TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/04/2025, n. 773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 773 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. 4340/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI RO Sezione 1^ civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
Dott. Massimo Vaccari PRESIDENTE E REL
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano GIUDICE
Dott.ssa Claudia Dal Martello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Cessazione effetti civili) promossa da:
nata a [...] il [...] Parte_1
con avv. PERUSI STEFANO come da mandato C.F._1
difensivo in atti;
pagina 1 di 5 E
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
con gli avv. Alifano e Spennato come da mandato C.F._2
difensivo in atti;
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore
della Repubblica.
Con nota di trattazione scritta del 2025, che si riportano di seguito le parti hanno precisato le seguenti concordi conclusioni conformi:
• pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri
dello Stato Civile del Comune di Verona;
• confermare l'assegnazione della dimora coniugale sita in Verona, via Rubiero
n. 41, unitamente agli arredi e corredi, alla sig.ra ad eccezione Parte_1
di quelli che il sig. ha già asportato al momento del rilascio Controparte_1
della casa coniugale, ben noti alle parti e già individuati;
• confermare che i coniugi hanno regolato i loro rapporti patrimoniale e che pertanto nulla avranno a pretendere l'uno dall'altro.
In ogni caso:
pagina 2 di 5 • spese integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE EX ART 132 CPC
Con sentenza n. 1494/2024 , Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale,
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, pronunciava lo separazione tra i coniugi, rimetteva la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la prosecuzione e decisione sulla domanda connessa a quella di separazione, di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Con nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza le parti esplicitavano le condizioni di divorzio in epigrafe indicate, rassegnando le medesime conclusioni congiunte.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della legge n. 898/70 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario del matrimonio celebrato tra le parti il 26/09/2020 e regolarmente iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RO (VR)
come risulta dagli atti di causa, la sentenza di separazione del 25.06.2024 è
passata in giudicato, ed è decorso il termine di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti vivono separate, senza che tale condizione si sia mai interrotta ed alla luce del comportamento processuale delle parti, nessun dubbio sussiste pagina 3 di 5 sull'intervenuta cessazione, da tempo, della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ricorre quindi l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L. 898/1970 e successive modifiche.
Ritenuto che l'accordo raggiunto dalle parti debba essere recepito, poiché le condizioni ivi stabilite risultano eque e legittime alla luce delle dichiarazioni delle parti, della loro situazione economica-reddituale.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza atteso che le condizioni non sono contrarie a norme imperative;
osservato che, a fronte della concorde soluzione della controversia, va dichiarata l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, così come espressamente richiesto dalle parti stesse
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 26/09/2020 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del pagina 4 di 5 Comune di RO (VR) (Atto di matrimonio n.100, Parte II, Serie A,
Anno 2020), alle condizioni integralmente riportate in epigrafe e da intendersi qui trascritte e recepite,
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di RO (VR) perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Verona il 18.03.2025
Il Presidente Rel
Dott. Massimo Vaccari
pagina 5 di 5