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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 3795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3795 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Anna Carla Catalano -Presidente
2) - Dott. Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere rel.
3) - Dott. Laura Scarlatelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 16.10.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2508/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
C.F. nato il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
(Na), residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Afragola (Na), via Milano n.17, presso lo studio dell'Avv. Nicola Fontanella (PEC
fax: 0818510607; C.F. Email_1
che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti C.F._2
appellante
E
Cont
Fer. ( , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Arciuolo Parte_2
(cf. ), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Nola, con studio in C.F._3
Acerra (Na), Corso Italia, 59, giusta procura in calce al presente atto, che chiede di ricevere tutte le notifiche e/o comunicazioni relative al presente procedimento, ex art. 16 sexies, DL 179/12, presso il suo domicilio digitale e/o indirizzo pec:
Email_2
Appellata
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. n.1896/2023 emessa in data 27/04/2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, per la causa R.G.14529/19, depositata in cancelleria in pari data e non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato il 23/10/2019 Parte_1 deduceva di avere lavorato alle dipendenze della convenuta con mansioni di impiegato, dal 2.4.2012 al 1.6.2019; di avere svolto tuttavia funzioni di responsabile tecnico, e per l'effetto, di avere maturato il diritto al pagamento di differenze retributive in ragione dello svolgimento di mansioni superiori, riconducibili al livello 7Q, poi 8Q del CCNL per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti;
di non avere percepito nulla per il lavoro straordinario, né a titolo di indennità di malattia e permessi oltre che di avere diritto all'indennità di preavviso e alle ulteriori spettanze di cui al ricorso. Tanto premesso, concludeva per la condanna della convenuta al pagamento in suo favore, della complessiva somma di euro 111.419,37, di cui euro 19.459,95 a titolo di TFR, euro 7.437,00 a titolo di indennità di preavviso, ed euro 2.837,58 a titolo di retribuzione di maggio 2019, oltre che per la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
- Si costituiva la società resistente che contestava la fondatezza dell'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto;
spiegava poi domanda riconvenzionale per complessivi 26.000,00 euro, ovvero di altra somma per il danno dalla stessa subito per effetto del sequestro preventivo penale dell'impianto , nell'ipotesi in cui si accertasse che il ricorrente aveva effettivamente rivestito la funzione di Responsabile Tecnico dell'impianto.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli , in funzione di giudice del lavoro , all'esito dell'istruttoria svolta, rigettava il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame Parte_1 con atto depositato presso l'intestata Corte in data 18.10.2023, deducendo:
1) un'erronea valutazione nell'apprezzamento del compendio probatorio sia testimoniale che documentale la cui corretta esegesi avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere fondata la domanda di riconoscimento delle mansioni superiori di Responsabile tecnico in relazione all'attività di trasporto rifiuti e non come Responsabile tecnico dell'impianto ,come maldestramente dichiarato dalla resistente il cui ruolo veniva ricoperto per legge dal legale rapp.te e titolare dell'impianto;
2) errato mancato riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso e della retribuzione del mese di maggio 2019 , atteso che contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il licenziamento intimato al ricorrente per gmo ( a seguito di sequestro preventivo penale dell'impianto ) era stato ricevuto dal ricorrente in data 1.6.2019 per cui aveva diritto sia all'indennità sostitutiva del preavviso che alla retribuzione di maggio 2019 ;
3) erronea valutazione del testimoniale raccolto in punto di prova delle ferie ,delle festività e delle giornate di sabato lavorate, nonché omessa pronuncia in merito al mancato riconoscimento del TFR maturato in costanza di rapporto e mai contestato;
4) erronea regolamentazione delle spese processuali in ragione delle violazioni di legge indicate in ricorso. Chiedeva , pertanto , in totale riforma della sentenza impugnata, di accogliere integralmente le domande formulate in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione . Instaurato nuovamente il contraddittorio , si costituiva la Ver.fer che ,in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del gravame;
nel merito sulla base di plurime argomentazioni, resisteva all'appello di cui chiedeva il rigetto;
vinte le spese del grado con attribuzione;
in via subordinata e solo nel caso in cui venisse accertato lo svolgimento delle mansioni superiori di Responsabile tecnico dell'impianto, insisteva per la condanna dell'appellante , al pagamento in favore della in persona del legale rapp.te p.t., della somma pari a euro CP_3
26.000,00, ovvero della somma maggiore o minore di cui alla domanda riconvenzionale formulata in primo grado , reiterata in questo grado anche in via incidentale Nelle more del giudizio, veniva disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,all'odierna udienza di discussione a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., n. 13293/20) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (e, possiamo aggiungere, la riformulazione operata dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile, rafforza tale impostazione), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., n. 21824/19). Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene articolati e specifici motivi del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello va accolto nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante in ordine alle superiori mansioni rivendicate e connesse differenze retributive siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare sul punto il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Assume l'appellante di essere stato assunto con la qualifica di impiegato VI liv. del CCNL di catg ma di avere sempre svolto le mansioni di impiegato quadro con la qualifica di 7Q che , dal gennaio 2014 , diventava 8Q per effetto del cambiamento della declaratoria del CCNL. Occorre premettere che il procedimento logico che deve presiedere all'attività di giudizio relativo all'accertamento di un superiore livello contrattuale di inquadramento per effetto delle mansioni di fatto svolte postula un'indagine articolata in tre fasi. In primo luogo è necessario esaminare la declaratoria contrattuale con la quale le parti collettive hanno determinato i criteri di appartenenza alla categoria rivendicata estrapolandone i requisiti fisionomici tipici. Successivamente occorre individuare e qualificare l'attività di fatto espletata dal lavoratore nei suoi vari aspetti e nei suoi momenti più qualificanti. Infine si deve procedere al confronto tra la previsione della declaratoria contrattuale, alla luce dei CCNL succedutisi nel tempo, e l'attività di fatto espletata onde verificare se sussista o meno corrispondenza. Ebbene la declaratoria del liv. VI, di appartenenza del ricorrente, prevede : impiegati: i lavoratori che, con specifica collaborazione svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale con discrezionalità di potere e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite” La declaratoria del liv. 7 Q prevede : impiegati: lavoratori con notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni preposte ad attività di coordinamento servizi uffici enti produttivi fondamentali dell'azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali” Ora dalla lettura delle deposizioni testimoniali , puntualmente trascritte in sentenza , non emerge affatto che il ricorrente abbia – nel periodo dedotto in ricorso – svolto mansioni superiori a quelle di formale inquadramento. Il TE , addotto dal ricorrente , non ha una conoscenza diretta delle Tes_1 concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dello in Parte_1 quanto non è stato mai all'interno dell'azienda . Il TE , collega di lavoro dello , ha confermato la Testimone_2 Parte_1 svolgimento di mansioni prettamente amministrative sotto la direzione di
. Parte_2
A sua volta il TE -che ha lavorato con il ricorrente dal 2012 al Testimone_3
2019 nello stesso ufficio --- parimenti ha confermato lo svolgimento di mansioni amministrative da parte dello;
in particolare ha dichiarato che Parte_1 questi si occupava della registrazione dei formulari , di rispondere al telefono mentre tutte le operazioni relative al trasporto e al carico delle merci erano di competenza del personale del piazzale e le effettuava il;
ha Persona_1 riferito che anche le operazioni relative al controllo di corrispondenza tra documento di trasporto e merce trasportata erano di competenza del personale piazzale e non degli amministrativi;
che lo stesso era a dirsi anche per quanto riguardava la pratica per ottenere l'autorizzazione al trasporto che si presentava on line e che veniva sottoscritta dal legale rappresentante dall'azienda . Né elementi utili a favore della tesi attorea si rinvengono nella deposizione del TE di parte ricorrente , il quale ha lavorato solo dal 2017 e Parte_3 per periodi interrotti e nulla ha potuto riferire in ordine allo svolgimento di mansioni superiori né tan meno nella deposizione resa dal TE Tes_4
il quale piuttosto ha confermato lo svolgimento di mansioni
[...] amministrative e precisamente di controllo dei documenti , escludendo che il ricorrente svolgesse il controllo delle merci ( il ricorrente stava dietro la scrivania , nel piazzale non l'ho mai visto. Nel piazzale vedevo e Per_1
) Parte_2
La pronuncia del Giudice di primo grado di insufficienza della prova ai fini della dimostrazione dello svolgimento di mansioni superiori trova, dunque , ampia conferma nelle risultanze testimoniali , poiché i testi escussi non hanno fornito alcun rilevante contributo nella rappresentazione delle mansioni così come descritte in ricorso, essendo risultati assolutamente carenti quegli elementi caratterizzanti il livello superiore ossia “ attività di coordinamento e attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali “ La giurisprudenza ha affermato con orientamento costante che incombe "al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla cosiddetta promozione automatica ex art. 2103 c.c. l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato" (cfr. sentenza n. 18418/2013) mentre 'indagine del Giudice deve riguardare la pienezza dell'assegnazione alle più elevate mansioni, nel senso che la stessa abbia comportato la responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente categoria Nella fattispecie- giova ribadire --non sono emersi elementi idonei a ricondurre l'attività svolta dall' odierno appellante nel livello superiore reclamato , essendo invece le mansioni come processualmente acclarate , sussumibili nel liv. VI di attuale appartenenza . Va ricordato che l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art.116 c.p.c.In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Il giudice, quindi , non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. Orbene, ritiene la Corte che il primo giudice si sia attenuto agli esposti principi, elaborando una decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano la valenza probatoria conferita agli elementi testimoniali acquisiti e , dunque , le conclusioni cui lo stesso è pervenuto. Non può parte appellante supplire a tale carenza probatoria mediante la richiesta di autorizzazione al deposito di copia dei fogli riepilogativi dal 2015 al 2018 ,da cui si evincerebbe la nomina di Responsabile tecnico da parte dell'amministratore dello;
tale richiesta si appalesa del tutto Parte_1 inammissibile trattandosi di documenti producibili sin dal primo grado di giudizio. Deve inoltre convenirsi con il primo giudice in ordine alla riscontrata carenza probatoria circa il mancato godimento delle ferie , dei permessi e/ o delle festività e del lavoro prestato nelle giornate di sabato , essendo noto, secondo il conforme orientamento della giurisprudenza, che incombe sul lavoratore fornire la prova positiva, la quale deve essere piena e rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti legalmente o contrattualmente previsti. In particolare, ai fini del pagamento del lavoro straordinario, gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro previsto dal contratto costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore che deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro. Al tal riguardo, il lavoratore che domanda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario deve dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che la valutazione equitativa del giudice possa supplire l'assenza di siffatta prova. Parimenti in ordine al mancato godimento delle ferie , permessi e/ o festività l'onere della prova resta a carico del lavoratore in conformità a quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (cfr. ex plurimis Cass. nr. 9599/2013). Nella specie , sul punto, nulla i testi di preciso hanno riferito , mentre l'unico TE a riferire della prestazione lavorativa anche nella giornata di sabato è stato la cui deposizione -come si è detto – resta limitata nel Persona_2 tempo avendo egli iniziato a lavorare con il ricorrente solo dal 2017 con una lunga interruzione( di circa un anno -otto mesi ) per essere andato nel suo paese di origine. Con A nulla comprovano,poi, le copie indicative dei relative alla giornate di sabato e prodotte in sede di note di trattazione scritta in primo grado, in quanto - come in modo ineccepibile rilevato dal primo giudice - le stesse non sono riferibili al ricorrente . Infine non può trovare accoglimento la richiesta istruttoria, pure reiterata in sede di gravame, di ordine di produzione in giudizio dei F.I.R quantomeno relativi al 2019 e delle fatture degli ultimi 10 anni, diretto a dimostrare l'apertura dell'impianto anche di sabato;
ed infatti già nel corso del giudizio di primo grado, a fronte dell'ordine di esibizione disposto dal Giudice di prime cure, l'appellata, con comunicazione trasmessa nel fascicolo telematico, aveva evidenziato che il registro cronologico di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, come riscritto dall'art. 1, comma 18, del D. Lgs. n. 116/2020, doveva essere conservato per tre anni, , ribadendo dunque in quella sede nonché in questa di non disporre più dei formulari anni 2017-2019. Quanto, infine , alla richiesta relativa all'indennità sostitutiva del preavviso e alla retribuzione del mese di maggio 2019 , va rilevato che risulta documentalmente comprovato che ,in data 17.4.2019, veniva notificata alla società appellata ordinanza di convalida di sequestro e decreto di sequestro preventivo dell'impianto, emessa dal GIP del Tribunale di S. Maria C. V. in data 15.4.2019 , nonché ordine di esecuzione del sequestro del 16.4.2019 ( per mero errore indicata dal primo giudice al 16.4.2020). A seguito di detto sequestro veniva intimato il licenziamento del ricorrente con lettera dallo stesso ricevuta in data 1.6.2019 . E' evidente, quindi , che nel caso di specie, si è verificata una ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, in quanto la sospensione dell'attività d'impresa, è dipesa dal provvedimento di sequestro preventivo adottato dall'autorità penale.
Ne deriva che non è dovuta al ricorrente né l'indennità sostitutiva del preavviso, né la retribuzione di maggio 2019. Spetta invece all'odierno appellante sicuramente il trattamento di fine rapporto in base all'inquadramento posseduto che pacificamente non è stato corrisposto, come riconosciuto dalla stessa società datrice di lavoro che, in sede di note di trattazione scritta dell'8/15.10.2025 , ha ammesso non aver versato le somme maturate a titolo di TFR, preferendo attendere la definizione del giudizio alla luce delle ingiustificate rivendicazioni formulate dal lavoratore , pur avendo già provveduto al versamento dei oneri fiscali e previdenziali, come documentato dall'allegato F24 cumulativo(doc.3.) In punto di quantificazione del TFR ritiene questa Corte di dare prevalenza, rispetto ai conteggi come riformulati da parte appellante nel corso del presente giudizio, alle risultanze della CU 2020-( v. doc.1, nonché, l'ultimo cedolino paga- doc.2 , allegati alle predette note di trattazione scritta ) ove è quantificato l'importo maturato dall'appellante a titolo di TFR pari ad euro 13.439,28. Al pagamento di detta somma va , dunque , condannata la società appellata oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione al soddisfo. Atteso l'esito del giudizio, le spese del doppio grado vengono compensate tra le parti per la metà ; la restante parte cede a carico della società datrice di lavoro e si liquida come da successivo dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e , per l'effetto , in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma , condanna la società –odierna appellata-- al pagamento , in favore di della complessiva Parte_1 somma di euro 13.439,28 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione al soddisfo;
-dichiara compensate tra le parti per la metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna la società appellata alla refusione, in favore dell'appellante
, della restante parte che liquida , quanto al primo grado, in euro 1.400,00 e, quanto al secondo grado, in euro 1.500,00, oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge, con attribuzione .
Così deciso in Napoli lì 16.10.2025 Il cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa Bernardina Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Anna Carla Catalano -Presidente
2) - Dott. Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere rel.
3) - Dott. Laura Scarlatelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 16.10.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2508/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
C.F. nato il [...] ad [...] Parte_1 C.F._1
(Na), residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Afragola (Na), via Milano n.17, presso lo studio dell'Avv. Nicola Fontanella (PEC
fax: 0818510607; C.F. Email_1
che lo rappresenta e difende per procura alle liti in atti C.F._2
appellante
E
Cont
Fer. ( , in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Arciuolo Parte_2
(cf. ), iscritto all'Ordine degli Avvocati di Nola, con studio in C.F._3
Acerra (Na), Corso Italia, 59, giusta procura in calce al presente atto, che chiede di ricevere tutte le notifiche e/o comunicazioni relative al presente procedimento, ex art. 16 sexies, DL 179/12, presso il suo domicilio digitale e/o indirizzo pec:
Email_2
Appellata
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. n.1896/2023 emessa in data 27/04/2023 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord, per la causa R.G.14529/19, depositata in cancelleria in pari data e non notificata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato il 23/10/2019 Parte_1 deduceva di avere lavorato alle dipendenze della convenuta con mansioni di impiegato, dal 2.4.2012 al 1.6.2019; di avere svolto tuttavia funzioni di responsabile tecnico, e per l'effetto, di avere maturato il diritto al pagamento di differenze retributive in ragione dello svolgimento di mansioni superiori, riconducibili al livello 7Q, poi 8Q del CCNL per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti;
di non avere percepito nulla per il lavoro straordinario, né a titolo di indennità di malattia e permessi oltre che di avere diritto all'indennità di preavviso e alle ulteriori spettanze di cui al ricorso. Tanto premesso, concludeva per la condanna della convenuta al pagamento in suo favore, della complessiva somma di euro 111.419,37, di cui euro 19.459,95 a titolo di TFR, euro 7.437,00 a titolo di indennità di preavviso, ed euro 2.837,58 a titolo di retribuzione di maggio 2019, oltre che per la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite, con attribuzione.
- Si costituiva la società resistente che contestava la fondatezza dell'avversa domanda di cui chiedeva il rigetto;
spiegava poi domanda riconvenzionale per complessivi 26.000,00 euro, ovvero di altra somma per il danno dalla stessa subito per effetto del sequestro preventivo penale dell'impianto , nell'ipotesi in cui si accertasse che il ricorrente aveva effettivamente rivestito la funzione di Responsabile Tecnico dell'impianto.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Napoli , in funzione di giudice del lavoro , all'esito dell'istruttoria svolta, rigettava il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame Parte_1 con atto depositato presso l'intestata Corte in data 18.10.2023, deducendo:
1) un'erronea valutazione nell'apprezzamento del compendio probatorio sia testimoniale che documentale la cui corretta esegesi avrebbe dovuto indurre il Tribunale a ritenere fondata la domanda di riconoscimento delle mansioni superiori di Responsabile tecnico in relazione all'attività di trasporto rifiuti e non come Responsabile tecnico dell'impianto ,come maldestramente dichiarato dalla resistente il cui ruolo veniva ricoperto per legge dal legale rapp.te e titolare dell'impianto;
2) errato mancato riconoscimento dell'indennità sostitutiva del preavviso e della retribuzione del mese di maggio 2019 , atteso che contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il licenziamento intimato al ricorrente per gmo ( a seguito di sequestro preventivo penale dell'impianto ) era stato ricevuto dal ricorrente in data 1.6.2019 per cui aveva diritto sia all'indennità sostitutiva del preavviso che alla retribuzione di maggio 2019 ;
3) erronea valutazione del testimoniale raccolto in punto di prova delle ferie ,delle festività e delle giornate di sabato lavorate, nonché omessa pronuncia in merito al mancato riconoscimento del TFR maturato in costanza di rapporto e mai contestato;
4) erronea regolamentazione delle spese processuali in ragione delle violazioni di legge indicate in ricorso. Chiedeva , pertanto , in totale riforma della sentenza impugnata, di accogliere integralmente le domande formulate in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio con attribuzione . Instaurato nuovamente il contraddittorio , si costituiva la Ver.fer che ,in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità del gravame;
nel merito sulla base di plurime argomentazioni, resisteva all'appello di cui chiedeva il rigetto;
vinte le spese del grado con attribuzione;
in via subordinata e solo nel caso in cui venisse accertato lo svolgimento delle mansioni superiori di Responsabile tecnico dell'impianto, insisteva per la condanna dell'appellante , al pagamento in favore della in persona del legale rapp.te p.t., della somma pari a euro CP_3
26.000,00, ovvero della somma maggiore o minore di cui alla domanda riconvenzionale formulata in primo grado , reiterata in questo grado anche in via incidentale Nelle more del giudizio, veniva disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi ,all'odierna udienza di discussione a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame Come ha correttamente statuito la S.C. (cfr. Cass., n. 13293/20) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv. con modificazioni in l. n. 134/12 (e, possiamo aggiungere, la riformulazione operata dal d.l.vo n. 149 del 2022, qui ratione temporis applicabile, rafforza tale impostazione), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In tale contesto, può ritenersi l'inammissibilità del gravame solo quando le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado, cioè se le deduzioni siano del tutto inconferenti rispetto al decisum e non siano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo Giudice (così Cass., n. 21824/19). Nella fattispecie al vaglio il gravame contiene articolati e specifici motivi del tutto idonei a consentire al Collegio giudicante un riesame della questione ed un pieno esercizio del diritto di difesa della controparte, che infatti ha ampiamente controdedotto alle asserzioni di parte appellante.
Nel merito l'appello va accolto nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
Occorre in questa sede evidenziare come le contestazioni mosse dall'appellante in ordine alle superiori mansioni rivendicate e connesse differenze retributive siano in realtà prive di alcun effettivo fondamento ed in ogni caso insuscettibili di minare sul punto il fondamento e la ben argomentata motivazione della pronuncia di primo grado. Assume l'appellante di essere stato assunto con la qualifica di impiegato VI liv. del CCNL di catg ma di avere sempre svolto le mansioni di impiegato quadro con la qualifica di 7Q che , dal gennaio 2014 , diventava 8Q per effetto del cambiamento della declaratoria del CCNL. Occorre premettere che il procedimento logico che deve presiedere all'attività di giudizio relativo all'accertamento di un superiore livello contrattuale di inquadramento per effetto delle mansioni di fatto svolte postula un'indagine articolata in tre fasi. In primo luogo è necessario esaminare la declaratoria contrattuale con la quale le parti collettive hanno determinato i criteri di appartenenza alla categoria rivendicata estrapolandone i requisiti fisionomici tipici. Successivamente occorre individuare e qualificare l'attività di fatto espletata dal lavoratore nei suoi vari aspetti e nei suoi momenti più qualificanti. Infine si deve procedere al confronto tra la previsione della declaratoria contrattuale, alla luce dei CCNL succedutisi nel tempo, e l'attività di fatto espletata onde verificare se sussista o meno corrispondenza. Ebbene la declaratoria del liv. VI, di appartenenza del ricorrente, prevede : impiegati: i lavoratori che, con specifica collaborazione svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale con discrezionalità di potere e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite” La declaratoria del liv. 7 Q prevede : impiegati: lavoratori con notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni preposte ad attività di coordinamento servizi uffici enti produttivi fondamentali dell'azienda o che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali” Ora dalla lettura delle deposizioni testimoniali , puntualmente trascritte in sentenza , non emerge affatto che il ricorrente abbia – nel periodo dedotto in ricorso – svolto mansioni superiori a quelle di formale inquadramento. Il TE , addotto dal ricorrente , non ha una conoscenza diretta delle Tes_1 concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa dello in Parte_1 quanto non è stato mai all'interno dell'azienda . Il TE , collega di lavoro dello , ha confermato la Testimone_2 Parte_1 svolgimento di mansioni prettamente amministrative sotto la direzione di
. Parte_2
A sua volta il TE -che ha lavorato con il ricorrente dal 2012 al Testimone_3
2019 nello stesso ufficio --- parimenti ha confermato lo svolgimento di mansioni amministrative da parte dello;
in particolare ha dichiarato che Parte_1 questi si occupava della registrazione dei formulari , di rispondere al telefono mentre tutte le operazioni relative al trasporto e al carico delle merci erano di competenza del personale del piazzale e le effettuava il;
ha Persona_1 riferito che anche le operazioni relative al controllo di corrispondenza tra documento di trasporto e merce trasportata erano di competenza del personale piazzale e non degli amministrativi;
che lo stesso era a dirsi anche per quanto riguardava la pratica per ottenere l'autorizzazione al trasporto che si presentava on line e che veniva sottoscritta dal legale rappresentante dall'azienda . Né elementi utili a favore della tesi attorea si rinvengono nella deposizione del TE di parte ricorrente , il quale ha lavorato solo dal 2017 e Parte_3 per periodi interrotti e nulla ha potuto riferire in ordine allo svolgimento di mansioni superiori né tan meno nella deposizione resa dal TE Tes_4
il quale piuttosto ha confermato lo svolgimento di mansioni
[...] amministrative e precisamente di controllo dei documenti , escludendo che il ricorrente svolgesse il controllo delle merci ( il ricorrente stava dietro la scrivania , nel piazzale non l'ho mai visto. Nel piazzale vedevo e Per_1
) Parte_2
La pronuncia del Giudice di primo grado di insufficienza della prova ai fini della dimostrazione dello svolgimento di mansioni superiori trova, dunque , ampia conferma nelle risultanze testimoniali , poiché i testi escussi non hanno fornito alcun rilevante contributo nella rappresentazione delle mansioni così come descritte in ricorso, essendo risultati assolutamente carenti quegli elementi caratterizzanti il livello superiore ossia “ attività di coordinamento e attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali “ La giurisprudenza ha affermato con orientamento costante che incombe "al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla cosiddetta promozione automatica ex art. 2103 c.c. l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato" (cfr. sentenza n. 18418/2013) mentre 'indagine del Giudice deve riguardare la pienezza dell'assegnazione alle più elevate mansioni, nel senso che la stessa abbia comportato la responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e dell'iniziativa proprie della corrispondente categoria Nella fattispecie- giova ribadire --non sono emersi elementi idonei a ricondurre l'attività svolta dall' odierno appellante nel livello superiore reclamato , essendo invece le mansioni come processualmente acclarate , sussumibili nel liv. VI di attuale appartenenza . Va ricordato che l'operazione di interpretazione e valutazione del materiale probatorio, salvo che la legge non disponga altrimenti, si sostanzia nel giudizio frutto del prudente apprezzamento espresso dal giudice, secondo i dettami sanciti dall'art.116 c.p.c.In tale prospettiva, viene dunque devoluto al giudice di merito il potere di individuare le fonti del proprio convincimento, e pertanto, anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta fra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato. Il giudice, quindi , non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata. Orbene, ritiene la Corte che il primo giudice si sia attenuto agli esposti principi, elaborando una decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano la valenza probatoria conferita agli elementi testimoniali acquisiti e , dunque , le conclusioni cui lo stesso è pervenuto. Non può parte appellante supplire a tale carenza probatoria mediante la richiesta di autorizzazione al deposito di copia dei fogli riepilogativi dal 2015 al 2018 ,da cui si evincerebbe la nomina di Responsabile tecnico da parte dell'amministratore dello;
tale richiesta si appalesa del tutto Parte_1 inammissibile trattandosi di documenti producibili sin dal primo grado di giudizio. Deve inoltre convenirsi con il primo giudice in ordine alla riscontrata carenza probatoria circa il mancato godimento delle ferie , dei permessi e/ o delle festività e del lavoro prestato nelle giornate di sabato , essendo noto, secondo il conforme orientamento della giurisprudenza, che incombe sul lavoratore fornire la prova positiva, la quale deve essere piena e rigorosa dell'esecuzione della prestazione lavorativa oltre i limiti legalmente o contrattualmente previsti. In particolare, ai fini del pagamento del lavoro straordinario, gli sconfinamenti in eccesso dall'orario di lavoro previsto dal contratto costituiscono l'oggetto precipuo dell'onere probatorio a carico del lavoratore che deduca di aver svolto la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro. Al tal riguardo, il lavoratore che domanda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario deve dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che la valutazione equitativa del giudice possa supplire l'assenza di siffatta prova. Parimenti in ordine al mancato godimento delle ferie , permessi e/ o festività l'onere della prova resta a carico del lavoratore in conformità a quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta (cfr. ex plurimis Cass. nr. 9599/2013). Nella specie , sul punto, nulla i testi di preciso hanno riferito , mentre l'unico TE a riferire della prestazione lavorativa anche nella giornata di sabato è stato la cui deposizione -come si è detto – resta limitata nel Persona_2 tempo avendo egli iniziato a lavorare con il ricorrente solo dal 2017 con una lunga interruzione( di circa un anno -otto mesi ) per essere andato nel suo paese di origine. Con A nulla comprovano,poi, le copie indicative dei relative alla giornate di sabato e prodotte in sede di note di trattazione scritta in primo grado, in quanto - come in modo ineccepibile rilevato dal primo giudice - le stesse non sono riferibili al ricorrente . Infine non può trovare accoglimento la richiesta istruttoria, pure reiterata in sede di gravame, di ordine di produzione in giudizio dei F.I.R quantomeno relativi al 2019 e delle fatture degli ultimi 10 anni, diretto a dimostrare l'apertura dell'impianto anche di sabato;
ed infatti già nel corso del giudizio di primo grado, a fronte dell'ordine di esibizione disposto dal Giudice di prime cure, l'appellata, con comunicazione trasmessa nel fascicolo telematico, aveva evidenziato che il registro cronologico di carico e scarico, ai sensi dell'art. 190, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, come riscritto dall'art. 1, comma 18, del D. Lgs. n. 116/2020, doveva essere conservato per tre anni, , ribadendo dunque in quella sede nonché in questa di non disporre più dei formulari anni 2017-2019. Quanto, infine , alla richiesta relativa all'indennità sostitutiva del preavviso e alla retribuzione del mese di maggio 2019 , va rilevato che risulta documentalmente comprovato che ,in data 17.4.2019, veniva notificata alla società appellata ordinanza di convalida di sequestro e decreto di sequestro preventivo dell'impianto, emessa dal GIP del Tribunale di S. Maria C. V. in data 15.4.2019 , nonché ordine di esecuzione del sequestro del 16.4.2019 ( per mero errore indicata dal primo giudice al 16.4.2020). A seguito di detto sequestro veniva intimato il licenziamento del ricorrente con lettera dallo stesso ricevuta in data 1.6.2019 . E' evidente, quindi , che nel caso di specie, si è verificata una ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione, in quanto la sospensione dell'attività d'impresa, è dipesa dal provvedimento di sequestro preventivo adottato dall'autorità penale.
Ne deriva che non è dovuta al ricorrente né l'indennità sostitutiva del preavviso, né la retribuzione di maggio 2019. Spetta invece all'odierno appellante sicuramente il trattamento di fine rapporto in base all'inquadramento posseduto che pacificamente non è stato corrisposto, come riconosciuto dalla stessa società datrice di lavoro che, in sede di note di trattazione scritta dell'8/15.10.2025 , ha ammesso non aver versato le somme maturate a titolo di TFR, preferendo attendere la definizione del giudizio alla luce delle ingiustificate rivendicazioni formulate dal lavoratore , pur avendo già provveduto al versamento dei oneri fiscali e previdenziali, come documentato dall'allegato F24 cumulativo(doc.3.) In punto di quantificazione del TFR ritiene questa Corte di dare prevalenza, rispetto ai conteggi come riformulati da parte appellante nel corso del presente giudizio, alle risultanze della CU 2020-( v. doc.1, nonché, l'ultimo cedolino paga- doc.2 , allegati alle predette note di trattazione scritta ) ove è quantificato l'importo maturato dall'appellante a titolo di TFR pari ad euro 13.439,28. Al pagamento di detta somma va , dunque , condannata la società appellata oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione al soddisfo. Atteso l'esito del giudizio, le spese del doppio grado vengono compensate tra le parti per la metà ; la restante parte cede a carico della società datrice di lavoro e si liquida come da successivo dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e , per l'effetto , in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma , condanna la società –odierna appellata-- al pagamento , in favore di della complessiva Parte_1 somma di euro 13.439,28 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della maturazione al soddisfo;
-dichiara compensate tra le parti per la metà le spese del doppio grado di giudizio e condanna la società appellata alla refusione, in favore dell'appellante
, della restante parte che liquida , quanto al primo grado, in euro 1.400,00 e, quanto al secondo grado, in euro 1.500,00, oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge, con attribuzione .
Così deciso in Napoli lì 16.10.2025 Il cons. est. rel. Il Presidente Dr. Rosa Bernardina Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.