TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/06/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 734 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 03.06.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria il 25.04.1968), rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Rosaci, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via
Vecchia San Sperato Trav. I Laboccetta n.3 ha eletto domicilio, e
(cod. fisc.: , nato a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
Calabria il 02.08.1963), rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale
Cananzi, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Nino Bixio n. 14, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 18.03.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il 15.07.1991;
-considerato che con decreto del 15.04.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 03.06.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 03.06.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 comma 3, 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 15.07.1991; b) dal matrimonio sono nati quattro figli: (21.01.1992) e (24.10.1995), Persona_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_3
(08.12.2002) e (09.08.2006), entrambi maggiorenni ma non Persona_4
economicamente autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
17.04.2025 il quale ha espresso il parere in data 30.04.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 18.03.2025 da e , così provvede: Parte_1 CP_1
-dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, parte II, serie A, n. 415, anno 1991, alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto. La moglie risiederà insieme ai figli e Per_3 Persona_4
presso l'unità immobiliare sita in Reggio di Calabria alla Via Vecchia
San Sperato Trv I Laboccetta, 6, condotta in locazione ed il cui canone mensile è di importo pari ad € 420,00 La NO si impegna Parte_1
a volturare a suo nome sia il contratto di locazione che i contratti per le utenze domestiche.
b) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di concorso CP_1 Parte_1
nel mantenimento dei figli e una somma mensile Per_3 Persona_4
complessiva di € 500,00 da corrispondersi a mezzo bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese su un conto intestato alla SI.ra
[...] , il tutto da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e Pt_1
finché i figli non saranno economicamente autosufficienti;
c) Il padre contribuirà inoltre, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludico/sportive e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate. Le parti si riservano di proporre una modifica dell'assegno di mantenimento, a seguito delle mutate eSIenze dei figli nel corso degli anni a venire, anche a seguito di possibili modifiche reddituali di uno o di entrambi i genitori;
d) L'autovettura, targa DD318JC, di proprietà della SI.ra
[...]
, rimarrà nella sua esclusiva disponibilità con l'impegno ad Pt_1
accollarsi le relative spese per pagamenti bollo auto, assicurazione, manutenzioni ordinarie, etc.;
e) Il terreno sito in Reggio di Calabria, Sez. Gallina, al foglio 15, particella 253 seminativo arborato di prima classe, della superficie di are 01,40, con reddito dominicale di € 0.87 e reddito agricolo 0,22, formalmente di proprietà della SI.ra ma utilizzato dal SI. Parte_1
verrà riconosciuto quale proprietà esclusiva del SI. CP_1 CP_1
che provvederà entro e non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione della presente ad ogni necessario adempimento con costi a di lui esclusivo carico;
f) il conto corrente 2680977, acceso presso Poste Italiane Spa e cointestato originariamente ad entrambi i coniugi è rimasto intestato solo al SI. CP_1
g) I beni mobili che arredano la casa di abitazione dei coniugi saranno così divisi: Il SI. porterà con sé, oltre agli effetti CP_1 personali, un tavolo con sei sedie, la cassettiera del bagno, la cassapanca del corridoio, i due armadietti blindati, la dispensa in cucina, una vetrinetta ed i due mobili per ufficio. Gli altri mobili rimarranno nella casa di abitazione;
h) Essendo i figli nati dal matrimonio tutti maggiorenni d'età non viene stipulato alcun piano genitoriale.
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 05.06.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente rel.
2) Dott. Elena M. A. LUPPINO -Giudice
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 734 dell'anno 2025 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 03.06.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria il 25.04.1968), rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Rosaci, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via
Vecchia San Sperato Trav. I Laboccetta n.3 ha eletto domicilio, e
(cod. fisc.: , nato a [...] CP_1 CodiceFiscale_2
Calabria il 02.08.1963), rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale
Cananzi, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla Via Nino Bixio n. 14, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 18.03.2025 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio
Calabria il 15.07.1991;
-considerato che con decreto del 15.04.2025 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 03.06.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 03.06.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48, 473 bis 13 comma 3, 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria il 15.07.1991; b) dal matrimonio sono nati quattro figli: (21.01.1992) e (24.10.1995), Persona_1 Per_2
entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti, Per_3
(08.12.2002) e (09.08.2006), entrambi maggiorenni ma non Persona_4
economicamente autosufficienti;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
17.04.2025 il quale ha espresso il parere in data 30.04.2025;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 18.03.2025 da e , così provvede: Parte_1 CP_1
-dichiara la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1
il cui atto di matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, parte II, serie A, n. 415, anno 1991, alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto. La moglie risiederà insieme ai figli e Per_3 Persona_4
presso l'unità immobiliare sita in Reggio di Calabria alla Via Vecchia
San Sperato Trv I Laboccetta, 6, condotta in locazione ed il cui canone mensile è di importo pari ad € 420,00 La NO si impegna Parte_1
a volturare a suo nome sia il contratto di locazione che i contratti per le utenze domestiche.
b) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di concorso CP_1 Parte_1
nel mantenimento dei figli e una somma mensile Per_3 Persona_4
complessiva di € 500,00 da corrispondersi a mezzo bonifico da effettuarsi entro il 5 di ogni mese su un conto intestato alla SI.ra
[...] , il tutto da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e Pt_1
finché i figli non saranno economicamente autosufficienti;
c) Il padre contribuirà inoltre, in ragione del 50%, alle spese straordinarie (scolastiche, ludico/sportive e mediche) sostenute nell'interesse dei figli, preventivamente concordate tra i coniugi e successivamente documentate. Le parti si riservano di proporre una modifica dell'assegno di mantenimento, a seguito delle mutate eSIenze dei figli nel corso degli anni a venire, anche a seguito di possibili modifiche reddituali di uno o di entrambi i genitori;
d) L'autovettura, targa DD318JC, di proprietà della SI.ra
[...]
, rimarrà nella sua esclusiva disponibilità con l'impegno ad Pt_1
accollarsi le relative spese per pagamenti bollo auto, assicurazione, manutenzioni ordinarie, etc.;
e) Il terreno sito in Reggio di Calabria, Sez. Gallina, al foglio 15, particella 253 seminativo arborato di prima classe, della superficie di are 01,40, con reddito dominicale di € 0.87 e reddito agricolo 0,22, formalmente di proprietà della SI.ra ma utilizzato dal SI. Parte_1
verrà riconosciuto quale proprietà esclusiva del SI. CP_1 CP_1
che provvederà entro e non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione della presente ad ogni necessario adempimento con costi a di lui esclusivo carico;
f) il conto corrente 2680977, acceso presso Poste Italiane Spa e cointestato originariamente ad entrambi i coniugi è rimasto intestato solo al SI. CP_1
g) I beni mobili che arredano la casa di abitazione dei coniugi saranno così divisi: Il SI. porterà con sé, oltre agli effetti CP_1 personali, un tavolo con sei sedie, la cassettiera del bagno, la cassapanca del corridoio, i due armadietti blindati, la dispensa in cucina, una vetrinetta ed i due mobili per ufficio. Gli altri mobili rimarranno nella casa di abitazione;
h) Essendo i figli nati dal matrimonio tutti maggiorenni d'età non viene stipulato alcun piano genitoriale.
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 05.06.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna