Articolo 10 della Legge 14 agosto 1982, n. 598
Articolo 9Articolo 11
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9 settembre 1982
Art. 10. Oneri finanziari

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e' autorizzata, nel biennio 1982-83, la spesa complessiva di lire 90.000 milioni, che verra' iscritta nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.
La quota relativa all'anno 1982 e' determinata in lire 10.000 milioni.
Entrata in vigore il 9 settembre 1982
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