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Ordinanza 27 marzo 2025
Ordinanza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, ordinanza 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
dott. Andrea Luce Presidente
dott. Francesco Rossini giudice relatore dott. Giulio Fortunato giudice nel procedimento civile iscritto al n. 3653/2017 del ruolo generale degli affari
contenziosi, pendente
TRA
l'avvocato (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
da sé stesso ed elettivamente domiciliato, ai presenti fini, presso lo studio dell'Avv.
Marco Granese sito in Salerno alla Via Cacciatori dell'Irno, n. 12;
-ricorrente-
E
, C.F. , , C.F. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
, , C.F. ; C.F._3 Parte_3 C.F._4
, C.F. ; tutti elett.te dom.ti in Salerno, alla Parte_4 C.F._5
Via San Leonardo 131F, presso lo studio dell'avv. Tommaso Amato, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
-resistenti-
Lette le note sostitutive dell'udienza del 7 marzo 2025, a scioglimento della riserva ha emesso la seguente
O R D I N A N Z A
1. Con ricorso ex art. 28 L. 794/1942, depositato il 6 agosto 2012 dinanzi al Tribunale di
1 Vallo della Lucania, l'avvocato chiedeva il riconoscimento e la Parte_1
liquidazione dei compensi professionali maturati per l'attività svolta nell'interesse di
, che l'aveva incaricato di rappresentarlo e difenderlo in due giudizi civili, Persona_1
aventi ad oggetto una “divisione di beni ereditari”, svoltisi rispettivamente dinanzi al
Tribunale di Vallo della Lucania ed alla Corte di Appello di Salerno.
2. Si costituiva contestando il quantum del compenso richiesto, ritenuto Persona_1
esorbitante.
3. Con ordinanza n. 347/2013, il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, accoglieva parzialmente il ricorso condannando il al pagamento in R_
favore dell'Avv. della somma di euro 6.185,76. Pt_1
4. Con sentenza n. 1801/2017 la Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo del ricorso proposto dall'Avv. evidenziando che, erroneamente, il Tribunale aveva Pt_1
ritenuto di non applicare i nuovi parametri di liquidazione introdotti con il D.M. 140/2012.
Cassava, quindi, l'impugnata decisione e rinviava al Tribunale di Salerno per una nuova decisione nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
5. Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. riassumeva il giudizio nei Pt_1
confronti di , , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
, quali eredi di , deceduto dopo la pubblicazione Parte_4 Persona_1
della sentenza della Corte di Cassazione.
Insisteva per la condanna dei resistenti al pagamento della somma di euro 18.925,28 oltre accessori, per l'attività professionale svolta nell'interesse del loro dante causa, con vittoria di spese e competenze di lite, comprese quelle delle precedenti fasi di giudizio.
6. Alla prima udienza del 13.09.2017 nessuno si costituiva per i resistenti.
7. Designato nuovo collegio, per la successiva udienza del 12.12.2017 si costituivano
, e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
. Gli stessi esibivano dichiarazione di rinuncia all'eredità del sig. Parte_4
, resa in Salerno, in data 27.11.2017 dinanzi al Notaio e Persona_1 Persona_2
2 depositata in data 30.11.2017 presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del
Tribunale di Salerno.
Insistevano, pertanto, per il rigetto del ricorso in quanto estranei al rapporto sostanziale e/o processuale in ragione della intervenuta rinuncia all'eredità.
8. Concesso termine per note difensive l'Avv. eccepiva l'inammissibilità delle Pt_1
deduzioni difensive rese dai resistenti stante la loro tardiva costituzione in giudizio.
Nel merito evidenziava che la rinuncia all'eredità doveva ritenersi inopponibile, in quanto non trascritta, e comunque inefficace, atteso che gli eredi del sig. erano rimasti R_
nel possesso dei beni ereditari senza aver redatto l'inventario e che, comunque, gli stessi avevano compiuto atti dai quali desumere la volontà di accettare l'eredità.
9. I resistenti contestavano le avverse deduzioni evidenziando che la tardiva costituzione poteva comportare, al più, l'impossibilità di spiegare domande riconvenzionale e che nessuna norma imponeva la trascrizione della rinuncia all'eredità.
Nel merito ribadivano di non essere eredi del debitore e di non avere mai avuto il possesso dei beni ereditari, in assenza di prova a supporto di quanto ritenuto dalla controparte.
10. La causa veniva Istruita mediante acquisizione di documentazione prodotta dalle parti, espletamento di prova per interrogatorio formale e per testi.
11. Riassegnato a nuovo collegio a far data dal 17.09.2024, il procedimento, a seguito di note scritte sostitutive dell'udienza del 7.03.2025, è stato trattenuto in decisione.
***
1. Con ricorso ex art. 28 L. 794/1942 l'avvocato ha reclamato il pagamento Pt_1
delle sue competenze professionali per l'attività resa in favore di nel Persona_1
giudizio civile n.r.g. 306/1993, svoltosi dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania e nel successivo processo n. r.g. 850/2002 dinanzi alla Corte di Appello di Salerno.
2. Il procedimento, disciplinato dal d.lgs 150/2011, che ha riscritto il predetto art. 28,
segue ratione temporis il rito sommario di cognizione dando luogo a un procedimento
3 sommario "speciale", disciplinato dal combinato disposto degli artt. 14, 3 e 4 del citato
D.Lgs. n. 150 e, dunque, dalle norme degli artt. 702-bis c.p.c. e segg., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni.
3. Ciò premesso, l'Avv. ha contestato, in via preliminare, la proponibilità delle Pt_1
difese spiegate dai resistenti, stante la tardiva costituzione in giudizio.
L'eccezione è infondata. La questione relativa al difetto di legittimazione passiva, per avere i resistenti rinunciato all'eredità di , è certamente rilevabile d'ufficio, Persona_1
sicché i resistenti non possono ritenersi decaduti in ragione della loro tardiva costituzione in giudizio.
4. Venendo al merito, la domanda proposta dall'Avv. è infondata e va rigettata. Pt_1
4.1. Dagli atti e dalle allegazioni delle parti risulta che, in data 27.11.2017, CP_1
, e hanno
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
rinunciato all'eredità di , deceduto in data 8.03.2017. Persona_1
Si rimanda alla dichiarazione di rinuncia all'eredità, resa dai resistenti dinanzi al Notaio
in Salerno, rep. 748, racc.597, depositata in data 30.11.2017 presso la Persona_2
cancelleria del Tribunale di Salerno – Ufficio Volontaria Giurisdizione (cft. all.1 alla comparsa di risposta).
4.2. Le contestazioni sollevate dal ricorrente sulla efficacia e validità della rinuncia all'eredità non sono fondate.
4.3. Afferma l'Avv. in via preliminare, l'inopponibilità della rinuncia all'eredità Pt_1
per mancata trascrizione nei registri immobiliari.
L'eccezione è infondata.
L'art. 519 c.c., nel disciplinare la rinuncia all'eredità, prevede esclusivamente che la stessa, da farsi con dichiarazione ricevuta da Notaio o dal Cancelliere del Tribunale, sia inserita nel registro delle successioni, come nella specie avvenuto.
Non vi è, dunque, alcun accenno alla trascrizione dell'atto.
Del resto, l'art. 2645 c.c. statuisce che deve rendersi pubblico, agli effetti dell'art. 2644
4 c.c., ogni atto che produca, in relazione a beni o diritti immobiliari, taluno degli effetti menzionati dall'art. 2643 c.c..
Orbene le citate disposizioni ricollegano gli effetti previsti dagli artt. 2644 e 2650 c.c. alla trascrizione dei soli atti con cui un soggetto, già titolare di un diritto immobiliare, dichiari successivamente di volervi rinunciare.
Tale condizione non si riscontra nella rinuncia all'eredità poiché il chiamato alla successione non acquisisce, per effetto della mera delazione, alcun diritto sui beni facenti parte dell'asse ereditario, ma acquista la sola facoltà di accettare o di esercitare un rifiuto impeditivo di qualsivoglia acquisto iure successionis (cft. in termini, Cass. civ.
sez. II, 10.12.2018, n. 31861).
4.4. Contesta, altresì, il ricorrente che la mancata formazione dell'inventario nel termine trimestrale dalla morte del de cuius avrebbe determinato l'accettazione pura e semplice dell'eredità.
La contestazione è infondata e va disattesa.
L'art. 485 c.c. prevede che il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi altrimenti è considerato erede puro e semplice.
Nella specie non vi è prova che gli odierni resistenti siano stati nel possesso dei beni ereditari e quindi onerati della predisposizione dell'inventario.
L'Avv. fa riferimento, in primo luogo, al possesso mantenuto da Pt_1 CP_1
, coniuge superstite, sull'immobile in cui domiciliava unitamente al defunto
[...] R_
, sito in Salerno, Via Madonna di Fatima n. 116.
[...]
Orbene, l'art. 540 comma secondo c.c. riserva al coniuge superstite il diritto reale di abitazione sulla casa che in vita è stata adibita a residenza famigliare, nonché il diritto d'uso su tutto il mobilio che la correda. ll diritto di abitazione del coniuge superstite e il diritto d'uso del mobilio che correda la casa famigliare costituiscono dunque una sorta di prelegato ex lege: i diritti sopra elencati prescindono dall'accettazione ovvero dalla
5 rinuncia all'eredità del de cuius e, dunque, il possesso della casa familiare e del relativo mobilio da parte del coniuge superstite nei primi tre mesi successivi all'apertura della successione non costituiscono, ove si ometta di effettuare l'inventario, forma di accettazione tacita dell'eredità da parte dello stesso (ex multis cft. Cass. S.U.
4847/2013; Cass. Ord.27 gennaio 2016, N. 1588).
4.5. Ancora, parte ricorrente individua quale atto significativo della volontà di accettazione dell'eredità o comunque del possesso dei beni ereditari la riscossione, ad opera della sig.ra , dei ratei pensionistici del de cuius da marzo a giugno Controparte_1
2017, oltre alla tredicesima mensilità.
Sul punto, la difesa dei resistenti ha depositato documentazione dalla quale si ricava la richiesta di riconoscimento in favore del coniuge superstite della reversibilità del trattamento pensionistico del defunto marito;
reversibilità successivamente riscossa (cft.
domanda di riconoscimento reversibilità e cedolini reversibilità riscossi, in allegato n. 1
e 2 alle memorie del 10.04.2018).
Ora è noto che la pensione di reversibilità è una prestazione economica avente natura assistenziale erogata dall' ed esclusa dalle regole della successione, che spetta CP_2
laddove sussistano i requisiti di legge – ai familiari superstiti, in caso di decesso del pensionato o del soggetto assicurato che abbia maturato i requisiti per accedere alla pensione di invalidità o di vecchiaia.
In caso di rinunzia all'eredità il parente superstite non perde, dunque, il diritto alla pensione di reversibiltà diretta o indiretta.
Ciò è stato chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 268/1987 la quale ha ritenuto che la pensione di reversibilità è una somma erogata ai superstiti dei familiari in caso di morte di un soggetto che è già titolare di pensione.
4.6. Parte ricorrente evidenzia, altresì, che l'accettazione di eredità sarebbe desumibile dal possesso ad opera dei resistenti, esercitato su alcuni immobili e fabbricati siti nel
Comune di Larino di proprietà del de cuius.
6 A fronte di tale rilievo, i resistenti hanno negato qualsivoglia diritto su tali immobili in capo al defunto.
Effettivamente la difesa dell'Avv. al fine di dimostrare la titolarità di tali beni in Pt_1
capo al de cuius, ha depositato una visura catastale dalla quale emerge che il predetto de cuius era intestatario - in comproprietà - di alcuni immobili (terreni e fabbricati) siti nel
Comune di Larino.
Orbene, non può ritenersi provata la titolarità di diritti su tali beni, da parte del sig. R_
, non avendo i dati catastali alcun rilievo sul punto, a maggior ragione a fronte
[...]
dell'espressa contestazione della controparte.
Non da ultimo, anche a voler ritenere provato un diritto del de cuius su tali immobili, è
rimasta sfornita di prova la circostanza per cui i resistenti abbiano mantenuto il possesso su tali beni a far data dalla morte dell'intestatario.
4.7. Infine, parte ricorrente lamenta che i resistenti, nel cercare una definizione transattiva all'odierno contenzioso, abbiano tenuto un contegno dimostrativo della loro effettiva qualità di eredi.
Anche tale eccezione va disattesa.
In effetti l'Avv. Brunella Gallo, sentita come teste all'udienza del 24.02.2021, dopo aver ribadito di non aver mai ricevuto un incarico da parte dei resistenti, bensì dall'Avv. Felice
Amato – già difensore del de cuius – ha confermato di aver voluto verificare una possibile soluzione bonaria dell'odierna vertenza da sottoporre alle parti.
Non sono emersi, del resto, comportamenti dei resistenti che possano integrare accettazione tacita di eredità: è noto che integrano accettazione tacita di eredità gli atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre sono privi di rilevanza gli atti che, ammettendo come possibili altre interpretazioni, non denotano in maniera univoca una effettiva assunzione della qualità di erede.
5. In definitiva i resistenti, avendo rinunciato all'eredità di , non rispondono Persona_1
7 delle obbligazioni riferibili al de cuius;
segue il rigetto della domanda proposta dall'Avv.
Pt_1
6. Venendo alle spese di lite sussistono giustificati motivi di compensazione. Al momento della notifica della citazione esisteva una reale ed effettiva situazione di apparenza, sulla quale il ricorrente ha fatto corretto affidamento nel momento in cui ha riassunto il giudizio, atteso che solo successivamente all'iscrizione a ruolo della causa i resistenti, chiamati all'eredità, hanno inteso rinunciare all'eredità.
Le spese del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Vallo e quelle del giudizio di
Cassazione restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno:
1) rigetta il ricorso proposto dall'Avv. ; Parte_1
2) compensa le spese di lite;
3) spese del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania e del giudizio di Cassazione a carico di chi le ha anticipate.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 26.03.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Francesco Rossini Andrea Luce
8
Seconda sezione civile
in persona dei magistrati:
dott. Andrea Luce Presidente
dott. Francesco Rossini giudice relatore dott. Giulio Fortunato giudice nel procedimento civile iscritto al n. 3653/2017 del ruolo generale degli affari
contenziosi, pendente
TRA
l'avvocato (c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 CodiceFiscale_1
da sé stesso ed elettivamente domiciliato, ai presenti fini, presso lo studio dell'Avv.
Marco Granese sito in Salerno alla Via Cacciatori dell'Irno, n. 12;
-ricorrente-
E
, C.F. , , C.F. Controparte_1 C.F._2 Parte_2
, , C.F. ; C.F._3 Parte_3 C.F._4
, C.F. ; tutti elett.te dom.ti in Salerno, alla Parte_4 C.F._5
Via San Leonardo 131F, presso lo studio dell'avv. Tommaso Amato, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
-resistenti-
Lette le note sostitutive dell'udienza del 7 marzo 2025, a scioglimento della riserva ha emesso la seguente
O R D I N A N Z A
1. Con ricorso ex art. 28 L. 794/1942, depositato il 6 agosto 2012 dinanzi al Tribunale di
1 Vallo della Lucania, l'avvocato chiedeva il riconoscimento e la Parte_1
liquidazione dei compensi professionali maturati per l'attività svolta nell'interesse di
, che l'aveva incaricato di rappresentarlo e difenderlo in due giudizi civili, Persona_1
aventi ad oggetto una “divisione di beni ereditari”, svoltisi rispettivamente dinanzi al
Tribunale di Vallo della Lucania ed alla Corte di Appello di Salerno.
2. Si costituiva contestando il quantum del compenso richiesto, ritenuto Persona_1
esorbitante.
3. Con ordinanza n. 347/2013, il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, accoglieva parzialmente il ricorso condannando il al pagamento in R_
favore dell'Avv. della somma di euro 6.185,76. Pt_1
4. Con sentenza n. 1801/2017 la Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo del ricorso proposto dall'Avv. evidenziando che, erroneamente, il Tribunale aveva Pt_1
ritenuto di non applicare i nuovi parametri di liquidazione introdotti con il D.M. 140/2012.
Cassava, quindi, l'impugnata decisione e rinviava al Tribunale di Salerno per una nuova decisione nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
5. Con atto di citazione ritualmente notificato l'Avv. riassumeva il giudizio nei Pt_1
confronti di , , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
, quali eredi di , deceduto dopo la pubblicazione Parte_4 Persona_1
della sentenza della Corte di Cassazione.
Insisteva per la condanna dei resistenti al pagamento della somma di euro 18.925,28 oltre accessori, per l'attività professionale svolta nell'interesse del loro dante causa, con vittoria di spese e competenze di lite, comprese quelle delle precedenti fasi di giudizio.
6. Alla prima udienza del 13.09.2017 nessuno si costituiva per i resistenti.
7. Designato nuovo collegio, per la successiva udienza del 12.12.2017 si costituivano
, e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
. Gli stessi esibivano dichiarazione di rinuncia all'eredità del sig. Parte_4
, resa in Salerno, in data 27.11.2017 dinanzi al Notaio e Persona_1 Persona_2
2 depositata in data 30.11.2017 presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del
Tribunale di Salerno.
Insistevano, pertanto, per il rigetto del ricorso in quanto estranei al rapporto sostanziale e/o processuale in ragione della intervenuta rinuncia all'eredità.
8. Concesso termine per note difensive l'Avv. eccepiva l'inammissibilità delle Pt_1
deduzioni difensive rese dai resistenti stante la loro tardiva costituzione in giudizio.
Nel merito evidenziava che la rinuncia all'eredità doveva ritenersi inopponibile, in quanto non trascritta, e comunque inefficace, atteso che gli eredi del sig. erano rimasti R_
nel possesso dei beni ereditari senza aver redatto l'inventario e che, comunque, gli stessi avevano compiuto atti dai quali desumere la volontà di accettare l'eredità.
9. I resistenti contestavano le avverse deduzioni evidenziando che la tardiva costituzione poteva comportare, al più, l'impossibilità di spiegare domande riconvenzionale e che nessuna norma imponeva la trascrizione della rinuncia all'eredità.
Nel merito ribadivano di non essere eredi del debitore e di non avere mai avuto il possesso dei beni ereditari, in assenza di prova a supporto di quanto ritenuto dalla controparte.
10. La causa veniva Istruita mediante acquisizione di documentazione prodotta dalle parti, espletamento di prova per interrogatorio formale e per testi.
11. Riassegnato a nuovo collegio a far data dal 17.09.2024, il procedimento, a seguito di note scritte sostitutive dell'udienza del 7.03.2025, è stato trattenuto in decisione.
***
1. Con ricorso ex art. 28 L. 794/1942 l'avvocato ha reclamato il pagamento Pt_1
delle sue competenze professionali per l'attività resa in favore di nel Persona_1
giudizio civile n.r.g. 306/1993, svoltosi dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania e nel successivo processo n. r.g. 850/2002 dinanzi alla Corte di Appello di Salerno.
2. Il procedimento, disciplinato dal d.lgs 150/2011, che ha riscritto il predetto art. 28,
segue ratione temporis il rito sommario di cognizione dando luogo a un procedimento
3 sommario "speciale", disciplinato dal combinato disposto degli artt. 14, 3 e 4 del citato
D.Lgs. n. 150 e, dunque, dalle norme degli artt. 702-bis c.p.c. e segg., salve le deroghe previste dalle dette disposizioni.
3. Ciò premesso, l'Avv. ha contestato, in via preliminare, la proponibilità delle Pt_1
difese spiegate dai resistenti, stante la tardiva costituzione in giudizio.
L'eccezione è infondata. La questione relativa al difetto di legittimazione passiva, per avere i resistenti rinunciato all'eredità di , è certamente rilevabile d'ufficio, Persona_1
sicché i resistenti non possono ritenersi decaduti in ragione della loro tardiva costituzione in giudizio.
4. Venendo al merito, la domanda proposta dall'Avv. è infondata e va rigettata. Pt_1
4.1. Dagli atti e dalle allegazioni delle parti risulta che, in data 27.11.2017, CP_1
, e hanno
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
rinunciato all'eredità di , deceduto in data 8.03.2017. Persona_1
Si rimanda alla dichiarazione di rinuncia all'eredità, resa dai resistenti dinanzi al Notaio
in Salerno, rep. 748, racc.597, depositata in data 30.11.2017 presso la Persona_2
cancelleria del Tribunale di Salerno – Ufficio Volontaria Giurisdizione (cft. all.1 alla comparsa di risposta).
4.2. Le contestazioni sollevate dal ricorrente sulla efficacia e validità della rinuncia all'eredità non sono fondate.
4.3. Afferma l'Avv. in via preliminare, l'inopponibilità della rinuncia all'eredità Pt_1
per mancata trascrizione nei registri immobiliari.
L'eccezione è infondata.
L'art. 519 c.c., nel disciplinare la rinuncia all'eredità, prevede esclusivamente che la stessa, da farsi con dichiarazione ricevuta da Notaio o dal Cancelliere del Tribunale, sia inserita nel registro delle successioni, come nella specie avvenuto.
Non vi è, dunque, alcun accenno alla trascrizione dell'atto.
Del resto, l'art. 2645 c.c. statuisce che deve rendersi pubblico, agli effetti dell'art. 2644
4 c.c., ogni atto che produca, in relazione a beni o diritti immobiliari, taluno degli effetti menzionati dall'art. 2643 c.c..
Orbene le citate disposizioni ricollegano gli effetti previsti dagli artt. 2644 e 2650 c.c. alla trascrizione dei soli atti con cui un soggetto, già titolare di un diritto immobiliare, dichiari successivamente di volervi rinunciare.
Tale condizione non si riscontra nella rinuncia all'eredità poiché il chiamato alla successione non acquisisce, per effetto della mera delazione, alcun diritto sui beni facenti parte dell'asse ereditario, ma acquista la sola facoltà di accettare o di esercitare un rifiuto impeditivo di qualsivoglia acquisto iure successionis (cft. in termini, Cass. civ.
sez. II, 10.12.2018, n. 31861).
4.4. Contesta, altresì, il ricorrente che la mancata formazione dell'inventario nel termine trimestrale dalla morte del de cuius avrebbe determinato l'accettazione pura e semplice dell'eredità.
La contestazione è infondata e va disattesa.
L'art. 485 c.c. prevede che il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi altrimenti è considerato erede puro e semplice.
Nella specie non vi è prova che gli odierni resistenti siano stati nel possesso dei beni ereditari e quindi onerati della predisposizione dell'inventario.
L'Avv. fa riferimento, in primo luogo, al possesso mantenuto da Pt_1 CP_1
, coniuge superstite, sull'immobile in cui domiciliava unitamente al defunto
[...] R_
, sito in Salerno, Via Madonna di Fatima n. 116.
[...]
Orbene, l'art. 540 comma secondo c.c. riserva al coniuge superstite il diritto reale di abitazione sulla casa che in vita è stata adibita a residenza famigliare, nonché il diritto d'uso su tutto il mobilio che la correda. ll diritto di abitazione del coniuge superstite e il diritto d'uso del mobilio che correda la casa famigliare costituiscono dunque una sorta di prelegato ex lege: i diritti sopra elencati prescindono dall'accettazione ovvero dalla
5 rinuncia all'eredità del de cuius e, dunque, il possesso della casa familiare e del relativo mobilio da parte del coniuge superstite nei primi tre mesi successivi all'apertura della successione non costituiscono, ove si ometta di effettuare l'inventario, forma di accettazione tacita dell'eredità da parte dello stesso (ex multis cft. Cass. S.U.
4847/2013; Cass. Ord.27 gennaio 2016, N. 1588).
4.5. Ancora, parte ricorrente individua quale atto significativo della volontà di accettazione dell'eredità o comunque del possesso dei beni ereditari la riscossione, ad opera della sig.ra , dei ratei pensionistici del de cuius da marzo a giugno Controparte_1
2017, oltre alla tredicesima mensilità.
Sul punto, la difesa dei resistenti ha depositato documentazione dalla quale si ricava la richiesta di riconoscimento in favore del coniuge superstite della reversibilità del trattamento pensionistico del defunto marito;
reversibilità successivamente riscossa (cft.
domanda di riconoscimento reversibilità e cedolini reversibilità riscossi, in allegato n. 1
e 2 alle memorie del 10.04.2018).
Ora è noto che la pensione di reversibilità è una prestazione economica avente natura assistenziale erogata dall' ed esclusa dalle regole della successione, che spetta CP_2
laddove sussistano i requisiti di legge – ai familiari superstiti, in caso di decesso del pensionato o del soggetto assicurato che abbia maturato i requisiti per accedere alla pensione di invalidità o di vecchiaia.
In caso di rinunzia all'eredità il parente superstite non perde, dunque, il diritto alla pensione di reversibiltà diretta o indiretta.
Ciò è stato chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 268/1987 la quale ha ritenuto che la pensione di reversibilità è una somma erogata ai superstiti dei familiari in caso di morte di un soggetto che è già titolare di pensione.
4.6. Parte ricorrente evidenzia, altresì, che l'accettazione di eredità sarebbe desumibile dal possesso ad opera dei resistenti, esercitato su alcuni immobili e fabbricati siti nel
Comune di Larino di proprietà del de cuius.
6 A fronte di tale rilievo, i resistenti hanno negato qualsivoglia diritto su tali immobili in capo al defunto.
Effettivamente la difesa dell'Avv. al fine di dimostrare la titolarità di tali beni in Pt_1
capo al de cuius, ha depositato una visura catastale dalla quale emerge che il predetto de cuius era intestatario - in comproprietà - di alcuni immobili (terreni e fabbricati) siti nel
Comune di Larino.
Orbene, non può ritenersi provata la titolarità di diritti su tali beni, da parte del sig. R_
, non avendo i dati catastali alcun rilievo sul punto, a maggior ragione a fronte
[...]
dell'espressa contestazione della controparte.
Non da ultimo, anche a voler ritenere provato un diritto del de cuius su tali immobili, è
rimasta sfornita di prova la circostanza per cui i resistenti abbiano mantenuto il possesso su tali beni a far data dalla morte dell'intestatario.
4.7. Infine, parte ricorrente lamenta che i resistenti, nel cercare una definizione transattiva all'odierno contenzioso, abbiano tenuto un contegno dimostrativo della loro effettiva qualità di eredi.
Anche tale eccezione va disattesa.
In effetti l'Avv. Brunella Gallo, sentita come teste all'udienza del 24.02.2021, dopo aver ribadito di non aver mai ricevuto un incarico da parte dei resistenti, bensì dall'Avv. Felice
Amato – già difensore del de cuius – ha confermato di aver voluto verificare una possibile soluzione bonaria dell'odierna vertenza da sottoporre alle parti.
Non sono emersi, del resto, comportamenti dei resistenti che possano integrare accettazione tacita di eredità: è noto che integrano accettazione tacita di eredità gli atti incompatibili con la volontà di rinunciare all'eredità e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre sono privi di rilevanza gli atti che, ammettendo come possibili altre interpretazioni, non denotano in maniera univoca una effettiva assunzione della qualità di erede.
5. In definitiva i resistenti, avendo rinunciato all'eredità di , non rispondono Persona_1
7 delle obbligazioni riferibili al de cuius;
segue il rigetto della domanda proposta dall'Avv.
Pt_1
6. Venendo alle spese di lite sussistono giustificati motivi di compensazione. Al momento della notifica della citazione esisteva una reale ed effettiva situazione di apparenza, sulla quale il ricorrente ha fatto corretto affidamento nel momento in cui ha riassunto il giudizio, atteso che solo successivamente all'iscrizione a ruolo della causa i resistenti, chiamati all'eredità, hanno inteso rinunciare all'eredità.
Le spese del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Vallo e quelle del giudizio di
Cassazione restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno:
1) rigetta il ricorso proposto dall'Avv. ; Parte_1
2) compensa le spese di lite;
3) spese del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania e del giudizio di Cassazione a carico di chi le ha anticipate.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 26.03.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente
Francesco Rossini Andrea Luce
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