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Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 30/01/2024, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
composto dai magistrati:
Lucia SEBASTIANI Presidente rel.
Ettore DI ROBERTO Giudice
Maurizio DRIGANI Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella procedura n. R.G. 1954/2023 avente per oggetto: SEPARAZIONE SU
DOMANDA CONGIUNTA DEI CONIUGI
Promossa con ricorso congiuntamente depositato da
, nato il [...] a [...] e residente alla Parte_1
Spezia
c.f. avv. SORIANI EMANUELE C.F._1
e
, nata il [...] a [...] e residente alla Controparte_1
Spezia
c.f. avv. SORIANI EMANUELE C.F._2
1 e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 2.11.2023 sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
Precisate congiuntamente dalle parti all'udienza del 16.1.2024:
“La casa coniugale sita in La Spezia, Scalinata Toscanini 20 interno 4 CP_2
in comproprietà tra i coniugi, rimane nella disponibilità del Sig. Parte_1
, il quale provvederà al pagamento degli oneri condominiali, delle
[...]
bollette delle utenze, nonché a tutte le spese necessarie alla sua manutenzione. rinuncia fin d'ora alla richiesta di una Controparte_1
somma a titolo di indennità di occupazione nei confronti del Sig. . Parte_1
- La Sig.ra provvederà a ritirare dalla casa coniugale gli Controparte_1 arredi di Sua proprietà.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. anche sottoscritto personalmente e depositato in data 30.10.2023, deducendo di aver contratto matrimonio concordatario alla Spezia il 25.2.1984 (atto trascritto nei registri di Stato Civile del suddetto Comune al n. 24 parte II serie A dell'anno 1984), di aver avuto un figlio ( , nato il [...], maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente) e di essere venuta meno la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle condizioni riportate in epigrafe.
2 Il P.M. ha apposto il visto in data 2.11.2023.
All'udienza del 16.1.2024 dinanzi al Giudice relatore le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi, confermando le condizioni come specificate in epigrafe, e dichiarandosi economicamente indipendenti.
La causa è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Tanto premesso, si osserva che:
- le parti hanno congiuntamente dichiarato la volontà di porre fine alla convivenza matrimoniale, ribadendo di non volersi riconciliare: la domanda di separazione va pertanto accolta alla stregua dell'art. 158
c.c.
- le parti hanno confermato le condizioni della separazione concordate come da verbale di udienza: tali condizioni non sono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
PER TALI MOTIVI
definitivamente pronunciando in camera di consiglio nella causa R.G.
1954/2023
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, generalizzati come in epigrafe, omologando le seguenti CP_1
condizioni concordate:
“La casa coniugale sita in La Spezia, Scalinata Toscanini 20 interno 4 CP_2
in comproprietà tra i coniugi, rimane nella disponibilità del Sig. Parte_1
, il quale provvederà al pagamento degli oneri condominiali, delle
[...]
3 bollette delle utenze, nonché a tutte le spese necessarie alla sua manutenzione. rinuncia fin d'ora alla richiesta di una Controparte_1
somma a titolo di indennità di occupazione nei confronti del Sig. . Parte_1
- La Sig.ra provvederà a ritirare dalla casa coniugale gli Controparte_1 arredi di Sua proprietà.”
Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 18.1.2024
Il presidente est.
Lucia SEBASTIANI
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