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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/05/2025, n. 1870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1870 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2422/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2422/2022 tra le parti:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIA IDA Parte_1 C.F._1
CLAUSI (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore C.F._2
in Firenze, Via G. Massaia n. 88
ATTRICE
(P.IVA ), in persona del _1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore IG. , con sede in Torre Pellice (TO), Via Controparte_2
Angrogna n. 18, con il patrocinio dell'avv. PAOLO VELLUTO (C.F. ), C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Torino, C.so Peschiera n. 164
CONVENUTA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore dott. con sede in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, con il Controparte_4
patrocinio degli avv.ti MARZIA DANESI (C.F. e CLAUDIO FANTONI C.F._4
(C.F. , elettivamente domiciliata presso la propria sede legale C.F._5
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: altri contratti atipici pagina 1 di 12 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“il Giudice adito Voglia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le causali di cui all'atto di citazione, dichiarare nullo e/o annullabile e/o invalido e/o inefficace e/o revocabile il contratto sottoscritto dalla Sig.ra – nell'interesse della Sig.ra – Parte_1 Parte_2 con la casa di Cura Il Gignoro in data 16.06.2017, con particolare riferimento all'impegno economico ivi stabilito, per essere stato il medesimo stipulato in dispregio di quanto disposto dall'art. 1498 c.c. e, per l'effetto condannare l'odierna convenuta alla restituzione, in favore della Sig.ra Parte_1 delle somme da quest'ultima corrisposte - nell'interesse della madre Sig.ra - in Parte_2 virtù del suddetto contratto, e pari ad €.15.459,86 oltre interessi, in quanto
indebiti. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“in ogni caso respingere le pretese di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni dedotte;
- per il solo caso in cui venisse accertato il diritto di parte attrice con conseguente condanna dell'esponente alla restituzione di somme, accertare il diritto dell'esponente a ricevere dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_3
con sede in Firenze, piazza Santa Maria Nuova, n. 1, per le ragioni dedotte, la somma di cui è stata condannata a restituire alla IGnora e per l'effetto condannare l' Pt_1 Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Firenze,
[...] piazza Santa Maria Nuova, n. 1 alla restituzione di dette somme in favore dell'esponente.
Con vittoria di spese e compensi inclusi rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a.”.
CONCLUSIONI PER PARTE TERZA CHIAMATA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis:
In via preliminare
1) Voglia accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito in favore di quello Amministrativo, per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente atto e per l'effetto dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda proposta dal ricorrente, con ogni consequenziale pronuncia.
pagina 2 di 12 2) Voglia, in ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione parziale dell'asserito credito vantato da parte attrice nei confronti dell' per i motivi di cui in atti, con Parte_3
ogni consequenziale pronuncia.
Nel merito
In tesi, Voglia respingere integralmente tutte le domande formulate da parte attrice poiché infondate in fatto e diritto e comunque non provate, per i motivi di cui in narrativa.
In ipotesi, ove accolta la domanda di parte attrice, Voglia comunque respingere la domanda di manleva proposta , poiché infondata e non provata, con ogni _1
consequenziale pronuncia.
In denegata ipotesi, ove accolta la domanda di parte attrice e la domanda di manleva proposta dalla
, Voglia comunque l'Ill.mo Giudice escludere dalle somme CP_1 _1 eventualmente poste a carico dell' , ogni importo relativo a causali Parte_3
diverse dalla quota sanitaria, per i motivi di cui in narrativa.
In ogni ipotesi, con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre spese generali ed accessori come per legge.
In via istruttoria, si insiste nelle contestazioni e conseguente opposizione alle prove richieste da parte attrice per le motivazioni di cui alle memorie ex art. 183 c.p.c. n. 2 e n. 3.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, la IG.ra a convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, chiedendone la condanna, previo accertamento della nullità e/o _1
annullabilità del contratto sottoscritto tra le parti, alla restituzione della somma di euro 15.459,86.
In particolare, l'attrice a sostengo della propria domanda, ha evidenziato:
- che, in data 13 gennaio 2015, la IG.ra madre della IG.ra è stata Parte_2 Parte_1 sottoposta a visita specialistica geriatrica, all'esito della quale il dott. ha riscontrato un Persona_1
decadimento cognitivo della paziente, una disabilità della stessa nelle IADL (attività strumentali della vita quotidiana) e una quasi completa disabilità nelle ADL (attività della vita quotidiana);
- che, in data 13 febbraio 2015, il dott. ha certificato che la paziente era “affetta da Demenza di Per_1
Alzheimer di grado moderato-severo. […] E' completamente disabile nelle IADL e quasi completamente nelle ADL”;
pagina 3 di 12 - che, all'esito dell'accertamento presso la commissione medica per l'accertamento dell'handicap, è stato certificato, in capo alla IG.ra un “Severo decadimento cognitivo incontinenza” Parte_2 con diagnosi funzionale “Portatore di handicap in situazione di gravità”;
- che, in ragione di tali circostanze, l'attrice, non essendo più in grado di accudire la madre non autosufficiente, ha attivato la procedura finalizzata alla valutazione dello stato di bisogno della IG.ra di cui alla n. 66/2008; Pt_2 Parte_4
- che l'Unità di Valutazione Multidimensionale del Distretto di Firenze, con provvedimento del 7 aprile
2016 Prot. 2189/2016, ha accertato che “[…] la Sig.ra si trova nella condizione di Parte_2 non autosufficienza con alto indice di gravità accertati ai sensi della LR 66/2008 […]” ed ha conseguentemente approvato il Piano Assistenziale Personalizzato (PAP) avente ad oggetto il percorso assistenziale domiciliare presso una RSA;
- che, in data 16 giugno 2017, la IG.ra ha stipulato, nell'interesse della madre, il Parte_1 contratto per il ricovero di quest'ultima presso la struttura CSD Casa di Riposo “Il Gignoro”, avente ad oggetto l'erogazione del servizio residenziale, sanitario e assistenziale;
- che, ai sensi dell'art. 5 del predetto contratto, la quota sanitaria è stata posta a carico del Servizio
Sanitario Nazionale ed erogata alla RSA direttamente dalla ASL competente, mentre la quota sociale è stata posta integralmente a carico del familiare del residente;
- che, tuttavia, il malato di Alzheimer, ove ricoverato in una struttura, riceve cure aventi natura prevalentemente sanitaria, con l'inevitabile conseguenza che dette cure non devono essere sostenute né dal paziente né dai suoi congiunti.
- che la IG.ra è stata ricoverata presso la Casa di Riposo “Il Gignoro” sino al suo Parte_2
decesso, avvenuto in data 16 febbraio 2018;
- che la IG.ra per tramite del proprio difensore, con raccomandata A/R del 24 aprile Parte_1
2021, ha invitato la Casa di Cura e la ad aderire alla _1
stipulazione di negoziazione assistita ex art. 2 D.L. n. 132/2014;
- che, nonostante l'adesione dell'odierna convenuta, tale procedimento si chiudeva con verbale negativo.
Costituitasi regolarmente in giudizio, eccependo _1 preliminarmente la nullità della citazione, nonché il difetto di legittimazione ad agire dell'attrice, ha chiesto il rigetto delle domande dalla medesima proposte e, in subordine, in caso di accoglimento,
pagina 4 di 12 previa autorizzazione alla relativa chiamata in causa, la condanna dell' a Parte_3
tenere indenne e manlevare la convenuta dagli effetti di un eventuale accoglimento delle pretese attoree.
All'udienza del 26 luglio 2022, è stata disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, stante la nullità della medesima.
Integrato correttamente in contraddittorio, si costituiva in giudizio anche l' Parte_3
, la quale, oltre ad associarsi alle contestazioni mosse dalla convenuta in merito all'infondatezza
[...]
delle domande formulate, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'intervenuta parziale prescrizione del credito azionato, chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda di manleva formulata nei propri confronti, in quanto infondata.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, nonché tramite l'assunzione di prove testimoniali.
All'udienza del 28 gennaio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Come noto, il giudicante, nella fase decisionale, è tenuto a rispettare l'ordine previsto dal codice di rito nelle diverse questioni da affrontare.
1. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo, sollevata dall' . Parte_3
Difatti, non pare condivisibile la prospettazione operata sul punto, posto che la questione relativa alla addebitabilità a carico della parte pubblica di una obbligazione di natura assistenziale, quale è la integrazione della retta di ospitalità, si ricollega a presupposti prefigurati dalla legge e, quindi, esclude l'esercizio di potere discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione.
A tal proposito, è opportuno richiamare il costante orientamento della Corte di legittimità, relativo alle controversie aventi ad oggetto l'identificazione del soggetto obbligato al pagamento delle rette di degenza di pazienti non autosufficienti presso le strutture sanitarie, secondo il quale “la controversia promossa nei confronti della ASL per il pagamento delle rette di degenza dei malati appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega all'esercizio di poteri discrezionali della P.A., avendo ad oggetto il corrispettivo per un'obbligazione
pagina 5 di 12 fondata su presupposti determinati dalla legge” (cfr. Cass. SS. UU. n. 22033/2014, Cass. SS.UU. n.
20401/2019).
Sussiste dunque la giurisdizione del giudice adito.
2. Parimenti, non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione formulata dalla terza chiamata, in quanto il decorso del relativo termine risulta essere stato tempestivamente interrotto dalla notifica dell'invito alla stipula di una negoziazione assistita in data 27 aprile 2021.
Non v'è dubbio, infatti, che al suddetto invito possa essere riconosciuto valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. e dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., tenuto conto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., non è soggetto
a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né
l'osservanza di particolari adempimenti, occorrendo soltanto che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto [...]” (cfr. Cass. n. 18631/2021, in motivazione).
A nulla rileva il fatto che la missiva di cui sopra non sia stata inviata anche all' Parte_3
.
[...]
D'altronde, affinché si produca l'effetto interruttivo, è sufficiente che l'atto a ciò finalizzato sia notificato al soggetto passivo del diritto stesso.
Ed invero, nel caso di specie, la IGnora agisce nei confronti di Parte_1 [...]
, al fine di ottenere la restituzione delle somme corrisposte a quest'ultima in _1
forza del contratto sottoscritto tra le parti medesime.
Pertanto, tenuto conto che il petitum attiene alla retta relativa al periodo intercorrente tra il 16 giugno
2017, data della stipula del contratto, ed il 21 marzo 2018, data in cui è avvenuto il decesso della IG.ra
(cfr. docc. n. 8 e 9 di parte attrice), non si è verificato alcun effetto estintivo. Parte_2
3. Riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta, va premesso che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione, consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale.
pagina 6 di 12 Ne deriva che non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione attiva o passiva si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Ciò posto, risulta evidente che l'eccezione sollevata dalla non _1 attenga tanto alla legittimazione passiva, bensì al merito, ossia all'effettiva titolarità passiva.
Premesso quanto sopra, il Tribunale ritiene infondata l'eccezione in esame.
L'attrice ha infatti debitamente dimostrato, mediante la documentazione versata in atti, di aver sottoscritto il contratto con l'odierna convenuta, in qualità di figlia della IG.ra , Parte_2 obbligandosi, in solido con quest'ultima, al pagamento della quota sociale, in forza dell'art. 6 della predetta pattuizione (cfr doc. 8 di parte attrice).
Inoltre, è provato che i pagamenti effettuati in favore della per la _1 CP_1
provengano da un conto corrente bancario intestato unicamente alla IG.ra (cfr. doc. 15 Parte_1
di parte attrice).
4. Venendo all'esame della domanda attorea, risulta anzitutto opportuno richiamare la normativa di settore.
In primo luogo, la L. n. 833/1978, che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale al fine di garantire a tutti i cittadini di potere accedere in condizioni di uguaglianza alle prestazioni sanitarie, ha previsto all'art. 5 che la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni in materia sanitaria sia esercitata dallo Stato, oltre che con legge o altro atto avente forza di legge, mediante deliberazione del ConIGlio dei ministri.
Inoltre, la L. n. 730/1983 (relativa alla disciplina delle unità sanitarie locali) all'art. 30 prevede che gli enti locali e le Regioni possono avvalersi di unità sanitarie locali per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio assistenziale e prevede che sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali (art. 30:
«Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio - assistenziale, gli enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di
pagina 7 di 12 rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali. Le unità sanitarie locali tengono separata contabilità per le funzioni di tipo socio-assistenziale ad esse delegate»).
Deve essere preso in considerazione pure il D. Lgs. n.229/1999 (Norme per la razionalizzazione del
Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) che ha qualificato come prestazioni socio-sanitarie «tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione» (art. 3 septies comma 1) e ha distinto nell'ambito di tale categoria tre situazioni differenti:
i). le "prestazioni sanitarie a rilevanza sociale", cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
ii). le "prestazioni sociali a rilevanza sanitaria", cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute;
iii). le "prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria", caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria (e riferite a pazienti affetti da patologie cronico-degenerative che richiedono la inscindibilità di più apporti professionali sanitari e sociali che possono, solo congiuntamente, realizzare i risultati programmati).
In tale contesto, l'art. 3 del D.P.C.M. del 14 Febbraio 2001, costituente atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, ha fornito una precisa definizione delle tre categorie cui sono riconducibili le prestazioni socio-sanitarie.
In particolare, all'art. 3, comma 3, si stabilisce che devono essere considerate prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria “tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative”. Si aggiunge pure che “Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari
e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori
pagina 8 di 12 produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti alle funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungo assistenza”.
Nel vigente quadro normativo, la giurisprudenza di legittimità, nel solco di un orientamento ormai consolidato, ha avuto modo di affermare che “In tema di prestazioni a carico del l'art. 30 della CP_5
l. n. 730 del 1983 - che per la prima volta ha menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali - deve essere interpretato, alla stregua della l. n. 833 del 1978 che prevede
l'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto di competenza del (Cass. n. CP_5
22776/2016; in senso conforme anche Cass. n. 21528/2021).
Pertanto, le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria devono essere intese nel senso che, in presenza di prestazioni di natura sanitaria ineseguibili “se non congiuntamente” alla attività di natura socioassistenziale e in difetto della possibilità di discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni – di natura diversa, ma dirette a consentire la cura della salute dell'assistito - devono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria (Cass. n.13714/2023). Con la conseguenza, determinata proprio da tale nesso di strumentalità necessaria, che la “complessiva prestazione” deve essere erogata a titolo gratuito.
Dunque, al fine di comprendere se le prestazioni erogate dalla struttura siano o meno scindibili non si può far riferimento alle caratteristiche della struttura nella quale il malato è ricoverato, ma occorre piuttosto verificare le condizioni del malato.
Bisogna procedere ad una valutazione concreta sulla natura delle prestazioni somministrate, sull'effettiva inscindibilità delle prestazioni di natura sanitaria da quelle assistenziali, su tipologia e durata del trattamento erogato (in questo senso per la connotazione della prestazione sanitaria integrata inscindibile, Cass. n. 2038/2023, Cass. n. 21528/2021, Cass. n. 29334/2019, Cass. n. 31949/2018, Cass.
n. 28321/2017).
La classica distinzione tra costi sanitari e costi residenziali non può più operare quando sia proprio la struttura a rendere possibile la contestuale accoglienza residenziale e la prestazione di un'adeguata pagina 9 di 12 assistenza terapeutica, e di conseguenza tale inscindibilità dei due aspetti determina una prevalenza dell'aspetto sanitario comportando una assunzione dell'intero costo a carico del SSN.
La componente meramente assistenziale, rinvenibile, ad esempio, qualora l'assistenza fornita a degenti sia meramente sostitutiva delle cure familiari, non può essere scissa, nel caso in questione, da quella sanitaria erogata con continuità ad un soggetto non autosufficiente, affetto dal morbo di Alzheimer ad elevato indice di gravità, senza alcuna possibilità di ricevere cure domiciliari.
Ed invero, sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che “L'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 730 del 1983, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex art. 1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute del cittadino” (Cass. n. 4558/2012).
Dall'esame dei certificati medici versati in atti da parte attrice, si evince chiaramente che la IG.ra già prima dell'ingresso nella struttura residenziale era affetta da morbo di Alzheimer Parte_2
“di grado moderato severo” (cfr. doc. 3 di parte attrice).
Inoltre, la scheda conclusiva PAP, prodotta dall' , attesta che la natura Parte_3
invalidante delle patologie che affliggevano la IG.ra si sia protratta per tutto il periodo in cui Pt_2
la medesima è stata ricoverata presso la RSA Il Gignoro.
Stando al citato documento, infatti, alla data del 19 febbraio 2018, è stata confermata la necessità di un inserimento permanente in RSA, a fronte di un livello di isogravità pari a 5 (cfr. doc. 2 di parte terza chiamata).
La dott.ssa medico curante della IG.ra escussa all'udienza del 13 Persona_2 Parte_2
febbraio 2024, ha confermato la gravità delle condizioni in cui versava la sua paziente.
Di contro, la testimonianza resa dal IG. nel corso dell'udienza 16 aprile 2024, non può Testimone_1
ritenersi dirimente, in quanto, ciò che viene in rilievo, è la natura sanitaria delle prestazioni complessivamente rese con riguardo ad un caso di paziente affetto dal morbo dell'Alzheimer, (sul punto si veda Cass. n. 4558/2012).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, devono ritenersi nulle le clausole che hanno onerato l'attrice di farsi carico della retta, in quanto contrarie a norme imperative ex art. 1418 e 1419 c.c.
pagina 10 di 12 5. Per quel che attiene al quantum, è doveroso sottolineare come la convenuta e la terza chiamata si siano limitate a contestare genericamente il valore probatorio delle produzioni avversarie.
Ed invero, come sottolineato dalla Corte di cassazione, “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. n. 17889/2020).
La domanda della IG.ra merita quindi integrale accoglimento. Parte_1
6. Parimenti, si ritiene fondata la domanda di manleva formulata dalla _1 nei confronti dell' .
[...] Parte_3
Come si è detto, infatti, le prestazioni erogate in favore della IG.ra sono a carico Parte_2
esclusivamente del SSN.
7. Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute da parte attrice vengono poste a carico della convenuta, in forza del principio generale della soccombenza.
Per le medesime ragioni, le spese di lite sostenute dalla per la _1 CP_1
vengono poste a carico della terza chiamata.
Le spese processuali vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna _1
, al pagamento in favore della IG.ra ella somma di euro 15.459,86,
[...] Parte_1
oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo;
2) condanna , a rimborsare alla IG.ra _1 le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi di Avvocato, spese Parte_1
generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge;
3) accoglie la domanda di manleva formulata da _1
nei confronti dell' e per l'effetto condanna
[...] Controparte_3 quest'ultima al pagamento in favore della convenuta della somma di euro 15.459,86, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo;
pagina 11 di 12 4) condanna l' , a rimborsare a Controparte_3 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi di _1
Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge.
Firenze, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Carloni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2422/2022 tra le parti:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARIA IDA Parte_1 C.F._1
CLAUSI (C.F. ), elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore C.F._2
in Firenze, Via G. Massaia n. 88
ATTRICE
(P.IVA ), in persona del _1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore IG. , con sede in Torre Pellice (TO), Via Controparte_2
Angrogna n. 18, con il patrocinio dell'avv. PAOLO VELLUTO (C.F. ), C.F._3
elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Torino, C.so Peschiera n. 164
CONVENUTA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2
tempore dott. con sede in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1, con il Controparte_4
patrocinio degli avv.ti MARZIA DANESI (C.F. e CLAUDIO FANTONI C.F._4
(C.F. , elettivamente domiciliata presso la propria sede legale C.F._5
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: altri contratti atipici pagina 1 di 12 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“il Giudice adito Voglia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutte le causali di cui all'atto di citazione, dichiarare nullo e/o annullabile e/o invalido e/o inefficace e/o revocabile il contratto sottoscritto dalla Sig.ra – nell'interesse della Sig.ra – Parte_1 Parte_2 con la casa di Cura Il Gignoro in data 16.06.2017, con particolare riferimento all'impegno economico ivi stabilito, per essere stato il medesimo stipulato in dispregio di quanto disposto dall'art. 1498 c.c. e, per l'effetto condannare l'odierna convenuta alla restituzione, in favore della Sig.ra Parte_1 delle somme da quest'ultima corrisposte - nell'interesse della madre Sig.ra - in Parte_2 virtù del suddetto contratto, e pari ad €.15.459,86 oltre interessi, in quanto
indebiti. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio.”.
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“in ogni caso respingere le pretese di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni dedotte;
- per il solo caso in cui venisse accertato il diritto di parte attrice con conseguente condanna dell'esponente alla restituzione di somme, accertare il diritto dell'esponente a ricevere dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_3
con sede in Firenze, piazza Santa Maria Nuova, n. 1, per le ragioni dedotte, la somma di cui è stata condannata a restituire alla IGnora e per l'effetto condannare l' Pt_1 Parte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Firenze,
[...] piazza Santa Maria Nuova, n. 1 alla restituzione di dette somme in favore dell'esponente.
Con vittoria di spese e compensi inclusi rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a.”.
CONCLUSIONI PER PARTE TERZA CHIAMATA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis:
In via preliminare
1) Voglia accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario adito in favore di quello Amministrativo, per i motivi di cui al paragrafo 1 del presente atto e per l'effetto dichiarare inammissibile e/o improcedibile la domanda proposta dal ricorrente, con ogni consequenziale pronuncia.
pagina 2 di 12 2) Voglia, in ogni caso, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione parziale dell'asserito credito vantato da parte attrice nei confronti dell' per i motivi di cui in atti, con Parte_3
ogni consequenziale pronuncia.
Nel merito
In tesi, Voglia respingere integralmente tutte le domande formulate da parte attrice poiché infondate in fatto e diritto e comunque non provate, per i motivi di cui in narrativa.
In ipotesi, ove accolta la domanda di parte attrice, Voglia comunque respingere la domanda di manleva proposta , poiché infondata e non provata, con ogni _1
consequenziale pronuncia.
In denegata ipotesi, ove accolta la domanda di parte attrice e la domanda di manleva proposta dalla
, Voglia comunque l'Ill.mo Giudice escludere dalle somme CP_1 _1 eventualmente poste a carico dell' , ogni importo relativo a causali Parte_3
diverse dalla quota sanitaria, per i motivi di cui in narrativa.
In ogni ipotesi, con vittoria di spese di lite e compensi professionali, oltre spese generali ed accessori come per legge.
In via istruttoria, si insiste nelle contestazioni e conseguente opposizione alle prove richieste da parte attrice per le motivazioni di cui alle memorie ex art. 183 c.p.c. n. 2 e n. 3.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, la IG.ra a convenuto in giudizio Parte_1 [...]
, chiedendone la condanna, previo accertamento della nullità e/o _1
annullabilità del contratto sottoscritto tra le parti, alla restituzione della somma di euro 15.459,86.
In particolare, l'attrice a sostengo della propria domanda, ha evidenziato:
- che, in data 13 gennaio 2015, la IG.ra madre della IG.ra è stata Parte_2 Parte_1 sottoposta a visita specialistica geriatrica, all'esito della quale il dott. ha riscontrato un Persona_1
decadimento cognitivo della paziente, una disabilità della stessa nelle IADL (attività strumentali della vita quotidiana) e una quasi completa disabilità nelle ADL (attività della vita quotidiana);
- che, in data 13 febbraio 2015, il dott. ha certificato che la paziente era “affetta da Demenza di Per_1
Alzheimer di grado moderato-severo. […] E' completamente disabile nelle IADL e quasi completamente nelle ADL”;
pagina 3 di 12 - che, all'esito dell'accertamento presso la commissione medica per l'accertamento dell'handicap, è stato certificato, in capo alla IG.ra un “Severo decadimento cognitivo incontinenza” Parte_2 con diagnosi funzionale “Portatore di handicap in situazione di gravità”;
- che, in ragione di tali circostanze, l'attrice, non essendo più in grado di accudire la madre non autosufficiente, ha attivato la procedura finalizzata alla valutazione dello stato di bisogno della IG.ra di cui alla n. 66/2008; Pt_2 Parte_4
- che l'Unità di Valutazione Multidimensionale del Distretto di Firenze, con provvedimento del 7 aprile
2016 Prot. 2189/2016, ha accertato che “[…] la Sig.ra si trova nella condizione di Parte_2 non autosufficienza con alto indice di gravità accertati ai sensi della LR 66/2008 […]” ed ha conseguentemente approvato il Piano Assistenziale Personalizzato (PAP) avente ad oggetto il percorso assistenziale domiciliare presso una RSA;
- che, in data 16 giugno 2017, la IG.ra ha stipulato, nell'interesse della madre, il Parte_1 contratto per il ricovero di quest'ultima presso la struttura CSD Casa di Riposo “Il Gignoro”, avente ad oggetto l'erogazione del servizio residenziale, sanitario e assistenziale;
- che, ai sensi dell'art. 5 del predetto contratto, la quota sanitaria è stata posta a carico del Servizio
Sanitario Nazionale ed erogata alla RSA direttamente dalla ASL competente, mentre la quota sociale è stata posta integralmente a carico del familiare del residente;
- che, tuttavia, il malato di Alzheimer, ove ricoverato in una struttura, riceve cure aventi natura prevalentemente sanitaria, con l'inevitabile conseguenza che dette cure non devono essere sostenute né dal paziente né dai suoi congiunti.
- che la IG.ra è stata ricoverata presso la Casa di Riposo “Il Gignoro” sino al suo Parte_2
decesso, avvenuto in data 16 febbraio 2018;
- che la IG.ra per tramite del proprio difensore, con raccomandata A/R del 24 aprile Parte_1
2021, ha invitato la Casa di Cura e la ad aderire alla _1
stipulazione di negoziazione assistita ex art. 2 D.L. n. 132/2014;
- che, nonostante l'adesione dell'odierna convenuta, tale procedimento si chiudeva con verbale negativo.
Costituitasi regolarmente in giudizio, eccependo _1 preliminarmente la nullità della citazione, nonché il difetto di legittimazione ad agire dell'attrice, ha chiesto il rigetto delle domande dalla medesima proposte e, in subordine, in caso di accoglimento,
pagina 4 di 12 previa autorizzazione alla relativa chiamata in causa, la condanna dell' a Parte_3
tenere indenne e manlevare la convenuta dagli effetti di un eventuale accoglimento delle pretese attoree.
All'udienza del 26 luglio 2022, è stata disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione, stante la nullità della medesima.
Integrato correttamente in contraddittorio, si costituiva in giudizio anche l' Parte_3
, la quale, oltre ad associarsi alle contestazioni mosse dalla convenuta in merito all'infondatezza
[...]
delle domande formulate, ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e l'intervenuta parziale prescrizione del credito azionato, chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda di manleva formulata nei propri confronti, in quanto infondata.
A seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, nonché tramite l'assunzione di prove testimoniali.
All'udienza del 28 gennaio 2025, le parti hanno precisato le conclusioni come sopra, e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
Come noto, il giudicante, nella fase decisionale, è tenuto a rispettare l'ordine previsto dal codice di rito nelle diverse questioni da affrontare.
1. In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito in favore del giudice amministrativo, sollevata dall' . Parte_3
Difatti, non pare condivisibile la prospettazione operata sul punto, posto che la questione relativa alla addebitabilità a carico della parte pubblica di una obbligazione di natura assistenziale, quale è la integrazione della retta di ospitalità, si ricollega a presupposti prefigurati dalla legge e, quindi, esclude l'esercizio di potere discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione.
A tal proposito, è opportuno richiamare il costante orientamento della Corte di legittimità, relativo alle controversie aventi ad oggetto l'identificazione del soggetto obbligato al pagamento delle rette di degenza di pazienti non autosufficienti presso le strutture sanitarie, secondo il quale “la controversia promossa nei confronti della ASL per il pagamento delle rette di degenza dei malati appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega all'esercizio di poteri discrezionali della P.A., avendo ad oggetto il corrispettivo per un'obbligazione
pagina 5 di 12 fondata su presupposti determinati dalla legge” (cfr. Cass. SS. UU. n. 22033/2014, Cass. SS.UU. n.
20401/2019).
Sussiste dunque la giurisdizione del giudice adito.
2. Parimenti, non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione formulata dalla terza chiamata, in quanto il decorso del relativo termine risulta essere stato tempestivamente interrotto dalla notifica dell'invito alla stipula di una negoziazione assistita in data 27 aprile 2021.
Non v'è dubbio, infatti, che al suddetto invito possa essere riconosciuto valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c. e dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., tenuto conto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “l'atto di costituzione in mora di cui all'art. 1219 c.c., idoneo ad integrare atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c., non è soggetto
a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e quindi non richiede l'uso di formule solenni né
l'osservanza di particolari adempimenti, occorrendo soltanto che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto [...]” (cfr. Cass. n. 18631/2021, in motivazione).
A nulla rileva il fatto che la missiva di cui sopra non sia stata inviata anche all' Parte_3
.
[...]
D'altronde, affinché si produca l'effetto interruttivo, è sufficiente che l'atto a ciò finalizzato sia notificato al soggetto passivo del diritto stesso.
Ed invero, nel caso di specie, la IGnora agisce nei confronti di Parte_1 [...]
, al fine di ottenere la restituzione delle somme corrisposte a quest'ultima in _1
forza del contratto sottoscritto tra le parti medesime.
Pertanto, tenuto conto che il petitum attiene alla retta relativa al periodo intercorrente tra il 16 giugno
2017, data della stipula del contratto, ed il 21 marzo 2018, data in cui è avvenuto il decesso della IG.ra
(cfr. docc. n. 8 e 9 di parte attrice), non si è verificato alcun effetto estintivo. Parte_2
3. Riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla convenuta, va premesso che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione, consiste nell'affermazione della titolarità attiva e passiva e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti ed il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del Giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del rapporto sostanziale.
pagina 6 di 12 Ne deriva che non riguardano la legittimazione ad agire, bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale.
In altri termini, la legittimazione attiva o passiva si determina non in base alla effettiva titolarità del rapporto, che è questione di merito, ma in base alla prospettazione data dall'attore e consiste precisamente nella corrispondenza tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e colui in capo al quale si afferma l'esistenza del dovere asseritamente violato.
Ciò posto, risulta evidente che l'eccezione sollevata dalla non _1 attenga tanto alla legittimazione passiva, bensì al merito, ossia all'effettiva titolarità passiva.
Premesso quanto sopra, il Tribunale ritiene infondata l'eccezione in esame.
L'attrice ha infatti debitamente dimostrato, mediante la documentazione versata in atti, di aver sottoscritto il contratto con l'odierna convenuta, in qualità di figlia della IG.ra , Parte_2 obbligandosi, in solido con quest'ultima, al pagamento della quota sociale, in forza dell'art. 6 della predetta pattuizione (cfr doc. 8 di parte attrice).
Inoltre, è provato che i pagamenti effettuati in favore della per la _1 CP_1
provengano da un conto corrente bancario intestato unicamente alla IG.ra (cfr. doc. 15 Parte_1
di parte attrice).
4. Venendo all'esame della domanda attorea, risulta anzitutto opportuno richiamare la normativa di settore.
In primo luogo, la L. n. 833/1978, che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale al fine di garantire a tutti i cittadini di potere accedere in condizioni di uguaglianza alle prestazioni sanitarie, ha previsto all'art. 5 che la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni in materia sanitaria sia esercitata dallo Stato, oltre che con legge o altro atto avente forza di legge, mediante deliberazione del ConIGlio dei ministri.
Inoltre, la L. n. 730/1983 (relativa alla disciplina delle unità sanitarie locali) all'art. 30 prevede che gli enti locali e le Regioni possono avvalersi di unità sanitarie locali per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio assistenziale e prevede che sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali (art. 30:
«Per l'esercizio delle proprie competenze nelle attività di tipo socio - assistenziale, gli enti locali e le regioni possono avvalersi, in tutto o in parte, delle unità sanitarie locali, facendosi completamente carico del relativo finanziamento. Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di
pagina 7 di 12 rilievo sanitario connesse con quelle socio-assistenziali. Le unità sanitarie locali tengono separata contabilità per le funzioni di tipo socio-assistenziale ad esse delegate»).
Deve essere preso in considerazione pure il D. Lgs. n.229/1999 (Norme per la razionalizzazione del
Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) che ha qualificato come prestazioni socio-sanitarie «tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione» (art. 3 septies comma 1) e ha distinto nell'ambito di tale categoria tre situazioni differenti:
i). le "prestazioni sanitarie a rilevanza sociale", cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
ii). le "prestazioni sociali a rilevanza sanitaria", cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute;
iii). le "prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria", caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria (e riferite a pazienti affetti da patologie cronico-degenerative che richiedono la inscindibilità di più apporti professionali sanitari e sociali che possono, solo congiuntamente, realizzare i risultati programmati).
In tale contesto, l'art. 3 del D.P.C.M. del 14 Febbraio 2001, costituente atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, ha fornito una precisa definizione delle tre categorie cui sono riconducibili le prestazioni socio-sanitarie.
In particolare, all'art. 3, comma 3, si stabilisce che devono essere considerate prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria “tutte le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative”. Si aggiunge pure che “Tali prestazioni sono quelle, in particolare, attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più apporti professionali sanitari
e sociali nell'ambito del processo personalizzato di assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori
pagina 8 di 12 produttivi sanitari impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono essere erogate in regime ambulatoriale domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli aspetti del bisogno socio-sanitario inerenti alle funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungo assistenza”.
Nel vigente quadro normativo, la giurisprudenza di legittimità, nel solco di un orientamento ormai consolidato, ha avuto modo di affermare che “In tema di prestazioni a carico del l'art. 30 della CP_5
l. n. 730 del 1983 - che per la prima volta ha menzionato le attività di rilievo sanitario connesse con quelle assistenziali - deve essere interpretato, alla stregua della l. n. 833 del 1978 che prevede
l'erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini, entro i livelli di assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni socio-assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività, in quanto diretta in via prevalente alla tutela della salute, va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto di competenza del (Cass. n. CP_5
22776/2016; in senso conforme anche Cass. n. 21528/2021).
Pertanto, le prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria devono essere intese nel senso che, in presenza di prestazioni di natura sanitaria ineseguibili “se non congiuntamente” alla attività di natura socioassistenziale e in difetto della possibilità di discernere il rispettivo onere economico, prevale in ogni caso la natura sanitaria del servizio, in quanto le altre prestazioni – di natura diversa, ma dirette a consentire la cura della salute dell'assistito - devono ritenersi avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria (Cass. n.13714/2023). Con la conseguenza, determinata proprio da tale nesso di strumentalità necessaria, che la “complessiva prestazione” deve essere erogata a titolo gratuito.
Dunque, al fine di comprendere se le prestazioni erogate dalla struttura siano o meno scindibili non si può far riferimento alle caratteristiche della struttura nella quale il malato è ricoverato, ma occorre piuttosto verificare le condizioni del malato.
Bisogna procedere ad una valutazione concreta sulla natura delle prestazioni somministrate, sull'effettiva inscindibilità delle prestazioni di natura sanitaria da quelle assistenziali, su tipologia e durata del trattamento erogato (in questo senso per la connotazione della prestazione sanitaria integrata inscindibile, Cass. n. 2038/2023, Cass. n. 21528/2021, Cass. n. 29334/2019, Cass. n. 31949/2018, Cass.
n. 28321/2017).
La classica distinzione tra costi sanitari e costi residenziali non può più operare quando sia proprio la struttura a rendere possibile la contestuale accoglienza residenziale e la prestazione di un'adeguata pagina 9 di 12 assistenza terapeutica, e di conseguenza tale inscindibilità dei due aspetti determina una prevalenza dell'aspetto sanitario comportando una assunzione dell'intero costo a carico del SSN.
La componente meramente assistenziale, rinvenibile, ad esempio, qualora l'assistenza fornita a degenti sia meramente sostitutiva delle cure familiari, non può essere scissa, nel caso in questione, da quella sanitaria erogata con continuità ad un soggetto non autosufficiente, affetto dal morbo di Alzheimer ad elevato indice di gravità, senza alcuna possibilità di ricevere cure domiciliari.
Ed invero, sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che “L'attività prestata in favore di soggetto gravemente affetto da morbo di Alzheimer ricoverato in istituto di cura è qualificabile come attività sanitaria, quindi di competenza del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 30 della legge n. 730 del 1983, non essendo possibile determinare le quote di natura sanitaria e detrarle da quelle di natura assistenziale, stante la loro stretta correlazione, con netta prevalenza delle prime sulle seconde, in quanto comunque dirette, anche ex art. 1 D.P.C.M. 8 agosto 1985, alla tutela della salute del cittadino” (Cass. n. 4558/2012).
Dall'esame dei certificati medici versati in atti da parte attrice, si evince chiaramente che la IG.ra già prima dell'ingresso nella struttura residenziale era affetta da morbo di Alzheimer Parte_2
“di grado moderato severo” (cfr. doc. 3 di parte attrice).
Inoltre, la scheda conclusiva PAP, prodotta dall' , attesta che la natura Parte_3
invalidante delle patologie che affliggevano la IG.ra si sia protratta per tutto il periodo in cui Pt_2
la medesima è stata ricoverata presso la RSA Il Gignoro.
Stando al citato documento, infatti, alla data del 19 febbraio 2018, è stata confermata la necessità di un inserimento permanente in RSA, a fronte di un livello di isogravità pari a 5 (cfr. doc. 2 di parte terza chiamata).
La dott.ssa medico curante della IG.ra escussa all'udienza del 13 Persona_2 Parte_2
febbraio 2024, ha confermato la gravità delle condizioni in cui versava la sua paziente.
Di contro, la testimonianza resa dal IG. nel corso dell'udienza 16 aprile 2024, non può Testimone_1
ritenersi dirimente, in quanto, ciò che viene in rilievo, è la natura sanitaria delle prestazioni complessivamente rese con riguardo ad un caso di paziente affetto dal morbo dell'Alzheimer, (sul punto si veda Cass. n. 4558/2012).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, devono ritenersi nulle le clausole che hanno onerato l'attrice di farsi carico della retta, in quanto contrarie a norme imperative ex art. 1418 e 1419 c.c.
pagina 10 di 12 5. Per quel che attiene al quantum, è doveroso sottolineare come la convenuta e la terza chiamata si siano limitate a contestare genericamente il valore probatorio delle produzioni avversarie.
Ed invero, come sottolineato dalla Corte di cassazione, “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.” (Cass. n. 17889/2020).
La domanda della IG.ra merita quindi integrale accoglimento. Parte_1
6. Parimenti, si ritiene fondata la domanda di manleva formulata dalla _1 nei confronti dell' .
[...] Parte_3
Come si è detto, infatti, le prestazioni erogate in favore della IG.ra sono a carico Parte_2
esclusivamente del SSN.
7. Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., le spese di lite sostenute da parte attrice vengono poste a carico della convenuta, in forza del principio generale della soccombenza.
Per le medesime ragioni, le spese di lite sostenute dalla per la _1 CP_1
vengono poste a carico della terza chiamata.
Le spese processuali vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori medi, tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna _1
, al pagamento in favore della IG.ra ella somma di euro 15.459,86,
[...] Parte_1
oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo;
2) condanna , a rimborsare alla IG.ra _1 le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi di Avvocato, spese Parte_1
generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge;
3) accoglie la domanda di manleva formulata da _1
nei confronti dell' e per l'effetto condanna
[...] Controparte_3 quest'ultima al pagamento in favore della convenuta della somma di euro 15.459,86, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda al soddisfo;
pagina 11 di 12 4) condanna l' , a rimborsare a Controparte_3 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi di _1
Avvocato, spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre IVA e CPA come per Legge.
Firenze, 30 maggio 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Carloni
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