Sentenza 16 ottobre 2020
Rigetto
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15/01/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00309/2025REG.PROV.COLL.
N. 02688/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2688 del 2021, proposto dal signor LD La RE, rappresentato e difeso dall’avvocato Gennaro Maione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Comune di Pollica, il Ministero della Cultura-Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno ed Avellino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione II, n.1443 del 16 ottobre 2020, resa inter partes , concernente un ordine di demolizione di opere edilizie abusive.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Vista l’istanza di passaggio in decisione da remoto di parte appellante;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 6 novembre 2024 il consigliere Giovanni Sabbato;
Nessuno è comparso per le parti costituite in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n.1504/2020, proposto innanzi al T.a.r. Salerno, il signor LD La RE aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza di demolizione di tre fabbricati, di modeste dimensioni, adibiti in parte al ricovero di mezzi agricoli e in parte a stalle e pollaio, posti su un terreno agricolo sito in Acciaroli, località Serre di Mare.
2. A sostegno del ricorso aveva dedotto quanto segue:
i) alcuni fabbricati sarebbero stati realizzati in epoca antecedente al 1°settembre 1967;
ii) mancata rappresentazione dell’interesse pubblico sotteso alla disposta demolizione in considerazione delle caratteristiche materiali delle opere e della loro risalenza nel tempo;
iii) mancata indicazione dell’area di sedime da acquisire al patrimonio comunale in caso di inottemperanza.
3. Nella resistenza del Ministero per i beni e le attività culturali, il Tribunale adìto (Sezione II) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha respinto il ricorso;
- ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto infondato il primo motivo, atteso che l’onere della prova circa la preesistenza delle opere al 1967, onere rimasto nel caso in esame insoddisfatto, compete al ricorrente e che comunque le stesse insistono su area sottoposta a vincolo paesaggistico; che “ il provvedimento descrive puntualmente gli abusi perpetrati, indicando le ragioni sottese alle determinazioni adottate, e cioè la carenza di titolo edilizio e nulla –osta paesaggistico ”; “ la mancata esatta identificazione dell’area che viene acquisita ai sensi dell’art. 31, comma 3, TUed., non costituisce ragione di illegittimità dell’ingiunzione a demolire, in quanto tale individuazione ben potrà essere compiuta con atti successivi, “a valle”, aventi natura meramente dichiarativa e ricognitiva ”.
5. Avverso tale pronuncia il signor La RE ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 18/03/2021 e depositato il 23/03/2021, lamentando, attraverso quattro motivi di gravame (pagine 3-11), quanto di seguito sintetizzato:
I) avrebbe errato il Tribunale nel non aver disposto l’acquisizione di informazioni testimoniali in ordine alla risalenza ante 1967 delle opere de quibus in considerazione della documentazione prodotta in tal senso quali l’atto di vendita e le informazioni testimoniali;
II) il T.a.r. non avrebbe considerato che trattasi di opere ubicate fuori dal centro abitato, nell'ambito territoriale di un Comune sul quale, al tempo della realizzazione ( ante 1967), non era ancora esistente alcun vincolo di tutela ex art. 142 d. l.gs. n. 42/2004 - derivante dall’istituzione del Parco Nazionale del Cilento;
III) il T.a.r., in considerazione dei molteplici elementi probatori prodotti, avrebbe dovuto disporre, come richiesto, l’acquisizione di prova testimoniale circa la risalenza delle opere ante ’67;
IV) erroneamente il giudice di prime cure non avrebbe percepito la necessità di una adeguata motivazione sul concreto e attuale interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi, imposto a distanza di quasi 50 anni dalla realizzazione di edifici che non hanno mai subìto un cambio di destinazione d’uso.
6. L’appellante, reiterata l’istanza istruttoria, ha concluso chiedendo l’accoglimento dell’appello e pertanto la riforma dell’impugnata sentenza.
7. In data 22 aprile 2024 il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo si è costituito in giudizio.
8. In data 26 settembre 2024 parte appellante ha depositato memoria ulteriormente argomentando nel senso della fondatezza delle articolate censure e pertanto insistendo per l’accoglimento del gravame.
9. La causa, chiamata per la discussione all’udienza telematica del 6 novembre 2024, è stata trattenuta in decisione.
10. L’appello è infondato.
10.1. Stante il loro rispettivo tenore, sono suscettibili di essere esaminati congiuntamente il primo ed il terzo motivo d gravame, essendo entrambi imperniati sull’assunto secondo cui le opere contestate sarebbero risalenti ad epoca antecedente al 1967 e pertanto non sanzionabili quali opere abusive.
L’infondatezza del rilievo si deve alla mancata produzione di elementi in grado di suffragare tale assunto fermo restando che l’onere della prova incombe ei qui dicit .
Sul punto vale quanto osservato da questo Consiglio di Stato con la recente pronuncia n. 9054 del 12 novembre 2024, nei termini che seguono:
“Per giurisprudenza consolidata l’onere della prova circa l’epoca di realizzazione dell'intervento edilizio grava in capo a colui che vuole dimostrare la legittimità dell’opera (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2024 n. 7969). Infatti il proprietario o il responsabile dell’abuso, assoggettato a ingiunzione di demolizione - ordinariamente in possesso di documenti o attestati probatori, dunque in applicazione del principio di vicinanza della prova - è gravato dell’onere di provare il carattere risalente del manufatto oggetto della sanzione ripristinatoria. Tale indirizzo giurisprudenziale si è consolidato non solo per l’ipotesi in cui si chiede di fruire del beneficio del condono edilizio, ma anche - in via generale - per potere escludere la necessità del previo rilascio del titolo abilitativo, ove si faccia questione, per l’appunto, di opera risalente ad epoca anteriore all’introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi (cfr. ancora, sul punto, Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2024 n. 2165). 6. - Ancor più nello specifico e per completezza di motivazione va poi aggiunto che l’onere della prova della data di realizzazione dell’immobile, in particolare ai fini di dimostrare che avrebbe dovuto essere realizzato in epoca per cui non era necessario un titolo edilizio, grava sul privato (anche) in virtù della disposizione contenuta nell’art. 64, comma 1, c.p.a., per cui spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2023 n. 10101 e 9 giugno 2023 nn. 5659 e 5668). Tale orientamento è basato sul principio di “vicinanza della prova”, essendo nella sfera del privato la prova circa l'epoca di realizzazione delle opere edilizie e la relativa consistenza, in quanto solo l'interessato può fornire gli inconfutabili atti, documenti o gli elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza del carattere non abusivo di un'opera edilizia, in ragione dell'eventuale preesistenza rispetto all'epoca dell'introduzione di un determinato regime autorizzatorio dello ius aedificandi (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. VI, 25 maggio 2020 n. 3304 e Sez. IV, 1 aprile 2019 n. 2115). E’ pur vero che la giurisprudenza attenua il rigore dell’onere probatorio “secondo ragionevolezza” nei casi in cui il privato, da un lato, porti a sostegno della propria tesi sulla realizzazione dell’intervento prima di una certa data elementi rilevanti (ad esempio, aerofotogrammetrie) e, dall'altro, o la pubblica amministrazione non analizzi debitamente tali elementi o vi siano elementi incerti in ordine alla presumibile data della realizzazione del manufatto privo di titolo edilizio. In tal caso, non è escluso il ricorso alla prova per presunzioni, sulla scorta di valutazioni prognostiche basate su fatti notori o massime di comune esperienza, inferendo, così e secondo criteri di normalità, la probabile data di tale ultimazione da un complesso di dati, documentali, fotografici e certificativi, necessari in contesti o troppo complessi o laddove i rilievi cartografici e fotografici siano scarsi (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 13 novembre 2018 n. 6360, 19 ottobre 2018 n. 5988 e 18 luglio 2016 n. 3177). In sostanza, la deduzione della parte privata di concreti elementi di fatto relativi all’epoca dell’abuso può trasferire l'onere della prova contraria in capo all’amministrazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 marzo 2020 n. 1890). Ciò però in quanto sussistano effettivamente elementi idonei a rendere un quadro probatorio rilevante della data di realizzazione dell’abuso, quali risalenti dati catastali, la natura dei materiali utilizzati, le testimonianze rese in altri giudizi; anche le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono ritenute utilizzabili purché in presenza di altri elementi nuovi, precisi e concordanti (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 4 gennaio 2021 n. 80)”.
Non assumono, pertanto, adeguata rilevanza probatoria gli elementi addotti da parte appellante ed in particolare la “ dichiarazione resa dalla coniuge del ricorrente in occasione della donazione a quest’ultimo del bene, avvenuta nell’anno 2006 ” e le quattro dichiarazioni sostitutive prodotte in atti, fermo restando che, come da orientamento richiamato in seno alla impugnata pronuncia (Cons. Stato, Sez. VI, 3 giugno 2019, n. 3696) “Per quanto riguarda, poi, la gamma degli strumenti probatori ammissibili ai fini della prova del momento di realizzazione dell'abuso, un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che le dichiarazioni sostitutive di notorietà non siano utilizzabili nel processo amministrativo e che non rivestano alcun effettivo valore probatorio, potendo costituire solo indizi che, in mancanza di altri elementi nuovi, precisi e concordanti, non risultano ex se idonei a scalfire l’attività istruttoria dell’amministrazione - ovvero, le deduzioni con cui la stessa amministrazione rileva l'inattendibilità di quanto rappresentato dal richiedente - (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 29 maggio 2014 n. 2782 e 27 maggio 2010 n. 3378). Ed infatti, anche in presenza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ove non si riscontrino elementi dai quali risulti univocamente l’ultimazione dell’edificio entro la data fissata dalla legge, atteso che la detta dichiarazione di notorietà non può assurgere al rango di prova, seppur presuntiva, sull’epoca dell’abuso - non si può ritenere raggiunta la prova circa la data certa di ultimazione dei lavori (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 24 dicembre 2008 n. 6548)”.
10.1.1. Nemmeno può accedersi favorevolmente a quanto dedotto col terzo motivo di gravame, in quanto “In assenza di consistenti elementi indiziari, la prova testimoniale, alla luce dei suoi margini e delle cautele che la circondano, non può trovare ingresso” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 25 settembre 2024, n. 7770 e giurisprudenza ivi richiamata: Cons. Stato, Sez. VI, 5 marzo 2018, n. 1391)
10.2. Privo di fondamento è anche il secondo mezzo, col quale si deduce l’insussistenza di ogni vincolo di tutela.
Premesso che tale deduzione non è assistita dal necessario profilo di interesse, non essendo in grado la sua eventuale fondatezza di compromettere la legittimità di un atto autonomamente suffragato dalla natura abusiva delle opere contestate, occorre rilevare che effettivamente sull’area insiste il vincolo paesaggistico richiamato in seno all’atto impugnato in prime cure.
La mancanza di elementi in grado di accertare la effettiva risalenza delle opere contestate esclude la fondatezza di ogni rilevo fondato sulla pretesa inapplicabilità della disciplina paesaggistica per la sua pretesa posteriorità rispetto alla esecuzione dell’intervento.
10.3. Infondato è, infine, il quarto ed ultimo motivo, atteso che, come da consolidato orientamento pretorio, “ Il provvedimento con cui è ingiunta, sia pure a distanza di tempo, la demolizione di un immobile abusivo e non assistito da un titolo legittimo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al sussistere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso, neanche nel caso in cui l'ingiunzione di demolizione sia disposta a distanza di tempo dalla realizzazione di tal abuso ” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 11 aprile 2024, n.3315; id ., sez. II , 3 aprile 2024 , n. 3052; id ., sez. II , 8 febbraio 2024 , n. 1297 secondo cui “ né il tempo trascorso dall'epoca di realizzazione del manufatto può comportare deviazioni dalla citata doverosità dell'intervento repressivo o fondare alcun legittimo affidamento in capo ai proprietari ”.
11. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
12. Sussistono nondimeno giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di grado visto il tenore meramente formale delle difese di parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (r.g.n. 2688/2021), lo respinge.
Spese di grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 novembre 2024, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l’intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Oreste Mario Caputo |
IL SEGRETARIO