Articolo 2075 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 2075. Omissione o indebita cancellazione dalle liste di leva 1. Chiunque omette o cancella indebitamente un giovane dalle liste di leva, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 124,00. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano al giovane della cui omissione o cancellazione si tratta, che commette, anche a titolo di concorso, il delitto di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010