TAR Milano, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 1895
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Sentenza 23 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità per genericità della procura alle liti

    Il Tribunale ha ritenuto la procura generica in quanto non indicava né il Tribunale competente né gli estremi identificativi del provvedimento del giudice ordinario di cui si chiedeva l'esecuzione. La procura conteneva la dicitura: “Avv. … La delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti di cui alla L. n.107/2015, conferendoLe all’uopo ogni facoltà di legge …”. Il Collegio ha aderito all'orientamento giurisprudenziale che dichiara l'inammissibilità del ricorso quando la procura è rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, anche se la copia informatica è stata notificata all'Amministrazione resistente. Tale procura è considerata inidonea a soddisfare i requisiti di validità nel processo amministrativo, non indicando l'oggetto del ricorso, le parti contendenti, l'autorità competente e altri elementi utili all'individuazione della controversia. È stata esclusa la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., e la possibilità di concedere il beneficio dell'errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., poiché la pronuncia del Consiglio di Stato, Ad. plen., 2 ottobre 2025, n. 11, non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo interpretativo esistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 1895
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1895
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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