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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 08/10/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1044/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, NC AC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1044/2023 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danno pensionistico, costituzione rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Tania Putaggio;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore;
CP_1
- convenuto contumace -
in persona del suo presidente Controparte_2
pro tempore;
- litisconsorte necessario, contumace -
******************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 23 settembre 2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio il per sentire accogliere le seguenti domande: “- CP_1
In via principale, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno pensionistico (sub specie di percezione di un trattamento mensile di pensione inferiore rispetto a quello spettante in base all'accertato inadempimento datoriale per come definitivamente statuito dalla sentenza n. 81/2016) dalla stessa ingiustamente subito per effetto dell'omesso versamento, da parte dell'Ente, dei ratei/quote di contribuzione - ormai prescritti - corrispondenti al corretto inquadramento giuridico/retributivo spettante alla sig.ra per l'intero periodo di Pt_1 lavoro compreso tra l'01.07.1998 ed il 31.12.2011, in forza delle statuizioni della sentenza definitiva n. 81/2016 del 21.06.2016 del Tribunale Lavoro di Gela;
- Per
l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco e legale rappresentante CP_1
p.t., al risarcimento in forma specifica del danno pensionistico patito dalla sig.ra Pt_1
e, in particolare, al versamento presso l' della riserva per la costituzione di CP_2 rendita vitalizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 L. n. 1338/1962, pari alla quota di pensione adeguata che spetterebbe in relazione ai contributi omessi (ed ormai prescritti); - In via di subordine, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente a percepire l'indennizzo ex art. 2041 c.c. a fronte dell'utilitas senza giusta causa CP_ goduta dall' odierno resistente - da cui discende, in via di causalità diretta ed immediata, il depauperamento sul piano pensionistico subìto dalla ricorrente - per effetto dell'omesso versamento dei contributi in misura corrispondente a quanto dovuto in ragione del corretto inquadramento giuridico/retributivo per come accertato dalla sentenza n. 81/2016 e, per l'effetto, condannare il all'indennizzo ex CP_1 art. 2041 c.c. da valutarsi equitativamente…”.
A sostegno delle proprie pretese, ha rappresentato che l'ente convenuto ha omesso di versare i contributi previdenziali dovuti in ragione della sentenza n. 81/2016 del Tribunale di Gela, che ha accertato le debenza delle differenze contributive conseguenti allo svolgimento di mansioni superiori, così determinando “un duplice pregiudizio patrimoniale consistente, da un lato, nella perdita parziale della prestazione pensionistica spettante di diritto - pregiudizio, questo, concretizzatosi nel momento in cui la sig.ra aveva raggiunto i requisiti per l'ingresso in quiescenza Pt_1
- e, dall'altro, nella necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente attraverso il ricorso alla rendita di cui all'art. 13 della l.
12.08.1962 n. 133”, sì da generare il chiesto diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 2116
c.c., 2° comma.
Pur ritualmente evocato, il non si è costituito. CP_1
Con ordinanza del 26 settembre 2024 è stata disposta l'integrazione del contradditorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti dell' , anch'essa rimasta contumace. CP_2
La causa è stata istruita attraverso la produzione di prove documentale.
2 L'udienza odierna è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte. Quindi la causa viene definita con la presente sentenza.
2. Difetto di giurisdizione.
Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della
Corte dei Conti.
Le domande attrici, come osservato, sono tutte finalizzate alla costituzione di rendita vitalizia, stante l0interventua prescrizione del diritto al versamento dei crediti contributivi.
Il Giudice di legittimità ha da tempo chiarito e di recente ribadito (sent.
n.15148/2024) che “ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ. la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e che il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (cfr.
Cass. 19/01/2007 n. 1134 e altre successive v. anche Cass. s.u. 15/03/2022 n. 8332).
Spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13
e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti comprese quelle attinenti all'accertamento del diritto al versamento di contributi per periodi di aspettativa in funzione del riconoscimento della pensione ovvero alla verifica dell'avvenuto riscatto di anni universitari. In tal caso, la giurisdizione del giudice contabile è anche di merito e questi dispone degli stessi poteri - anche istruttori - del giudice ordinario per l'accertamento e la valutazione dei fatti. Inoltre, è al giudice contabile che deve essere devoluta la domanda relativa all'anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr. Cass. s.u. 15/11/2018 n. 29396 ed ivi le richiamate,
Cass. s.u. 19/12/2014, n. 26935, 14/02/2007 n. 3195, 10/01/2007 n. 221, 19/01/2007 n.
1134, 29/04/2009 n. 9942, 07/08/2009 n. 18076 e 24/07/2013 n. 17927). Queste sezioni
3 unite hanno affermato che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle “funzionali” alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione;
quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto. Si tratta di controversie afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (cfr. Cass. s.u. 18/10/2018 n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (cfr., tra altre,
Cass. s.u. 16/01/2003 n. 573, 27/02/2013 n. 4853, 09/06/2016 n. 11849 e 27/03/2017 n.
7755). In quelle decisioni il profilo funzionale alla pensione dell'accertamento chiesto è stato condivisibilmente valorizzato per individuare il campo della giurisdizione esclusiva contabile ricomprendendovi le controversie che erano comunque connesse all'ottenimento o alla misura della pensione (si pensi al caso in cui sia chiesta ad esempio la correzione di errori registrati nella posizione assicurativa e l' accertamento del diritto al versamento di contributi in relazione a particolari situazioni Cass. s.u.
26/09/2022 n. 28020). Si è così ritenuto che la controversia concernente l'accertamento della Corte di Cassazione - copia non ufficiale consistenza del monte contributivo rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, in quanto funzionale al riconoscimento del diritto alla pensione”.
Nel presente caso, come in quello oggetto della sentenza sopra riportata, pur non essendo stata proposta una domanda di pensione, l'accertamento della sussistenza di un'omissione contributiva e la sua consistenza è comunque funzionale al riconoscimento del diritto costituzione di una rendita (domanda presente anche nella fattispecie all'esame del giudice di legittimità). Va sottolineato, in particolare, che l'eventuale riconoscimento del diritto alla rendita, comporta una valutazione da parte del giudice competente di interpretazione della sentenza citata dalla ricorrente e
4 dell'effettiva omissione contributiva, attività che, a parere del Tribunale, va svolta dalla
Corte dei Conti, per come innanzi esposto.
Peraltro, le stesse SS.UU. della Cassazione hanno chiarito che “Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datore di lavoro e domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, - e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 ed al giudice ordinario per quelle successive - nel secondo la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei
Conti” (Sez. U , Ordinanza n. 15057 del 19/06/2017).
In conclusione, dev'essere senz'altro dichiarata la giurisdizione della Corte dei
Conti davanti alla quale le parti sono chiamate a riassumere il processo nei termini di legge.
Nulla sulle spese, stante la contumacia delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei
Conti, innanzi alla quale le parti potranno riassumere il giudizio nel termine di legge;
compensa le spese di lite tra le parti.
Gela, 8 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
NC AC
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, NC AC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1044/2023 R.G., avente ad oggetto “risarcimento danno pensionistico, costituzione rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Tania Putaggio;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore;
CP_1
- convenuto contumace -
in persona del suo presidente Controparte_2
pro tempore;
- litisconsorte necessario, contumace -
******************
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato in data 23 settembre 2023, ha Parte_1 convenuto in giudizio il per sentire accogliere le seguenti domande: “- CP_1
In via principale, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente ad ottenere il risarcimento del danno pensionistico (sub specie di percezione di un trattamento mensile di pensione inferiore rispetto a quello spettante in base all'accertato inadempimento datoriale per come definitivamente statuito dalla sentenza n. 81/2016) dalla stessa ingiustamente subito per effetto dell'omesso versamento, da parte dell'Ente, dei ratei/quote di contribuzione - ormai prescritti - corrispondenti al corretto inquadramento giuridico/retributivo spettante alla sig.ra per l'intero periodo di Pt_1 lavoro compreso tra l'01.07.1998 ed il 31.12.2011, in forza delle statuizioni della sentenza definitiva n. 81/2016 del 21.06.2016 del Tribunale Lavoro di Gela;
- Per
l'effetto, condannare il , in persona del Sindaco e legale rappresentante CP_1
p.t., al risarcimento in forma specifica del danno pensionistico patito dalla sig.ra Pt_1
e, in particolare, al versamento presso l' della riserva per la costituzione di CP_2 rendita vitalizia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 L. n. 1338/1962, pari alla quota di pensione adeguata che spetterebbe in relazione ai contributi omessi (ed ormai prescritti); - In via di subordine, accertare e dichiarare il diritto dell'odierna ricorrente a percepire l'indennizzo ex art. 2041 c.c. a fronte dell'utilitas senza giusta causa CP_ goduta dall' odierno resistente - da cui discende, in via di causalità diretta ed immediata, il depauperamento sul piano pensionistico subìto dalla ricorrente - per effetto dell'omesso versamento dei contributi in misura corrispondente a quanto dovuto in ragione del corretto inquadramento giuridico/retributivo per come accertato dalla sentenza n. 81/2016 e, per l'effetto, condannare il all'indennizzo ex CP_1 art. 2041 c.c. da valutarsi equitativamente…”.
A sostegno delle proprie pretese, ha rappresentato che l'ente convenuto ha omesso di versare i contributi previdenziali dovuti in ragione della sentenza n. 81/2016 del Tribunale di Gela, che ha accertato le debenza delle differenze contributive conseguenti allo svolgimento di mansioni superiori, così determinando “un duplice pregiudizio patrimoniale consistente, da un lato, nella perdita parziale della prestazione pensionistica spettante di diritto - pregiudizio, questo, concretizzatosi nel momento in cui la sig.ra aveva raggiunto i requisiti per l'ingresso in quiescenza Pt_1
- e, dall'altro, nella necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente attraverso il ricorso alla rendita di cui all'art. 13 della l.
12.08.1962 n. 133”, sì da generare il chiesto diritto al risarcimento ai sensi dell'art. 2116
c.c., 2° comma.
Pur ritualmente evocato, il non si è costituito. CP_1
Con ordinanza del 26 settembre 2024 è stata disposta l'integrazione del contradditorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti dell' , anch'essa rimasta contumace. CP_2
La causa è stata istruita attraverso la produzione di prove documentale.
2 L'udienza odierna è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte. Quindi la causa viene definita con la presente sentenza.
2. Difetto di giurisdizione.
Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della
Corte dei Conti.
Le domande attrici, come osservato, sono tutte finalizzate alla costituzione di rendita vitalizia, stante l0interventua prescrizione del diritto al versamento dei crediti contributivi.
Il Giudice di legittimità ha da tempo chiarito e di recente ribadito (sent.
n.15148/2024) che “ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ. la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e che il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (cfr.
Cass. 19/01/2007 n. 1134 e altre successive v. anche Cass. s.u. 15/03/2022 n. 8332).
Spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13
e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti comprese quelle attinenti all'accertamento del diritto al versamento di contributi per periodi di aspettativa in funzione del riconoscimento della pensione ovvero alla verifica dell'avvenuto riscatto di anni universitari. In tal caso, la giurisdizione del giudice contabile è anche di merito e questi dispone degli stessi poteri - anche istruttori - del giudice ordinario per l'accertamento e la valutazione dei fatti. Inoltre, è al giudice contabile che deve essere devoluta la domanda relativa all'anzianità contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr. Cass. s.u. 15/11/2018 n. 29396 ed ivi le richiamate,
Cass. s.u. 19/12/2014, n. 26935, 14/02/2007 n. 3195, 10/01/2007 n. 221, 19/01/2007 n.
1134, 29/04/2009 n. 9942, 07/08/2009 n. 18076 e 24/07/2013 n. 17927). Queste sezioni
3 unite hanno affermato che la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale e, quindi, anche quelle “funzionali” alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione;
quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto. Si tratta di controversie afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (cfr. Cass. s.u. 18/10/2018 n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (cfr., tra altre,
Cass. s.u. 16/01/2003 n. 573, 27/02/2013 n. 4853, 09/06/2016 n. 11849 e 27/03/2017 n.
7755). In quelle decisioni il profilo funzionale alla pensione dell'accertamento chiesto è stato condivisibilmente valorizzato per individuare il campo della giurisdizione esclusiva contabile ricomprendendovi le controversie che erano comunque connesse all'ottenimento o alla misura della pensione (si pensi al caso in cui sia chiesta ad esempio la correzione di errori registrati nella posizione assicurativa e l' accertamento del diritto al versamento di contributi in relazione a particolari situazioni Cass. s.u.
26/09/2022 n. 28020). Si è così ritenuto che la controversia concernente l'accertamento della Corte di Cassazione - copia non ufficiale consistenza del monte contributivo rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, in quanto funzionale al riconoscimento del diritto alla pensione”.
Nel presente caso, come in quello oggetto della sentenza sopra riportata, pur non essendo stata proposta una domanda di pensione, l'accertamento della sussistenza di un'omissione contributiva e la sua consistenza è comunque funzionale al riconoscimento del diritto costituzione di una rendita (domanda presente anche nella fattispecie all'esame del giudice di legittimità). Va sottolineato, in particolare, che l'eventuale riconoscimento del diritto alla rendita, comporta una valutazione da parte del giudice competente di interpretazione della sentenza citata dalla ricorrente e
4 dell'effettiva omissione contributiva, attività che, a parere del Tribunale, va svolta dalla
Corte dei Conti, per come innanzi esposto.
Peraltro, le stesse SS.UU. della Cassazione hanno chiarito che “Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datore di lavoro e domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, - e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 ed al giudice ordinario per quelle successive - nel secondo la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei
Conti” (Sez. U , Ordinanza n. 15057 del 19/06/2017).
In conclusione, dev'essere senz'altro dichiarata la giurisdizione della Corte dei
Conti davanti alla quale le parti sono chiamate a riassumere il processo nei termini di legge.
Nulla sulle spese, stante la contumacia delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei
Conti, innanzi alla quale le parti potranno riassumere il giudizio nel termine di legge;
compensa le spese di lite tra le parti.
Gela, 8 ottobre 2025
Il Giudice del Lavoro
NC AC
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