Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 02/05/2025, n. 3528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3528 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03528/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02590/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2590 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Laboratorio di Analisi Cliniche G. Moscati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Iannelli, Stefano Parziale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, Commissario Ad Acta Pro Tempore per L'Attuazione del Piano di Rientro Dai Disavanzi del S.S.R. Campano, Comune di Atripalda, non costituiti in giudizio;
Asl 101 - Avellino 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariarosaria Di Trolio, Elisa Iannaccone, Marco Mariano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-della nota prot. n. 5239 del 09/04/2021 a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale Avellino, con la quale si dichiarava che “non è possibile [...] esaminare” l'istanza presentata dal ricorrente al fine dell'autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali finalizzate alla procreazione medicalmente assistita (PMA) e si aggiungeva che pertanto detta istanza “viene archiviata”;
-di ogni atto antecedente, conseguente o comunque connesso, ivi inclusi in particolare: a) la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 284 del 21/6/2016, nella parte in cui determina il fabbisogno di prestazioni sanitarie PMA tramite tecniche di “I livello”; b) la delibera della Giunta Regionale della Campania n. 21 del 4/2/2019, nella parte in cui stabilisce i criteri per la determinazione del fabbisogno di prestazioni sanitarie PMA; c) la nota prot. n.0005746 dell'11/02/2021, con la quale, secondo quanto risulta dalla suindicata nota prot. n. 5239 del 09/04/2021, il Direttore Generale ASL Avellino avrebbe “comunicato alla Regione Campania la congruità del fabbisogno per l'indice di attività dei centri eroganti tecniche di PMA già in attività ed insistenti dell'ambito territoriale di competenza”; c) la nota prot. n. 14719 del 21/5/2021 a firma del Responsabile del IV Settore Urbanistica del Comune di Atripalda con la quale si trasmetteva all'attuale ricorrente la sopra indicata comunicazione dell'A.S.L. Avellino.
nonché avverso e per la dichiarazione di illegittimità:
- del diniego di accesso agli atti di cui alla nota prot. n. 6541 del 4/5/2021, con la quale il Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. Avellino comunicava la reiezione dell'istanza di accesso proposta dall'attuale ricorrente con nota assunta al protocollo dell'A.S.L. Avellino n. 0017652 del 22/4/2021; e per il conseguente ordine di esibizione degli atti oggetto di detta istanza.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
-del provvedimento di cui alla nota prot. n. 5746 dell'11/02/2021 a firma del Direttore Generale della ASL Avellino e quindi, in via derivata, del provvedimento di cui alla nota prot. n. 5239 del 09/04/2021 a firma del Direttore del Dipartimento di Prevenzione della medesima ASL, nonché quello di cui alla nota prot. n. 14719 del 21/5/2021 a firma del Responsabile del IV Settore - Urbanistica del Comune di Atripalda con la quale si trasmetteva all'attuale ricorrente detta ultima nota dell'ASL Avellino.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl 101 - Avellino 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2025 la dott.ssa Rita Luce e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza presentata al Comune di Atripalda in data 29.11.2019, il ricorrente “Laboratorio di analisi cliniche G. Moscati s.r.l.” richiedeva al Comune di Atripalda l’autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria per l'erogazione di prestazioni ambulatoriali finalizzate alla procreazione medicalmente assistita (PMA) tramite tecniche di “I livello”.
Con nota prot. n. 5239 del 09/04/2021, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Avellino comunicava che l’istanza veniva archiviata; infatti:
“ premesso che
- l'allegato A alla Delibera della Giunta Regionale n. 284 del 21/06/2016 Programmazione PMA Omologa Campania il [sic] punto 1. FABBISOGNO recita: “-I LIVELLO: In Campania i Centri per prestazioni di I livello iscritti al Registro nazionale tenuto dall'ISS sono in n. di 18. Considerati anche gli altri Centri attivi per i livelli di maggiore complessità, che possono garantire anche le prestazioni e funzioni di I livello, risulta un livello di copertura pari a 1 Centro per prestazioni di I livello ogni 13 mila abitanti, 1 ogni 26 mila donne tra 15 e 45 anni. Si ritiene pertanto che il fabbisogno di strutture per prestazioni di I livello sia soddisfatto.”
visto che
- il DCA n. 21 del 04/02/2019 approva il documento “Requisiti per l'esercizio e modalità di erogazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita omologa e eterologa in Regione Campania”, disciplina i requisiti generali e specifici per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture che erogano prestazioni di PMA di I, II e III livello, nonché i criteri
per l'adeguamento del fabbisogno, l'aggiornamento del Nomenclatore regionale e le condizioni di erogabilità delle prestazioni, ribadisce che ciascun[a] ASL individua il proprio fabbisogno di strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime ambulatoriale di PMA di I e II livello;
tenuto conto che:
- con nota prot. n. 0005746 del 11/02/2021 il Direttore Generale ASL Avellino ha comunicato alla Regione Campania la congruità del fabbisogno per l'indice di attività dei centri eroganti tecniche PMA già in attività ed insistenti nell'ambito territoriale di competenza si comunica che non è possibile, per quanto innanzi, esaminare l'istanza presentata e pertanto la stessa viene archiviata ”.
La ricorrente, con nota assunta al protocollo dell'A.S.L. di Avellino con il n. 0017652, del 22/4/2021, chiedeva di prendere visione ed estrarre copia:
- della richiamata nota prot. n. 0005746 dell'11/02/2021 Direttore Generale dell'ASL Avellino;
- di ogni ulteriore atto amministrativo in essa eventualmente richiamato;
- delle autorizzazioni eventualmente rilasciate ad altre strutture private per l'erogazione di prestazioni di PMA nell'ambito territoriale di competenza della ASL;
- di ogni ulteriore atto da cui potesse desumersi il fabbisogno territoriale di prestazioni di PMA e la capacità produttiva delle strutture pubbliche e private attualmente legittimate a erogare prestazioni di PMA nell'ambito territoriale di competenza della ASL.
Con nota prot. n. 6541 del 4/5/2021, il Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. Avellino comunicava la reiezione dell'istanza di accesso in quanto generica, non sorretta da un interesse diretto concreto ed attuale e preordinata ad un inammissibile controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione.
I due provvedimenti di diniego testè citati sono stati impugnati innanzi a questo Tribunale in quanto illegittimi per i seguenti motivi:
- Violazione dell'art. 8-ter, comma 3, decreto legislativo 30/12/1992 n. 502, della delibera G.R.C. n. 3958 del 7/8/2001, del D.C.A. n. 21 del 4/2/2019: ricevuta dal Comune di Atripalda la documentazione relativa all'istanza di autorizzazione presentata dall'attuale ricorrente, l'A.S.L. Avellino avrebbe dovuto limitarsi a esprimere un parere provvisorio e rimettere la pratica alla Regione per l'emissione del parere definitivo. La A.S.L. aveva posto in essere, invece, un abnorme atto di arresto procedimentale, così impedendo alla Regione di valutare l’istanza alla luce del proprio fabbisogno di prestazioni assistenziali PMA; fabbisogno da aggiornarsi, peraltro, annualmente.
- Violazione della delibera D.C.A. n. 21 del 4/2/2019. Illogicità manifesta, contraddittorietà, Violazione della delibera G.R.C. n. 3958 del 7/8/2001.; irragionevolezza e disparità di trattamento; violazione dell’art. 8-TER, comma 3, D.LGS. 30/12/1992, n. 502:
l'allegato A alla delibera G.R.C. n. 284 del 21/6/2016, richiamato nella nota impugnata, conteneva previsioni non più attuali perché superate per effetto del decreto n. 21 del 4/2/2019 del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR Campano; tale ultimo decreto, in particolare, al punto 2, disciplinava ex novo la “determinazione del fabbisogno” e dettava una disciplina incompatibile con la delibera n. 284/2016. La determinazione del fabbisogno operata dalla DGRC n. 284/2016 risultava comunque intrinsecamente contraddittoria ed erronea nei suoi presupposti. Parimenti illogiche e contraddittorie risulterebbero le disposizioni del D.C.A n. 21/2019. Sebbene esse demandassero alle AA.SS.LL. la determinazione del fabbisogno assistenziale territoriale “sulla base dei criteri riportati nel presente atto”, in realtà non fornirebbero alcun criterio al riguardo. In ogni caso, era mancato l’aggiornamento annuale del fabbisogno regionale previsto dal D.C.A. n. 21/2019 (cfr. ultimo capoverso del paragrafo 2);
- l’istanza di accesso era stata compiutamente motivata dal Centro ricorrente ed indicava specificamente i documenti richiesti e indubitabilmente rilevanti ai fini del procedimento da essa avviato.
La ASL di Avellino si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e depositando, tra l’altro, copia della nota prot. n. 5746 dell'11/02/2021 richiamata nella nota prot. n. 5239 del 09/04/2021.
Il ricorrente, presa visione della suddetta documentazione, dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse all’accesso; avverso la nota n. 5746/21 proponeva, invece, motivi aggiunti deducendo che:
- nel far riferimento esclusivamente al DCA n. 21/2019, la nota prot. n. 5746/2021 confermava implicitamente che detto DCA aveva disciplinato ex novo la “determinazione del fabbisogno” di prestazioni sanitarie per la procreazione medicalmente assistita (PMA) e quindi aveva sostituito la disciplina in proposito già dettata dal DCA n. 284/2016.
- la Regione Campania aveva illegittimamente demandato alle AASSLL la determinazione del fabbisogno di prestazioni PMA, senza dettare essa stessa criteri generali di riferimento; la ASL di Avellino aveva, quindi, ritenuto di poter utilizzare, ai fini della determinazione del fabbisogno, ed in assenza delle dovute direttive regionali, un atto destinato a tutt’altro fine ovvero la Relazione che, ai sensi dell’art. 15, comma 2 della legge19 febbraio 2004, n. 40 (“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”), il Ministero della Salute trasmette annualmente al Parlamento circa lo stato di attuazione della medesima legge; tale Relazione, inoltre, non conteneva datti aggiornati perché era riferita all’annualità 2018.
- gli “indicatori di adeguatezza dell'offerta” contenuti in detta relazione si riferivano soltanto alle prestazioni PMA rese con tecniche di II e di III livello, laddove il ricorrente aveva chiesto di essere autorizzato a rendere prestazioni di I livello.
- gli “indicatori” risultavano comunque insufficienti ad accertare in via istruttoria il fabbisogno di prestazioni PMA, in quanto non erano finalizzati ad operare una vera e propria ricognizione della domanda di prestazioni PMA (sia pure soltanto di II e di III livello) né tanto meno a valutare l'assentibilità dell'apertura di nuove strutture. La ASL Avellino aveva commesso evidenti errori nell'utilizzazione di quegli “indicatori” con la conseguenza che “l'indice di attività provinciale atteso” (416 cicli prestazioni/anno), utilizzato nel provvedimento impugnato, risultava costituire un presupposto erroneo ed illogico.
La ASL resistente depositava una nuova memoria difensiva ed ulteriori documenti, tra i quali la nota del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano prot. 472/C del 28/2/2019; eccepiva, in particolare, la tardività dei motivi aggiunti ed insisteva per il rigetto del gravame.
Il ricorrente depositava memorie di replica ove insisteva per l’accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
Pervenuta alla udienza pubblica di smaltimento del 27 marzo 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti notificati il 22.11.2021, che è stata sollevata dalla ASL nella memoria difensiva del 20.01.21. La ASL sostiene, infatti, che la nota prot. nr. 5746 dell’11.02.2021, era stata puntualmente citata nel provvedimento gravato con ricorso principale ed era, pertanto, suscettibile di immediato apprezzamento, in base a criteri di ordinaria diligenza. In subordine, la piena conoscenza della nota sarebbe databile non più tardi al 13.09.2021, momento in cui la ASL l’aveva depositata in giudizio.
L’eccezione non coglie nel segno e va respinta.
Osserva, invero, il Collegio che il provvedimento n. 5239/21 contiene un semplice riferimento alla nota n. 5746/21, con la quale il Direttore Generale della ASL di Avellino ha comunicato alla Regione Campania la congruità del fabbisogno per l’indice di attività dei centri eroganti tecniche di PMA già in attività ed insistenti nell’ambito territoriale di competenza, senza, tuttavia, null’altro specificare in ordine ai criteri sulla base dei quali tale congruità era stata valutata e commisurata.
Tali criteri, oltre alle modalità di calcolo del Fabbisogno di prestazioni attinenti alle prestazioni di PMA, risultano invece analiticamente enucleati nella nota 5746/21.
Deve, ritenersi, quindi, che solo la presa visione del contenuto della nota 5746/21 abbia reso possibile al ricorrente avere la piena conoscenza dei criteri che la stessa ha inteso contestare con i motivi aggiunti.
Va anche ricordato che la prova della tardività dell'impugnazione di un provvedimento amministrativo deve essere rigorosa e va data dalla parte che la eccepisce, la quale è tenuta a dimostrare quale fosse effettivamente la data alla quale la controparte ha acquisito piena conoscenza dell'atto da impugnare (cfr. ad es. C.d.S., Sez. IV, 17 settembre 2024, n. 7612; Sez. II, 19 gennaio 2024, n. 617; Sez. IV, 24 aprile 2023, n. 4134). Orbene, la ASL non ha dimostrato, nel caso in esame, che il ricorrente fosse a conoscenza del contenuto lesivo della nota 5746/21 sin dalla proposizione del ricorso principale.
Dovendosi, quindi, far decorre il termine per proporre motivi aggiunti dal momento della produzione in giudizio della nota da parte dell’ASL, produzione che è avvenuta in data 21.09.2021, i motivi aggiunti risultano tempestivi in quanto notificati in data 22.11.21, effettivamente coincidente con un giorno festivo (domenica).
Sempre in via preliminare, occorre dare atto della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, dichiarata dallo stesso Centro ricorrente, con riferimento alla istanza di accesso n. 0017652, del 22/4/2021,
Venendo, quindi, all’esame del merito del ricorso, si osserva quanto segue.
La ricorrente ha richiesto di essere autorizzata alla realizzazione di una struttura per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali extra ospedaliere PMA di I Livello in Atripalda (AV).
La ASL di Avellino, con nota n. 5239 del 9.04 2021, ha comunicato al Comune di Avellino l’impossibilità di esaminare l’istanza in considerazione della “ congruità del fabbisogno per l’indice di attività dei centri eroganti prestazioni in regime ambulatoriale di PMA di I e II livello ”.
Tale parere negativo è stato motivato con riferimento alla seguente documentazione:
-Allegato A alla delibera della Giunta regionale n. 284 del 21.06 2016 recante “Programmazione PMA Omologa Campania” che al punto 1. FABBISOGNO così recita: “- I LIVELLO: In Campania i Centri per prestazioni di I livello iscritti al Registro nazionale tenuto dall'ISS sono in n. di 18. Considerati anche gli altri Centri attivi per i livelli di maggiore complessità, che possono garantire anche le prestazioni e funzioni di I livello, risulta un livello di copertura pari a 1 Centro per prestazioni di I livello ogni 13 mila abitanti, 1 ogni 26 mila donne tra 15 e 45 anni. Si ritiene pertanto che il fabbisogno di strutture per prestazioni di I livello sia soddisfatto ”;
-DCA n. 21 del 04/02/2019 recante il documento “Requisiti per l'esercizio e modalità di erogazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita omologa e eterologa in Regione Campania”, che disciplina i requisiti generali e specifici per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture che erogano prestazioni di PMA di I, II e III livello, nonché i criteri per l'adeguamento del fabbisogno, l'aggiornamento del Nomenclatore regionale e le condizioni di erogabilità delle prestazioni, ribadisce che ciascuna ASL individua il proprio fabbisogno di strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime ambulatoriale di PMA di I e II livello;
- nota prot. n. 0005746 del 11/02/2021 con la quale il Direttore Generale ASL Avellino ha comunicato alla Regione Campania la congruità del fabbisogno per l'indice di attività dei centri eroganti tecniche PMA già in attività ed insistenti nell'ambito territoriale di competenza.
Ed invero:
Con DCA n. 21/19, si stabiliva che ciascuna ASL, sulla base dei criteri riportati nel presente documento, individuasse il proprio fabbisogno di strutture sanitarie che erogano, in regime ambulatoriale, prestazioni di PMA di I e II Livello, tenendo conto anche di quelle già esistenti ed autorizzate nonché della localizzazione territoriale delle stesse. L’indicato fabbisogno è calcolato al netto delle attività erogate dalle Aziende Ospedaliere insistenti nell’ambito territoriale di competenza. Il fabbisogno così determinato è aggiornato annualmente sulla base dei dati relativi al numero medio di cicli per milione di abitanti e per milione di donne e uomini in età fertile, così come riportati del Rapporto al Parlamento sull’attuazione della Legge n. 40/2004.
Con nota n. 5746/21, invece, la ASL di Avellino aveva comunicato alla Regione Campania la congruità del fabbisogno per l'indice di attività dei centri eroganti tecniche PMA già in attività e insistenti nell'ambito territoriale di competenza. Tale fabbisogno veniva calcolato considerando, a sua volta: il richiamato DCA n. 21/19; la presenza, sul territorio di pertinenza della ASL, della struttura pubblica presso l’A. O. Moscati; la circostanza per cui, presso tale Centro, negli anni 2019 e 2020, sono state erogate nell’anno 2019 n. 13 attività di I livello e n. 122 di II livello, mentre nell’anno 2020 sono state erogate n 43 attività di I livello e n. 110 di II Livello, ed autorizzati n. 14 cicli fuori Regione nel 2019 e n. 12 cicli fuori Regione nel 2020; tenuto conto degli indicatori di adeguatezza dell’offerta dei centri di PMA riportati nella Relazione dell’Istituto Superiore di Sanità per il Ministero della Salute sull’attività del 2019 e considerata la popolazione residente nella provincia di Avellino; ritenuto quindi l’indice di attività atteso di 416 cicli all’anno e considerato quanto dichiarato dalla U.O.D Fisiopatologia della Riproduzione e sterilità di coppia dell’A.O Moscati circa la possibilità di trattare sino a 88 pazienti.
Ciò premesso, non può essere messa in dubbio la competenza della ASL ad individuare il proprio fabbisogno di strutture sanitarie eroganti prestazioni in regime ambulatoriale di PMA di I e II livello. Tale competenza trova il suo fondamento nel DCA n. 21 del 04/07/7019, rubricato “Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) omologa e eterologa”, che, per quanto concerne la determinazione del fabbisogno, dispone, appunto, che “ ciascuna ASL sulla base dei criteri riportati nel presente atto, individua con atto formale il proprio fabbisogno di strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime ambulatoriale di PMA di I e II livello, tenendo conto anche di quelle già esistenti ed autorizzate nonché della localizzazione territoriale delle stesse al fine di garantire l’accessibilità ai servizi ed alle cure”.
Ciò che deve essere scrutinata è, piuttosto, la valutazione di tale fabbisogno che la ASL di Avellino ha operato con la nota n. 5746/21 unitamente alla congruità e ragionevolezza dei criteri in essa utilizzati posto che, proprio sulla base di tale valutazione, l’autorizzazione richiesta dal Centro ricorrente è stata denegata.
Più nel dettaglio, dalla nota n 5746/21 emergono i criteri utilizzati per la determinazione del fabbisogno: è stato cioè individuato un indice di attività atteso pari a 416 cicli all’anno di prestazioni di PMA ed è stata considerata la presenza sul territorio di Avellino della A.O. Moscati di Avellino ed il numero di pazienti che tale Azienda ospedaliera è in grado di trattare all’anno (800); il fabbisogno è stato, quindi, ritenuto congruo per l’indice di attività atteso.
L’A.O Moscati aveva, infatti, comunicato, con nota AOM – 0003515 – 21, acquisita al prot. 765/Ds del 09.02.2021, che, nell’anno 2019, erano state erogate n. 13 attività di I livello e n. 122 di II livello, mentre nell’anno 2020 erano state erogate n 43 attività di I livello e n. 110 di II Livello, ed autorizzati n. 14 cicli fuori Regione nel 2019 e n. 12 cicli fuori Regione nel 2020. Aveva anche comunicato che “ le dotazioni di risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative della UO consente di trattare fino ad 800 pazienti”.
Si sono, altresì, considerati gli indicatori di adeguatezza dell’offerta dei centri di PMA riportati nella Relazione dell’Istituto Superiore di Sanità per il Ministero della Salute sull’attività del 2019; tali indicatori sono risultati i seguenti: 1) indicatore nr. di cicli di II e III livello x 1.000.000 di abitanti (media regionale 1.151 cicli); 2) indicatore nr. di cicli II e III livello x 1.000.000 di donne in età fertile (media regionale 5.780 cicli).
E’ stata infine considerata la popolazione complessiva residente nella Regione Campania oltre a quella residente nella provincia di Avellino come da fonte Istat 2019.
Orbene, è evidente che, nel caso che ci occupa, la presenza, nell’ambito territoriale di riferimento dell’ASL di Avellino, del richiamato Centro di PMA Fisiopatologia della Riproduzione e Sterilità di Coppia insistente presso l’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino abbia assunto un ruolo determinante nella valutazione negativa resa dalla ASL; tale Centro costituisce, infatti, una Struttura Pubblica in grado di eseguire, come è effettivamente accaduto negli anni 2019 e 2020, prestazioni di PMA di I livello e II livello.
Proprio considerando la presenza di tale Centro ospedaliero, invero, e la sua capacità di erogare sino a 800 prestazioni all’anno, la ASL di Avellino si è determinata nel senso della saturazione del fabbisogno di prestazioni PMA nel territorio di competenza ed ha respinto l’istanza della ricorrente tesa alla apertura di un Centro privato autorizzato nel Comune di Atripalda.
Ciò che, tuttavia, non convince e che desta perplessità è, invece, la quantificazione finale del fabbisogno assistenziale che la ASL ha operato, individuando l’indice di attività atteso di 416 cicli annui. Tale quantificazione, infatti, è stata calcolata sulla base di indicatori contenuti nella Relazione al Ministero della Salute che risale al 2019 e che fa espresso riferimento ad indicatori riferiti a prestazioni di II e III livello, laddove il ricorrente aveva richiesto di erogare unicamente prestazioni di I livello.
La ASL, cioè, ha utilizzato, ai fini della quantificazione del fabbisogno, dati risalenti al 2019, non solo con riferimento alla Relazione inviata al Ministero della Salute ma anche con riferimento alla popolazione regionale e provinciale attinta dagli Indici Istat.
Cosa più rilevante, ancora, la ASL ha preso in considerazione indici riferiti alle prestazioni PMA di II e III livello, includendovi, senza una motivazione chiarificatrice, anche le prestazioni di minore complessità afferenti al I livello che il ricorrente intenderebbe erogare.
Ha quindi utilizzato non solo dati superati ma anche non pertinenti ad una diversa tipologia in quanto l’indice di attività provinciale atteso di 416 cicli annui è stato ricavato da dati relativi a prestazioni di II e III livello; tale indice, poi, è stato raffrontato con il numero di prestazioni che l’A.O. Moscati ha dichiarato di poter effettuare, circa 800 l’anno, con riferimento anche alle prestazioni di I livello.
Non pare rilevare, infine, in senso contrario alle conclusioni testè raggiunte, la circostanza per cui il Centro di PMA Fisiopatologia della Riproduzione e Sterilità di Coppia, insistente presso l’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino, essendo una Struttura Pubblica di II livello, sia in grado automaticamente di erogare anche prestazioni di I livello essendo una Struttura Pubblica di II livello. La richiesta di prestazioni di I livello potrebbe essere, infatti, ben maggiore di quella di prestazioni più avanzate posto che non tutti i pazienti che accedono alle cure di primo livello-che, appunto, costituiscono il primo step delle cure- accedono necessariamente a trattamenti più complessi ed invasivi.
Merita, quindi, accoglimento, con assorbimento degli ulteriori motivi, la censura con la quale il ricorrente ha dedotto, con motivi aggiunti, il difetto di istruttoria e motivazione della nota n. 5746/21 e, conseguentemente, l’illegittimità del provvedimento impugnato con il ricorso principale che sul tale nota ha trovato il proprio presupposto. Dal che deriva l’annullamento degli atti gravati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti della P.A.
La peculiarità e novità della questione giustifica, invece, l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
-dichiara improcedibile il ricorso con riferimento alla istanza di accesso,
-accoglie il ricorso ed i motivi aggiunti nei sensi di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2025, svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis, cod. proc. amm. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), con l'intervento dei magistrati:
Rita Luce, Presidente, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Cristiano De Giovanni, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rita Luce |
IL SEGRETARIO