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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 18/11/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Tempio NI Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Tempio NI in composizione monocratica, Giudice Sergio
RT AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 273/2022 R.G.A.C. promossa da:
( ) nato il [...] in [...] e ivi residente in [...] C.F._1
TO TA n. 27, rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna Spano del Foro di Tempio
NI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Olbia, alla Via Veronese n. 117/E; nei confronti di
( ) contumace; Controparte_1 P.IVA_1
e di
) con sede legale in Roma, Via Tor Marancia n. Controparte_2 P.IVA_2
4, in persona dell'Avv. Francesco Cento Responsabile pro tempore della Funzione Legale e
Contenzioso, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Lupi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma nella Via Marcantonio Bragadin n. 96 interno 7; avente ad oggetto contenzioso di diritto tributario e doganale e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti:
Conclusioni
Nell'interesse dell'attore Parte_1
1) In via principale, annullare la cartella di pagamento perché nulla ed illegittima, in quanto emessa nei confronti di soggetto diverso dal titolare dell'obbligo nei confronti dello Stato.
2) In via subordinata, annullare la cartella di pagamento perché illegittima per intervenuta prescrizione.
3) Con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Nell'interesse della convenuta Controparte_2
Nel merito, rigettare integralmente la domanda nei confronti di poiché Controparte_2 infondata in fatto e in diritto e comunque non provata su tutte le eccezioni sollevate dall'opponente per i profili evidenziati;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. adiva l'intestato Parte_1
Tribunale esponendo di aver ricevuto, in data 28.1.2022, la notifica da parte di
[...]
della cartella di pagamento n. 1022 0200018470621 000 su ruolo emesso Controparte_1 da in nome e per conto del - Tribunale di Controparte_2 Controparte_3
Tempio NI- Ufficio Recupero crediti, per il pagamento della somma di €. 42.681,00 a titolo di “atti giudiziari”.
Precisava che a pag. 5 della cartella, la voce dettaglio degli addebiti recava: “provvedimento numero 76 tipo: Sentenza, emesso in data 24.03.2004- ufficio recupero crediti riferimento partita di credito num. 000359/2020.” e veniva indicato l'importo di €. 42.252,88 a titolo di “SPESE
PROCESSUALI”.
Lamentava che la sentenza n. 76/2004 da cui scaturivano le spese processuali era stata emessa dal
Tribunale di Tempio NI riportando le generalità dell'odierno ricorrente in luogo di quelle del vero imputato, suo omonimo, nato a [...] il [...], residente in [...]
AL OR n. 47, difeso dall'Avv. Franco Sechi.
A riprova di tale circostanza, ovvero dell'errore dovuto all'omonimia, allegava la nomina di fiducia che il vero imputato aveva conferito all'Avv. Sechi per il procedimento che lo riguardava.
Produceva, inoltre, il verbale dell'udienza preliminare del 28.3.2002, in cui “l'Avvocato Sechi rileva che l'avviso di conclusione indagini preliminari e di fissazione udienza preliminare sono stati notificati ad altra persona ed anche presso residenza diversa, che è in Viale AL OR 47 palazzine INA casa”.
Il ricorrente depositava, inoltre, ordinanza dell'8.3.2022, con cui il G.I.P. del Tribunale di
Tempio NI, dott. Marco Contu, “dispone la correzione dell'errore materiale dell'intestazione della sentenza di cui in parte motiva in guisa che, quanto alle generalità dell'imputato in luogo dell'erroneo nato ad [...] il [...] leggasi corretto Parte_1
nato ad [...] il [...]”. Parte_1 Chiedeva, quindi, l'annullamento della cartella non essendo soggetto né attivo né passivo nel rapporto con l'erario, non essendo mai stato imputato né condannato nel procedimento penale n.
2583/2000 - 537/2002 R.G.- GIP - definito con sentenza di condanna in data 24.03.2004 n. 76.
Con comparsa depositata in data 6.5.2022, si costituiva la quale Controparte_2 sosteneva di aver operato nel pieno rispetto della normativa, sulla base del mandato ricevuto dal
Tribunale.
A dimostrazione di ciò depositava nota A 234/2020 ricevuta dal Tribunale di Tempio NI nonché la partita di credito n. 359/2020 dell'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale con data di iscrizione 10.6.2020 e data di prima prescrizione 02.12.2024, sulla cui base veniva notificata la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio.
Concludeva come in epigrafe.
, invece, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata Controparte_1 contumace.
Motivi della decisione
Nelle more del giudizio, depositava agli atti di causa le NOTE B Controparte_2
314/2022 e 519/2022 con cui l'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Tempio NI in data 19.5.2022 comunicava che la partita di credito n. 359/2020 emessa nei confronti dell'odierno opponente è stata annullata ed è stata sostituita dalla nuova partita di credito n. 245/2022 emessa con nei confronti del vero debitore (SOSTITUISCE LA PARTITA N. 359/2020 A SEGUITO DI
INOLTRO ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE RELATIVA AI DATI
ANAGRAFICI DEL DEBITORE).
Deve, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese del presente giudizio, questo Tribunale ritiene di aderire al criterio dominante nella giurisprudenza della c.d. soccombenza virtuale, cioè dell'attribuzione delle spese a carico della parte che sarebbe stata soccombente nel giudizio qualora non fosse intervenuta una definizione della lite (Cass. Civ. n. 21244/2006).
Nel caso che ci occupa, tuttavia, nonostante la domanda dell'opponente risulti fondata, non può affermarsi esservi una soccombenza delle parti convenute atteso che le medesime hanno semplicemente dato seguito alle comunicazioni prevenute loro dall'Ufficio Crediti del Tribunale di Tempio NI.
A tal proposito appare doveroso evidenziare come l'ordinanza che ha disposto la correzione dell'errore materiale della sentenza n. 76 del 24.2.2004 sia stata emessa in data 8.3.2022 e, quindi, successivamente alla notificazione della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio.
Ne deriva la compensazione integrale delle competenze e spese del presente giudizio.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'estinzione del presente procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Tempio NI, 18/11/2025
Il G.I.
Sergio F. AS
Il Tribunale Ordinario di Tempio NI in composizione monocratica, Giudice Sergio
RT AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 273/2022 R.G.A.C. promossa da:
( ) nato il [...] in [...] e ivi residente in [...] C.F._1
TO TA n. 27, rappresentato e difeso dall'Avv. Marianna Spano del Foro di Tempio
NI ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Olbia, alla Via Veronese n. 117/E; nei confronti di
( ) contumace; Controparte_1 P.IVA_1
e di
) con sede legale in Roma, Via Tor Marancia n. Controparte_2 P.IVA_2
4, in persona dell'Avv. Francesco Cento Responsabile pro tempore della Funzione Legale e
Contenzioso, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristiana Lupi del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma nella Via Marcantonio Bragadin n. 96 interno 7; avente ad oggetto contenzioso di diritto tributario e doganale e trattenuta in decisione sulla base delle seguenti:
Conclusioni
Nell'interesse dell'attore Parte_1
1) In via principale, annullare la cartella di pagamento perché nulla ed illegittima, in quanto emessa nei confronti di soggetto diverso dal titolare dell'obbligo nei confronti dello Stato.
2) In via subordinata, annullare la cartella di pagamento perché illegittima per intervenuta prescrizione.
3) Con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Nell'interesse della convenuta Controparte_2
Nel merito, rigettare integralmente la domanda nei confronti di poiché Controparte_2 infondata in fatto e in diritto e comunque non provata su tutte le eccezioni sollevate dall'opponente per i profili evidenziati;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. adiva l'intestato Parte_1
Tribunale esponendo di aver ricevuto, in data 28.1.2022, la notifica da parte di
[...]
della cartella di pagamento n. 1022 0200018470621 000 su ruolo emesso Controparte_1 da in nome e per conto del - Tribunale di Controparte_2 Controparte_3
Tempio NI- Ufficio Recupero crediti, per il pagamento della somma di €. 42.681,00 a titolo di “atti giudiziari”.
Precisava che a pag. 5 della cartella, la voce dettaglio degli addebiti recava: “provvedimento numero 76 tipo: Sentenza, emesso in data 24.03.2004- ufficio recupero crediti riferimento partita di credito num. 000359/2020.” e veniva indicato l'importo di €. 42.252,88 a titolo di “SPESE
PROCESSUALI”.
Lamentava che la sentenza n. 76/2004 da cui scaturivano le spese processuali era stata emessa dal
Tribunale di Tempio NI riportando le generalità dell'odierno ricorrente in luogo di quelle del vero imputato, suo omonimo, nato a [...] il [...], residente in [...]
AL OR n. 47, difeso dall'Avv. Franco Sechi.
A riprova di tale circostanza, ovvero dell'errore dovuto all'omonimia, allegava la nomina di fiducia che il vero imputato aveva conferito all'Avv. Sechi per il procedimento che lo riguardava.
Produceva, inoltre, il verbale dell'udienza preliminare del 28.3.2002, in cui “l'Avvocato Sechi rileva che l'avviso di conclusione indagini preliminari e di fissazione udienza preliminare sono stati notificati ad altra persona ed anche presso residenza diversa, che è in Viale AL OR 47 palazzine INA casa”.
Il ricorrente depositava, inoltre, ordinanza dell'8.3.2022, con cui il G.I.P. del Tribunale di
Tempio NI, dott. Marco Contu, “dispone la correzione dell'errore materiale dell'intestazione della sentenza di cui in parte motiva in guisa che, quanto alle generalità dell'imputato in luogo dell'erroneo nato ad [...] il [...] leggasi corretto Parte_1
nato ad [...] il [...]”. Parte_1 Chiedeva, quindi, l'annullamento della cartella non essendo soggetto né attivo né passivo nel rapporto con l'erario, non essendo mai stato imputato né condannato nel procedimento penale n.
2583/2000 - 537/2002 R.G.- GIP - definito con sentenza di condanna in data 24.03.2004 n. 76.
Con comparsa depositata in data 6.5.2022, si costituiva la quale Controparte_2 sosteneva di aver operato nel pieno rispetto della normativa, sulla base del mandato ricevuto dal
Tribunale.
A dimostrazione di ciò depositava nota A 234/2020 ricevuta dal Tribunale di Tempio NI nonché la partita di credito n. 359/2020 dell'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale con data di iscrizione 10.6.2020 e data di prima prescrizione 02.12.2024, sulla cui base veniva notificata la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio.
Concludeva come in epigrafe.
, invece, non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata Controparte_1 contumace.
Motivi della decisione
Nelle more del giudizio, depositava agli atti di causa le NOTE B Controparte_2
314/2022 e 519/2022 con cui l'Ufficio Recupero Crediti del Tribunale di Tempio NI in data 19.5.2022 comunicava che la partita di credito n. 359/2020 emessa nei confronti dell'odierno opponente è stata annullata ed è stata sostituita dalla nuova partita di credito n. 245/2022 emessa con nei confronti del vero debitore (SOSTITUISCE LA PARTITA N. 359/2020 A SEGUITO DI
INOLTRO ORDINANZA CORREZIONE ERRORE MATERIALE RELATIVA AI DATI
ANAGRAFICI DEL DEBITORE).
Deve, quindi, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese del presente giudizio, questo Tribunale ritiene di aderire al criterio dominante nella giurisprudenza della c.d. soccombenza virtuale, cioè dell'attribuzione delle spese a carico della parte che sarebbe stata soccombente nel giudizio qualora non fosse intervenuta una definizione della lite (Cass. Civ. n. 21244/2006).
Nel caso che ci occupa, tuttavia, nonostante la domanda dell'opponente risulti fondata, non può affermarsi esservi una soccombenza delle parti convenute atteso che le medesime hanno semplicemente dato seguito alle comunicazioni prevenute loro dall'Ufficio Crediti del Tribunale di Tempio NI.
A tal proposito appare doveroso evidenziare come l'ordinanza che ha disposto la correzione dell'errore materiale della sentenza n. 76 del 24.2.2004 sia stata emessa in data 8.3.2022 e, quindi, successivamente alla notificazione della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio.
Ne deriva la compensazione integrale delle competenze e spese del presente giudizio.
P.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'estinzione del presente procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Tempio NI, 18/11/2025
Il G.I.
Sergio F. AS