Ordinanza cautelare 30 luglio 2021
Ordinanza collegiale 19 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 5 luglio 2023
Ordinanza collegiale 22 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 23 luglio 2024
Ordinanza collegiale 23 settembre 2024
Ordinanza collegiale 20 novembre 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 03/06/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 00639/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00465/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 465 del 2021, proposto da
BI società semplice, rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Da Passano, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Comune di Celle Ligure, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Elena Avolio, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Genova, via Roma, 4/3;
nei confronti
RE Corrado Oliva, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
dell’ordinanza di demolizione prot. AB n. 2/2019, datata 28 ottobre 2020, emessa dal Comune di Celle Ligure, a firma del Responsabile del SUE, Servizio Pianificazione Urbanistica e Territoriale - Commercio e attività produttive;
di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e conseguenti ed in particolare l’atto di avvio del procedimento di aprile 2009, la missiva del 26 giugno 2019 del Comando Polizia Municipale, la nota prot. n. 846/2019 del 4 settembre 2019 del Comando Polizia Municipale, gli eventuali verbali di sopralluogo ivi incluso quello del 25 settembre 2019 e l’ulteriore documentazione del fascicolo, quale la relazione del sopralluogo del 28 settembre 2019 menzionata nella ordinanza sopradetta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Celle Ligure;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, BI società semplice aveva impugnato l’ordinanza di demolizione del Comune di Celle Ligure prot. AB n. 2/2019 del 28 ottobre 2020, avente ad oggetto numerose opere abusivamente realizzate presso il compendio di proprietà della ricorrente ubicato in via Boschi nn. 2 e 4, costituito da una villa risalente ai primi anni del XX secolo e da alcuni manufatti pertinenziali (tre piccoli fabbricati rurali e una cisterna irrigua).
Le opere sanzionate con la demolizione avevano comportato ampliamenti volumetrici ai diversi livelli dell’edificio principale nonché la sopraelevazione con realizzazione di un piano attico; inoltre, è stata contestata l’abusiva realizzazione di tettoie nell’area di pertinenza dello stabile, la copertura della cisterna con una struttura di cemento armato, una rampa di accesso alla viabilità pubblica e un accumulo di materiali vari comprendente anche elettrodomestici in disuso.
Parte ricorrente deduceva i seguenti motivi di gravame:
I) “Violazione di legge. Inesistenza della notifica dell’atto”.
L’atto impugnato non sarebbe stato notificato alla destinataria dell’ordine di demolizione, ma ad un legale (l’odierno difensore) non abilitato a riceverlo.
II) “Violazione degli artt. 7, 8, 9 e 10, L. n. 241 del 1990, per mancata comunicazione di avvio del procedimento e conseguente impedimento alla partecipazione. Eccesso di potere per manifesta arbitrarietà”.
La comunicazione di avvio del procedimento sarebbe stata notificata soltanto ad un soggetto terzo (un commercialista).
III) “Totale carenza di motivazione. Motivazione per relationem a documenti non resi disponibili. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, comma 3, e 7 e ss., L. n. 241/1990, anche in relazione della violazione degli artt. 31 e 37 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione del principio di trasparenza della p.a. Violazione del diritto di difesa e dei diritti di partecipazione. Eccesso di potere per manifesta arbitrarietà”.
Non sarebbe dato evincere dall’atto impugnato e dal verbale di sopralluogo ivi richiamato quali siano le parti abusive di cui viene ingiunta la demolizione. Ipotizzando che la “relazione di sopralluogo” del 28 settembre 2019 sia diversa dal “verbale di sopralluogo” del 25 settembre 2019, la mancata allegazione del primo documento impedirebbe di individuare le opere sanzionate con la demolizione.
IV) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 31, 33, 36 e 37 D.Lgs. n. 380/2001. Difetto di motivazione e difetto di istruttoria. Eccesso di potere per manifesta sproporzione e abnormità. Eccesso di potere per difetto dei presupposti”.
Le opere non avrebbero richiesto alcun titolo abilitativo in relazione all’epoca in cui sono state realizzate. In subordine, esse configurerebbero interventi di manutenzione straordinaria che non possono essere sanzionati con la demolizione.
V) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 e 36, D.Lgs. n. 380/2001. Eccesso di potere per manifesta sproporzione e abnormità. Violazione del principio del legittimo affidamento in merito alla legittimità della costruzione data dal tempo trascorso dalla sua realizzazione. Eccesso di potere per difetto dei presupposti”.
L’Amministrazione avrebbe dovuto indicare le ragioni di pubblico interesse che impongono la demolizione di opere realizzate molti anni addietro.
VI) “Violazione falsa applicazione dell’art. 36, D.Lgs. 380/2001. Eccesso di potere per difetto dei presupposti e manifesta contraddittorietà”.
Posto che la ricorrente, avendo acquisito la proprietà dei beni solamente nel 2007, è estranea alla realizzazione degli abusi, non potrebbe essere disposta l’acquisizione gratuita dell’immobile e della relativa area di sedime. Inoltre, non sarebbe giustificata l’irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura massima di € 20.000,00 in quanto non è stata dimostrata l’esistenza di un vincolo idrogeologico.
VII) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione e degli artt. 36 e 37, D.P.R. n. 380 del 2001. Illegittimità dell’ordine di demolizione in pendenza del procedimento per sanatoria. Eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà. Manifesta arbitrarietà”.
L’ordine di demolizione non avrebbe potuto essere emanato in pendenza del procedimento di sanatoria avviato nel 1985.
A seguito di opposizione da parte del Comune di Celle Ligure, il ricorso è stato trasposto in sede giurisdizionale.
Costituitosi in resistenza, il Comune chiede che il ricorso sia respinto in quanto infondato.
La domanda cautelare incidentalmente proposta dalla ricorrente è stata accolta con l’ordinanza n. 193 del 30 luglio 2021.
Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2022, la trattazione della causa è stata rinviata a data successiva su concorde richiesta delle parti.
In data 11 novembre 2022, parte ricorrente ha depositato una memoria con cui illustra ulteriormente le proprie tesi difensive e introduce un nuovo motivo di impugnazione con la rubrica “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 L. 241/1990 sotto il profilo del grave difetto di istruttoria - Probatio diabolica in capo alla ricorrente - assenza di elementi a fondamento della pretesa demolitoria.”
Quindi, con l’ordinanza n. 1122 del 19 dicembre 2022, è stata disposta una verificazione ex artt. 19 e 66 c.p.a. intesa ad individuare l’epoca di realizzazione delle opere che formano oggetto dell’impugnata ordinanza di demolizione.
Con le ordinanze n. 157 del 22 febbraio 2024 e n. 521 del 23 luglio 2024, è stata disposta la sostituzione degli organismi di verificazione in quanto, nel primo caso, non erano stati rispettati i termini stabiliti per l’espletamento delle operazioni peritali e, nel secondo, l’incarico peritale era stato successivamente delegato a tre diversi professionisti che versavano in situazione di incompatibilità.
Infine, con la citata ordinanza n. 521, è stato nominato quale nuovo verificatore il Presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Genova che, esercitando la facoltà espressamente prevista dal provvedimento di incarico, ha delegato l’incombente all’ing. MA ED. Quest’ultimo è stato autorizzato, con l’ordinanza n. 628 del 23 settembre 2024, ad avvalersi di un ausiliario, individuato nel geom. Silvio Puppo, per l’attività specialistica di rilievo topografico dei manufatti oggetto del ricorso.
L’ing. ED ha depositato la relazione conclusiva delle operazioni peritali entro il termine fissato con l’ordinanza di proroga n. 796 del 20 novembre 2024.
In prossimità dell’udienza di trattazione, le parti in causa hanno depositato memorie ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi e confutazione delle difese avversarie. Parte ricorrente, inoltre, contesta le modalità di svolgimento della verificazione e le risultanze cui è pervenuto l’ausiliario del giudice.
Alla pubblica udienza del 9 aprile 2025, il ricorso è stato ritenuto in decisione.
DIRITTO
1) Nel corso del giudizio, parte ricorrente è stata assistita da vari difensori che, fatta eccezione per il patrono originario, hanno successivamente dismesso il mandato e non hanno sempre seguito una linea difensiva coerente con le argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo.
In particolare, con la memoria depositata in data 11 novembre 2022, la ricorrente ha dedotto vizi di legittimità che non corrispondono a quelli denunciati con l’atto introduttivo del giudizio, con conseguente inammissibilità delle relative censure.
Ciò vale soprattutto per la censura di difetto di istruttoria articolata al motivo II della memoria (pag. 8 e ss.), secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto accertare l’effettiva epoca di realizzazione delle opere ritenute abusive.
Trattandosi di un motivo sostanzialmente nuovo, tardivamente articolato con memoria non notificata alla controparte, detta censura è inammissibile e, comunque, palesemente infondata in quanto, per pacifico orientamento giurisprudenziale, l’onere della prova in ordine alla data della realizzazione dell’opera edilizia, al fine di poter escludere al riguardo la necessità di rilascio del titolo edilizio, grava esclusivamente sul privato ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. VII, 24 marzo 2023 n. 3011).
2) Può dunque procedersi allo scrutinio del primo motivo di gravame con cui viene dedotta l’inesistenza della notificazione dell’atto impugnato, siccome effettuata mediante messaggio di p.e.c. trasmesso al difensore che, tuttavia, aveva ricevuto un mandato circoscritto alla proposizione dell’istanza di accesso documentale.
Tale doglianza è infondata in quanto, come dimostra la documentazione agli atti, l’ordinanza di demolizione è stata notificata anche tramite messo comunale che, identificata un’ipotesi di irreperibilità relativa, ha proceduto con le modalità previste dall’art. 140 c.p.c. (cfr. doc. n. 1 Comune).
In ogni caso, il tempestivo esercizio del diritto di difesa dimostra che l’interessata aveva acquisito piena conoscenza del provvedimento lesivo, con conseguente sanatoria degli eventuali vizi della notificazione.
3) Parimenti infondato è il secondo motivo che denuncia l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Per orientamento giurisprudenziale del tutto consolidato, infatti, l’ordine di demolizione conseguente all’accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ( ex plurimis , Cons. Stato sez. II, 29 novembre 2022, n. 10484).
Fermo restando che, nella fattispecie, la comunicazione di avvio era stata trasmessa al commercialista della Società che vi ha dato riscontro con nota del 16 aprile 2019 (doc. n. 7 ricorrente), confermando l’avvenuto raggiungimento dello scopo.
4) Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di difetto di motivazione in quanto non sarebbe dato evincere dall’atto impugnato quali siano le parti abusive di cui viene ordinata la demolizione; con la precisazione che tale carenza non è colmata attraverso i richiami al verbale di sopralluogo del 25 settembre 2019, trattandosi di documento confuso e non intelligibile, ed alla “relazione di sopralluogo” datata 28 settembre 2019 che non sarebbe stata messa a disposizione del privato.
Anche queste doglianze sono destituite di fondamento.
Anzitutto, si rileva come il provvedimento impugnato contenga la puntuale indicazione delle opere abusive, distinguendo quelle realizzate presso l’immobile principale (elencate sub A) da quelle realizzate all’interno dell’area di pertinenza (elencate sub B).
Inoltre, esso rimanda espressamente alla relazione del 28 settembre 2019 e alla documentazione fotografica ad essa allegata (doc. nn. 2 e 3 Comune): utilizzando una numerazione corrispondente a quella dell’ordinanza di demolizione, tale documento identifica e descrive in dettaglio ciascuna opera abusiva, indicando le rispettive fotografie di riferimento, sicché nessun legittimo dubbio avrebbe potuto sussistere in ordine all’esatto oggetto della misura ripristinatoria.
5) La questione centrale da affrontare, prospettata con il quarto motivo di gravame, concerne la datazione delle opere che, ad avviso della ricorrente, non avrebbero richiesto il previo rilascio di alcun titolo abilitativo edilizio in quanto realizzate prima del 1942 o, comunque, del 1967.
Posto che gli elementi di prova offerti dall’esponente non erano tali da consentire la sicura datazione degli interventi privi di titolo edilizio, è stata disposta una verificazione intesa ad accertarne l’epoca di realizzazione.
Come riferito nelle premesse, dopo che si era provveduto alla sostituzione di alcuni verificatori, l’incarico peritale è stato regolarmente portato a termine dall’ing. MA ED, delegato dal Presidente dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Genova.
5.1) Con la relazione conclusiva depositata in data 20 gennaio 2025, il verificatore descrive le operazioni poste in essere che, previo sopralluogo, hanno comportato l’analisi di tutte le fonti fotografiche, grafiche e documentali disponibili, tra cui la documentazione fotografica agli atti del giudizio, le pratiche edilizie reperite in Comune, la documentazione catastale dal 1938 ad oggi e le diverse edizioni della carta tecnica regionale.
Soggiunge l’ausiliario di non aver potuto procedere a rilievi topografici e ad accertamenti sui materiali costruttivi in quanto gli è stata negata la possibilità di accesso da parte della proprietà (cfr. pagg. 8 e 9).
Ciò premesso, il verificatore riferisce che tutti gli elaborati grafici presi in esame “ sono tra loro coerenti e nessuno rappresenta i volumi oggetto di contestazione, sia per quanto riguarda gli ampliamenti della villa che per i manufatti esterni sul terreno pertinenziale ” (pag. 22).
Sulla base di approfondite considerazioni in ordine alla rilevanza ed ai riscontri forniti da ciascun elaborato nonché dalle aerofoto disponibili, il verificatore afferma conclusivamente che tutte le opere realizzate presso l’immobile della ricorrente e relative pertinenze sono da collocarsi con ragionevole certezza in epoca posteriore al 1 settembre 1967.
5.2) Con la memoria conclusionale, parte ricorrente contesta le modalità della verificazione e le conclusioni rassegnate dal professionista incaricato: negando di aver mai impedito l’accesso al compendio di proprietà, essa lamenta l’utilizzo di documentazione catastale autonomamente reperita dal verificatore ed una “ incomprensibile svalutazione ” degli elementi di prova, essenzialmente di natura fotografica, offerti dalla ricorrente medesima.
Tali critiche non possono essere condivise.
Premesso che non vi è alcuna ragione per dubitare dell’assoluta veridicità delle circostanze riferite dal verificatore, il Collegio rileva che l’utilizzo di documentazione catastale non presente agli atti del giudizio costituisce puntuale esecuzione dell’ordinanza istruttoria con la quale il verificatore era stato autorizzato ad accedere “ agli atti esistenti presso il Comune di Celle Ligure e altre pubbliche amministrazioni ”.
Si rileva, altresì, che il verificatore ha analizzato gli elementi prodotti dalla ricorrente e, sulla base di convincenti motivi, ne ha diagnosticato l’irrilevanza, non mancando di confutare in dettaglio i rilievi sollevate dalla stessa parte a seguito del ricevimento della prima stesura della relazione.
Tanto precisato, mentre le critiche di parte ricorrente si basano su valutazioni del tutto soggettive, le conclusioni cui è giunto il verificatore risultano coerenti con le obiettive risultanze documentali e, pertanto, devono essere condivise.
5.3) In definitiva, essendo stato accertato che tutte le opere indicate nell’ordinanza di demolizione sono posteriori al 1967 e, quindi, avrebbero richiesto il previo rilascio di un titolo abilitativo edilizio, è infondata la censura che ne esclude la natura abusiva in relazione all’epoca di realizzazione.
6) Ancora con il quarto motivo di gravame, l’esponente contesta la qualificazione delle opere abusive che, a suo avviso, sarebbero riconducibili alla categoria della manutenzione straordinaria e, pertanto, comporterebbero solamente l’applicazione di una sanzione pecuniaria.
Tale doglianza è palesemente infondata in quanto le opere di che trattasi, comportanti consistenti ampliamenti superficiari e volumetrici, hanno prodotto una significativa alterazione dello stato dei luoghi ed avrebbero richiesto il previo rilascio del permesso di costruire: non può esservi dubbio, pertanto, circa la riconducibilità di tali abusi, valutati secondo un apprezzamento doverosamente globale, al perimetro applicativo dell’art. 3 del t.u. edilizia.
7) Con il quinto motivo, la ricorrente deduce che, a fronte della risalente realizzazione delle opere abusive, il Comune avrebbe dovuto indicare le ragioni di pubblico interesse che ne impongono la demolizione.
Tale doglianza va disattesa alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, qui condiviso, secondo cui il provvedimento che ordina la demolizione di opere edilizie abusive, anche se emesso a distanza di tempo dalla loro realizzazione, non richiede una motivazione specifica circa le ragioni di pubblico interesse che giustificano la rimozione degli abusi, al di là di quelle relative al ripristino della legalità violata, poiché il decorso del tempo non può comportare deviazioni dal dovere di intervento sanzionatorio né generare affidamenti legittimi in capo al proprietario (cfr., fra le ultime, Cons. Stato, sez. VI, 15 gennaio 2025, n. 309).
8) Con il sesto motivo, viene denunciata l’illegittimità delle statuizioni che prefigurano l’acquisizione gratuita dell’area di sedime dell’immobile abusivo e dell’area di pertinenza, stante l’asserita estraneità della proprietaria alla realizzazione delle opere, prevedendo anche l’applicazione della sanzione pecuniaria nella misura massima di ventimila euro.
Le contestate statuizioni, tuttavia, non arrecano alcuna lesione diretta e attuale agli interessi della ricorrente, poiché l’Amministrazione si è limitata a preannunciare che le sanzioni ivi previste troveranno applicazione nel caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione nel termine ivi prescritto.
Ogni doglianza al riguardo, pertanto, dovrà essere sollevata quando il Comune, una volta accertata l’inottemperanza, avrà eventualmente irrogato la sanzione pecuniaria e disposto l’acquisizione alla mano pubblica dell’immobile abusivo, della sua area di sedime e dell’area di pertinenza.
9) Infine, con il settimo motivo, parte ricorrente deduce che la sanzione demolitoria non avrebbe potuto essere applicata in pendenza di una domanda di condono edilizio presentata nel 1985.
Tale censura si fonda su un presupposto errato in quanto, come emergente dalla documentazione agli atti, l’istanza di sanatoria cui fa riferimento la ricorrente riguarda i servizi igienici realizzati sul lato nord-ovest della villa, quindi opere diverse da quelle che formano oggetto dell’impugnata ordinanza di demolizione.
10) Per le esposte ragioni, il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
11) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono equitativamente liquidate come in dispositivo.
12) Anche le spese della verificazione devono essere poste a carico della ricorrente.
Queste ultime si liquidano nell’importo complessivo di € 7.381,33 per onorario ed € 744,00 per spese, oltre oneri previdenziali obbligatori e IVA, come da richiesta depositata il 18 febbraio 2025 cui si fa rinvio anche per i criteri di liquidazione, previo stralcio dell’ulteriore somma di € 3.705,43 richiesta dal verificatore a titolo di rivalutazione monetaria che, tuttavia, non può essere riconosciuta in mancanza del decreto di adeguamento tariffario previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Celle Ligure che liquida nell’importo complessivo di € 5.000,00 (cinquemila euro), oltre accessori come per legge.
Pone a carico della ricorrente gli oneri di verificazione che liquida in favore dell’ing. MA ED nell’importo complessivo, comprensivo di eventuali acconti già corrisposti, di € 7.381,33 per onorario ed € 744,00 per spese, oltre oneri previdenziali obbligatori e IVA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO