Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/03/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 68/2025 V.G.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 68/2025 V.G. iniziato con ricorso congiunto depositato in data 30.01.2025 da:
(C.F. ), nata ad [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Trasacco (AQ), alla Via Garibaldi, 97 e (CF: Parte_2
), nato in [...], in data [...] e residente in C.F._2
Trasacco (AQ), alla Via Garibaldi 97 entrambi elettivamente domiciliati in Avezzano,
Via Monte Velino n.133, presso lo studio dell'avv. Ilaria Paletti del foro di Avezzano, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti chiedono dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi, cumulativamente al divorzio, alle condizioni di cui al ricorso dalle stesse sottoscritto e depositato in atti in data 30.01.2025.
1
“1.i coniugi vivranno separati e liberi nel reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicazione di variazione di indirizzo e recapito telefonico;
2. la casa coniugale di proprietà della famiglia della IG.ra resterà nella materiale Pt_1 disponibilità della moglie che vi abiterà con il figlio minore, con tutti i mobili che Parte_1
l'arredano;
3.il IG. dunque, formalizzerà in tempi brevi il cambio della propria residenza, Pt_2 essendosi già allontanato dall'abitazione coniugale;
4. il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affido condiviso con collocazione presso la madre nell'abitazione familiare in Trasacco, Via Garibaldi, 97;
5.il padre potrà vedere il figlio ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre da comunicarsi almeno 48 ore prima a quest'ultima, e comunque lo stesso potrà tenere il minore con sé a fine settimana alternati (dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica) con la madre, a cominciare da quest'ultima; in ogni caso detti orari potranno subire delle modifiche previo accordo tra le parti;
6.Il padre potrà tenere il bimbo con sé due giorni infrasettimanali per le settimane che prevedono che il piccolo trascorra il fine settimana con la madre e per un giorno infrasettimanale quando
è previsto il fine settimana con il padre;
7.In ogni caso il padre preleverà il figlio presso l'abitazione materna ove sarà dallo stesso ricondotto entro e non oltre le ore 21:00 della domenica sera (per quanto attiene il fine settimana);
8.Il padre potrà trascorrere, inoltre, con il figlio 7 giorni, anche non continuativi, nel periodo estivo, da concordare di comune accordo con la madre;
9.durante le festività natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, la vigilia del 24 dicembre con un genitore ed il pranzo del 25 con l'altro, iniziando dalla madre;
per il giorno di capodanno
31 dicembre e per il 1 gennaio il figli resterà, sempre ad anni alterni, con l'uno e l'altro genitore, iniziando, sempre per quest'anno, dalla madre;
10.il giorno della befana il minore lo trascorrerà con l'uno o l'altro genitore, sempre ad anni alterni, cominciando dalla madre;
2 11.le festività pasquali saranno trascorse dal figlio minore con i genitori ad anni alterni, iniziando dalla madre;
in ogni caso il minore trascorrerà in maniera alternata il giorno di
Pasqua ed il Lunedì Dell'Angelo con l'uno e l'altro genitore;
12 in ogni caso i coniugi si impegnano a collaborare per la gestione del figlio minore (riprenderlo o portarlo a scuola, accompagnarlo negli sport pomeridiani) in base ai turni lavorativi di entrambi;
13.il IG. si obbliga a corrispondere entro il 10 di ogni mese a titolo di mantenimento Pt_2 per il figlio minore la somma mensile di euro 350,00 a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , il tutto con il successivo adeguamento annuale Parte_1 secondo il costo della vita calcolati dall'Istat, come per legge;
14.i coniugi stabiliscono sin d'ora che l'assegno unico verrà corrisposto in favore solo della madre;
15.tutte le spese straordinarie relative a cure dentarie, apparecchi odontoiatrici, visite specialistiche, acquisto libri, materiale scolastico necessario per l'inizio dell'anno scolastico e abbonamenti mezzi pubblici, saranno sostenute dai coniugi al 50%;
16.gli acquisti dei farmaci da banco, e tutte le spese di cancelleria necessarie per la scuola durante l'anno scolastico, che saranno sostenute direttamente dal genitore con il quale il minore in quel momento dimora;
17.tutte le spese straordinarie – straordinarie, quali: 1) busti correttivi, attività fisica specialistica, e quant'altro assimilabile;
2) attività ludiche di ogni genere;
3) gite scolastiche, corsi di lingua, laboratori, corsi estivi e quant'altro assimilabile, dovranno essere concordate preventivamente da entrambi i genitori che ne sosterranno le spese al 50%. Qualora uno dei due coniugi decidesse in relazione alle attività ludiche di ogni genere, gite scolastiche, corsi di lingua, laboratori, corsi estivi e quant'altro assimilabili, di sostenerne le spese senza il consenso dell'atro, non avrà diritto alla ripetizione della metà delle somme pagate. Per quanto riguarda invece le spese relative a busti correttivi, attività fisica specialistica e quant'altro assimilabile, qualora uno dei coniugi si rifiuti di sostenerne le spese, l'altra parte avrà diritto alla ripetizione del 50% della somma pagata;
19.nessun assegno di mantenimento viene posto a carico dei coniugi in quanto autonomi economicamente;
3 20. si autorizzano le autorità competenti al rilascio del passaporto a semplice richiesta dei coniugi, per loro stessi e per il figlio minore senza che venga richiesto il consenso dell'altro coniuge;
21. i coniugi stabiliscono che dette condizioni sono valide ed operanti dal deposito del presente atto.”
Le parti hanno altresì richiesto, decorsi i termini di legge, di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Trasacco.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso cumulativo ex artt. 473 bis.49 e .51 c.p.c. depositato in data 30.01.2025 i coniugi, e , deducendo di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio concordatario in Trasacco (AQ) in data 29.07.2017 e che da tale unione è nato un figlio, (nato il [...]), hanno adìto congiuntamente il Persona_1
Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, cumulativamente al divorzio, alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti.
All'udienza del 5 marzo 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti, nelle note scritte, hanno chiesto l'accoglimento del ricorso, precisando di percepire un assegno unico universale per il figlio dell'ammontare di euro 150,00 mensili.
Il giudice istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei ricorrenti può trovare accoglimento.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Il Collegio, inoltre, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, nonché al superiore interesse del minore, le recepisce così come concordate dalle parti.
3. Quanto alla domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, questa non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett.
b) l. 898/1970.
4 La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del giudice relatore che – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ovvero dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5, c.p.c. – provvederà a verificare la volontà delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970. Le parti dovranno anche confermare, in tale sede, le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
4. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione complessiva dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra nata ad [...] il Parte_1
03.04.1989 e , nato in [...], in data [...], come Parte_2
sopra meglio generalizzati.
OMOLOGA le condizioni relative
-all'affido ed al collocamento e del figlio minore:
“4. il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori secondo le regole dell'affido condiviso con collocazione presso la madre nell'abitazione familiare in Trasacco, Via Garibaldi, 97;”
-al diritto di visita paterno:
“5.il padre potrà vedere il figlio ogni volta che vorrà, previo accordo con la madre da comunicarsi almeno 48 ore prima a quest'ultima, e comunque lo stesso potrà tenere il minore con sé a fine settimana alternati (dalle ore 16:00 del venerdì alle ore 21:00 della domenica) con la madre, a cominciare da quest'ultima; in ogni caso detti orari potranno subire delle modifiche previo accordo tra le parti;
6.Il padre potrà tenere il bimbo con sé due giorni infrasettimanali per le settimane che prevedono che il piccolo trascorra il fine settimana con la madre e per un giorno infrasettimanale quando
è previsto il fine settimana con il padre;
7.In ogni caso il padre preleverà il figlio presso l'abitazione materna ove sarà dallo stesso ricondotto entro e non oltre le ore 21:00 della domenica sera (per quanto attiene il fine settimana);
5 8.Il padre potrà trascorrere, inoltre, con il figlio 7 giorni, anche non continuativi, nel periodo estivo, da concordare di comune accordo con la madre;
9.durante le festività natalizie il minore trascorrerà, ad anni alterni, la vigilia del 24 dicembre con un genitore ed il pranzo del 25 con l'altro, iniziando dalla madre;
per il giorno di capodanno
31 dicembre e per il 1 gennaio il figli resterà, sempre ad anni alterni, con l'uno e l'altro genitore, iniziando, sempre per quest'anno, dalla madre;
10.il giorno della befana il minore lo trascorrerà con l'uno o l'altro genitore, sempre ad anni alterni, cominciando dalla madre;
11.le festività pasquali saranno trascorse dal figlio minore con i genitori ad anni alterni, iniziando dalla madre;
in ogni caso il minore trascorrerà in maniera alternata il giorno di
Pasqua ed il Lunedì Dell'Angelo con l'uno e l'altro genitore”;
-al contributo di mantenimento a favore del figlio minore:
“13.il IG. si obbliga a corrispondere entro il 10 di ogni mese a titolo di mantenimento Pt_2 per il figlio minore la somma mensile di euro 350,00 a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra , il tutto con il successivo adeguamento annuale Parte_1 secondo il costo della vita calcolati dall'Istat, come per legge;
15.tutte le spese straordinarie relative a cure dentarie, apparecchi odontoiatrici, visite specialistiche, acquisto libri, materiale scolastico necessario per l'inizio dell'anno scolastico e abbonamenti mezzi pubblici, saranno sostenute dai coniugi al 50%;
16.gli acquisti dei farmaci da banco, e tutte le spese di cancelleria necessarie per la scuola durante l'anno scolastico, che saranno sostenute direttamente dal genitore con il quale il minore in quel momento dimora;
17.tutte le spese straordinarie – straordinarie, quali: 1) busti correttivi, attività fisica specialistica, e quant'altro assimilabile;
2) attività ludiche di ogni genere;
3) gite scolastiche, corsi di lingua, laboratori, corsi estivi e quant'altro assimilabile, dovranno essere concordate preventivamente da entrambi i genitori che ne sosterranno le spese al 50%. Qualora uno dei due coniugi decidesse in relazione alle attività ludiche di ogni genere, gite scolastiche, corsi di lingua, laboratori, corsi estivi e quant'altro assimilabili, di sostenerne le spese senza il consenso dell'atro, non avrà diritto alla ripetizione della metà delle somme pagate. Per quanto riguarda invece le spese relative a busti correttivi, attività fisica specialistica e quant'altro assimilabile, qualora uno dei coniugi si rifiuti di sostenerne le spese, l'altra parte avrà diritto alla ripetizione del 50% della somma pagata;
”.
6 PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui al ricorso introduttivo, da intendersi integralmente richiamate in questa sede.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Trasacco (AQ) atto n. 8, parte II, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2017.
SPESE DI LITE all'esito del giudizio.
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 10 marzo 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Greco dott. Leopoldo Sciarrillo
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