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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 16/01/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1404 /2024 R.G., promossa da:
nato/a a LEONFORTE (EN) il 16/05/1994 cf: , Controparte_1 C.F._1 rappresentato/a e difeso/a dall'avv. SINAGRA MARIA TINDARA , giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. BELLOMO LUCA MICHELE , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: Indennità di disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/05/2024 , parte ricorrente adiva questo Giudice del Lavoro premettendo di essere bracciante agricolo, e di aver presentato all' domanda per disoccupazione CP_2 agricola, portante numero prot. .4890.25/03/2022.0013173, riferita all'anno 2021. CP_2
Lamentava che l' , immotivatamente, non gli aveva corrisposto l'indennità di DS agricola CP_2 richiesta, neppure a seguito di istanza di riesame della pratica una volta effettuato l'accredito della contribuzione relativa all'anno 2021 in data 28.2.2023.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' al pagamento della chiesta indennità di CP_2
disoccupazione, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta CP_2
decadenza, e contestava nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sulla discussione dei procuratori presenti, la causa veniva decisa con la presente sentenza. Preliminarmente, va verificata, anche d'ufficio, la tempestività del ricorso.
Ai sensi dell'art. 47, comma 3, DPR n. 639/1970 e successive modifiche, “Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
Dispone il comma 2 della disposizione appena citata, che il termine in questione decorre
“dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione”.
Ancora, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.l. n. 103/1991, convertito in legge n. 166/1991, “I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1970, n. 639 , sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.”
È stato, sul punto, affermato dalla Suprema Corte il principio secondo cui “Ai fini della decorrenza del termine di decadenza previsto per le prestazioni previdenziali dall'art. 47, commi secondo e terzo, del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 del 1992), occorre fare riferimento alla scadenza dei termini stabiliti dalla legge per la conclusione del procedimento amministrativo, senza che rilevi, a tali fini, la proposizione di un secondo ricorso amministrativo in relazione alla medesima prestazione” (Cass.
Civ., sez. L., n. 4247/2002).
Dalla documentazione in atti, risulta che abbia inoltrato domanda Controparte_1
amministrativa di disoccupazione 2021 in data 25.3.2022 (cfr produzione documentale di parte ricorrente).
Risulta altresì che tale domanda sia stata rigettata con provvedimento espresso del 21.7.2022, avverso il quale non risulta essere stato proposto ricorso amministrativo, ma soltanto mera domanda di riesame in data 5.8.2022.
In assenza di ricorso amministrativo, dunque, il dies a quo per il computo del termine decadenziale di un anno, previsto dal citato art. 47 comma 3 DPR n. 639/1970, può essere individuato, nel caso che occupa, nel trecentesimo giorno dalla domanda amministrativa del 25.3.2022, decretante il sicuro esaurimento del procedimento amministrativo, dal ché il termine di decadenza per proporre l'odierno ricorso scadeva il 19.1.2024.
Da quanto detto consegue che il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in cancelleria in data 10.5.2024, risulta tardivo e la domanda deve dichiararsi inammissibile per intervenuta decadenza.
In presenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., il ricorrente va esonerato dal pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con ricorso depositato il Controparte_1 CP_2
10/05/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara inammissibile la domanda;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio.
Così deciso in Patti, 16/01/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena