizioni di cui all'accordo congiunto.
4. Con sentenza definitiva parziale n. 21/2025 del 13.02.2025, resa nel presente procedimento e pubblicata in data 18.02.2025, il Tribunale di L'Aquila omologava la separazione consensuale delle parti emarginate in epigrafe, al contempo fissando, con separata ordinanza, l'udienza del 24.09.2025 per la trattazione dell'ulteriore domanda di divorzio.
5. All'udienza in parola, che si teneva nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., i coniugi si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle relative condizioni. Confermavano, quindi, la propria volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tutte esposte nel ricorso introduttivo.
6. La domanda va accolta. Sussistono i presupposti per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti, essendosi constatata l'impossibilità di una riconciliazione ed essendo trascorso il periodo di Legge dalla separazione (sei mesi dopo l'omologa della separazione consensuale).
7. Le condizioni concordate appaiono adeguate e possono essere recepite.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e contratto in L'Aquila Parte_1 Parte_2
(AQ) in data 18.10.1997, in regime di separazione dei beni, con rito concordatario (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di L'Aquila al N. 172 - P.
2 - S. A -
2 Uff.
1 - anno 1997), alle condizioni di cui al ricorso, così come stabilite e riportate in sede di separazione con sentenza n. 21/2025 resa nel presente giudizio in data
13.02.2025 e pubblicata il 18.02.2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune L'Aquila (AQ) di procedere alla relativa trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito.
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, il 22.10.2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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