Rigetto
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/07/2025, n. 6556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6556 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06556/2025REG.PROV.COLL.
N. 06923/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6923 del 2024, proposto da
SO DI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Augusto La Morgia e Andrea Luccitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Ida Di Domenica in Roma, via Susa, 1;
contro
Gestore dei servizi energetici - GSE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Segato e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Segato in Roma, via Panama n. 68;
Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Ministero delle imprese e del made in Italy, Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , ex lege rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, ex lege rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Arera – Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , ex lege rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. III- ter , 11 giugno 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Arera e del Gestore dei servizi energetici;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci e udita per parte appellante l’avv. Ida Di Domenico, in delega degli avv. Augusto La Morgia e Andrea Luccitti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del giudizio è l’adeguamento dell’algoritmo di calcolo della tariffa fissa onnicomprensiva (TFO) di cui all’art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 5 luglio 2012, rimodulata ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 116, con conseguente rideterminazione dei conguagli e individuazione dell’importo esigibile a carico della società appellante.
2. I fatti rilevanti per la decisione possono essere così sintetizzati:
a) l’appellante SO DI è titolare dell’impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare n. 1054894, di potenza pari a 988,53 kW, sito nel Comune di Atessa (CH);
b) a seguito dell’ammissione al regime incentivante della tariffa fissa omnicomprensiva (TFO) di cui all’art. 5, comma 1, primo periodo del d.m. 5 luglio 2012 (c.d. “quinto Conto energia”), l’appellante ha stipulato con il GSE la convenzione n. A01P365439807, che prevedeva il riconoscimento di una TFO pari ad € 0,2380/kWh, per un periodo di vent’anni;
c) per effetto dell’art. 26 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito in l. 11 agosto 2014, n. 116, (c.d. “spalma-incentivi”), la tariffa incentivante è stata assoggettata ad una rimodulazione, secondo le condizioni di cui alla lettera di addendum prot. 20160004911, con decorrenza dal 1° gennaio 2015;
d) alcuni anni dopo, con nota del 20 ottobre 2022, il GSE ha segnalato alla società un’anomalia nell’algoritmo di calcolo della TFO rimodulata – ossia la mancata previsione di un “tetto” massimo al valore del prezzo zonale (PZm) – che aveva portato, in presenza di prezzi dell’energia particolarmente elevati, al riconoscimento di importi superiori alla tariffa prefissata. Il Gestore ha quindi preannunciato l’implementazione delle necessarie correzioni e ha disposto, nelle more, la sospensione dei pagamenti in acconto;
e) pertanto, con nota dell’8 febbraio 2023, il GSE ha comunicato alla società l’avvio del procedimento per « l’adeguamento dell’algoritmo di applicazione della Tariffa Fissa Omnicomprensiva rimodulata », giustificato dall’anomalo incremento dei prezzi dell’energia registrato nelle annualità 2021 e 2022;
f) infine, con provvedimento notificato il 2 marzo 2023, il GSE ha disposto l’adeguamento dell’algoritmo per la determinazione della TFO rimodulata e ha ricalcolato, in base ad esso, le competenze dovute per le annualità 2021 e 2022, quantificando un debito della società appellante pari ad € 27.121,58 (dei quali € 1.155,70 riferiti al 2021 ed € 25.965,88 riferiti al 2022).
3. Con ricorso straordinario, poi trasposto in sede giurisdizionale, la società ha impugnato il provvedimento del GSE, unitamente alla comunicazione di avvio del relativo procedimento.
3.1. Il T.a.r. Lazio, con la sentenza appellata, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, compensando tra le parti le spese di lite. In particolare, la sentenza di primo grado ha rilevato che:
a) il GSE ha agito nell’ambito della competenza conferitagli dall’art. 26 del d.l. n. 91/2014, che lo autorizzava sia a predisporre che ad adeguare l’algoritmo di calcolo della TFO;
b) la formula originariamente adottata era incompleta e contraria alla logica della tariffa onnicomprensiva, intesa come incentivo stabile e sottratto alle fluttuazioni del mercato;
c) le convenzioni tariffarie stipulate con i produttori di energia non hanno natura privatistica, ma costituiscono strumenti pubblicistici di regolazione del mercato, il che consente anche modifiche unilaterali da parte del Gestore;
d) non era necessario un riscontro puntuale alle osservazioni della società, trattandosi di rilievi non pertinenti all’oggetto del procedimento;
e) la divergenza tra la formula indicata nella comunicazione di avvio del procedimento e quella contenuta nel provvedimento finale è fisiologica, essendo l’intervento volto a correggere un errore tecnico del sistema di calcolo;
f) la rettifica dell’algoritmo non discende da una nuova interpretazione della normativa, ma risponde alla necessità di eliminare un malfunzionamento del meccanismo di calcolo, emerso solo a seguito dell’aumento dei prezzi dell’energia;
g) infine, è infondata la censura secondo cui la rimodulazione non si applicherebbe agli impianti sotto 1 MW: il rinvio all’art. 5 del d.m. 5 luglio 2012 (richiamato dall’art. 26, comma 4, del d.l. 91/2014) ha portata meramente tecnica e vale ad individuare la formula di calcolo della componente incentivante, non a delimitare l’ambito di applicazione della disposizione.
4. L’appello è affidato ai seguenti motivi:
I. « Errores in iudicando per difetto di motivazione e travisamento dei fatti e per violazione degli artt. 1372, 1374 e 1375 c.c. nella sentenza di primo grado» ;
II. « Errores in iudicando per difetto di motivazione e travisamento dei fatti e per violazione degli artt. 3, 7, 8 e 10 della l. 241/1990 nella sentenza di primo grado »;
III: « Errores in iudicando per difetto di motivazione e travisamento dei fatti e per violazione dell’art. 26 del d.l. 91/2014 e dell’art. 5 del d.m. 5.7.2012 nella sentenza di primo grado ».
5. Il GSE, con memoria depositata il 6 giugno 2025, ha argomentato per il rigetto del ricorso.
5.1. Si sono, altresì, costituiti in giudizio Arera, i Ministeri intimati e la Presidenza del Consiglio, senza articolare difese.
6. L’appellante ha replicato alle argomentazioni del GSE con memoria depositata il 16 giugno 2025.
7. All’udienza dell’8 luglio 2025, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
8. L’appello è infondato.
8.1. Deve premettersi che le questioni relative alla legittimità dell’intervento modificativo dell’algoritmo di calcolo della TFO, operato dal GSE con i provvedimenti impugnati, sono già state oggetto di approfondito esame da parte di questa Sezione, nelle sentenze nn. 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829 e 2830 del 2 aprile 2025; n. 3814 del 5 maggio 2025; nn. 5026 e 5027 dell’11 giugno 2025; nn. 5206, 5207 e 5208 del 13 giugno 2025, i cui principi il Collegio condivide e intende qui ribadire.
8.2. In particolare, le pronunce richiamate hanno chiarito che:
a) la tariffa fissa onnicomprensiva (TFO), prevista per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW (cfr. art. 5, comma 1, primo periodo del d.m. 5 luglio 2012), costituisce un corrispettivo unitario erogato dal GSE con riferimento alla produzione netta di energia immessa in rete, allo scopo di assicurare un’equa remunerazione degli investimenti nel settore fotovoltaico e garantire ai piccoli produttori stabilità economica e protezione dalle fluttuazioni del mercato dell’energia;
b) in quanto “ fissa ”, la tariffa è erogata in misura costante – quella stabilita nella convenzione stipulata con il GSE e nel provvedimento di ammissione all’incentivazione, determinata ai sensi del d.m. 5 luglio 2012 « sulla base della potenza e della tipologia di impianto » (cfr. l’art. 5, comma 1, primo periodo del d.m.) – per l’intera durata del periodo di incentivazione, indipendentemente dall’andamento del prezzo dell’energia; in quanto “ onnicomprensiva ”, essa remunera integralmente l’energia prodotta, che non può essere valorizzata, nemmeno in parte, in altre forme (ritiro dedicato, vendita diretta, scambio sul posto);
c) proprio per questo, tale modalità di remunerazione si distingue da quella prevista per gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW (cfr. art. 5, comma 1, secondo periodo, del medesimo d.m.), la cui produzione resta nella disponibilità del produttore e può essere collocata sul mercato – con conseguente esposizione alle relative oscillazioni – mentre il GSE eroga esclusivamente una tariffa incentivante aggiuntiva, entro il limite costituito dal valore della TFO;
d) la TFO prevista per gli impianti fino a 1 MW si configura, invece, come un corrispettivo unitario, pur articolato, sul piano strutturale, in due componenti: una “componente incentivante”, pari alla differenza tra il valore della TFO e il prezzo zonale medio (PZm), e una “componente non incentivante”, corrispondente al PZm stesso;
e) le variazioni del prezzo zonale producono, dunque, un effetto tutto “interno” alla struttura della tariffa: all’aumento del PZm corrisponde una pari riduzione della componente incentivante, fino al suo eventuale azzeramento, fermo il limite costituito dal valore della TFO pattuita;
f) l’art. 26 del d.l. n. 91/2014 (cd. “spalma-incentivi”) ha rimodulato gli incentivi per gli impianti fotovoltaici, intervenendo sulla sola componente incentivante della TFO (cfr. art. 26, comma 4), senza alterarne la natura fissa e onnicomprensiva, ma limitandosi a ridurre la quota di incentivo netta spettante al produttore;
g) in attuazione dell’art. 26 citato, il GSE ha adottato le “ Istruzioni operative per gli interventi sulle tariffe incentivanti relative agli impianti fotovoltaici ” e implementato un apposito algoritmo per la determinazione della TFO rimodulata, secondo la seguente formula: « TFO rimodulata [€/kWh] = [coefficiente di rimodulazione * (TFO - PZm) + PZm]» , con « (TFO – PZm) = max (0; TFO – PZm)» ;
h) tale algoritmo era stato elaborato assumendo, come presupposto implicito, un contesto di mercato caratterizzato da un prezzo dell’energia stabilmente inferiore al valore della TFO. L’anomalo e imprevedibile incremento dei prezzi energetici verificatosi nel biennio 2021–2022 ha però fatto emergere un vizio strutturale della formula, dalla cui applicazione era derivata l’erogazione di corrispettivi – pari al prezzo zonale – in alcuni casi superiori al valore della TFO pattuita;
i) un simile effetto, non previsto in sede di implementazione della formula algoritmica, risulta in contrasto con:
- lo scopo del decreto “spalma-incentivi”, che attraverso la rimodulazione della TFO mirava a realizzare un equo bilanciamento tra il sostegno alla produzione di energia da fonte rinnovabile e la sostenibilità dei correlativi costi a carico degli utenti finali (cfr. Corte cost., 24 gennaio 2017, n. 16, cfr. in particolare § 8.2);
- la logica sottesa al d.m. 5 luglio 2012, diretta a limitare l’entità del sostegno pubblico al valore delle tariffe onnicomprensive, come emerge – pur con riferimento agli impianti di potenza superiore ad 1 MW – dalla previsione secondo cui « tale differenza [tra la TFO e il PZm, n.d.r.] non può essere superiore alle tariffe omnicomprensive di cui ai medesimi allegati »;
- l’art. 24, comma 2, lett. a), del d.lgs. 28/2011 secondo cui l’incentivo ha lo scopo di assicurare un’equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio, evitando fenomeni di sovra-incentivazione;
- la natura e la funzione originaria della TFO, che viene in tal modo snaturata, trasformandosi da strumento di sostegno alla produzione di energia pulita – mediante la garanzia di un corrispettivo fisso e onnicomprensivo – in un meccanismo di protezione selettiva, operante solo rispetto alle fluttuazioni negative del mercato;
l) è emersa, conseguentemente, l’esigenza di adeguare l’algoritmo, allo scopo di renderlo coerente con la lettera e con la ratio della normativa sopra richiamata. Tale adeguamento è stato attuato con i provvedimenti oggetto del presente giudizio, mediante i quali il GSE ha introdotto un correttivo volto a limitare il valore del prezzo zonale medio (PZm) riconoscibile al produttore, entro il tetto massimo rappresentato dalla TFO non rimodulata, secondo la seguente formula: «TFO rimodulata [€/kWh] = [coefficiente di rimodulazione × (TFO – PZm) + min (PZm; TFO)]», con « (TFO – PZm) = max (0; TFO – PZm)» .
8.3. Alla luce dei sopra esposti principi è ora possibile procedere all’esame dei motivi di ricorso in appello.
9. Il primo motivo di appello contesta la sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha respinto le censure – formulate con il primo motivo del ricorso introduttivo e con il primo motivo aggiunto – relative alla violazione degli artt. 1372, 1374 e 1375 del Codice civile. L’appellante sostiene, infatti, che il GSE avrebbe modificato unilateralmente il contenuto della convenzione, in assenza di una specifica autorizzazione legislativa. Tale autorizzazione, in particolare, non potrebbe essere rinvenuta nel decreto “spalma-incentivi”, i cui effetti sarebbero esauriti con la rimodulazione disposta a decorrere dal 1° gennaio 2015.
9.1. Il motivo è infondato.
9.2. Contrariamente a quanto prospettato, il Gestore non ha operato alcun intervento di modifica unilaterale del corrispettivo convenzionalmente stabilito. Al contrario, la rettifica dell’algoritmo ha avuto lo scopo di assicurare che l’importo erogato al produttore a titolo di TFO non superasse quello previsto dalla convenzione (pari a € 0,238/kWh), mediante l’implementazione di un limite al valore del prezzo zonale riconoscibile.
9.3. L’art. 4 della convenzione (cfr. allegato 1 al ricorso introduttivo) prevede, infatti, che il soggetto responsabile dell’impianto abbia diritto, per l’energia elettrica incentivata, ad una tariffa fissa onnicomprensiva – determinata in base alla potenza e alla tipologia dell’impianto, secondo quanto disposto dal d.m. 5 luglio 2012 e dai suoi allegati 5, 6 e 7 – da riconoscersi in misura predeterminata e costante per l’intera durata del periodo di incentivazione. La TFO rappresenta il corrispettivo massimo spettante al produttore, anche in caso di variazioni del prezzo dell’energia sul mercato.
9.4. In tale prospettiva, l’algoritmo rappresenta un mero strumento tecnico-operativo, introdotto al fine di dare attuazione alla rimodulazione disposta con il d.l. “spalma-incentivi”. Eventuali disallineamenti tra l’importo risultante dall’applicazione della formula e quello stabilito nella convenzione non possono, pertanto, ritenersi espressivi di un nuovo assetto negoziale, ma evidenziano la necessità di adeguare lo strumento di calcolo ai limiti posti dalla disciplina pattizia e normativa. L’intervento del GSE, lungi dal violare o modificare la convenzione, ne ha quindi invece assicurato l’esatta osservanza, salvaguardando il rispetto del valore massimo della TFO.
10. Il secondo motivo di appello censura la sentenza nella parte in cui ha respinto le doglianze – articolate nel secondo motivo del ricorso introduttivo e nel secondo motivo aggiunto – relative alla violazione degli artt. 3, 7, 8 e 10 della legge n. 241/1990. L’appellante rileva, in particolare, che il GSE ha dato atto della mancata presentazione di osservazioni da parte della società – commettendo un evidente errore procedimentale – e che l’algoritmo definitivamente adottato non coinciderebbe con quello preannunciato nella comunicazione di avvio del procedimento.
10.1. Il motivo è infondato.
10.2. È vero che il GSE, nel dichiarare che « il Soggetto Responsabile non ha presentato osservazioni » (cfr. pag. 4 del provvedimento) la società non ha presentato osservazioni, ha implicitamente ammesso di non aver valutato la nota trasmessa – seppur oltre il termine di dieci giorni fissato nella comunicazione di avvio – dalla società in data 22 febbraio 2023.
10.3. Tale nota si limita, tuttavia, a contestare l’esistenza di una base normativa che legittimi l’intervento del GSE, sollevando una questione – corrispondente a quella riproposta con il terzo motivo di appello – che, come si dirà, è priva di fondamento. Il vizio procedimentale risulta, pertanto, neutralizzato ai sensi dell’art. 21- octies , comma 2, della legge n. 241/1990, giacché non sarebbe stato comunque possibile pervenire a un provvedimento di contenuto diverso.
10.4. Quanto poi al contenuto della comunicazione di avvio e alla sua ritenuta incoerenza con il provvedimento finale, essa ha illustrato il contenuto dell’algoritmo applicato dal GSE per dare attuazione alla rimodulazione disposta dal d.l. n. 91/2014, evidenziando come la sua applicazione avesse comportato il riconoscimento di una TFO superiore a quella spettante. Le cause dell’anomalia erano chiaramente desumibili dalla stessa formula, che non prevedeva un limite all’importo del prezzo zonale e consentiva, quindi, che il PZm fosse riconosciuto integralmente al produttore, anche oltre l’importo della TFO pattuita. Tale circostanza spiega anche la lamentata divergenza tra l’algoritmo menzionato nella nota di avvio del procedimento e quello recepito nel provvedimento conclusivo, essendo quest’ultimo il risultato della necessaria correzione del primo, al fine di renderlo coerente con la logica e la struttura della TFO.
10.5. L’osservazione secondo cui la rimodulazione operata a partire dal 1° gennaio 2015 sarebbe stata eseguita mediante « semplici riduzioni percentuali (per il primo lasso temporale) e successivi corrispondenti maggiorazioni percentuali (per il secondo lasso temporale)» , e non sulla base dell’algoritmo, rivela un’errata ricostruzione del meccanismo “spalma-incentivi”, nella sua applicazione agli impianti di potenza inferiore a 1 MW, destinatari della TFO. L’art. 26 del d.l. n. 91/2014, nell’assoggettare alla rimodulazione la sola “componente incentivante”, ha infatti reso necessario “scorporare” idealmente tale componente dall’unitaria TFO, operazione resa possibile proprio attraverso la formula algoritmica oggetto di adeguamento. L’applicazione delle variazioni percentuali previste dall’opzione b), prescelta dalla società, non esclude l’operatività dell’algoritmo, ma al contrario la presuppone, poiché è proprio attraverso l’algoritmo che si determina il valore oggetto di riduzione o maggiorazione.
11. Il terzo motivo di appello contesta la sentenza nella parte in cui ha respinto le censure – svolte con il terzo motivo del ricorso introduttivo e con il terzo motivo aggiunto – relative alla violazione dell’art. 5 del d.m. 5 luglio 2012 e dell’art. 26 del d.l. n. 91/2014. Secondo l’appellante, nessuna delle disposizioni menzionate attribuiva al GSE il potere di modificare unilateralmente l’algoritmo di calcolo della TFO in funzione del prezzo zonale. L’intervento del Gestore risulterebbe, pertanto, privo di fondamento normativo e viziato da eccesso di potere.
11.1. Il motivo è infondato.
11.2. Con i provvedimenti contestati il GSE si è limitato a correggere un vizio logico dell’algoritmo di calcolo della TFO. Nella sua formulazione originaria, infatti, l’algoritmo non contemplava l’eventualità – evidentemente ritenuta remota, alla luce del basso livello dei prezzi energetici dell’epoca – che il prezzo zonale medio (PZm) potesse arrivare – non solo ad azzerare il valore della componente incentivante, ma anche a – superare l’importo della TFO. Il verificarsi di tale evenienza nel corso del biennio 2021–2022 ha reso evidente l’incoerenza tra la formula e la logica del sistema incentivante, oltre che il suo disallineamento rispetto alla disciplina normativa e convenzionale applicabile.
11.3. L’impossibilità di riconoscere al produttore un PZm eccedente la TFO non è frutto di un’innovazione introdotta ex post – né con il decreto “spalma-incentivi”, né con i provvedimenti impugnati – ma discende direttamente dal carattere fisso e onnicomprensivo della tariffa, chiaramente delineato dal d.m. 5 luglio 2012, che esclude l’erogazione di corrispettivi superiori all’importo prefissato. Il vincolo costituito dal valore della TFO, pur non formalizzato nella versione iniziale dell’algoritmo, era logicamente e giuridicamente desumibile dalla struttura complessiva del sistema. Non è dunque necessario individuare un distinto fondamento normativo dell’intervento di adeguamento, che – come chiarito – non ha introdotto una nuova disciplina, ma si è limitato a ricondurre il meccanismo di calcolo alla logica originaria della tariffa fissa e onnicomprensiva.
11.4. In ogni caso, una solida base legale per il provvedimento impugnato può essere individuata nell’art. 26, comma 4 del d.l. n. 91/2014 (convertito con modificazioni dalla l. n. 116/2014) che, nel prevedere la rimodulazione della componente incentivante della TFO, ne ha al contempo definito il meccanismo di calcolo in funzione dell’andamento del prezzo zonale (PZm). Tale previsione legittima, quindi, sia la predisposizione originaria sia l’eventuale aggiornamento dell’algoritmo, che rappresenta la mera formalizzazione matematica del precetto normativo.
11.5. Non corrisponde al vero, infatti, l’affermazione secondo cui la citata disposizione non farebbe riferimento alle tariffe relative agli impianti fino ad 1 MW (di cui al primo periodo dell’art. 5 del d.m. 5 luglio 2012), ma solo a quelle previste con riferimento ad impianti di potenza superiore (di cui al secondo periodo). L’art. 26, comma 4 del d.l. 91/2014 menziona espressamente le « tariffe onnicomprensive » previste dal quarto e dal quinto Conto energia, e tali sono quelle spettanti agli impianti di potenza inferiore a 1 MW, mentre gli impianti di potenza superiore godono, come detto (cfr. supra, par. 8.2, lett. c) di una tariffa incentivante aggiuntiva ai ricavi di mercato. Il rinvio al secondo periodo del comma 1 dell’art. 5 si riferisce dunque al solo meccanismo di calcolo della componente incentivante e non serve a circoscrivere il campo di applicazione della norma (Cons. Stato, sez. II, 2 aprile 2025, n. 2824).
12. Per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
12.1. La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO