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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CA NO, RE
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1114/2020 depositato il 09/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torremaggiore - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-071065-19-0013328-29 TASI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'Ric_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento TASI n. 1-071065-19- 0013328-29 del 31.10.2019, notificato in data 17.12.2019, relativo all'anno di imposta 2014, assumendo l'illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di titolarità della stessa ricorrente.
All'uopo, esponeva:
- che l'immobile iscritto nel Catasto Fabbricati: Fg. Indirizzo_2 era il nodo idrico di Torremaggiore dove erano ubicati:
1. Serbatoio di San Severo;
2. Impianto di Sollevamento Idrico per i serbatoi degli abitati di Torremaggiore
e San Paolo di Civitate e per l'ISI di Serracapriola e Chieuti:
3. Partitore per il serbatoio Besanese a servizio degli abitati di tutto il Gargano Nord;
- che, con D.lgs 11/05/1999, n° 141, pubblicata nella G.U. n° 177 del 21/05/1999, l'Ente Autonomo per l'Ricorrente_1 era stato trasformato in società per azioni con la denominazione "Ricorrente_1 S.p.A.", con attribuzione di tutte le azioni al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica e, dal 30/01/2002, alle Regioni Puglia e Basilicata;
- che era subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi di cui lo stesso EAAP era titolare (art. 1 с. 3 e art. 2 c.
1, D.Lgs. n° 141/1999);
-che, in assolvimento dei suoi compiti istituzionali provvedeva alla gestione tecnico-amministrativa delle opere di acquedotto e fognatura, servizi posti dalla legge comunale e provinciale ad esclusivo carico delle rispettive amministrazioni;
- che il Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Demanio, su conforme avviso del Ministero dei LL.
PP. e del Tesoro e visto il parere espresso dall' Avvocatura Generale dello Stato, considerato che l'AQP provvede, appunto, solo alla gestione e alla costruzione degli impianti di acquedotto e fognatura, con risoluzioni nn. 379 del 22/05/1982 e 32318 del 08/08/1982 aveva dichiarato le citate opere di proprietà dello
Stato, delle Regioni, dei Comuni, in quanto costruite con finanziamenti a loro carico;
- che anche la Legge 05/01/1994, n 36 (Legge Galli), che dettava disposizioni in materia di risorse idriche, stabiliva con l'art. 9 che la gestione del servizio idrico integrato competeva ai Comuni ed alle province mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla Legge 08/09/1990, n° 142;
-che tale legge, quindi, riservava a Comuni e Province la titolarità del servizio idrico integrato da gestire, eventualmente, anche a mezzo di Società per azioni, per cui L'Ricorrente_1, Ente preposto alla gestione dei servizi idrici già esistenti alla data di entrata in vigore della Legge n 36/1994, veniva a configurarsi ancora quale gestore del servizio idrico per conto dei Comuni e delle Province compresi nell'ambito territoriale nel quale svolgeva la propria attività istituzionale secondo il combinato disposto degli artt. 9, 2 comma, 10, 5 comma, Legge n 36/1994, così come attuato dal D.Lgs. 11/05/1999, n° 141 e dall'art. 22, 3° comma lett.
b) della Legge 08/09/1990, n° 142, nonché di quanto stabilito dagli artt. 1, 3 ess. 3 di 8 della Convenzione per la gestione del S.I.I. nell'ambito territoriale ottimale della Regione Puglia sottoscritta il 30/09/2002; - che inoltre, la legge finanziaria per l'anno 2002, n° 448/2001, con l'art. 35, commi 2 e 3, aveva stabilito la separazione tra proprietà e gestione degli impianti per l'esercizio di servizi pubblici, e prescritta la non cedibilità di tali beni, mentre con l'art. 143 del D.Lgs. n° 03/04/2006, n 152, era stato previsto che "gli acquedotti, le fognature e gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione fanno parte del demanio, ai sensi dell'art. 822 e seguenti del c.c....";
- che inoltre, al comma 2 la norma prevedeva che "spetta anche all'ente di governo dell'ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823 secondo comma, del codice civile";
- che l'Ricorrente_1 non era proprietario degli immobili oggetto di imposizione né titolare di alcun diritto reale sugli stessi in quanto trattavasi di beni demaniali assoggettati a finalità di pubblico interesse
(sedi di condotte e opere idriche);
tanto premesso, chiedeva che venisse accolto il ricorso e, per l'effetto, in via subordinata, dichiarata non dovuta la TASI pretesa con l'impugnato avviso per mancanza del presupposto impositivo;
ed infine condannato il Comune di Torremaggiore alla rifusione delle spese giudizio ex art. 15 D.Lgs. n 546/1992.
Si costituiva la società concessionaria del tributo, che evidenziava che, nelle more, gli importi richiesti con l'atto oggi opposto erano stati pagati dalla ricorrente società come da estratto allegato agli atti;
che aveva l'obbligo di attenersi alle risultanze catastali, indipendentemente da qualunque situazione di fatto che non risulti ufficialmente all'Ufficio o che non venga successivamente comprovata (Cass. 22.02.2019 n.
5316 che così statuisce: “…pertanto, una volta rilevata dalle risultanze catastali la titolarità dell'immobile in capo ad un soggetto, il Comune può legittimamente chiedere ad esso il pagamento dell'imposta, ove il contribuente non vinca il valore indiziario dei dati contenuti nei registri catastali, dando adeguata dimostrazione di quanto diversamente sostenuto al riguardo. […]
che la tassazione era avvenuta secondo legge in capo al proprietario in quanto questi non aveva mai prodotto alcuna prova contraria della sua soggettività passiva ai fini TASI.
Tanto premesso, chiedeva il rigetto della domanda.
All'udienza del 31.10.2025, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere dell'odierna Corte, il ricorso è infondato.
Con specifico riferimento alla tematica delle società in mano pubblica, si sono espresse le S.U. (Cass. S.U.
7799/2005) che hanno evidenziato che: “normalmente, come è stato già sottolineato dalla stessa Corte
(Cass. Sez. Un. 6.5.1995, n. 4989; 6.6.1997, n. 5085; 26.8.1998, n. 8454) la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché lo Stato o gli enti pubblici (Regione, Comune, Provincia, etc.) ne posseggano le azioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della medesima, la persona dell'azionista, dato che tale società, quale persona giuridica privata, opera “nell'esercizio della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l'ente pubblico”: il rapporto tra la società e l'ente locale “è di assoluta autonomia, sicché non è consentito all' Ente incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società per azioni mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali…..”.
Ne consegue che la società pubblica è un soggetto autonomo rispetto all'ente pubblico proprietario e quest'ultimo non ha poteri ulteriori rispetto a quelli ad esso attribuiti in qualità di socio.
Tanto premesso, ne consegue la legittimità dell'avviso di accertamento, posto che, una volta rilevata dalle risultanze catastali la titolarità dell'immobile in capo ad un soggetto, il Comune può legittimamente chiedere ad esso il pagamento dell'imposta, ove il contribuente non vinca il valore indiziario dei dati contenuti nei registri catastali, dando adeguata dimostrazione di quanto diversamente sostenuto al riguardo. Relativamente al presupposto impositivo, va detto che Ricorrente_1 s.p.a. è il soggetto giuridico risultante dalla trasformazione dell'Ente autonomo per l'Ricorrente_1 istituito dal regio decreto legge 19 ottobre 1919 n. 2060 (convertito con modificazioni nella l. n. 1365/1920, in società per azioni, avvenuta in virtù dell'art. 1 del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 141, cui è stata confermata dal legislatore l'attribuzione delle medesime competenze riconosciute al suddetto. una Società per Azioni, pertanto soggetto di natura privata anche se con partecipazione pubblica.
Inoltre, non è stata data prova alcuna della demanialità dei beni oggetto dell'accertamento oggi opposto o della concessione di questi beni a terzi, poiché gli stessi non sono beni appartenenti al demanio, come risulta da dato catastale.
Dalle visure catastali allegate alla costituzione giudizio da parte del Comune, le particelle sulle quali il Comune pretende il pagamento sono intestate all'Ente Autonomo per l'Ricorrente_1; né vi sono elementi di prova da cui ritenere che l'area sia esente dal pagamento del tributo, non si verte formalmente in relazione ad immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dai comuni, dalle Asl in quanto destinati esclusivamente alle attività istituzionali e senza alcuno scopo commerciale. Inoltre, va evidenziato che il fabbricato di cui al Foglio Indirizzo_2 che la ricorrente definisce per sua natura demaniale, destinato a svolgere una finalità di interesse pubblico non può risultare pertinente al caso si causa in quanto il cespite risulta correttamente classato (categoria D/7: fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) come ribadito anche da consolidata giurisprudenza, e non può invece essere considerato esente come se classificato nella categoria “E”.
Peraltro, anche il primo periodo del comma 8 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, disciplinando ex novo l'esenzione prevista, per l'Ici, dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, dispone che sono esenti dall'imposta municipale solo gli immobili posseduti dagli Enti pubblici territoriali e dagli Enti pubblici locali non territoriali, a condizione che essi siano destinati esclusivamente allo svolgimento di compiti istituzionali.
Il che non è stato dimostrato nel caso di specie, sicchè tenuto conto del dato catastale, non è stato fornito riscontro neppure indiretto della demanialità dei beni oggetto dell'accertamento o della concessione di questi a soggetti terzi.
Ne deriva che il ricorso non può essere accolto.
In ordine alle spese tenuto conto della natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Foggia il 12.12.2025
Il Giudice rel.
AN IA
Il Presidente Antonio D'Alessio
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
CA NO, RE
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1114/2020 depositato il 09/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torremaggiore - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1-071065-19-0013328-29 TASI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, l'Ric_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento TASI n. 1-071065-19- 0013328-29 del 31.10.2019, notificato in data 17.12.2019, relativo all'anno di imposta 2014, assumendo l'illegittimità dell'avviso di accertamento per carenza di titolarità della stessa ricorrente.
All'uopo, esponeva:
- che l'immobile iscritto nel Catasto Fabbricati: Fg. Indirizzo_2 era il nodo idrico di Torremaggiore dove erano ubicati:
1. Serbatoio di San Severo;
2. Impianto di Sollevamento Idrico per i serbatoi degli abitati di Torremaggiore
e San Paolo di Civitate e per l'ISI di Serracapriola e Chieuti:
3. Partitore per il serbatoio Besanese a servizio degli abitati di tutto il Gargano Nord;
- che, con D.lgs 11/05/1999, n° 141, pubblicata nella G.U. n° 177 del 21/05/1999, l'Ente Autonomo per l'Ricorrente_1 era stato trasformato in società per azioni con la denominazione "Ricorrente_1 S.p.A.", con attribuzione di tutte le azioni al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica e, dal 30/01/2002, alle Regioni Puglia e Basilicata;
- che era subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi di cui lo stesso EAAP era titolare (art. 1 с. 3 e art. 2 c.
1, D.Lgs. n° 141/1999);
-che, in assolvimento dei suoi compiti istituzionali provvedeva alla gestione tecnico-amministrativa delle opere di acquedotto e fognatura, servizi posti dalla legge comunale e provinciale ad esclusivo carico delle rispettive amministrazioni;
- che il Ministero delle Finanze - Direzione Generale del Demanio, su conforme avviso del Ministero dei LL.
PP. e del Tesoro e visto il parere espresso dall' Avvocatura Generale dello Stato, considerato che l'AQP provvede, appunto, solo alla gestione e alla costruzione degli impianti di acquedotto e fognatura, con risoluzioni nn. 379 del 22/05/1982 e 32318 del 08/08/1982 aveva dichiarato le citate opere di proprietà dello
Stato, delle Regioni, dei Comuni, in quanto costruite con finanziamenti a loro carico;
- che anche la Legge 05/01/1994, n 36 (Legge Galli), che dettava disposizioni in materia di risorse idriche, stabiliva con l'art. 9 che la gestione del servizio idrico integrato competeva ai Comuni ed alle province mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla Legge 08/09/1990, n° 142;
-che tale legge, quindi, riservava a Comuni e Province la titolarità del servizio idrico integrato da gestire, eventualmente, anche a mezzo di Società per azioni, per cui L'Ricorrente_1, Ente preposto alla gestione dei servizi idrici già esistenti alla data di entrata in vigore della Legge n 36/1994, veniva a configurarsi ancora quale gestore del servizio idrico per conto dei Comuni e delle Province compresi nell'ambito territoriale nel quale svolgeva la propria attività istituzionale secondo il combinato disposto degli artt. 9, 2 comma, 10, 5 comma, Legge n 36/1994, così come attuato dal D.Lgs. 11/05/1999, n° 141 e dall'art. 22, 3° comma lett.
b) della Legge 08/09/1990, n° 142, nonché di quanto stabilito dagli artt. 1, 3 ess. 3 di 8 della Convenzione per la gestione del S.I.I. nell'ambito territoriale ottimale della Regione Puglia sottoscritta il 30/09/2002; - che inoltre, la legge finanziaria per l'anno 2002, n° 448/2001, con l'art. 35, commi 2 e 3, aveva stabilito la separazione tra proprietà e gestione degli impianti per l'esercizio di servizi pubblici, e prescritta la non cedibilità di tali beni, mentre con l'art. 143 del D.Lgs. n° 03/04/2006, n 152, era stato previsto che "gli acquedotti, le fognature e gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione fanno parte del demanio, ai sensi dell'art. 822 e seguenti del c.c....";
- che inoltre, al comma 2 la norma prevedeva che "spetta anche all'ente di governo dell'ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823 secondo comma, del codice civile";
- che l'Ricorrente_1 non era proprietario degli immobili oggetto di imposizione né titolare di alcun diritto reale sugli stessi in quanto trattavasi di beni demaniali assoggettati a finalità di pubblico interesse
(sedi di condotte e opere idriche);
tanto premesso, chiedeva che venisse accolto il ricorso e, per l'effetto, in via subordinata, dichiarata non dovuta la TASI pretesa con l'impugnato avviso per mancanza del presupposto impositivo;
ed infine condannato il Comune di Torremaggiore alla rifusione delle spese giudizio ex art. 15 D.Lgs. n 546/1992.
Si costituiva la società concessionaria del tributo, che evidenziava che, nelle more, gli importi richiesti con l'atto oggi opposto erano stati pagati dalla ricorrente società come da estratto allegato agli atti;
che aveva l'obbligo di attenersi alle risultanze catastali, indipendentemente da qualunque situazione di fatto che non risulti ufficialmente all'Ufficio o che non venga successivamente comprovata (Cass. 22.02.2019 n.
5316 che così statuisce: “…pertanto, una volta rilevata dalle risultanze catastali la titolarità dell'immobile in capo ad un soggetto, il Comune può legittimamente chiedere ad esso il pagamento dell'imposta, ove il contribuente non vinca il valore indiziario dei dati contenuti nei registri catastali, dando adeguata dimostrazione di quanto diversamente sostenuto al riguardo. […]
che la tassazione era avvenuta secondo legge in capo al proprietario in quanto questi non aveva mai prodotto alcuna prova contraria della sua soggettività passiva ai fini TASI.
Tanto premesso, chiedeva il rigetto della domanda.
All'udienza del 31.10.2025, la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere dell'odierna Corte, il ricorso è infondato.
Con specifico riferimento alla tematica delle società in mano pubblica, si sono espresse le S.U. (Cass. S.U.
7799/2005) che hanno evidenziato che: “normalmente, come è stato già sottolineato dalla stessa Corte
(Cass. Sez. Un. 6.5.1995, n. 4989; 6.6.1997, n. 5085; 26.8.1998, n. 8454) la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché lo Stato o gli enti pubblici (Regione, Comune, Provincia, etc.) ne posseggano le azioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della medesima, la persona dell'azionista, dato che tale società, quale persona giuridica privata, opera “nell'esercizio della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l'ente pubblico”: il rapporto tra la società e l'ente locale “è di assoluta autonomia, sicché non è consentito all' Ente incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società per azioni mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali…..”.
Ne consegue che la società pubblica è un soggetto autonomo rispetto all'ente pubblico proprietario e quest'ultimo non ha poteri ulteriori rispetto a quelli ad esso attribuiti in qualità di socio.
Tanto premesso, ne consegue la legittimità dell'avviso di accertamento, posto che, una volta rilevata dalle risultanze catastali la titolarità dell'immobile in capo ad un soggetto, il Comune può legittimamente chiedere ad esso il pagamento dell'imposta, ove il contribuente non vinca il valore indiziario dei dati contenuti nei registri catastali, dando adeguata dimostrazione di quanto diversamente sostenuto al riguardo. Relativamente al presupposto impositivo, va detto che Ricorrente_1 s.p.a. è il soggetto giuridico risultante dalla trasformazione dell'Ente autonomo per l'Ricorrente_1 istituito dal regio decreto legge 19 ottobre 1919 n. 2060 (convertito con modificazioni nella l. n. 1365/1920, in società per azioni, avvenuta in virtù dell'art. 1 del d.lgs. 11 maggio 1999 n. 141, cui è stata confermata dal legislatore l'attribuzione delle medesime competenze riconosciute al suddetto. una Società per Azioni, pertanto soggetto di natura privata anche se con partecipazione pubblica.
Inoltre, non è stata data prova alcuna della demanialità dei beni oggetto dell'accertamento oggi opposto o della concessione di questi beni a terzi, poiché gli stessi non sono beni appartenenti al demanio, come risulta da dato catastale.
Dalle visure catastali allegate alla costituzione giudizio da parte del Comune, le particelle sulle quali il Comune pretende il pagamento sono intestate all'Ente Autonomo per l'Ricorrente_1; né vi sono elementi di prova da cui ritenere che l'area sia esente dal pagamento del tributo, non si verte formalmente in relazione ad immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dai comuni, dalle Asl in quanto destinati esclusivamente alle attività istituzionali e senza alcuno scopo commerciale. Inoltre, va evidenziato che il fabbricato di cui al Foglio Indirizzo_2 che la ricorrente definisce per sua natura demaniale, destinato a svolgere una finalità di interesse pubblico non può risultare pertinente al caso si causa in quanto il cespite risulta correttamente classato (categoria D/7: fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) come ribadito anche da consolidata giurisprudenza, e non può invece essere considerato esente come se classificato nella categoria “E”.
Peraltro, anche il primo periodo del comma 8 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, disciplinando ex novo l'esenzione prevista, per l'Ici, dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, dispone che sono esenti dall'imposta municipale solo gli immobili posseduti dagli Enti pubblici territoriali e dagli Enti pubblici locali non territoriali, a condizione che essi siano destinati esclusivamente allo svolgimento di compiti istituzionali.
Il che non è stato dimostrato nel caso di specie, sicchè tenuto conto del dato catastale, non è stato fornito riscontro neppure indiretto della demanialità dei beni oggetto dell'accertamento o della concessione di questi a soggetti terzi.
Ne deriva che il ricorso non può essere accolto.
In ordine alle spese tenuto conto della natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Foggia il 12.12.2025
Il Giudice rel.
AN IA
Il Presidente Antonio D'Alessio