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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/10/2025, n. 13426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13426 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 34068 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e rimessa in decisione all'udienza del 30.9.2025, vertente
TRA nella persona del Suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Mirella Lepore
[c.f. ] e dall'avv. Andrea Manfroni [c.f. C.F._1
con studio in Roma sito in Via C.F._2
Gregorio VII 278, ed ivi elettivamente domiciliato, che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti
PARTE RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 CP_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi. 2
PARTE RESISTENTE
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PENALE DI ROMA, HUANG ZHONGAI
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, depositato in data
31.7.24, chiedeva: “ IN VIA PRINCIPALE, accertare Parte_1
la nullità dell'impugnato decreto e disporne l'annullamento 2)
CONSEGUENTEMENTE procedere alla liquidazione dell'indennità di custodia nei confronti della della Pt_1
somma di Euro 21.626,30 oltre Iva per un totale di €
26.384,09 oltre interessi ex D.lgs n. 231/02 con decorrenza ex lege e sino al saldo. al netto della somma di € 1.425,69 oltre iva già liquidata .che la ricorrente accetta quale acconto sulla maggiore somma richiesta 3) IN VIA ULTERIORMENTE
GRADATA procedere alla liquidazione nella diversa somma che si riterrà di Giustizia, oltre interessi ex D.lgs n.231/02 con decorrenza ex lege e sino al saldo;
4) IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze professionali tutte, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario”. 3
Assumeva, nello specifico, la predetta società:
1. Che, quale soggetto incluso negli elenchi annuali ex art
8 D.P.R. n.571/1982 dei depositi autorizzati dal
Prefetto di Roma, aveva svolto e svolge il servizio di custodia di merci e veicoli sottoposti a sequestro amministrativo (c.d. depositerie giudiziarie) (doc. 1) ;
2. Che, in data 03/03/2010, era stato affidato in custodia in ordine alla merce debitamente repertata in nr. 09 colli per un totale di 65.646 articoli occupanti lo spazio di MC 3 3,00, come riportato nel verbale in atti;
3. Che, in data 01/03/2024, al fine di eseguire il provvedimento di confisca e distruzione emesso dal
Tribunale ordinario di Roma in ordine alla merce debitamente repertata in nr. 09 colli per un totale di
65.646 articoli occupanti lo spazio di MC 3 3,00, era stato prelevato per successiva distruzione;
4. Che, per l'espletamento di detta attività, aveva maturato le relative indennità di custodia così come previste nelle allegate tariffe emesse dell'Agenzia del
Demanio di Roma pubblicate con Prot.llo 1233/02;
5. Che, con istanza del 12/04/2024 n° Prot. IW4363027 indirizzata al Tribunale di Roma, aveva richiesto il pagamento delle spese sostenute per la custodia ed il trasporto calcolate in base alle tariffe dell'Agenzia del
Demanio di Roma pubblicate con Prot.llo 1233/02, pari 4
ad € 21.626,30 di sorte oltre 4.757,79 a titolo di iva per un totale complessivo di € 26.384,09 (doc. 5 );
6. Che, in data in data 28/06/2024, il Tribunale di Roma liquidava, tenendo conto delle tariffe dell'
[...]
pubblicate con Prot.llo 1233/02 e Controparte_3
anche della prescrizione, la sola somma complessiva di
€ 1.425,69 oltre iva ed accessori ve dovuti, erroneamente applicando la prescrizione;
7. Che detto provvedimento era stato notificato in data
2.7.24;
8. Che il decreto di liquidazione era illegittimo anche nella parte in cui ritiene che parte del compenso dovuto alla fosse estinto per intervenuta prescrizione. In Pt_1
particolare, il Tribunale ha riconosciuto dovuta la liquidazione delle indennità di custodia solo relativamente al periodo di custodia dal 26/06/2013 al
08/05/2023, rigettando la richiesta per il periodo antecedente applicando la prescrizione decennale, richiamando la sentenza a Sezione Unite n. 25161 del
02.7.2002 che, tuttavia, era stata resa resa in periodo antecedente all'emanazione del Testo Unico sulle spese di Giustizia, il cui art. 71 prevede: “(…) Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede 5
in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte
II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168.
2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato”. Il successivo art. 72, poi, chiarisce che
“L'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sensi dell'articolo
168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute”, di talchè solo dopo il termine delle operazioni di custodia può ritenersi operante l'istituto della prescrizione del credito;
9. Che nel provvedimento oggetto di impugnazione venivano applicate le tariffe approvate con il Decreto ministeriale Giustizia 2.9.2006 n. 265 tabella C autocarri allegata al citato decreto, mentre l'ammontare dell'indennità spettante al Custode 6
Istante deve essere quantificata ai sensi del capo VIII art. 58 del TUSG che prevede che: “Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.
L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59,
e, in via residuale, secondo gli usi locali”;
10. Che il D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 5, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, dispone di far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del Testo Unico Spese di Giustizia, laddove, nel caso di specie, trattandosi di materiale o merce debitamente repertata in nr. 09 per un CP_4
totale di 65.646 articoli occupanti lo spazio di MC 3
3,00, deve reputarsi pacifica la non diretta riconducibilità dei beni oggetto di causa nel novero di quelli per i quali è intervenuta la disciplina di cui al citato DM, risultando quindi altrettanto pacifica la non 7
applicabilità delle previsioni di cui al citato DM del
2006;
11. che, in assenza di tariffe per la tipologia dei beni oggetto in sequestro, la giurisprudenza di merito si è ormai espressa in modo conforme nel ritenere che, proprio sulla scorta del tenore dell'art. 58 citato, si debba fare ricorso agli usi locali;
usi che la giurisprudenza investita della questione ha in concreto individuato nelle tariffe approvate dalla Agenzia del
Demanio di Roma.
Si costituiva in giudizio il e la Controparte_1
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma chiedendo: “- dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ove tardiva;
- respingere la domanda avversaria in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
- in subordine, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, con vittoria delle spese di lite”, ed assumendo:
1. di eccepire la tardività della impugnazione oggetto di esame nel caso in cui l'opponente non avesse documentato la data di comunicazione del provvedimento censurato;
2. che, relativamente al tema della prescrizione, la Corte di Cassazione ha sancito che il diritto del custode al compenso, derivante da un incarico pubblicistico, è 8
correlato a una prestazione continuativa e matura di giorno in giorno, sicché è soggetto a prescrizione decennale decorrente da ogni singolo giorno;
3. che le categorie di beni previste dal D.M. n. 265 del
2006 non sono individuate da norme eccezionali che, in quanto tali, sono di stretta interpretazione, tant'è che consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. civ., 21 gennaio 2020, n. 1205) ne ammette anche l'applicazione analogica. Non è, dunque, meritevole di pregio l'applicazione residuale degli usi locali invocata da controparte, proprio perché, è doveroso ricorrere alle previsioni tariffarie allegate al D.M. n. 265 del
2006;
4. che, in subordine, richiedeva l'applicazione delle percentuali di riduzione previste dall'art. 3 D.M n.
265/06, in considerazione della natura dei beni custoditi, della tipologia di custodia e della facile conservazione dei beni sequestrati.
Instaurato il contraddittorio, all'odierna udienza, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la stessa veniva decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente disamina è la richiesta di riforma del provvedimento emesso da questo Tribunale in data 28.5.24 ed avente ad oggetto la liquidazione dei 9
compensi spettanti all'odierna parte ricorrente per la custodia giudiziale di beni sottoposti a sequestro.
Premessa la tempestività della presente opposizione, avvenuta con ricorso depositato in data in data 31.7.24 a fronte della documentata comunicazione del provvedimento gravato in data 3.7.24 (v. doc. n. 6), occorre, preliminarmente affrontare l'eccezione di prescrizione sollevata in atti. Sul punto, secondo l'assunto del ricorrente, il Tribunale non aveva tenuto conto che il diritto del custode sorge solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero dopo che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, e che pertanto, in costanza di custodia, il relativo termine di prescrizione non può decorrere. Tuttavia, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, “La decisione del Tribunale risulta conforme al principio enucleato da questa Corte in tema di decorrenza della prescrizione (Cass. Sez. U. pen.
24/04/2002, n. 25161), secondo cui il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale a compenso per l'attività svolta, che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, è correlato ad una prestazione non periodica, ma continuativa, e matura di giorno in giorno, sicché è soggetto a prescrizione decennale decorrente da ogni singolo giorno [a meno che nel provvedimento di 10
conferimento dell'incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione del compenso, dovendosi in tal caso ritenere configurabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione]” (v.
Cass. 22362/18).
Stabilito quanto sopra, deve inoltre evidenziarsi, quanto alla presunta interruzione del termine di prescrizione, che la richiesta, depositata in atti, e datata 25.5.2016, ha ad oggetto una liquidazione afferente ad una custodia iniziata in data 10.11.2014 e relativa ad un motoveicolo modello
Honda, e quindi ad una posizione differente rispetto a quello oggetto del presente giudizio.
In conclusione, pertanto, deve ritenersi prescritto il diritto ad esigere il credito dedotto per il periodo dal 3.3.2010 al 3.3.2020.
Relativamente agli importi richiesti per il periodo temporale dal 3.3.2020 e sino al 1.3.2024, valga quanto segue.
Ai sensi dell'art. 58, 1 e 2 comma, del DPR 115/2002, spetta al custode di beni sottoposti a sequestro penale una indennità proprio per l'attività di custodia, nonché per quella di conservazione del bene, determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle approvate ai sensi dell'art. 59, ossia con decreto del Ministro della Giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e, in via 11
residuale, secondo gli usi. Orbene, il D.M. 265/2006, adottato proprio in attuazione di quanto disposto dal suddetto art. 58 DPR 115/2002, prevede i criteri di liquidazione dell'indennità unicamente per i veicoli a motore e per i natanti, stabilendo, all'art. 5, che per le altre categorie di beni deve aversi riguardo agli usi locali, laddove la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “in mancanza di usi locali la liquidazione deve avvenire ai sensi dell'art. 2233, comma 2, c.c. e, quindi, in base, all'importanza dell'opera svolta e previa acquisizione del parere dell'associazione professionale del custode” (v. Cass. n. 10622/2018).
Sulla base di quanto sopra, è, quindi, in primo luogo certo che, al fine di determinare il compenso spettante al custode, non può essere applicato il Protocollo a firma congiunta del Presidente del Tribunale di Roma e del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, non avendo tale atto né valore di fonte di diritto oggettivo - non provenendo da organi investiti di competenza normativa - né valore negoziale, non essendo stato concordato tra le parti interessate e non risultando che lo stesso integri un uso locale.
Secondariamente, ritenendosi sussistente, per le ragioni di seguito illustrate, un uso locale nella applicazione delle tariffe dall'Agenzia del Demanio, il ricorso deve ritenersi fondato ed essere accolto. 12
Premesso che l'uso normativo richiede ai fini della sua ricorrenza, sia il requisito di natura oggettiva consistente nella uniforme, generale e costante ripetizione di un dato comportamento, che quello di natura soggettiva (o psicologica), consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica (c.d. “opinio iuris seu necessitatis”), deve rilevarsi, con riferimento alla materia oggetto della presente disamina che la Corte di Cassazione ha evidenziato che ciò che assume rilievo, al fine di ravvisare un uso locale, non è il fatto che l'Agenzia del Demanio abbia predisposto il tariffario, ma il fatto storico costituito dalla generalizzata applicazione del tariffario in questione nella determinazione del compenso spettante ai custodi dei beni oggetto di sequestro amministrativo o penale (v. Cass. n. 11553/2019). Più nello specifico, la Corte di legittimità ha evidenziato che, al fine di riscontrare la sussistenza o meno del dedotto uso locale, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis “ossia della convinzione comune ai consociati, della obbligatorietà dell'osservanze delle tariffe, poiché il recepimento delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Infatti, poiché sono le stesse norme di legge o di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale di per sé, a recepire e legittimare, ai fini della 13
determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario sia anche assistito dalla opinio iuris” (cfr. Cass. n. 11553/2019 e n.
752/2016).
Ciò posto, deve rilevarsi che l'odierna parte ricorrente ha depositato molteplici pronunce giudiziarie fondate proprio sull'applicazione delle tariffe dell'Agenzia del Demanio, con ciò fornendo adeguata prova dell'uso di cui sopra.
Posto quanto sopra, quindi, stante 1.453 giorni di custodia, deve liquidarsi in favore della ricorrente la somma di euro 6.102,60
P.Q.M.
➢ revoca il decreto di liquidazione opposto e determina l'indennità di custodia dovuta alla in Parte_1
complessivi € 6.102,60 oltre accessori di legge, oltre euro 27,50 per spese di trasporto;
➢ condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 1.700 oltre euro 237 per spese, oltre
IVA e CPA come per legge somma da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Roma, 30.9.2025 14
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 34068 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e rimessa in decisione all'udienza del 30.9.2025, vertente
TRA nella persona del Suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Mirella Lepore
[c.f. ] e dall'avv. Andrea Manfroni [c.f. C.F._1
con studio in Roma sito in Via C.F._2
Gregorio VII 278, ed ivi elettivamente domiciliato, che lo rappresentano e difendono giusta procura alle liti in atti
PARTE RICORRENTE
E
in persona del Controparte_1 CP_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi. 2
PARTE RESISTENTE
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PENALE DI ROMA, HUANG ZHONGAI
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, depositato in data
31.7.24, chiedeva: “ IN VIA PRINCIPALE, accertare Parte_1
la nullità dell'impugnato decreto e disporne l'annullamento 2)
CONSEGUENTEMENTE procedere alla liquidazione dell'indennità di custodia nei confronti della della Pt_1
somma di Euro 21.626,30 oltre Iva per un totale di €
26.384,09 oltre interessi ex D.lgs n. 231/02 con decorrenza ex lege e sino al saldo. al netto della somma di € 1.425,69 oltre iva già liquidata .che la ricorrente accetta quale acconto sulla maggiore somma richiesta 3) IN VIA ULTERIORMENTE
GRADATA procedere alla liquidazione nella diversa somma che si riterrà di Giustizia, oltre interessi ex D.lgs n.231/02 con decorrenza ex lege e sino al saldo;
4) IN OGNI CASO con vittoria di spese e competenze professionali tutte, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario”. 3
Assumeva, nello specifico, la predetta società:
1. Che, quale soggetto incluso negli elenchi annuali ex art
8 D.P.R. n.571/1982 dei depositi autorizzati dal
Prefetto di Roma, aveva svolto e svolge il servizio di custodia di merci e veicoli sottoposti a sequestro amministrativo (c.d. depositerie giudiziarie) (doc. 1) ;
2. Che, in data 03/03/2010, era stato affidato in custodia in ordine alla merce debitamente repertata in nr. 09 colli per un totale di 65.646 articoli occupanti lo spazio di MC 3 3,00, come riportato nel verbale in atti;
3. Che, in data 01/03/2024, al fine di eseguire il provvedimento di confisca e distruzione emesso dal
Tribunale ordinario di Roma in ordine alla merce debitamente repertata in nr. 09 colli per un totale di
65.646 articoli occupanti lo spazio di MC 3 3,00, era stato prelevato per successiva distruzione;
4. Che, per l'espletamento di detta attività, aveva maturato le relative indennità di custodia così come previste nelle allegate tariffe emesse dell'Agenzia del
Demanio di Roma pubblicate con Prot.llo 1233/02;
5. Che, con istanza del 12/04/2024 n° Prot. IW4363027 indirizzata al Tribunale di Roma, aveva richiesto il pagamento delle spese sostenute per la custodia ed il trasporto calcolate in base alle tariffe dell'Agenzia del
Demanio di Roma pubblicate con Prot.llo 1233/02, pari 4
ad € 21.626,30 di sorte oltre 4.757,79 a titolo di iva per un totale complessivo di € 26.384,09 (doc. 5 );
6. Che, in data in data 28/06/2024, il Tribunale di Roma liquidava, tenendo conto delle tariffe dell'
[...]
pubblicate con Prot.llo 1233/02 e Controparte_3
anche della prescrizione, la sola somma complessiva di
€ 1.425,69 oltre iva ed accessori ve dovuti, erroneamente applicando la prescrizione;
7. Che detto provvedimento era stato notificato in data
2.7.24;
8. Che il decreto di liquidazione era illegittimo anche nella parte in cui ritiene che parte del compenso dovuto alla fosse estinto per intervenuta prescrizione. In Pt_1
particolare, il Tribunale ha riconosciuto dovuta la liquidazione delle indennità di custodia solo relativamente al periodo di custodia dal 26/06/2013 al
08/05/2023, rigettando la richiesta per il periodo antecedente applicando la prescrizione decennale, richiamando la sentenza a Sezione Unite n. 25161 del
02.7.2002 che, tuttavia, era stata resa resa in periodo antecedente all'emanazione del Testo Unico sulle spese di Giustizia, il cui art. 71 prevede: “(…) Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede 5
in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte
II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168.
2. La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato”. Il successivo art. 72, poi, chiarisce che
“L'indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all'autorità competente ai sensi dell'articolo
168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute”, di talchè solo dopo il termine delle operazioni di custodia può ritenersi operante l'istituto della prescrizione del credito;
9. Che nel provvedimento oggetto di impugnazione venivano applicate le tariffe approvate con il Decreto ministeriale Giustizia 2.9.2006 n. 265 tabella C autocarri allegata al citato decreto, mentre l'ammontare dell'indennità spettante al Custode 6
Istante deve essere quantificata ai sensi del capo VIII art. 58 del TUSG che prevede che: “Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale probatorio e preventivo, e, nei soli casi previsti dal codice di procedura civile, al custode di beni sottoposti a sequestro penale conservativo e a sequestro giudiziario e conservativo, spetta un'indennità per la custodia e la conservazione.
L'indennità è determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle, approvate ai sensi dell'articolo 59,
e, in via residuale, secondo gli usi locali”;
10. Che il D.M. 2 settembre 2006, n. 265, art. 5, per la determinazione dell'indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni, diversi da veicoli e natanti, dispone di far riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall'art. 58, comma 2, del Testo Unico Spese di Giustizia, laddove, nel caso di specie, trattandosi di materiale o merce debitamente repertata in nr. 09 per un CP_4
totale di 65.646 articoli occupanti lo spazio di MC 3
3,00, deve reputarsi pacifica la non diretta riconducibilità dei beni oggetto di causa nel novero di quelli per i quali è intervenuta la disciplina di cui al citato DM, risultando quindi altrettanto pacifica la non 7
applicabilità delle previsioni di cui al citato DM del
2006;
11. che, in assenza di tariffe per la tipologia dei beni oggetto in sequestro, la giurisprudenza di merito si è ormai espressa in modo conforme nel ritenere che, proprio sulla scorta del tenore dell'art. 58 citato, si debba fare ricorso agli usi locali;
usi che la giurisprudenza investita della questione ha in concreto individuato nelle tariffe approvate dalla Agenzia del
Demanio di Roma.
Si costituiva in giudizio il e la Controparte_1
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma chiedendo: “- dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ove tardiva;
- respingere la domanda avversaria in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
- in subordine, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa, con vittoria delle spese di lite”, ed assumendo:
1. di eccepire la tardività della impugnazione oggetto di esame nel caso in cui l'opponente non avesse documentato la data di comunicazione del provvedimento censurato;
2. che, relativamente al tema della prescrizione, la Corte di Cassazione ha sancito che il diritto del custode al compenso, derivante da un incarico pubblicistico, è 8
correlato a una prestazione continuativa e matura di giorno in giorno, sicché è soggetto a prescrizione decennale decorrente da ogni singolo giorno;
3. che le categorie di beni previste dal D.M. n. 265 del
2006 non sono individuate da norme eccezionali che, in quanto tali, sono di stretta interpretazione, tant'è che consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. civ., 21 gennaio 2020, n. 1205) ne ammette anche l'applicazione analogica. Non è, dunque, meritevole di pregio l'applicazione residuale degli usi locali invocata da controparte, proprio perché, è doveroso ricorrere alle previsioni tariffarie allegate al D.M. n. 265 del
2006;
4. che, in subordine, richiedeva l'applicazione delle percentuali di riduzione previste dall'art. 3 D.M n.
265/06, in considerazione della natura dei beni custoditi, della tipologia di custodia e della facile conservazione dei beni sequestrati.
Instaurato il contraddittorio, all'odierna udienza, previa discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la stessa veniva decisa come di seguito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della presente disamina è la richiesta di riforma del provvedimento emesso da questo Tribunale in data 28.5.24 ed avente ad oggetto la liquidazione dei 9
compensi spettanti all'odierna parte ricorrente per la custodia giudiziale di beni sottoposti a sequestro.
Premessa la tempestività della presente opposizione, avvenuta con ricorso depositato in data in data 31.7.24 a fronte della documentata comunicazione del provvedimento gravato in data 3.7.24 (v. doc. n. 6), occorre, preliminarmente affrontare l'eccezione di prescrizione sollevata in atti. Sul punto, secondo l'assunto del ricorrente, il Tribunale non aveva tenuto conto che il diritto del custode sorge solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero dopo che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, e che pertanto, in costanza di custodia, il relativo termine di prescrizione non può decorrere. Tuttavia, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, “La decisione del Tribunale risulta conforme al principio enucleato da questa Corte in tema di decorrenza della prescrizione (Cass. Sez. U. pen.
24/04/2002, n. 25161), secondo cui il diritto del custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale a compenso per l'attività svolta, che non deriva da un rapporto di diritto privato, ma da un incarico di natura pubblicistica, è correlato ad una prestazione non periodica, ma continuativa, e matura di giorno in giorno, sicché è soggetto a prescrizione decennale decorrente da ogni singolo giorno [a meno che nel provvedimento di 10
conferimento dell'incarico sia stabilita una periodicità nella corresponsione del compenso, dovendosi in tal caso ritenere configurabile una prestazione periodica, con conseguente applicazione del termine quinquennale di prescrizione]” (v.
Cass. 22362/18).
Stabilito quanto sopra, deve inoltre evidenziarsi, quanto alla presunta interruzione del termine di prescrizione, che la richiesta, depositata in atti, e datata 25.5.2016, ha ad oggetto una liquidazione afferente ad una custodia iniziata in data 10.11.2014 e relativa ad un motoveicolo modello
Honda, e quindi ad una posizione differente rispetto a quello oggetto del presente giudizio.
In conclusione, pertanto, deve ritenersi prescritto il diritto ad esigere il credito dedotto per il periodo dal 3.3.2010 al 3.3.2020.
Relativamente agli importi richiesti per il periodo temporale dal 3.3.2020 e sino al 1.3.2024, valga quanto segue.
Ai sensi dell'art. 58, 1 e 2 comma, del DPR 115/2002, spetta al custode di beni sottoposti a sequestro penale una indennità proprio per l'attività di custodia, nonché per quella di conservazione del bene, determinata sulla base delle tariffe contenute in tabelle approvate ai sensi dell'art. 59, ossia con decreto del Ministro della Giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e, in via 11
residuale, secondo gli usi. Orbene, il D.M. 265/2006, adottato proprio in attuazione di quanto disposto dal suddetto art. 58 DPR 115/2002, prevede i criteri di liquidazione dell'indennità unicamente per i veicoli a motore e per i natanti, stabilendo, all'art. 5, che per le altre categorie di beni deve aversi riguardo agli usi locali, laddove la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che “in mancanza di usi locali la liquidazione deve avvenire ai sensi dell'art. 2233, comma 2, c.c. e, quindi, in base, all'importanza dell'opera svolta e previa acquisizione del parere dell'associazione professionale del custode” (v. Cass. n. 10622/2018).
Sulla base di quanto sopra, è, quindi, in primo luogo certo che, al fine di determinare il compenso spettante al custode, non può essere applicato il Protocollo a firma congiunta del Presidente del Tribunale di Roma e del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, non avendo tale atto né valore di fonte di diritto oggettivo - non provenendo da organi investiti di competenza normativa - né valore negoziale, non essendo stato concordato tra le parti interessate e non risultando che lo stesso integri un uso locale.
Secondariamente, ritenendosi sussistente, per le ragioni di seguito illustrate, un uso locale nella applicazione delle tariffe dall'Agenzia del Demanio, il ricorso deve ritenersi fondato ed essere accolto. 12
Premesso che l'uso normativo richiede ai fini della sua ricorrenza, sia il requisito di natura oggettiva consistente nella uniforme, generale e costante ripetizione di un dato comportamento, che quello di natura soggettiva (o psicologica), consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica (c.d. “opinio iuris seu necessitatis”), deve rilevarsi, con riferimento alla materia oggetto della presente disamina che la Corte di Cassazione ha evidenziato che ciò che assume rilievo, al fine di ravvisare un uso locale, non è il fatto che l'Agenzia del Demanio abbia predisposto il tariffario, ma il fatto storico costituito dalla generalizzata applicazione del tariffario in questione nella determinazione del compenso spettante ai custodi dei beni oggetto di sequestro amministrativo o penale (v. Cass. n. 11553/2019). Più nello specifico, la Corte di legittimità ha evidenziato che, al fine di riscontrare la sussistenza o meno del dedotto uso locale, non occorre verificare la ricorrenza del requisito della opinio iuris ac necessitatis “ossia della convinzione comune ai consociati, della obbligatorietà dell'osservanze delle tariffe, poiché il recepimento delle prassi dei corrispettivi applicati nella pratica commerciale deriva direttamente dal rinvio operato dalla disciplina legale. Infatti, poiché sono le stesse norme di legge o di regolamento a rinviare alla pratica commerciale, il rinvio vale di per sé, a recepire e legittimare, ai fini della 13
determinazione dell'indennità di custodia, la prassi dei corrispettivi applicati dalle imprese del settore senza che occorra che l'elemento materiale dell'uso, inteso come costante ripetizione del comportamento tariffario sia anche assistito dalla opinio iuris” (cfr. Cass. n. 11553/2019 e n.
752/2016).
Ciò posto, deve rilevarsi che l'odierna parte ricorrente ha depositato molteplici pronunce giudiziarie fondate proprio sull'applicazione delle tariffe dell'Agenzia del Demanio, con ciò fornendo adeguata prova dell'uso di cui sopra.
Posto quanto sopra, quindi, stante 1.453 giorni di custodia, deve liquidarsi in favore della ricorrente la somma di euro 6.102,60
P.Q.M.
➢ revoca il decreto di liquidazione opposto e determina l'indennità di custodia dovuta alla in Parte_1
complessivi € 6.102,60 oltre accessori di legge, oltre euro 27,50 per spese di trasporto;
➢ condanna parte resistente a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 1.700 oltre euro 237 per spese, oltre
IVA e CPA come per legge somma da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Roma, 30.9.2025 14
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)