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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 9322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9322 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 33919/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
AR RI CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 33919/2019
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Galassi in Parte_1 C.F._1
virtù di procura alle liti in atti
OPPONENTE
E
(P. Iva ) e per essa, quale procuratore, (P. Iva Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_2
giusta procura in atti, dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati (C.F. C.F._2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 6961/2019, emesso dal Tribunale di Napoli in data
24.9.2019.
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 30 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 6961/2019, emesso dal Tribunale di Napoli in data 24.9.2019, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di quale cessionaria del credito Controparte_1
originariamente di della somma di € 8.216,59, oltre interessi e spese del Controparte_3
procedimento monitorio, a titolo di saldo debitore dovuto in relazione al contratto di finanziamento n. 10120745 finalizzato all'acquisto di un motoveicolo e del connesso contratto di apertura di una linea di credito, stipulato, per l'importo finanziato di € 6.950,00, con la CP_3
(titolare originaria del credito, fatto oggetto, poi, di successive cessioni).
[...]
A fondamento della spiegata opposizione l'opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di prova della titolarità, in capo all'opposta, del credito azionato in via monitoria e la prescrizione di quest'ultimo.
Contestava, inoltre, l'inidoneità della documentazione prodotta a dare prova della stessa esistenza del credito.
Con particolare riferimento al contratto di apertura di una linea di credito, ne eccepiva la nullità ai sensi dell'art. 117 t.u.b. per carenza di forma scritta.
Lamentava, infine, l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia.
Su tali assunti, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l'opposta, deducendo l'infondatezza degli avversi assunti e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
Per tali motivi, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza del 30 maggio 2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osserva in diritto.
1. L'opposizione è fondata e merita accoglimento, risultando fondata l'eccezione di carenza di titolarità attiva in capo all'opposta sollevata dal . Pt_1
In termini generali, giova rammentare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarne e provarne l'esistenza, mentre il convenuto ha l'onere di dedurne il difetto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte (cfr., di recente, Cass. n. 943/2017).
Attenendo al merito della causa, l'eventuale carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. n. 11744/2018).
Sul punto vale osservare, inoltre, che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfeziona col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò non di meno, grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa.
E infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito.
Ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.
Ne consegue, che il debitore ceduto ha interesse a compiere un pagamento liberatorio e, quindi, ha sempre l'interesse a valutare l'esistenza e l'efficacia dell'atto traslativo del credito, soprattutto ove, come nella specie, la cessione gli sia stata notificata dal solo cessionario e non anche dal cedente.
Sotto altro concorrente profilo, del resto, può dirsi ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998 (t.u.b.) ha l'onere di dimostrare l'intervenuta cessione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5617/2020).
Al riguardo, deve precisarsi che, in base alla disciplina speciale dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr. Cass., sent. n. 22268/2018, Cass., sent.
n. 2780/2019 e, da ultimo, Cass., sent. n. 17944/2023).
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B., infatti, costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto.
L'avviso in Gazzetta Ufficiale, dunque, non può, da solo, fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti, perlomeno in tutte quelle circostanze in cui, dallo stesso, non sia dato evincersi con sufficiente determinatezza l'effettiva ricomprensione della pretesa creditoria azionata nell'operazione di cessioni “in blocco”.
In definitiva, sul creditore che si afferma titolare del diritto grava l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza non solo l'esistenza del contratto di cessione, ma anche il suo oggetto e l'inclusione del credito azionato all'interno del medesimo, mediante idonea produzione documentale (cfr. Cass., 24798/2020 e Cass., 10518/2016).
Ciò posto e passando al caso di specie, deve rilevarsi che in sede monitoria ha Controparte_1
affermato di essere divenuta titolare del credito in contestazione per effetto di un atto di cessione di un portafoglio di crediti nella titolarità di quest Parte_2 [...]
acquistati mediante un contratto di cessione intervenuto con Parte_3 [...]
già anteriormente acquistati da Aspra Finance S.p.A., società fusa per Controparte_4
incorporazione in in forza di altro contratto di cessione Controparte_4
con l'originaria creditrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del T.U.B.
E tuttavia, l'odierna opposta non ha dimostrato, a monte, l'effettivo perfezionamento delle due cessioni in virtù delle quali la avrebbe acquistato il credito ad essa poi ceduto. Parte_2
Non vi è alcun elemento di prova, infatti, nè della prima cessione, ossia di quella che sarebbe intervenuta tra l'originario istituto di credito e Aspra Finance s.p.a., poi fusa per incorporazione in né della seconda cessione, posta in essere tra Controparte_4 [...]
e Controparte_4 Pt_2 Parte_2
Ne consegue che non può dirsi provato che il credito che si assume sia stato ceduto a Pt_2 [...]
fosse proprio quello successivamente trasferito da quest'ultima a e fatto Parte_2 Controparte_1
oggetto della pretesa monitoria.
E del resto, a ben vedere, neppure vi è prova del perfezionamento dell'ultimo trasferimento, ovvero quello in forza del quale avrebbe acquistato la titolarità del credito in Controparte_1
discorso, posto che non è stato depositato il contratto di cessione che si assume essere stato concluso tra le parti.
Né, per le considerazioni su esposte, l'estratto della G.U. (n. 145 del 10.12.2016) contenente l'avviso di cessione intervenuta tra e può essere, di per sé solo, Pt_2 Parte_2 Controparte_1
sufficiente a dare prova dell'asserita cessione (doc. 1 in produzione monitoria).
In definitiva, a parere del Tribunale non è stata raggiunta la prova dell'effettiva titolarità in capo all'odierna opposta del credito azionato.
Restano assorbite, dunque, tutte le ulteriori doglianze fatte valere dall'opponente.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 6961/2019, emesso dal Tribunale di Napoli in data 24.9.2019.
2. Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opposta e vengono liquidate in favore della parte opposta come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 26.000,00, ridotti in considerazione della parvità della materia e dell'esigua attività svolta, ai sensi dell'art 4 co. 4 del D.M. citato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 6961/2019, iscritta al N.R.G. 33919/2019, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 6961/2019, emesso dal
Tribunale di Napoli in data 24.9.2019;
B) Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, nonché rimborso del contributo unificato, con attribuzione all'avv. Renato Galassi, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 16 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
AR RI CI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 33919/2019
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Renato Galassi in Parte_1 C.F._1
virtù di procura alle liti in atti
OPPONENTE
E
(P. Iva ) e per essa, quale procuratore, (P. Iva Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, P.IVA_2
giusta procura in atti, dagli avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati (C.F. C.F._2
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 6961/2019, emesso dal Tribunale di Napoli in data
24.9.2019.
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 30 maggio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 6961/2019, emesso dal Tribunale di Napoli in data 24.9.2019, con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di quale cessionaria del credito Controparte_1
originariamente di della somma di € 8.216,59, oltre interessi e spese del Controparte_3
procedimento monitorio, a titolo di saldo debitore dovuto in relazione al contratto di finanziamento n. 10120745 finalizzato all'acquisto di un motoveicolo e del connesso contratto di apertura di una linea di credito, stipulato, per l'importo finanziato di € 6.950,00, con la CP_3
(titolare originaria del credito, fatto oggetto, poi, di successive cessioni).
[...]
A fondamento della spiegata opposizione l'opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di prova della titolarità, in capo all'opposta, del credito azionato in via monitoria e la prescrizione di quest'ultimo.
Contestava, inoltre, l'inidoneità della documentazione prodotta a dare prova della stessa esistenza del credito.
Con particolare riferimento al contratto di apertura di una linea di credito, ne eccepiva la nullità ai sensi dell'art. 117 t.u.b. per carenza di forma scritta.
Lamentava, infine, l'applicazione di interessi superiori al tasso soglia.
Su tali assunti, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva l'opposta, deducendo l'infondatezza degli avversi assunti e chiedendo il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
Per tali motivi, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese di lite.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza del 30 maggio 2025, questo giudice ha riservato la decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si osserva in diritto.
1. L'opposizione è fondata e merita accoglimento, risultando fondata l'eccezione di carenza di titolarità attiva in capo all'opposta sollevata dal . Pt_1
In termini generali, giova rammentare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarne e provarne l'esistenza, mentre il convenuto ha l'onere di dedurne il difetto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte (cfr., di recente, Cass. n. 943/2017).
Attenendo al merito della causa, l'eventuale carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (Cass. n. 11744/2018).
Sul punto vale osservare, inoltre, che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfeziona col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò non di meno, grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa.
E infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito.
Ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.
Ne consegue, che il debitore ceduto ha interesse a compiere un pagamento liberatorio e, quindi, ha sempre l'interesse a valutare l'esistenza e l'efficacia dell'atto traslativo del credito, soprattutto ove, come nella specie, la cessione gli sia stata notificata dal solo cessionario e non anche dal cedente.
Sotto altro concorrente profilo, del resto, può dirsi ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998 (t.u.b.) ha l'onere di dimostrare l'intervenuta cessione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5617/2020).
Al riguardo, deve precisarsi che, in base alla disciplina speciale dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr. Cass., sent. n. 22268/2018, Cass., sent.
n. 2780/2019 e, da ultimo, Cass., sent. n. 17944/2023).
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B., infatti, costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto.
L'avviso in Gazzetta Ufficiale, dunque, non può, da solo, fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti, perlomeno in tutte quelle circostanze in cui, dallo stesso, non sia dato evincersi con sufficiente determinatezza l'effettiva ricomprensione della pretesa creditoria azionata nell'operazione di cessioni “in blocco”.
In definitiva, sul creditore che si afferma titolare del diritto grava l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza non solo l'esistenza del contratto di cessione, ma anche il suo oggetto e l'inclusione del credito azionato all'interno del medesimo, mediante idonea produzione documentale (cfr. Cass., 24798/2020 e Cass., 10518/2016).
Ciò posto e passando al caso di specie, deve rilevarsi che in sede monitoria ha Controparte_1
affermato di essere divenuta titolare del credito in contestazione per effetto di un atto di cessione di un portafoglio di crediti nella titolarità di quest Parte_2 [...]
acquistati mediante un contratto di cessione intervenuto con Parte_3 [...]
già anteriormente acquistati da Aspra Finance S.p.A., società fusa per Controparte_4
incorporazione in in forza di altro contratto di cessione Controparte_4
con l'originaria creditrice, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del T.U.B.
E tuttavia, l'odierna opposta non ha dimostrato, a monte, l'effettivo perfezionamento delle due cessioni in virtù delle quali la avrebbe acquistato il credito ad essa poi ceduto. Parte_2
Non vi è alcun elemento di prova, infatti, nè della prima cessione, ossia di quella che sarebbe intervenuta tra l'originario istituto di credito e Aspra Finance s.p.a., poi fusa per incorporazione in né della seconda cessione, posta in essere tra Controparte_4 [...]
e Controparte_4 Pt_2 Parte_2
Ne consegue che non può dirsi provato che il credito che si assume sia stato ceduto a Pt_2 [...]
fosse proprio quello successivamente trasferito da quest'ultima a e fatto Parte_2 Controparte_1
oggetto della pretesa monitoria.
E del resto, a ben vedere, neppure vi è prova del perfezionamento dell'ultimo trasferimento, ovvero quello in forza del quale avrebbe acquistato la titolarità del credito in Controparte_1
discorso, posto che non è stato depositato il contratto di cessione che si assume essere stato concluso tra le parti.
Né, per le considerazioni su esposte, l'estratto della G.U. (n. 145 del 10.12.2016) contenente l'avviso di cessione intervenuta tra e può essere, di per sé solo, Pt_2 Parte_2 Controparte_1
sufficiente a dare prova dell'asserita cessione (doc. 1 in produzione monitoria).
In definitiva, a parere del Tribunale non è stata raggiunta la prova dell'effettiva titolarità in capo all'odierna opposta del credito azionato.
Restano assorbite, dunque, tutte le ulteriori doglianze fatte valere dall'opponente.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 6961/2019, emesso dal Tribunale di Napoli in data 24.9.2019.
2. Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza dell'opposta e vengono liquidate in favore della parte opposta come in dispositivo, secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), applicando i compensi medi previsti per le cause di valore fino ad € 26.000,00, ridotti in considerazione della parvità della materia e dell'esigua attività svolta, ai sensi dell'art 4 co. 4 del D.M. citato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo n. 6961/2019, iscritta al N.R.G. 33919/2019, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 6961/2019, emesso dal
Tribunale di Napoli in data 24.9.2019;
B) Condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, nonché rimborso del contributo unificato, con attribuzione all'avv. Renato Galassi, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, il 16 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi