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Sentenza 2 febbraio 2025
Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 02/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Dora Bonifacio Presidente relatore dott. Antonino Fichera Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.231/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
31 maggio 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. PATANE' ALFIO GAETANO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. CORSARO ALFIO ANTONIO
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 155/2021 pubblicata il
11/01/2021.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
All'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere Pt_2
integralmente il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata poiché errata e contra legem, statuendo quanto appresso: 1) Ritenere
e Dichiarare la nullità della consulenza tecnica di Ufficio redatta dall'ing.
sulla scorta di documenti acquisiti in corso di consulenza Persona_1 tecnica presso l'Ufficio tecnico di Riposto, come riferito platealmente nella sua consulenza ed in coerenza sotto tale profilo rigettare la domanda spiegata dall'appellato per assoluta mancanza di prova. 2) Nel MERITO: RITENERE E
DICHIARARE NULLO E PRIVO DI EFFICACIA GIURIDICA la lettera di incarico professionale e direzione lavori perché accettato e conferito nei confronti di un non abilitato e Controparte_2
competente per legge e quindi contrario alle norme imperative previste dal ns. codice civile ed in conseguenza dichiarare che nessun compenso spettava sia allo stesso geometra che all'ingegnere incaricato dallo stesso perché vietato per legge ex art,2231 c.c. 4)CONDANNARE parte appellata, alle spese e compensi del doppio grado del giudizio, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.
Per Parte Appellata:
Voglia la Corte d'Appello adita rigettare la preliminare istanza di inibitoria;
dichiarare inammissibile l'appello proposto per i motivi illustrati, ovvero rigettarlo nel merito e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. In subordine, riconoscere all'appellato la minor somma di €
18.450,00 oltre accessori di legge. Il tutto con il favore di spese e compensi di questo grado di giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 155/2021 pubblicata il 11/01/2021 il Tribunale di Catania condannava a pagare a Parte_1 [...]
€ 36.900,00, oltre IVA e CP, oltre interessi legali dalla CP_1
domanda al soddisfo;
rigettava ogni altra domanda e condannava
[...]
l pagamento in favore dello Stato delle spese legali, per Parte_1
la difesa di ponendo definitivamente a carico della Controparte_1
e spese delle CTU. Parte_1
ha proposto tempestivo appello per le ragioni Parte_1
meglio indicate in motivazione, formulando le conclusioni sopra trascritte.
pag. 2/9 Si è costituito instando per il rigetto del gravame, Controparte_1
concludendo come riportato in epigrafe.
Con ordinanza del 7 luglio 2021 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Indi, all'udienza del 31/05/2024, sulle conclusioni come precisate a verbale, la
Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, denuncia la Parte_1
nullità insanabile della consulenza tecnica redatta in primo grado perché' sarebbe stata redatta sulla scorta di documenti acquisiti in corso di consulenza esistenti presso il Comune di Riposto e non su documenti prodotti da parte appellata nei termini di cui all'art.183 vi comma cpc.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Ed invero, risulta dagli atti del fascicolo di primo grado che tutti i documenti utilizzati dal CTU sono stati tempestivamente prodotti dalle parti con le memorie istruttorie e sono stati legittimamente acquisiti dal CTU, poiché all'uopo autorizzato dal primo giudice, il quale aveva ordinato al di CP_3
Riposto il deposito ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione relativa alla pratica edilizia e successivamente aveva disposto che venissero acquisiti dal consulente (vedi ordinanze del 19/01/2018 e del 04/06/2018).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha denunciato la nullità insanabile della lettera di incarico professionale e direzione lavori stipulato fra il geom. e la società . ex Controparte_1 Parte_1
art.2231 c.c.
In particolare l'appellante rileva che:
pag. 3/9 - la Cassazione in modo monolitico ha affermato “che per il disposto dell'art.2231 c.c. l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale, effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, dà luogo a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, rilevabile anche d'ufficio e privando il contratto di qualsiasi effetto, non attribuisce al professionista nessuna azione per il pagamento della retribuzione”( citando all'uopo Cass,16.01.1996 n°305);
b) dalla semplice lettura della lettera dell'incarico (sia quella prodotta in primo grado dall'appellato che quella prodotta dall'appellante) si evince che la società Parte committente aveva affidato al Geom. l'incarico di progettista e CP_1
direttore dei lavori per la realizzazione di 12 unità unifamiliari da realizzarsi in
Riposto e tra le attività specificamente indicate vi era la progettazione delle singole unità con la presentazione dei progetti agli uffici competenti per ottenere i pareri, la direzione e alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche
(emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliando nella buona riuscita) nonché
l'accertamento dell'esecuzione dei lavori e assistenza al collaudo nelle successive fasi di avanzamento;
era altresì previsto che il tecnico poteva delegare altri tecnici aventi titolo abilitativo e subentrare nelle fasi di progetto (v. art. 4 della lettera);
- il geom. non poteva espletare quelle attività professionali previste CP_1
nell'incarico, stante che quella attività professionali poteva e può essere svolta da un ingegnere iscritto all'albo, tanto che, come emerso dagli accertamenti del
CTU i progetti erano stati firmati dall' Ingegnere Persona_2
- la competenza dell'appellato, in base alle leggi vigenti, all'epoca della lettera di incarico (2012 o 2013),era ed è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato, tranne che non si trattasse di alle pag. 4/9 strutture in cemento armato relativamente ad edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedono particolari operazioni di calcolo, essendo riservata, invece, agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato;
- il contratto stipulato da chi non poteva eseguire l'opera, essendo nullo per legge, perché il professionista incaricato non è abilitato ad esplicitare tale attività intellettuale, priva il contratto di qualsiasi effetto giuridico ed in contrario non rileva la circostanza che il progetto dell'opera sia stato firmato per incarico del
Geometra, da un ingegnere, in quanto l'incarico accettato dal Geometra essendo nullo per legge, inficia di nullità anche l'incarico che il geometra ha dato all'ing.
(Cass.15/02/2005 n°3021) e, in ogni caso, la possibilità di delegare Per_2
prevista nel contratto non può che riferirsi alla medesima attività di geometra, ossia cioè avrebbe potuto delegare le funzioni inerenti all'ambito della sua attività di geometra e non dare incarico ad un professionista abilitato.
Parte appellata ha confutato tale eccezione, rilevando che la norma invocata è finalizzata ad evitare che talune attività, connotate da uno speciale grado di perizia ed esperienza, siano svolte esclusivamente da soggetti abilitati mediante l'esame di Stato e che ciò non era accaduto nel caso di specie, nel quale il geom. ha agito sia come tecnico in proprio per le parti di attività riservate CP_1
alla sua competenza, sia quale mandatario affinché delegasse le parti a lui non consentite ad un tecnico munito della necessaria abilitazione. Ha dedotto, inoltre, sul piano formale, che l'eccezione relativa alla nomina dell'ingegnere è preclusa in appello poiché riguarda un vizio di delega e cioè una eccezione di merito non rilevabile d'ufficio.
Il motivo è fondato e va accolto.
Occorre premettere, in fatto, che non risulta contestato che il geom. non poteva espletare quelle attività professionali previste CP_1 nell'incarico, posto che dalla documentazione progettuale emerge che gli edifici pag. 5/9 erano destinati ad abitazione e richiedevano la realizzazione di opere in cemento armato, ossia attività che, in base alle norme previste dal R.D. n. 274 del 1929, art. 16 e dal R.D. n. 2229 del 1939, art. 1, sono riservate agli ingegneri.
Parte
Parimenti incontestato è che nessun incarico è stato conferito dalla all'ing.
Per_2
Ciò premesso, risulta pacifico che l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi dell'art. 2231, a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con conseguente non spettanza di alcun compenso per l'attività svolta.
In particolare, la Corte di Cassazione (sent. n. 2038/2019 con la quale è stata confermata la decisione di appello che aveva dichiarato la nullità del progetto predisposto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri ed architetti, pur se la progettazione e la direzione dei lavori delle strutture in cemento armato erano state poste in essere da un architetto) ha chiarito che non rileva in contrario la circostanza che il progetto dell'opera risulti redatto da altro professionista cui quello incaricato si sia al riguardo rivolto, poiché è proprio dal personale possesso del titolo abilitante da parte di quest'ultimo che dipende la validità del negozio: “la Corte non può che ribadire il principio per cui il progetto redatto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri è illegittimo, a nulla rilevando né che sia stato controfirmato da un ingegnere, né che un ingegnere abbia eseguito i calcoli del cemento armato e diretto le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, assumendosi la relativa responsabilità. Ne consegue che, nella suddetta ipotesi, il rapporto tra il geometra ed il cliente è radicalmente nullo ed al primo non spetta alcun compenso per l'opera svolta, ai sensi dell'art. 2231 c.c. (Cass. n. 6402 del 2011)
E' appena il caso di ricordare che nell'ambito della disciplina normativa sopra
pag. 6/9 evidenziato, dal quale emerge una chiara ripartizione di competenze tra geometri ed altri professionisti in riferimento alla progettazione ed alla direzione di opere relative a costruzioni ed edifici, trova fondamento l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti sono illegittime, cosicchè a rendere legittimo un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perchè
è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, trattandosi di incombenze che devono essere inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità”.
Peraltro, è appena il caso di rilevare che non è consentito neppure al committente scindere dalla progettazione generale quella relativa alle opere in cemento armato poiché non è possibile enucleare e distinguere un'autonoma attività, per la parte di tali lavori, riconducibile ad un ingegnere o ad un architetto
(cfr. CdS 28/04/2011, n.2537).
Nessuna rilevanza ha, dunque, la circostanza che nella lettera di incarico il
Geom. sia stato autorizzato a delegare altri tecnici aventi titolo CP_1
abilitativo e subentrare nelle fasi di progetto, posto che l'incarico in parola non poteva che essere affidato direttamente dal committente al tecnico munito di titolo – circostanza non verificatasi nel caso in esame – e sicuramente il delegante ( non poteva che delegare le prestazioni che egli stesso CP_1
poteva svolgere.
Ne consegue che, dichiarata la nullità assoluta del rapporto tra il professionista
Geom. e il cliente con conseguente CP_1 Parte_1
pag. 7/9 inefficacia della lettera di incarico all'uopo stipulata, la domanda proposta da volta ad ottenere il pagamento della prestazione va rigettata. Controparte_1
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma oggetto della domanda rigettata, esclusa la fase di trattazione non espletata in questo grado del giudizio).
Vanno, infine, poste a carico dell'odierno appellato le spese delle CTU svolte in primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 155/2021 CP_1
pubblicata in data 11/01/2021 ed in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
a) dichiara la nullità assoluta del rapporto tra il professionista Geom. CP_1
e il cliente con conseguente inefficacia della lettera di Parte_1 incarico all'uopo stipulata, e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da volta ad ottenere il pagamento della prestazione;
Controparte_1
b) condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 7.616,00, e quanto al presente gravame, in complessivi € 6.946,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) pone definitivamente a carico di le spese di CTU svolte Controparte_1
nel primo grado del giudizio.
Così deciso, in data 31/01/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Presidente relatore/ estensore
Dott. Dora Bonifacio
pag. 8/9 pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Dora Bonifacio Presidente relatore dott. Antonino Fichera Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.231/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
31 maggio 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. PATANE' ALFIO GAETANO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. CORSARO ALFIO ANTONIO
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 155/2021 pubblicata il
11/01/2021.
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante:
All'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere Pt_2
integralmente il presente atto di appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata poiché errata e contra legem, statuendo quanto appresso: 1) Ritenere
e Dichiarare la nullità della consulenza tecnica di Ufficio redatta dall'ing.
sulla scorta di documenti acquisiti in corso di consulenza Persona_1 tecnica presso l'Ufficio tecnico di Riposto, come riferito platealmente nella sua consulenza ed in coerenza sotto tale profilo rigettare la domanda spiegata dall'appellato per assoluta mancanza di prova. 2) Nel MERITO: RITENERE E
DICHIARARE NULLO E PRIVO DI EFFICACIA GIURIDICA la lettera di incarico professionale e direzione lavori perché accettato e conferito nei confronti di un non abilitato e Controparte_2
competente per legge e quindi contrario alle norme imperative previste dal ns. codice civile ed in conseguenza dichiarare che nessun compenso spettava sia allo stesso geometra che all'ingegnere incaricato dallo stesso perché vietato per legge ex art,2231 c.c. 4)CONDANNARE parte appellata, alle spese e compensi del doppio grado del giudizio, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.
Per Parte Appellata:
Voglia la Corte d'Appello adita rigettare la preliminare istanza di inibitoria;
dichiarare inammissibile l'appello proposto per i motivi illustrati, ovvero rigettarlo nel merito e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata. In subordine, riconoscere all'appellato la minor somma di €
18.450,00 oltre accessori di legge. Il tutto con il favore di spese e compensi di questo grado di giudizio, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 155/2021 pubblicata il 11/01/2021 il Tribunale di Catania condannava a pagare a Parte_1 [...]
€ 36.900,00, oltre IVA e CP, oltre interessi legali dalla CP_1
domanda al soddisfo;
rigettava ogni altra domanda e condannava
[...]
l pagamento in favore dello Stato delle spese legali, per Parte_1
la difesa di ponendo definitivamente a carico della Controparte_1
e spese delle CTU. Parte_1
ha proposto tempestivo appello per le ragioni Parte_1
meglio indicate in motivazione, formulando le conclusioni sopra trascritte.
pag. 2/9 Si è costituito instando per il rigetto del gravame, Controparte_1
concludendo come riportato in epigrafe.
Con ordinanza del 7 luglio 2021 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Indi, all'udienza del 31/05/2024, sulle conclusioni come precisate a verbale, la
Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, denuncia la Parte_1
nullità insanabile della consulenza tecnica redatta in primo grado perché' sarebbe stata redatta sulla scorta di documenti acquisiti in corso di consulenza esistenti presso il Comune di Riposto e non su documenti prodotti da parte appellata nei termini di cui all'art.183 vi comma cpc.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Ed invero, risulta dagli atti del fascicolo di primo grado che tutti i documenti utilizzati dal CTU sono stati tempestivamente prodotti dalle parti con le memorie istruttorie e sono stati legittimamente acquisiti dal CTU, poiché all'uopo autorizzato dal primo giudice, il quale aveva ordinato al di CP_3
Riposto il deposito ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione relativa alla pratica edilizia e successivamente aveva disposto che venissero acquisiti dal consulente (vedi ordinanze del 19/01/2018 e del 04/06/2018).
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante ha denunciato la nullità insanabile della lettera di incarico professionale e direzione lavori stipulato fra il geom. e la società . ex Controparte_1 Parte_1
art.2231 c.c.
In particolare l'appellante rileva che:
pag. 3/9 - la Cassazione in modo monolitico ha affermato “che per il disposto dell'art.2231 c.c. l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale, effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge, dà luogo a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, rilevabile anche d'ufficio e privando il contratto di qualsiasi effetto, non attribuisce al professionista nessuna azione per il pagamento della retribuzione”( citando all'uopo Cass,16.01.1996 n°305);
b) dalla semplice lettura della lettera dell'incarico (sia quella prodotta in primo grado dall'appellato che quella prodotta dall'appellante) si evince che la società Parte committente aveva affidato al Geom. l'incarico di progettista e CP_1
direttore dei lavori per la realizzazione di 12 unità unifamiliari da realizzarsi in
Riposto e tra le attività specificamente indicate vi era la progettazione delle singole unità con la presentazione dei progetti agli uffici competenti per ottenere i pareri, la direzione e alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche
(emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliando nella buona riuscita) nonché
l'accertamento dell'esecuzione dei lavori e assistenza al collaudo nelle successive fasi di avanzamento;
era altresì previsto che il tecnico poteva delegare altri tecnici aventi titolo abilitativo e subentrare nelle fasi di progetto (v. art. 4 della lettera);
- il geom. non poteva espletare quelle attività professionali previste CP_1
nell'incarico, stante che quella attività professionali poteva e può essere svolta da un ingegnere iscritto all'albo, tanto che, come emerso dagli accertamenti del
CTU i progetti erano stati firmati dall' Ingegnere Persona_2
- la competenza dell'appellato, in base alle leggi vigenti, all'epoca della lettera di incarico (2012 o 2013),era ed è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato, tranne che non si trattasse di alle pag. 4/9 strutture in cemento armato relativamente ad edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedono particolari operazioni di calcolo, essendo riservata, invece, agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato;
- il contratto stipulato da chi non poteva eseguire l'opera, essendo nullo per legge, perché il professionista incaricato non è abilitato ad esplicitare tale attività intellettuale, priva il contratto di qualsiasi effetto giuridico ed in contrario non rileva la circostanza che il progetto dell'opera sia stato firmato per incarico del
Geometra, da un ingegnere, in quanto l'incarico accettato dal Geometra essendo nullo per legge, inficia di nullità anche l'incarico che il geometra ha dato all'ing.
(Cass.15/02/2005 n°3021) e, in ogni caso, la possibilità di delegare Per_2
prevista nel contratto non può che riferirsi alla medesima attività di geometra, ossia cioè avrebbe potuto delegare le funzioni inerenti all'ambito della sua attività di geometra e non dare incarico ad un professionista abilitato.
Parte appellata ha confutato tale eccezione, rilevando che la norma invocata è finalizzata ad evitare che talune attività, connotate da uno speciale grado di perizia ed esperienza, siano svolte esclusivamente da soggetti abilitati mediante l'esame di Stato e che ciò non era accaduto nel caso di specie, nel quale il geom. ha agito sia come tecnico in proprio per le parti di attività riservate CP_1
alla sua competenza, sia quale mandatario affinché delegasse le parti a lui non consentite ad un tecnico munito della necessaria abilitazione. Ha dedotto, inoltre, sul piano formale, che l'eccezione relativa alla nomina dell'ingegnere è preclusa in appello poiché riguarda un vizio di delega e cioè una eccezione di merito non rilevabile d'ufficio.
Il motivo è fondato e va accolto.
Occorre premettere, in fatto, che non risulta contestato che il geom. non poteva espletare quelle attività professionali previste CP_1 nell'incarico, posto che dalla documentazione progettuale emerge che gli edifici pag. 5/9 erano destinati ad abitazione e richiedevano la realizzazione di opere in cemento armato, ossia attività che, in base alle norme previste dal R.D. n. 274 del 1929, art. 16 e dal R.D. n. 2229 del 1939, art. 1, sono riservate agli ingegneri.
Parte
Parimenti incontestato è che nessun incarico è stato conferito dalla all'ing.
Per_2
Ciò premesso, risulta pacifico che l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi dell'art. 2231, a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con conseguente non spettanza di alcun compenso per l'attività svolta.
In particolare, la Corte di Cassazione (sent. n. 2038/2019 con la quale è stata confermata la decisione di appello che aveva dichiarato la nullità del progetto predisposto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri ed architetti, pur se la progettazione e la direzione dei lavori delle strutture in cemento armato erano state poste in essere da un architetto) ha chiarito che non rileva in contrario la circostanza che il progetto dell'opera risulti redatto da altro professionista cui quello incaricato si sia al riguardo rivolto, poiché è proprio dal personale possesso del titolo abilitante da parte di quest'ultimo che dipende la validità del negozio: “la Corte non può che ribadire il principio per cui il progetto redatto da un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri è illegittimo, a nulla rilevando né che sia stato controfirmato da un ingegnere, né che un ingegnere abbia eseguito i calcoli del cemento armato e diretto le relative opere, perché è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, assumendosi la relativa responsabilità. Ne consegue che, nella suddetta ipotesi, il rapporto tra il geometra ed il cliente è radicalmente nullo ed al primo non spetta alcun compenso per l'opera svolta, ai sensi dell'art. 2231 c.c. (Cass. n. 6402 del 2011)
E' appena il caso di ricordare che nell'ambito della disciplina normativa sopra
pag. 6/9 evidenziato, dal quale emerge una chiara ripartizione di competenze tra geometri ed altri professionisti in riferimento alla progettazione ed alla direzione di opere relative a costruzioni ed edifici, trova fondamento l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri e degli architetti sono illegittime, cosicchè a rendere legittimo un progetto redatto da un geometra non rileva che esso sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato e diriga le relative opere, perchè
è il professionista competente che deve essere, altresì, titolare della progettazione, trattandosi di incombenze che devono essere inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità”.
Peraltro, è appena il caso di rilevare che non è consentito neppure al committente scindere dalla progettazione generale quella relativa alle opere in cemento armato poiché non è possibile enucleare e distinguere un'autonoma attività, per la parte di tali lavori, riconducibile ad un ingegnere o ad un architetto
(cfr. CdS 28/04/2011, n.2537).
Nessuna rilevanza ha, dunque, la circostanza che nella lettera di incarico il
Geom. sia stato autorizzato a delegare altri tecnici aventi titolo CP_1
abilitativo e subentrare nelle fasi di progetto, posto che l'incarico in parola non poteva che essere affidato direttamente dal committente al tecnico munito di titolo – circostanza non verificatasi nel caso in esame – e sicuramente il delegante ( non poteva che delegare le prestazioni che egli stesso CP_1
poteva svolgere.
Ne consegue che, dichiarata la nullità assoluta del rapporto tra il professionista
Geom. e il cliente con conseguente CP_1 Parte_1
pag. 7/9 inefficacia della lettera di incarico all'uopo stipulata, la domanda proposta da volta ad ottenere il pagamento della prestazione va rigettata. Controparte_1
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma oggetto della domanda rigettata, esclusa la fase di trattazione non espletata in questo grado del giudizio).
Vanno, infine, poste a carico dell'odierno appellato le spese delle CTU svolte in primo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 155/2021 CP_1
pubblicata in data 11/01/2021 ed in totale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
a) dichiara la nullità assoluta del rapporto tra il professionista Geom. CP_1
e il cliente con conseguente inefficacia della lettera di Parte_1 incarico all'uopo stipulata, e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da volta ad ottenere il pagamento della prestazione;
Controparte_1
b) condanna la parte appellata al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in complessivi € 7.616,00, e quanto al presente gravame, in complessivi € 6.946,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
c) pone definitivamente a carico di le spese di CTU svolte Controparte_1
nel primo grado del giudizio.
Così deciso, in data 31/01/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Presidente relatore/ estensore
Dott. Dora Bonifacio
pag. 8/9 pag. 9/9