Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 17/01/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00885/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10334/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10334 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
IC MI, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Izzo, Alessandro Vinci Orlando, con domicilio eletto presso lo studio Izzo e Associati Studio Legale in Roma, via Boezio n.2;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Aurora Francesca Sitzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Municipio Roma IX EUR, non costituito in giudizio;
nei confronti
C.E.P.L.A.C. – Società Cooperativa Edilizia personale Linee Aeree Civili a r.l., non costituita in giudizio;
Albatros S.S.D. a r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Alsazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del silenzio-rifiuto ex art. 25, c. 4, L. 241/1990, del Municipio IX di Roma Capitale, formatosi il 16.08.2024 sull’istanza di accesso agli atti del sig. MI, notificata il 12.07.2024 e assunta al protocollo del Municipio IX n. CN/2024/101655 del 16.07.2024,
nonché per l’accertamento ai sensi dell’art. 31 c.p.a., dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Municipio IX di Roma Capitale sulla medesima istanza di accesso del 12.07.2024, formulata anche ai sensi dell’art. 5, c. 2, D.lgs. 33/2013,
e per l’accertamento
ai sensi degli artt. 31, comma 3, e 116, comma 4, c.p.a., del diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta con l’istanza del 12.07.2024, e la conseguente condanna dell’Amministrazione all’ostensione dei documenti richiesti, in un termine non superiore a trenta giorni,
e in ogni caso per la nomina sin d’ora, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. e), e 117, comma 3, c.p.a., di un commissario ad acta, per l’ipotesi in cui persistesse l’inerzia della P.A. oltre il termine assegnato per ostendere la documentazione richiesta;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TO ME il 8\11\2024 :
per l’annullamento
- della Determinazione Dirigenziale del Municipio IX di Roma Capitale prot. CN n. 142375 del 17.10.2024, avente ad oggetto “diniego dell’accesso ai documenti amministrativi”;
- ove occorra, delle note prot. CN n. 135187 del 2.10.2024 e prot. CN n. 136173 del 4.10.2024, richiamate nel provvedimento di diniego, contenenti le opposizioni dei controinteressati alla domanda di accesso agli atti;
- di ogni altro atto comunque connesso, consequenziale e/o collegato, e per l’accertamento ai sensi degli artt. 31, c. 3, e 116, c. 4, c.p.a., del diritto del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta con l’istanza del 12.07.2024, e la conseguente condanna dell’Amministrazione all’ostensione dei documenti richiesti, in un termine non superiore a trenta giorni, e in ogni caso per la nomina sin d’ora, ai sensi dell’art. 34, c. 1, lett. e), c.p.a., di un commissario ad acta, per l’ipotesi in cui persistesse l’inerzia della P.A. oltre il termine assegnato per ostendere la documentazione richiesta.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Albatros S.S.D. A R.L.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2024 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente afferma di essere titolare del diritto di abitazione nell’immobile in cui risiede con la sua famiglia, sito in Roma, alla via Pegaso n. 16, a poca distanza del centro sportivo di proprietà della Società C.E.P.L.A.C. (Società Cooperativa Edilizia Personale Linee Aeree Civili) a r.l., attualmente gestito dalla S.S.D. a r.l. Albatros in virtù di un contratto di locazione.
Con l’istanza di accesso della quale lamenta la mancata evasione, presentata in rapporto ai documenti meglio oltre evidenziati, il ricorrente espone di aver agito in un contesto caratterizzato dalla pendenza di due contenziosi:
- il giudizio civile n. R.G. 19422/2024 del Tribunale di Roma, avente ad oggetto il reclamo per la parziale modifica dell’Ordinanza n. 3275/2024 Rep. 8114/24 del 24.04.2024, che ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. dei coniugi MI, ma ha disposto delle misure per la mitigazione dell’inquinamento acustico ritenute non adeguate; tale giudizio si è concluso di recente, il 18.09.2024, con la conferma del provvedimento reclamato;
- il giudizio amministrativo n. R.G. 6888/2024, la cui camera di consiglio era fissata per il giorno 11.11.2024.
Avendo visto affisso, l’11 luglio 2024, un cartello all’esterno del Centro nel quale si dava notizia dell’avvio di lavori per il rifacimento di campi da padel , la parte ricorrente presentava il 12.07.2024 alla Direzione Tecnica del Municipio IX, per mezzo del proprio difensore, un’istanza di accesso agli atti ex artt. 22 ss. L. 241/1990, e art. 5, co. 2, D.lgs. 33/2013, con la quale domandava di ottenere copia:
- della “ Concessione edilizia n. CN2024/97453 del 7.07.2024, menzionata nel cartello esposto nel cantiere edile in vicolo di Mezzocammino n. 29 (centro sportivo gestito dalla SSD Albatros) l’11.07.2024 ”;
- nonché di “ Ogni altro documento connesso alla predetta concessione edilizia n. CN2024/97453, compresa, in via esemplificativa, la domanda presentata dal richiedente con i relativi elaborati grafici e gli ulteriori allegati, in particolare gli atti autorizzatori, ivi inclusi quelli relativi alla valutazione di compatibilità paesaggistica ”.
A sostegno della propria richiesta, il sig. MI chiariva di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere tali documenti:
- ai sensi dell’art. 24, co. 7, L. 241/1990 (cd. accesso difensivo), in quanto i campi da padel e tennis interessati dall’intervento oggetto della “concessione edilizia” erano i medesimi dai quali provengono le immissioni sonore oggetto del giudizio civile e la cui non conformità urbanistico-edilizia era stata denunciata con gli Atti del 6.02.2024 e 11.04.2024, rimasti privi di risposta dalle PP.AA. intimate, il cui silenzio è quindi divenuto oggetto del giudizio amministrativo; l’intervento in questione, di conseguenza, non solo avrebbe potuto aggravare il pregiudizio che il ricorrente e la sua famiglia subiscono a causa del rumore prodotto dall’attività sportiva, ma avrebbe anche - parzialmente - trasformato delle opere, ossia i campi da padel e tennis, di cui erano stati segnalati diversi possibili profili di illegittimità ambientale, urbanistica ed edilizia;
- ai sensi, in generale, dell’art. 22 L. 241/1990, in quanto residente a poca distanza dal centro sportivo e quindi legittimato ad accedere al titolo edilizio per il criterio della vicinitas , come riconosciuto da pacifica giurisprudenza (puntualmente citata nel testo dell’istanza).
Infine, si precisava che l’accesso doveva intendersi esercitato anche ai sensi dell’art. 5, c. 2, D.Lgs. 33/2013 (cd. accesso civico), in quanto non ricorreva alcuna ipotesi di esclusione ex art. 5-bis del medesimo D.Lgs. 33/2013.
Il Municipio dava notizia di avere informato i controinteressati, ma, scaduti i termini di legge e nonostante un esplicito avviso di sollecito da parte del ricorrente, quest’ultimo non otteneva alcun documento, con la conseguenza di vedersi costretto a proporre l’odierno ricorso che affida ai seguenti motivi di doglianza.
I. Violazione di legge: artt. 1, 2, 3 e 22 ss. L. 241/1990; d.P.R. 184/2006 Eccesso di potere: difetto di motivazione e di istruttoria; ingiustizia ed illogicità gravi e manifeste; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza
II. Violazione di legge: artt. 5, comma 2, e 5-bis D.lgs. 33/2013; Delibera ANAC 1309/2016; artt. 1, 2 e 3 L. 241/1990 Eccesso di potere: difetto di motivazione e di istruttoria; ingiustizia ed illogicità gravi e manifeste; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
Nelle more del giudizio, perveniva il diniego esplicito all’accesso, reso con nota prot. CN n. 142375 del 17.10.2024, nella quale il Dirigente della Direzione Tecnica del Municipio IX comunicava che, in accoglimento delle “ motivazioni di opposizione trasmesse dai controinteressati ”, la domanda di accesso non poteva essere accolta “ […] per mancanza di valida motivazione che dimostri l’intesse collegato al documento richiesto ”; nota che il ricorrente impugna con motivi aggiunti, nei quali argomenta circa la ragioni di censura dedotte in ricorso che ripropone ribadendo la sussistenza di tutti i requisiti per ottenere l’accesso come richiesto (di interesse, di pertinenza e non genericità della domanda e così via).
Si è costituita Roma Capitale che resiste al ricorso e produce i documenti di causa
Con propria memoria, l’Amministrazione deduce circa l’infondatezza dell’azione, per i motivi già indicati nel diniego e precisando che non sussisterebbero i presupposti nè per l’accesso difensivo, nè per l’accesso civico.
Nella camera di consiglio del 16 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
Rileva in fatto il Collegio che l’Amministrazione si è determinata a respingere l’istanza di accesso agli atti sostanzialmente facendo proprie le ragioni oppositive delle controinteressate.
Per quanto qui rileva, queste ultime avevano osservato (la Albatros) che, in particolare i giudizi cui la parte istante faceva riferimento si sarebbero già definiti [il reclamo pendente presso il Tribunale Ordinario di Roma Sez. V RG 19422/2024 per la parziale modifica dell'ordinanza n. 8114/2024 del 24.04.2024, (finalizzato ad conseguire più rigorose misure di mitigazione del rumore), sarebbe stato già definito in data 19.09.2024 con provvedimento di rigetto; quanto al giudizio pendente presso questo TAR Sez. Il bis - RG 6888/2024 – la causa , vertente sull'esercizio dell'attività di vigilanza dell'Urbanistica da parte della P.A., sarebbe irrilevante mentre, nel merito, le misure di mitigazione di cui si discute sarebbero già definite e idonee a prevenire qualsiasi lesione degli interessi della proprietà vicina].
Si osservava ancora (CEPLAC) che non sarebbe stato indicato nella richiesta di accesso alcun espresso interesse concreto del sig. MI all'accesso, peraltro generico, agli atti, essendo il richiedente titolare del solo diritto di abitazione relativo ad un immobile che si trova distante dal luogo ove vengono effettuati i lavori, neppure confinante con lo stesso; inoltre, pendenti i giudizi di cui all’istanza, verrebbe in rilievo il comma 7 dell'art. 24 della L.241/90 ai sensi del quale – in confronto a dati sensibili e giudiziari - l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, circostanza non sussistente nel caso di specie.
Dalla loro sintetica esposizione, le ragioni oppositive delle controinteressate non sono affatto sufficienti a giustificare il diniego.
Come puntualmente replicato dal ricorrente, quest’ultimo è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza dei documenti di cui ha chiesto l’ostensione il 12.07.2024 non solo in quanto risiede in una zona ascrivibile alla nozione di “vicinitas”, ma anche in quanto in relazione ai giudizi ancora pendenti o recentemente conclusi, la conoscenza dei documenti richiesti può divenire funzionale al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni imposte (delle quali egli è beneficiario) ed, in sede giurisdizionale amministrativa, (al fine di) valutare la conformità alla normativa in materia ambientale, edilizia e urbanistica, considerato che le predette misure attengono alle condizioni del necessario titolo legittimante delle trasformazioni edilizie, su cui si concentrano le denunce ex art. 27 TUED oggetto del giudizio n. R.G. 6888/2024.
Pertanto, la domanda di accesso è fondata, non potendo ravvisare nella odierna fattispecie un’iniziativa di tipo esplorativo come vorrebbe la difesa delle resistenti Amministrazione e controinteressate: l’istanza è perimetrata agli atti necessari alla conoscenza di specifici aspetti collegati alla posizione legittimante dell’odierno ricorrente, il quale non si limita ad invocare una relazione spaziale di “vicinitas” dell’impianto alla propria abitazione, ma agisce nell’ottica di una tutela specifica dei propri interessi da lesioni che lamenta in conseguenza dell’inquinamento acustico che proverrebbe o rischia di provenire dall’impianto sportivo.
La pendenza di giudizi tra le parti, per quanto in stato di avanzata definizione o in materia apparentemente non attinente (eccezione erronea perchè il giudizio sull’inerzia dell’esercizio dei poteri di vigilanza è certamente attinente ai documenti richiesti che sono relativi al titolo di lavori in corso che la parte ritiene illegittimi) non impedisce il rilascio di documenti che il ricorrente intende (acquisire per verificare se) utilizzare in quella sede (e non osta all’accesso una eventuale prognosi di infondatezza delle azioni nelle sedi pendenti).
Conclusivamente, in accoglimento del gravame, l’Amministrazione dovrà ostendere i documenti richiesti con l’istanza in esame entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua notifica che, in questo caso, la parte ricorrente effettuerà presso la sede reale di Roma Capitale e del Municipio interessato, oltre che presso l’Avvocatura Capitolina.
In difetto, su istanza di parte debitamente notificata, si nominerà un Commissario ad acta che provvederà in luogo dell’Amministrazione inadempiente con oneri a carico di quest’ultima.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina a Roma Capitale di consentire l’accesso ai documenti oggetto dell’istanza di cui in parte motiva.
Condanna Roma Capitale e la parte controinteressata, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Gatto Costantino | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO