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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 08/01/2026, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 277/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 15/01/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 15/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4781/2024 depositato il 03/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Del Greco
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 19212300000318 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 408/2025 depositato il
15/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, notificato in data
10.2.2024 al Comune di Torre del Greco.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
Non si costituisce il convenuto Comune di Torre del Greco
All'udienza fissata per la trattazione il giudice ha assunto la decisione come da dispositivo.
Parte ricorrente dichiara di impugnare un avviso di pagamento, relativo all'omesso/parziale pagamento della tassa TARI per l'anno 2018, dell'importo totale di € 851,00, comprensivo di sanzioni ed interessi;
parte ricorrente propone in ricorso un'unica censura afferente alla non debenza dell'ulteriore somma accertata dal Comune, in particolare il ricorrente riferisce che erroneamente l'Ente ha calcolato il tributo avendo riferimento alle tariffe applicate per le strutture alberghiere e ricettive senza tener conto che invece trattasi di un'attività di B & B, a conduzione familiare, regolarmente assentita da SCIA, cui vanno applicate diverse tariffe;
parte ricorrente riferisce di altro giudizio già definito con sentenza divenuta irrevocabile, allo stesso favorevole, che produceva agli atti;
Non resiste in giudizio il Comune che rimane contumace;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Vale innanzitutto riportare parte della sentenza innanzi citata che si condivide appieno:
“contrariamente a quanto previsto per le attività alberghiere, per ciò che riguarda la destinazione d'uso dell'immobile in cui viene svolta l'attività di B & B, l'articolo 1 comma 5 della L.R. n. 5/2001 chiarisce che
“l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell'immobile l'obbligo di residenza e stabile domicilio nella stessa” e che, dunque “sarebbe illegittima una tassa relativa ai bed & breakfast determinata con le stesse modalità di quella dovuta dagli alberghi, in quanto le due fattispecie non sono assimilabili a tali fini, in quanto i bed & breakfast, svolgendo attività ricettiva in maniera occasionale e priva di carattere imprenditoriale, non possono, per espressa previsione normativa, essere equiparati alle strutture ricettive che svolgono l'attività professionalmente (cfr. Cass. Civile – Sezione Tributaria, sent. n. 16972/2015)”.
Appare dunque, da quanto assunto in ricorso, supportato dalla documentazione prodotta che il Comune di Torre del Greco sia incorso in un palese errore;
né può d'altro canto non osservarsi che la mancata resistenza in giudizio da parte dell'Ente comunale non consente di individuare circostanze idonee a sconfessare quanto ritenuto in ricorso;
Alla luce di tali considerazioni, il credito vantato, e di cui all'atto impugnato, è certamente nullo per le ragioni su esposte;
pertanto, il presente ricorso deve essere accolto.
Le spese di giustizia seguono come per legge la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricors, condanna la resistente al pagamento delle spese in favore della ricorrente che liquida in euro 200,00 oltre accessori e spese, se dovute.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 15/01/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SICA IMMACOLATA, Giudice monocratico in data 15/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4781/2024 depositato il 03/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torre Del Greco
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 19212300000318 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 408/2025 depositato il
15/01/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente propone ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, notificato in data
10.2.2024 al Comune di Torre del Greco.
Il ricorso è stato assegnato a questa XXV sezione e fissata per la trattazione l'udienza odierna, con rituale avviso alle parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31.
Non si costituisce il convenuto Comune di Torre del Greco
All'udienza fissata per la trattazione il giudice ha assunto la decisione come da dispositivo.
Parte ricorrente dichiara di impugnare un avviso di pagamento, relativo all'omesso/parziale pagamento della tassa TARI per l'anno 2018, dell'importo totale di € 851,00, comprensivo di sanzioni ed interessi;
parte ricorrente propone in ricorso un'unica censura afferente alla non debenza dell'ulteriore somma accertata dal Comune, in particolare il ricorrente riferisce che erroneamente l'Ente ha calcolato il tributo avendo riferimento alle tariffe applicate per le strutture alberghiere e ricettive senza tener conto che invece trattasi di un'attività di B & B, a conduzione familiare, regolarmente assentita da SCIA, cui vanno applicate diverse tariffe;
parte ricorrente riferisce di altro giudizio già definito con sentenza divenuta irrevocabile, allo stesso favorevole, che produceva agli atti;
Non resiste in giudizio il Comune che rimane contumace;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
Vale innanzitutto riportare parte della sentenza innanzi citata che si condivide appieno:
“contrariamente a quanto previsto per le attività alberghiere, per ciò che riguarda la destinazione d'uso dell'immobile in cui viene svolta l'attività di B & B, l'articolo 1 comma 5 della L.R. n. 5/2001 chiarisce che
“l'esercizio dell'attività di cui al comma 1, non costituisce cambio di destinazione d'uso dell'immobile e comporta, per i proprietari o i possessori dell'immobile l'obbligo di residenza e stabile domicilio nella stessa” e che, dunque “sarebbe illegittima una tassa relativa ai bed & breakfast determinata con le stesse modalità di quella dovuta dagli alberghi, in quanto le due fattispecie non sono assimilabili a tali fini, in quanto i bed & breakfast, svolgendo attività ricettiva in maniera occasionale e priva di carattere imprenditoriale, non possono, per espressa previsione normativa, essere equiparati alle strutture ricettive che svolgono l'attività professionalmente (cfr. Cass. Civile – Sezione Tributaria, sent. n. 16972/2015)”.
Appare dunque, da quanto assunto in ricorso, supportato dalla documentazione prodotta che il Comune di Torre del Greco sia incorso in un palese errore;
né può d'altro canto non osservarsi che la mancata resistenza in giudizio da parte dell'Ente comunale non consente di individuare circostanze idonee a sconfessare quanto ritenuto in ricorso;
Alla luce di tali considerazioni, il credito vantato, e di cui all'atto impugnato, è certamente nullo per le ragioni su esposte;
pertanto, il presente ricorso deve essere accolto.
Le spese di giustizia seguono come per legge la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricors, condanna la resistente al pagamento delle spese in favore della ricorrente che liquida in euro 200,00 oltre accessori e spese, se dovute.