Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/06/2025, n. 2046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2046 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Seconda Sezione Civile
Rg n. 6834/2019
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio,
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”;
lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio, ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al numero 6834 R.G. dell'anno 2019
t r a
- (CF: ) , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Luigi Maria Ruocco presso il cui studio in San Gennaro Vesuviano (NA) alla Via Cozzolino
n. 168 elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
appellante
contro
- ( P. IV , con sede in Bologna alla via Controparte_1 P.IV_1
Stalingrado, 45, e ( P. IV ) con sede in Roma, alla via Controparte_2 P.IV_2
Po, n. 20, in persona del loro l.r.p.t. rappresentate e difese dall'Avv. Gemma Sessa presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno, alla via F. Manzo, n. 31, giusta procura in atti;
appellate
nonché
pag. 2/7 residente in [...] – CP_3
appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore n. 2976/19, depositata in data 27 Maggio 2019, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione il signor , proprietario della Toyota AR, tg. DV Parte_1
295 YY, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, il signor
, proprietario della Fiat Palio, tg. BJ 857 TA, e la in CP_3 Controparte_2 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, quale società garante di quest'ultima autovettura, al fine di sentirli condannare in solido, previo accertamento della responsabilità del conducente della Fiat Palio, al risarcimento dei danni patiti in occasione di un incidente verificatosi in data 20.05.2014, alle ore 21,30 circa, in Nocera Inferiore, alla via Padula.
Assumeva l'istante che, mentre la sua auto percorreva la suddetta strada con direzione
Nocera Inferiore, veniva urtata dalla Fiat Palio che, nell'uscire da una strada secondaria e nell'immettersi su via Padula, non si arrestava allo STOP, attingendo con la sua parte anteriore l'intera fiancata della Toyota AR.
I danni venivano quantificati in € 6953,30.
Interveniva in giudizio la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, quale impresa Gestionaria e mandataria della CP_2
in forza del mandato di rappresentanza prodotto in atti, che, in via preliminare,
[...] chiedeva ammettersi l'ammissibilità dell'intervento ed, in subordine, il rigetto della domanda. Espletata la prova per testi e disposta la CTU, all'udienza del 10.01.2019, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con il termine di giorni trenta per note. Con sentenza n. 2976/2019 il Giudice di Pace rigettava la domanda, condannando l'attore al pagamento delle spese processuali.
Con atto di appello iscritto a ruolo in data 24.12.2019 conveniva Parte_1 in giudizio la in pers. del l.r.p.t., la Controparte_4 [...] in pers. del l.r.p.t. e , al fine di ottenere l'integrale Controparte_5 CP_3
pag. 3/7 riforma della sentenza n. 2976/2019 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore, chiedendo in particolare l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere il proposto appello e per l'effetto riformare ….l'impugnata sentenza n. 2976/2919, resa dal Giudice di Pace di
Nocera Inferiore;
condannare i convenuti, in favore dell'appellante, al risarcimento dei danni quantificati in
€ 3.598,55 oltre ad una sosta tecnica di giorni 6(…) o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata, con vittoria di spese, anche di CTU e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre spese generali,
CPA e Iva come per legge, da attribuirsi al sottoscritto procuratore, quale anticipatario”.
Con provvedimento del 06 maggio 2020, il precedente G.I., rilevato che parte convenuta non si era costituita e che non risultavano rispettati i termini a comparire, disponeva il rinvio del procedimento all'1.4.2021, invitando, contestualmente, l'appellante a rinnovare la notifica dell'atto introduttivo nel rispetto dei termini a comparire.
In data 25 marzo 2021, si costituiva la chiedendo la reiezione del Controparte_6 proposto appello, siccome infondato in fatto ed in diritto.
Con note autorizzate del 30 marzo 2021 la chiedeva dichiararsi Controparte_5
l'estinzione del giudizio, non avendo parte appellante, rinotificato l'atto introduttivo nel rispetto dei termini.
In data 19 maggio 2021 il precedente G.I. concedeva a parte appellante un nuovo termine per rinnovare l'atto d'appello nel rispetto dei termini a comparire.
In data 10.11.2021 si costituivano la e la Controparte_7 Controparte_4 entrambe con il patrocinio dell'avv. Gemma Sessa, chiedendo, in via principale dichiararsi l'estinzione del giudizio e nel merito eccepivano l'infondatezza del gravame.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di , stante la regolarità CP_3 della notifica dell'atto di citazione in appello e la sua mancata costituzione in giudizio.
Occorre premettere che, laddove le parti alle quali spetta rinnovare la citazione, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice, il processo si estingue, ai sensi dell'art. 307, comma 4, c.p.c. il termine per la rinnovazione pag. 4/7 della citazione, quando disposto dal giudice a seguito di nullità della citazione stessa, è perentorio anche se non espressamente definito come tale nel provvedimento giudiziale. L'omesso rinnovo della citazione entro il termine assegnato comporta l'estinzione del processo.
In ogni caso l'appello è infondato nel merito.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il Giudice di prime cure ha correttamente valutato il materiale probatorio. La deposizione dell'unico teste escusso non
è stata esauriente e convincente. Egli ha dichiarato che si trovava a bordo di un'auto che seguiva la Toyota AR e che la Fiat Palio, uscendo da una strada posta sulla destra rispetto al senso di marcia della predetta Toyota, aveva già impegnato la strada, ossia via Padula, allorchè si verificava l'urto tra i due veicoli. Se i fatti si fossero svolti secondo tali modalità,
l'ubicazione dei danni, riconosciuti dal teste sulla documentazione fotografica prodotta, non sarebbe compatibile con la dinamica. A ciò si aggiunga che il CTU nominato, come correttamente osservato dal Giudice di Pace, non ha potuto esprimere un parere sul nesso di causalità danno-evento, attesa l'impossibilità di visionare i veicoli interessati.
Il veicolo di parte convenuta è risultato demolito in data 23.12.2014; il veicolo attoreo, secondo quanto dichiarato da parte attrice, sarebbe stato oggetto di furto. Dal certificato
PRA acquisito dal CTU, tuttavia, esso risultava ancora nel possesso materiale dell'attore, in quanto mancava l'annotazione di perdita di possesso. Il foglio depositato dall'attore è stato giustamente ritenuto dal Giudice di Pace non idoneo, in quanto del tutto privo di elementi, che potessero indurre ad identificarlo come denuncia di furto. Il Giudice di Pace riteneva, pertanto, che non vi fosse la prova del nesso causale tra evento e danno. Va poi considerato che, nonostante l'urto sia stato di un'entità tale da rendere la Toyota AR non più marciante, come dichiarato dal teste, nessuno dei conducenti riportava lesioni, non interveniva alcuna autorità né il carroattrezzi.
In tale quadro, in cui non appare credibile che i fatti si siano svolti secondo quanto rappresentato dall'attore, nessuna rilevanza può assumere la circostanza invocata da parte appellante, che entrambi i conducenti abbiano sottoscritto il CAI. Invero la dichiarazione confessoria contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario, non ha valore di piena
pag. 5/7 prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice.( Cass. S.U. 10311/2006)
Assorbita ogni altra questione.
Stante l'esito del presente giudizio di impugnazione, la parte appellante soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese del grado, che si liquidano nella somma complessiva di Euro 1.700,00 (cause di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della causa compreso nello scaglione tra Euro 5.201,00 ed Euro 26.000,00; fasi di studio, introduttiva e decisionale;
parametri minimi per ciascuna fase).
Si precisa che le appellate sono rappresentate da un unico legale, pertanto è dovuto un compenso unico (ex multis Cassazione Terza Sez. Civ. ordinanza n. 33404 dell'11 novembre 2022).
Nulla per le spese nei confronti della parte contumace.
Stante il rigetto dell'appello, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello citato art. 13.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice
Unico dott.ssa Gisella Ciniglio, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
1. dichiara la contumacia di;
CP_3
2. rigetta l'appello;
3. condanna , a pagare, in favore delle appellate, le spese Parte_1 dell'appello, che liquida in Euro 1.700,00, oltre rimborso forfettario, CPA ed
IV come per legge, con attribuzione al costituito procuratore per dichiarato anticipo;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'importo a titolo di pag. 6/7 contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13;
provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 16.06.2025
Il Giudice
dott.ssa Gisella Ciniglio
pag. 7/7