Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/03/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
All'udienza del 28/03/2025 , RGC n. 1168 / 2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. Madeo (per delega dell'avv. SALCINA ANDREA ANTONIO ) per parte attrice, il quale si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
La parte precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La parte discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1168 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione ex art. 15 d. lgs. 150/2011 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Parte_1 C.F._1
Salcina
ATTRICE
E
Controparte_1
CONVENUTO-contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO 1. L'opponente ha impugnato il provvedimento del 29 maggio 2024 con cui il Tribunale ha revocato l'ammissione al gratuito patrocinio e respinto l'istanza di liquidazione dei relativi compensi per il giudizio RGC n. 1027/2021, avente ad oggetto opposizione avv erso decreto ingiuntivo proposta dalla Madeo nei confronti di Controparte_2
Ha dedotto l'insussistenza del carattere della palese infondatezza posto a fondamento del provvedimento impugnato.
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In primo luogo, si evidenzia che, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “con il primo motivo, infatti, il ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, per aver il giudice omesso di accertare se egli aveva in effetti ag ito con colpa grave, ritenendo erroneamente che tale accertamento avrebbe condotto ad un sindacato sul merito del giudizio cui ineriva il beneficio;
con il secondo motivo deduce violazione del D.P.R. n. 115 del
2002, artt. 84, 136 e 170, artt. 24 e 111 Cos t. e artt. 6 e 13 della C.E.D.U., assumendo che in tal modo il giudice avrebbe reso sostanzialmente ineffettivo il rimedio impugnatorio specificamente previsto per il caso di revoca del beneficio;
con il terzo motivo deduce omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, evidenziando che sulla propria condotta processuale - che il primo giudice aveva ritenuto significativa di un atteggiamento di colpa grave
- l'ordinanza impugnata non aveva svolto alcuna considerazione.
Le censure sono fondate.
L'ordinanza impugnata non pare cogliere la distinzione fra la decisione sul merito della vicenda - il cui esame è effettivamente precluso al giudice dell'opposizione - e l'accertamento della sussistenza del presupposto per la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato, che in sè non comporta alcuna statuizione nel merito, ma impone di verificare se vi fosse la colpa grave che giustifica la revoca.
Nel caso di specie, in altre parole, era demandato al giudice dell'opposizione di accertare se le condotte evidenziate nel provvedimento di revoca del beneficio costituissero o meno elementi sintomatici della colpa grave nell'azione, a prescindere da ogni verifica della fondatezza di tali addebiti;
- pertanto, la declaratoria di inammissibilità è fondata sul solo rilievo del fatto che nell'opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex artt. 84 e 170, è esclusa ogni possibilità di cognizione circa il merito della decisione. Ciò comporta una mancata applicazione del D.P.R. n. 115 del
2002, art. 136, comma 2, oltrechè - in assenza del richiesto sindacato sul presupposto - la sostanziale privazione del mezzo di impugnazione consentito al destinatario della revoca ed i l mancato esame dell'unico fatto controverso dedotto in giudizio.
Il Presidente del tribunale deve invece verificare la fondatezza del decreto di revoca ai soli fini della colpa grave e non in relazione al merito dell'azione giudiziaria proposta. Il rifiu to di esperire il controllo sollecitatogli con il ricorso finisce con il sovrapporre la problematica relativa al gratuito patrocinio con quella relativa alla domanda di protezione internazionale”
(Cassazione civile sez. VI, 22/08/2017, n. 20270).
In altri termini, la valutazione di cui all'art. 136, comma 2, d.p.r. 115/02, non deve essere effettuata sul merito della pretesa come valutato in sentenza, il cui esame è riservato, eventualmente, al giudice dell'impugnazione, ma sul carattere gravemente colposo della condotta
2 processuale dell'ammesso al gratuito patrocinio per come descritta nel decreto di revoca, a prescindere dalla fondatezza o meno dell'addebito.
Detto altrimenti, in questa sede non interessa verificare se le statuizioni della sentenza (nella specie l'accertamento della autenticità della sottoscrizione sul contratto posto a fondamento dell'azione e il rigetto dell'eccepita prescrizione) sono fondate o meno, quanto piuttosto se le ragioni del rigetto delle difese dell'odierna istante e della rev oca del beneficio, astrattamente considerate e a prescindere, quindi, dalla loro fondatezza, sono tali da configurare la colpa grave richiesta ai fini della revoca del gratuito patrocinio.
3. Ciò premesso, ritiene questo Giudice che la proposizione di una opposizione a decreto ingiuntivo fondata sul disconoscimento di una sottoscrizione che si sa essere la propria (se la firma è autentica è ovvio che la parte sa di aver firmato quel contratto) e sulla prescrizione smentita dalla avvenuta ricezione a mani p roprie (anche se non fosse a mani proprie il discorso non muterebbe in quanto comunque la notifica si è perfezionata e si presume sino a prova contraria che il destinatario ne sia a conoscenza) di una raccomandata interruttiva (anche in tal caso la parte è pienamente consapevole della raccomandata per averla regolarmente ricevuta) integri senza dubbio gli indici di colpa grave che giustificano la revoca dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato e il rigetto dell'odierna domanda.
Di conseguenza, l'opposizione è respinta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, c osì provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla per le spese.
Così deciso in Castrovillari 28 marzo 2025
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Antonella De Marco addetta all'Ufficio per il Processo
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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