TRIB
Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/08/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2868/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GARAGNANI SANDRA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. LUCCHI STEFANO, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore pagina 1 di 8 RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 28/06/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data pagina 2 di 8 13/11/2024 sentenza di separazione consensuale n. 616/2024, pubblicata in data 28/11/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Controparte_1
07/06/1997 in Nonantola (MO) trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Nonantola (MO) al n. 18 S. A, P.
2 anno 1997 con ordine al Comune di Nonantola (MO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare tenuto a versare a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento della figlia , come detto Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 400,00 (diconsi: quattrocentoeuroeuro).
Tale somma sarà erogata per dodici mensilità entro, e non oltre il giorno 20 di ogni mese, mediante versamento sul conto
corrente che la madre indicherà al padre e verrà annualmente
pagina 3 di 8 rivalutata in base alle variazioni degli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati della provincia di Modena.
• Dichiarare che le spese straordinarie saranno ripartite tra i
coniugi al 50% ciascuno, con la conseguenza che, entro il giorno
15 del mese successivo all'esborso, il genitore che non le avrà sostenute, verserà all'altro metà della somma spesa, dietro presentazione della documentazione relativa. Per quanto riguarda le spese straordinarie i coniugi dichiarano di volersi attenere alle indicazioni del Protocollo adottato presso il
Tribunale di Modena del 25/09/2019 che di seguito si riporta integralmente:
“spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e
pagina 4 di 8 trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie
imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
d) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) tasse scolastiche e universitarie
imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-
scuola, dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
". In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una
formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo
pagina 5 di 8 sms, whatsapp, e-mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
• Dichiarare che nessuna obbligazione di mantenimento graverà su un coniuge a favore dell'altro essendo entrambi economicamente autosufficienti.
• Dichiarare che il conto corrente acceso da n. Controparte_1
10335 (intestato a con Credito Emiliano s.p.a., Parte_1
attualmente estinto dalla Banca stessa per morosità verrà
chiuso, a cura e spese di entro e non oltre la Controparte_1
data del 30/09/2025. si impegna ed obbliga a Controparte_1
manlevare e tenere completamente indenne da Parte_1
ogni e qualsiasi obbligo e/o richiesta della Credito Emiliano
s.p.a.
• Dichiarare che le spese ed i compensi del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti ed ognuno corrisponderà quanto dovuto al proprio legale.
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 01/05/2001, Per_1
maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di pagina 6 di 8 mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ON (MO) il 07/06/1997 fra Parte_1
nata a [...] il [...] e nato Controparte_1
a ON (MO) il 08/02/1969 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ON
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 1997
Atto n. 18 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del pagina 7 di 8 matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69
lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del 10/07/2025.
Il Giudice Estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2868/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GARAGNANI SANDRA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. LUCCHI STEFANO, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore pagina 1 di 8 RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 28/06/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data pagina 2 di 8 13/11/2024 sentenza di separazione consensuale n. 616/2024, pubblicata in data 28/11/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in data Parte_1 Controparte_1
07/06/1997 in Nonantola (MO) trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Nonantola (MO) al n. 18 S. A, P.
2 anno 1997 con ordine al Comune di Nonantola (MO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare tenuto a versare a titolo di Controparte_1
contributo per il mantenimento della figlia , come detto Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, la somma mensile di € 400,00 (diconsi: quattrocentoeuroeuro).
Tale somma sarà erogata per dodici mensilità entro, e non oltre il giorno 20 di ogni mese, mediante versamento sul conto
corrente che la madre indicherà al padre e verrà annualmente
pagina 3 di 8 rivalutata in base alle variazioni degli indici ISTAT di aumento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati della provincia di Modena.
• Dichiarare che le spese straordinarie saranno ripartite tra i
coniugi al 50% ciascuno, con la conseguenza che, entro il giorno
15 del mese successivo all'esborso, il genitore che non le avrà sostenute, verserà all'altro metà della somma spesa, dietro presentazione della documentazione relativa. Per quanto riguarda le spese straordinarie i coniugi dichiarano di volersi attenere alle indicazioni del Protocollo adottato presso il
Tribunale di Modena del 25/09/2019 che di seguito si riporta integralmente:
“spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e
pagina 4 di 8 trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie
imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
d) mensa;
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) tasse scolastiche e universitarie
imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-
scuola, dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter); c) viaggi e vacanze;
". In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una
formale richiesta avanzata dall'altro in forma scritta (a mezzo
pagina 5 di 8 sms, whatsapp, e-mail, fax ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
• Dichiarare che nessuna obbligazione di mantenimento graverà su un coniuge a favore dell'altro essendo entrambi economicamente autosufficienti.
• Dichiarare che il conto corrente acceso da n. Controparte_1
10335 (intestato a con Credito Emiliano s.p.a., Parte_1
attualmente estinto dalla Banca stessa per morosità verrà
chiuso, a cura e spese di entro e non oltre la Controparte_1
data del 30/09/2025. si impegna ed obbliga a Controparte_1
manlevare e tenere completamente indenne da Parte_1
ogni e qualsiasi obbligo e/o richiesta della Credito Emiliano
s.p.a.
• Dichiarare che le spese ed i compensi del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti ed ognuno corrisponderà quanto dovuto al proprio legale.
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 01/05/2001, Per_1
maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di pagina 6 di 8 mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in ON (MO) il 07/06/1997 fra Parte_1
nata a [...] il [...] e nato Controparte_1
a ON (MO) il 08/02/1969 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di ON
(MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 1997
Atto n. 18 Parte II Serie A
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del pagina 7 di 8 matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69
lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del 10/07/2025.
Il Giudice Estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8