Sentenza 9 novembre 2020
Rigetto
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 17/02/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01285/2025REG.PROV.COLL.
N. 05155/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5155 del 2021, proposto da ND EB, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Messina e Alberto Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Annalisa Cuomo e Andrea Camarda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Leone in Roma, via Appennini 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione quarta) n. 5058 del 9 novembre 2020
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza pubblica straordinaria del giorno 4 dicembre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni di parte appellata come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dalla determinazione dirigenziale prot. n. 349 del 13 giugno 2012 del Comune di Napoli di ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi relativamente all'immobile sito sul territorio comunale, alla via San Carlo alle Mortelle n. 7;
- dalla determinazione dirigenziale prot. n. 153/A del 23 aprile 2014, recante declaratoria di acquisizione gratuita dell'immobile suddetto al patrimonio del Comune;
- da tutti gli atti antecedenti, conseguenti o comunque connessi del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dalla sig.ra EB ND, proprietaria dell’immobile di via San Carlo alle Mortelle n. 7 dinanzi al T.a.r. per la Campania sulla base dei seguenti motivi:
a) nullità delle notifiche del 9 luglio 2012 e del 27 luglio 2015 in relazione alla violazione e falsa applicazione artt. 140, 143 e 148 c.p.c.
b) violazione e falsa applicazione artt. 3, 6, 10, 22, 31 e 33 d.P.R. n. 380/2001 violazione artt. 2 e 9 l. reg. n. 19/2001 – violazione artt. 1 e 3 l.n. 241/1990 violazione artt. 42 e 97 Costituzione – eccesso di potere per perplessità, travisamento, inesistenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, omessa valutazione, violazione del giusto procedimento
3. Con la sentenza n. 5058 del 9 novembre 2020 il T.a.r. per la Campania ha dichiarato inammissibile e, comunque, rigettato il ricorso, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di Napoli.
4. La sig.ra EB ND ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia affidando il proprio appello a due motivi così rubricati:
I - violazione e falsa applicazione artt. 140, 143 e 148 c.p.c. in combinato all'art. 21 bis legge n. 241/1990; art. 64 c.p.a.; art. 2697 c.c.; violazione dei principi generali in materia, erroneità dei presupposti, motivazione perplessa, omessa valutazione, errores in procedendo et iudicando;
II - violazione e falsa applicazione artt. 3, 6, 10, 22, 31 e 33 d.P.R. n. 380/2001, violazione artt. 2 e 9 l.reg.19/2001; violazione artt. 1 e 3 n. 241/1990, violazione artt. 42 e 97 Costituzione, violazione artt. 3, 24, 111 e 113 Cost. ed art. 1, commi 1° e 2°, c.p.a., violazione dei principi generali in materia di effettività della tutela giudiziaria, eccesso di potere per perplessità della motivazione, inesistenza dei presupposti, omessa valutazione.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Napoli, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con memorie del 30 e del 31 ottobre 2024 e repliche del 13 novembre 2024 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.
7. Con note del 27 novembre 2024 il Comune di Napoli ha, poi, chiesto che la decisione avvenisse sulla base degli atti depositati, senza previa discussione.
8. All’udienza pubblica straordinaria del 4 dicembre 2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
9. Con il primo motivo l’odierna appellante ha lamentato l’erroneità e l’ingiustizia della sentenza n. 5058/2020, nella parte in cui il T.a.r. aveva ritenuto “correttamente eseguita la notificazione del provvedimento acquisitivo effettuata in data 27 luglio 2015 ai sensi dell’art. 143”, basandosi sulla “mera annotazione della notizia del (suo) trasferimento…dalla via Nicotera n. 87”, in mancanza di qualsiasi “traccia” delle ricerche e delle indagini che l’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto svolgere per reperire informazioni utili sul suo eventuale nuovo domicilio.
10. Con il secondo motivo l’originaria ricorrente ha successivamente riproposto anche in appello le censure già formulate dinanzi al T.a.r. avverso l’ordinanza di demolizione delle opere abusive n. 349/2012, che non avrebbe potuto essere validamente adottata dall’Amministrazione in ragione della natura dei lavori realizzati - che avrebbero eventualmente potuto essere sanzionati ai sensi degli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 380/2001 e non dell’art. 31 del medesimo d.P.R. - e della avvenuta presentazione da parte di sua madre, sig.ra AN LU, responsabile dell’abuso, di una SCIA quale titolo per la loro esecuzione.
11. Tali censure non possono essere accolte, non potendo in alcun modo condurre ad una riforma della statuizione di irricevibilità del ricorso contenuta nella pronuncia appellata.
12. Correttamente, infatti, il T.a.r. per la Campania, nella sentenza n. 5058/2020, ha ritenuto irricevibile per tardività l’impugnazione della determinazione di acquisizione gratuita dell’immobile abusivo proposta dalla originaria ricorrente solo in data 15 maggio 2017 a fronte di una rituale notifica del provvedimento, avvenuta ben due anni prima, in data 27 luglio 2015, e parimenti irricevibile l’impugnazione del presupposto ordine di demolizione del 13 giugno 2012, espressamente citato in tale provvedimento.
13. Sul punto è, in verità, utile osservare, da un lato, che, in base ai documenti prodotti dal Comune di Napoli in primo grado, nel caso di specie risultano essere stati puntualmente espletati tutti gli adempimenti indicati dall’art. 143 c.p.c. per la notifica dell’atto, avendo l’ufficiale giudiziario - recatosi presso la residenza della ricorrente come risultante dall’anagrafe - proprio a seguito di tali adempimenti, sia appreso ed annotato che il destinatario risultava “trasferito” , sia attestato di aver effettuato il deposito dell’atto presso la Casa comunale del Comune di Napoli, dall’altro, che la circostanza dedotta dalla ricorrente del trasferimento della sua residenza presso il nuovo indirizzo solo nel settembre 2015, invece di supportare la tesi della nullità della notifica, depone anch’essa nel senso della correttezza e completezza dell’operato dell’ufficiale giudiziario, essendo ragionevolmente presumibile che la formalizzazione del trasferimento della residenza da parte della ricorrente fosse stata preceduta dal suo trasferimento “di fatto” nel periodo appena precedente. La circostanza che a margine dell’atto il messo notificatore abbia anche barrato una precedente annotazione di relata datata 22 luglio 2015 riportante “persona addetta alla ricezione degli atti” non sembra costituire, poi, un elemento in grado di influire in alcun modo sulla regolarità della notifica effettivamente compiuta, mentre i riferimenti di parte appellante ad adempimenti ulteriori a quelli previsti dall’art. 143 c.p.c. cui l’ufficiale giudiziario sarebbe stato tenuto e a precedenti giurisprudenziali riguardanti fattispecie assai differenti risultano, in verità inconferenti, non potendo supportare in alcun modo la pretesa fondatezza dell’appello.
14. La conferma della sentenza appellata in relazione alla declaratoria di irricevibilità del ricorso avverso la determinazione di acquisizione gratuita al patrimonio e avverso l’ordine di demolizione, come detto, espressamente citato in tale provvedimento, rende, infine, superfluo l’esame degli ulteriori motivi di doglianza, concernenti il merito della stessa ingiunzione di demolizione.
15. L’appello deve, dunque, come anticipato, essere integralmente rigettato.
16. Per la particolarità delle questioni trattate sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO