Ordinanza cautelare 21 giugno 2024
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 07/04/2025, n. 6918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6918 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06918/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06284/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6284 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo De Vizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- dell’atto, datato 26.4.2024 con cui il 6° Reggimento Genio Pionieri – Comando ha comunicato al ricorrente di averlo collocato in congedo illimitato per scadenza del periodo di ferma/rafferma, ai sensi dell’art. 956, co. 1, lett. a) del D. Lgs. 66/2010 n. 66, a decorrere dal 26.4.2024
- dell’atto recante prot. N. M_D AB05933 REG2024 0217343 08-04-2024 con cui il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare – II Reparto ha informato i Comandi di Vertici d’Area che la concessione del beneficio del prolungamento della ferma per l’espletamento del concorso (cd. “ferma concorsuale”) era da intendersi riservata solo a coloro che avevano presentato domanda di partecipazione “per la stessa Forza Armata” negando quindi in favore del ricorrente la concessione della rafferma concorsuale per violazione dell’art. 2204, comma 1, del D. Lgs. 66/2010 e dell’art. 4 della Costituzione Italiana;
- dell’art. 1, comma 2 (ultimo capoverso) del bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento, per il 2024, di 3580 VFP4 nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell’Aeronautica Militare nell’interpretazione resa negli atti impugnati dall’Amministrazione per violazione dell’art. 2204, comma 1, del D. Lgs. 66/2010 e dell’art. 4 della Costituzione Italiana;
- dell’atto i cui estremi sono sconosciuti con cui al ricorrente è stata negata la concessione della rafferma concorsuale per titoli ed esami per il reclutamento, per il 2024, di 3580 VFP4 nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell’Aeronautica Militare
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Atteso che:
--il ricorrente, VFP1 dell’Esercito Italiano in servizio, ha fatto domanda per il Bando di concorso per titoli ed esami per il reclutamento, per il 2024, di 3580 VFP4 Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto e nell’Aeronautica Militare recante prot. N. M_D AB05933 REG2024 0067959 01-022024 del Ministero della Difesa – Direzione generale per il Personale Militare – il Direttore Generale di concerto con il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
--a tal fine egli ha presentato domanda di reclutamento dapprima nell’Esercito e poi nell’Aeronautica e nella Marina Militare;
--il bando di concorso prevedeva (art. 2) “Nel caso in cui i candidati presentino domande di partecipazione per più Forze Armate e/o per più Corpi previsti dal presente bando, sarà ritenuta valida l’ultima candidatura presentata e si verrà considerati rinunciatari alle candidature presentate in precedenza”;
--con comunicazione successiva del 4 aprile 2024 lo Stato Maggiore dell’Esercito Italiano rendeva noto di aver interessato la Direzione Generale al fine di concedere la cd. “ferma concorsuale” (cioè la prosecuzione del rapporto militare nelle more dell’espletamento del concorso) a tutti i VFP1 –come il ricorrente- che avessero presentato domanda di partecipazione al bando de quo;
--sempre il 4 aprile 2024, prima che spirasse il termine ultimo per la presentazione delle domande, il ricorrente ha inviato una comunicazione alla Direzione Generale del Personale Militare con la quale informava l’Amministrazione che tra le domande presentate era da intendersi come prioritaria quella per l’Esercito Italiano, specificando altresì di aver eliminato la selezione effettuata per la Marina Militare;
--il ricorrente è stato però escluso dalla “ferma concorsuale” con il provvedimento impugnato che lo collocava in congedo illimitato per scadenza del periodo di ferma/rafferma, ai sensi dell’art. 956, co. 1, lett.a) del D. Lgs. 66/2010 n. 66, a decorrere dal 26.4.2024, perché la sua domanda di reclutamento nell’Esercito doveva considerarsi superata dalla successiva domanda in altra Arma ai sensi dell’art. 2 del bando di concorso, con conseguente delegittimazione al beneficio della “ferma concorsuale”;
--avverso detto ultimo provvedimento, con atti presupposti e collegati, è insorto innanzi questo giudice il sig. IE chiedendone l’annullamento previa sospensiva con ricorso affidato ad unico composito motivo rubricato “Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2204, comma 1, del D. Lgs. 66/2010. Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione del punto n. 12 della Direttiva di Stato Giuridico dei Volontari in ferma prefissata – ed. 2015, nonché per violazione del punto n. 8 della successiva Circolare integrativa. Eccesso di potere per carenza, inadeguatezza della motivazione, irragionevolezza, travisamento dei fatti, perplessità e contraddittorietà dei giudizi e delle diagnosi, inattendibilità, illogicità, errore sui presupposti, ingiustizia manifesta. Illegittimità per violazione dell'art. 97 Cost. (buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa)”;
--il Ministero della difesa si è costituito resistendo al ricorso non memoria e documenti;
--in sede cautelare questo TAR ha accolto l’istanza cautelare e sospeso gli effetti degli atti impugnati nei limiti di ragione del ricorrente ammettendolo, con riserva dell’esito del giudizio ed anche in sovrannumero, al prolungamento della sua ferma militare oltre il periodo contratto, per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale;
--all’udienza pubblica di trattazione del merito del 26 febbraio 2025 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato che il concorso per il quale aveva ottenuto il beneficio della rafferma si è concluso positivamente ed ha insistito per la decisione del ricorso che è stato trattenuto in decisione.
Il Collegio ritiene che:
-- il bando non ha direttamente regolato la fattispecie della “ferma concorsuale” (istituto che consente di prolungare l’originario termine di rafferma per il tempo necessario all’espletamento del concorso per una nuova incorporazione militare) limitandosi a disciplinare gli effetti della contemporanea presentazione di più domande in Armi diverse;
-- solo con la successiva comunicazione 4 aprile 2024 sono divenute palesi al candidato –al di là dell’astratta previsione normativa- la concreta possibilità e le relativa modalità di conseguimento, nel concorso di specie, del beneficio della “ferma concorsuale”;
-- il ricorrente si è fatto comunque sollecitamente e con buona fede parte diligente significando nello stesso giorno del 4 aprile 2024, sia pure a mezzo mail ordinaria, all’Amministrazione la sua intenzione di coltivare la sola domanda nell’Esercito e non è contestato che attualmente egli stia partecipando al concorso in esame esclusivamente per detta Forza Armata;
--la “ferma concorsuale” è da considerare nel novero degli istituti intesi ad incentivare la scelta della carriera militare garantendo ai volontari già immessi –come il sig. IE- agevolazioni nella prosecuzione dell’impiego nelle forze armate e di sicurezza;
--risulta pertanto ragionevole affermare che un’interpretazione complessiva della normativa applicabile al caso di specie debba condurre a ritenere illegittimo il provvedimento impugnato;
--va, pertanto, definitivamente confermata la legittimità dell’ammissione pleno jure del ricorrente al prolungamento, della sua ferma militare oltre il periodo contratto, anche in sovrannumero, per il periodo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale per la nuova incorporazione.
--le spese seguono la soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione annullando gli atti impugnati nei limiti di ragione del ricorrente.
Condanna l’intimato Ministero al pagamento a favore di parte ricorrente delle spese legali che liquida in complessivi euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00) oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, nonché gli altri accessori se dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.