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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 22/07/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 2755/2024 ed instaurata da
rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Minotti, per procura congiunta al ricorso;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Campagiorni, per procura congiunta alla Controparte_1 comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.12.2024, ha adito questo Tribunale chiedendo di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con la coniuge, , di assegnare la casa Controparte_1 coniugale alla moglie, di non prevedere alcun assegno divorzile in favore della moglie.
A tal fine il ricorrente ha esposto che: le parti contraevano matrimonio civile in Ferentino (FR), il
1°.10.2022, scegliendo il regime della separazione dei beni;
dall'unione matrimoniale non nascevano figli;
con decreto di omologa del Tribunale di Frosinone n. cron. 4425/2023 del 12.04.2023, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
il marito lavorava alle dipendenze della New Pan s.r.l. ed era, pertanto, economicamente autosufficiente;
la moglie era anch'essa economicamente autosufficiente. si è costituita in giudizio, aderendo alle domande formulate dal marito. Controparte_1
All'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato alla trattazione, i Difensori hanno chiesto la decisione della causa recependo le conclusioni conformi articolate negli scritti difensivi e rinunciando ai termini per scritti conclusivi. Sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., c. 4 c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n.
898/70.
Nello specifico, visti il ricorso per la separazione consensuale, il verbale dell'udienza presidenziale in sede di separazione del 12.04.2023 ed il decreto di omologa della separazione del Tribunale di Frosinone n. cron.
4425/2023 del 12.04.2023 (all.i al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine di legge, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime concordemente richiesto dalle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione nell'udienza dell'11.07.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerate le domande con cui si è adito il Tribunale, di natura costitutivo-necessaria, e l'accordo delle parti sul punto, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda disattesa, così provvede:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Ferentino (FR), il 1°.10.2022 da Pt_1
nato a [...], il [...], e , nata a [...], il
[...] Controparte_1
14.11.1984 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2022, N.
19, P. 1, Uff. 1);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferentino (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime concordato dalle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione all'udienza dell'11.07.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 16.07.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili n. 2755/2024 ed instaurata da
rappresentato e difeso dall'Avv. Lorenzo Minotti, per procura congiunta al ricorso;
Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Campagiorni, per procura congiunta alla Controparte_1 comparsa di risposta;
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.12.2024, ha adito questo Tribunale chiedendo di Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con la coniuge, , di assegnare la casa Controparte_1 coniugale alla moglie, di non prevedere alcun assegno divorzile in favore della moglie.
A tal fine il ricorrente ha esposto che: le parti contraevano matrimonio civile in Ferentino (FR), il
1°.10.2022, scegliendo il regime della separazione dei beni;
dall'unione matrimoniale non nascevano figli;
con decreto di omologa del Tribunale di Frosinone n. cron. 4425/2023 del 12.04.2023, veniva omologata la separazione consensuale dei coniugi;
il marito lavorava alle dipendenze della New Pan s.r.l. ed era, pertanto, economicamente autosufficiente;
la moglie era anch'essa economicamente autosufficiente. si è costituita in giudizio, aderendo alle domande formulate dal marito. Controparte_1
All'udienza di comparizione delle parti innanzi al Giudice delegato alla trattazione, i Difensori hanno chiesto la decisione della causa recependo le conclusioni conformi articolate negli scritti difensivi e rinunciando ai termini per scritti conclusivi. Sicché il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio, ai sensi dell'art. 473-bis.22., c. 4 c.p.c..
2. Ciò premesso, va senz'altro pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) legge n.
898/70.
Nello specifico, visti il ricorso per la separazione consensuale, il verbale dell'udienza presidenziale in sede di separazione del 12.04.2023 ed il decreto di omologa della separazione del Tribunale di Frosinone n. cron.
4425/2023 del 12.04.2023 (all.i al ricorso), dovendosi ritenere la separazione protratta senza interruzione ed essendo trascorso il termine di legge, deve concludersi per la definitiva cessazione di ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle condizioni del divorzio, non risultano ragioni ostative alla conferma del regime concordemente richiesto dalle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione nell'udienza dell'11.07.2025.
3. Va disposta la pubblicità prescritta dall'art. 10 della legge n. 898/70.
4. Considerate le domande con cui si è adito il Tribunale, di natura costitutivo-necessaria, e l'accordo delle parti sul punto, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda disattesa, così provvede:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Ferentino (FR), il 1°.10.2022 da Pt_1
nato a [...], il [...], e , nata a [...], il
[...] Controparte_1
14.11.1984 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2022, N.
19, P. 1, Uff. 1);
− ordina che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa, a cura della cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferentino (FR) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
− conferma il regime concordato dalle parti, su cui le stesse hanno espresso adesione all'udienza dell'11.07.2025;
− compensa le spese di lite.
Frosinone, 16.07.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema