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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 21/05/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
Vilei, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2900/2023 RG discussa/trattata all'udienza del 21/05/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
LOPEZ FRANCESCO SALVATORE
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. CP_1
SORACE ILARIO ANTONIO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., previsto al giorno
21.5.2025.
Con ricorso depositato il 20.12.2023 il ricorrente indicato in epigrafe esponeva di aver lavorato sin dall'anno 1999 con mansioni di bracciante agricolo alle dipendenze di diverse aziende;
di essere stato costantemente esposto a fattori di rischio quali movimentazione manuale di carichi pesanti e posture incongrue;
di aver contratto la patologia indicata in atti
“lombosciatalgia sinistra, già operato per ernia del disco a sinistra L4-L5 nel 2014 e per recidiva della stessa il 10.02.2023, presenta un deficit di L4-L5 a sn e la persistenza della sintomatologia dolorosa radicolare”ritenuta derivanti dallo svolgimento della suddetta attività lavorativa.
Ciò premesso, esponeva che l' , in data 12.5.2023, aveva ingiustamente disconosciuto CP_1 la natura professionale della patologia denunciata in data 17.1.2023 e concludeva affinché l'istituto suddetto, previo accertamento della fondatezza della domanda, fosse condannato alla liquidazione dell'indennizzo ai sensi del d. lgs. n.38/2000, in misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
Instaurato il contraddittorio, l' contestava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1
La causa veniva istruita oralmente e documentalmente, senza l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. è così decisa.
* * *
Ai sensi dell'art.13, comma 2, d.lgs.n.38/2000, “In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1 sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga
l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base
a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento e' erogato in capitale, dal
16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica.
Non si applica il disposto dell'articolo 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attivita' lavorativa di appartenenza dell'assicurato
e alla ricollocabilita' dello stesso. (( Per la determinazione della corrispondente quota di rendita, la retribuzione, determinata con le modalita' e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti" e per il grado percentuale di menomazione”.
Ciò posto, la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della natura professionale della malattia lombare denunciata all' , asseritamente contratta dall'assicurato CP_1 nell'esercizio della propria attività lavorativa.
Ebbene, l'istruttoria assunta non consente di ritener raggiunta la prova in ordine all'esposizione al rischio specifico lamentato dal ricorrente, atteso che i testi escussi non sono stati in grado di riferire in merito alle circostanze specificamente dedotte in ricorso;
tanto è vero che lo stesso procuratore di parte ricorrente, all'esito dell'istruttoria assunta, rappresentava di non aver interesse alla prosecuzione del giudizio “stante l'indeterminazione delle deposizioni testimoniali oggi rese” ( cfr. verbale udienza del 2.7.2024).
Più in particolare, entrambi i testimoni escussi all'udienza del 2.7.2024, signori Tes_1
e , rispettivamente, così riferivano “ADR: confermo il capitolo di
[...] Testimone_2 prova relativo al punto n. 2/3 del ricorso introduttivo del giudizio e preciso che con il ricorrente ci scambiavamo dei favori nel senso che io gli davo una mano nei suoi terreni ed lui mi aiutava nei miei solo in alcuni giorni del mese”.
Tanto premesso, in assenza di sufficiente dimostrazione da parte del ricorrente delle lavorazioni concretamente svolte e, più in particolare, dell'esposizione al rischio specifico di movimentazioni di carichi pesanti, è stato ritenuto di non poter procedere alla nomina di un consulente tecnico d'ufficio.
Invero, come noto, “La CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti”(Cass. 06/12/2019, n. 31886).
Conseguentemente, atteso che nessuna rinuncia agli atti ex art. 306 cpc ovvero alcuna rinuncia all'azione è stata formalizzata dalle parti, per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Spese irripetibili in presenza della dichiarazione ex art. 152 disp att cpc
P. Q. M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2900/2023, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
Crotone, 21/05/2025
Il Giudice del lavoro
Alessia Vilei