Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/02/2025, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 14901/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO E COMPOSTO DAI SEGUENTI MAGISTRATI:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
------------- sul ricorso presentato
da
rappresentato e difeso dall'avv. PEA ROBERTO, presso Parte_1
quest'ultimo elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
- Ricorrente -
contro
rappresentata e difesa dall'avv. SARDI BRENDA, Controparte_1
presso quest'ultima elettivamente domiciliato, per mandato in calce alla comparsa di costituzione,
- Resistente -
con l'intervento del P.M.;
sulle seguenti conclusioni congiunte rassegnate dalle parti:
Pag. 1 di 8
collocazione prevalente presso la madre, attualmente residente presso l'abitazione dei nonni materni;
2. Il padre tenga con sé il figlio, comunicando alla madre mensilmente i propri giorni di riposo lavorativi, non appena forniti dal proprio datore di lavoro:
- due giornate infrasettimanali con due pernotti anche non consecutivi, dalle ore 15.45 qualora il padre abbia riposo lavorativo, ovvero dalle ore 13.00 qualora il minore non sia occupato in attività scolastiche particolari nel pomeriggio, ovvero dalle ore
19.45 se il padre lavora, sino alle 8.30 del giorno successivo quando si occuperà di accompagnarlo a scuola;
e il sabato dalle ore 19.30
l'intera giornata di domenica sino alle ore 8.30 del lunedì mattina quando il padre riaccompagnerà il minore a scuola, quando egli ha riposo lavorativo nella giornata di domenica;
- durante le vacanze di Natale, per sette giorni alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6
gennaio, con cadenza annuale e per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì,
con cadenza annuale;
- per due settimane anche non consecutive, durante il periodo estivo,
previo accordo per le date trai genitori;
3. La sig.ra si impegna a versare a titolo di assegno di CP_1
mantenimento ordinario per la prole la somma pari ad € 150,00
(centocinquanta/00) al sig. , mediante bonifico bancario entro Pt_1
Pag. 2 di 8 il giorno 5 di ciascun mese, sin tanto che, ella avrà ottenuto il mutuo per l'acquisto dell'abitazione di proprietà, e sarà tenuta al versamento della prima rata. Successivamente a tale momento, i genitori contribuiranno in via diretta, stante la suddivisione paritaria del tempo di visita, al mantenimento ordinario del figlio.
4. I genitori contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie per la prole, secondo quanto stabilito dal Protocollo
Famiglia in uso al Tribunale di Venezia;
5. l'assegno unico universale verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%;
6. le detrazioni fiscali saranno effettuate, secondo la normativa vigente, da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno;
la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle spese stesse;
7.Entrambi i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente ogni cambiamento di residenza o domicilio e a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura.
8. Spese compensate.”
Per il Pubblico Ministero:
“accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori.”
ha pronunciato la seguente
Pag. 3 di 8 SENTENZA
Con ricorso depositato in data 26.07.2024 esponeva di Parte_1
aver intrattenuto una relazione sentimentale con Controparte_1
e che da tale unione in data 01/10/2020 era nato il figlio , Per_1
minorenne.
Ciò premesso, rappresentato il venir meno dei presupposti per la prosecuzione della relazione, il ricorrente formulava domanda volta alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali nell'interesse del figlio minore, chiedendo che:
“1) il figlio venga affidato ad entrambi i genitori con collocazione
privilegiata presso il padre nella casa familiare sita in Scorzè,
Via Moglianese Cappella 100/C interno n. 5;
2) la casa familiare venga perciò assegnata al padre nell'interesse
del minore;
3) la madre tenga con sé il figlio:
- 3 notti a settimana, dalle 20:00 alle ore 8:30 e 3 giorni nelle
ore diurne dalle ore 8:30 (o dalle 15,45 quando è a scuola) Per_1
alle ore 20:00; con obbligo di richiesta al datore di lavoro che i
giorni di riposo settimanali dei genitori non combacino;
- durante le vacanze di Natale, per sette giorni alternando il
periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6
gennaio, con cadenza annuale e per le vacanze di Pasqua per tre
giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il
periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale;
- per due settimane anche non consecutive, durante il periodo estivo,
previo accordo per le date tra i genitori;
Pag. 4 di 8 4) le spese straordinarie, previamente concordate, siano divise al
50% tra i genitori secondo il Protocollo del Tribunale di Venezia;
5) disponga l'obbligo di contribuzione a carico della signora
[...]
e a favore del figlio , venga fissato in euro 200,00 CP_1 Per_1
(duecento/00), da versarsi al signor a mezzo bonifico Parte_1
bancario entro il 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente
secondo gli indici Istat;
6) siano obbligati entrambi i genitori a concordare ogni cambiamento
di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico
dei luoghi di villeggiatura;
7) spese di lite integralmente rifuse”.
Regolarmente notificata la resistente si Controparte_1
costituiva in data 16.12.2024, contestando integralmente i fatti come rappresentati da controparte e chiedendo che:
“
1. Il figlio venga affidato ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, attualmente presso
l'abitazione dei nonni materni;
2. Il padre tenga con sé il figlio:
- 3 giornate alla settimana con pernotto, dall'uscita di scuola,
qualora il padre abbia riposo lavorativo, ovvero dalle ore 20.00,
sino alle 8.30 del giorno successivo quando si occuperà di
accompagnarlo a scuola, ovvero sino alle ore 20.00 qualora il padre
abbia giornata di riposo lavorativo;
- durante le vacanze di Natale, per sette giorni alternando il
periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6
gennaio, con cadenza annuale e per le vacanze di Pasqua per tre
Pag. 5 di 8 giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il
periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì, con cadenza annuale;
- per due settimane anche non consecutive, durante il periodo estivo,
previo accordo per le date trai genitori;
3. Stabilirsi che i genitori contribuiranno in via diretta, stante
la suddivisione paritaria del tempo di visita, al mantenimento
ordinario del figlio, contribuendo ciascuno nella misura del 50%
alle spese straordinarie, disciplinate secondo il Protocollo in uso
al Tribunale di Venezia;
4. Entrambi i genitori siano obbligati a concordare ogni cambiamento
di residenza o domicilio e a comunicare il recapito anche telefonico
dei luoghi di villeggiatura.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese ed onorari”.
Preso atto degli accordi raggiunti dalle parti come in epigrafe indicati, il Collegio ritiene di poter recepire le condizioni concordate dai genitori in quanto corrispondono all'interesse materiale e morale della prole minore e sono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata.
Le spese di lite vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo, ratifica gli accordi tra le parti in punto di affidamento, collocamento, visita e mantenimento del figlio alle seguenti condizioni: Per_1
1. Il figlio è affidato ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione prevalente presso la madre, attualmente residente presso l'abitazione dei nonni materni;
Pag. 6 di 8 2. Il padre terrà con sé il figlio, comunicando alla madre mensilmente i propri giorni di riposo lavorativi, non appena forniti dal proprio datore di lavoro:
- due giornate infrasettimanali con due pernotti anche non consecutivi, dalle ore 15.45 qualora il padre abbia riposo lavorativo, ovvero dalle ore 13.00 qualora il minore non sia occupato in attività scolastiche particolari nel pomeriggio, ovvero dalle ore
19.45 se il padre lavora, sino alle 8.30 del giorno successivo quando si occuperà di accompagnarlo a scuola;
e il sabato dalle ore 19.30
l'intera giornata di domenica sino alle ore 8.30 del lunedì mattina quando il padre riaccompagnerà il minore a scuola, quando egli ha riposo lavorativo nella giornata di domenica;
- durante le vacanze di Natale, per sette giorni alternando il periodo dal 23 al 31 dicembre ed il periodo dal 1° gennaio al 6
gennaio, con cadenza annuale e per le vacanze di Pasqua per tre giorni, alternando il periodo dal Giovedì Santo a Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì,
con cadenza annuale;
- per due settimane anche non consecutive, durante il periodo estivo,
previo accordo per le date trai genitori;
3. La sig.ra si impegna a versare a titolo di assegno di CP_1
mantenimento ordinario per la prole la somma pari ad € 150,00
(centocinquanta/00) al sig. , mediante bonifico bancario entro Pt_1
il giorno 5 di ciascun mese, sin tanto che, ella avrà ottenuto il mutuo per l'acquisto dell'abitazione di proprietà, e sarà tenuta al versamento della prima rata. Successivamente a tale momento, i
Pag. 7 di 8 genitori contribuiranno in via diretta, stante la suddivisione paritaria del tempo di visita, al mantenimento ordinario del figlio.
4. I genitori contribuiranno ciascuno nella misura del 50% alle spese straordinarie per la prole, secondo quanto stabilito dal Protocollo
Famiglia in uso al Tribunale di Venezia;
5. l'assegno unico universale verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50%;
6. le detrazioni fiscali saranno effettuate, secondo la normativa vigente, da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno;
la detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle spese stesse;
7.Entrambi i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente ogni cambiamento di residenza o domicilio e a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 6.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 8 di 8