Decreto 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, decreto 10/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
n. 2520/2022 R.G.
TRIBUNALE DI TRENTO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Trento in composizione collegiale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott. Massimo Rigon Giudice dott.ssa Enrica Poli Giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale ex artt. 35 bis d. lgs. n. 25/08 e 737 e ss. c.p.c., promosso da
(C.F. ), nato in [...] il [...], cod. CUI Parte_1 C.F._1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Fulvio Fameli;
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore - Controparte_1 [...]
di Controparte_2 CP_3
-resistente - con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: ricorso ex artt. 35 e segg. d. lgs. n. 25/2008 per il riconoscimento della protezione internazionale.
FATTO
§ Svolgimento del procedimento
Con ricorso del 20.10.2022, il ricorrente ha proposto opposizione al provvedimento del
13.09.2022, notificato il 21.09.2022, con cui la di Trieste ha rigettato, dopo Controparte_2
averla esaminata nel merito, la domanda reiterata di protezione internazionale, ritenendo, invece, esistente nel caso di specie i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale di cui di cui all'art. 19, commi 1, 1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998. 1
Il ricorrente è comparso personalmente alle udienze del 22.03.2023 e del 4.02.2025.
La causa è stata discussa alla camera di consiglio del 18.02.2025
§ I fatti di causa
Con provvedimento del 13.09.2023, la Commissione Territoriale di Trieste, alla luce delle dichiarazioni rese dal richiedente in sede di domanda reiterata, delle prove documentali depositate e dall'esame delle fonti visionate, ha, innanzitutto, escluso che siano emersi elementi riconducibili ai presupposti di persecuzione previsti dall'art. l, lett. A, 2) della Convenzione di Ginevra e dagli artt. 5,
7 e 8 del d.lgs. n. 251 del 2007 per il riconoscimento dello status di rifugiato, non avendo il ricorrente allegato nessun elemento tale da porter modificare la valutazione circa il rischio in caso di rientro già effettuata al momento della prima audizione. Ha escluso anche il rischio di danno grave come indicato dall'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251 del 2007, non sussistendo il pericolo che il richiedente sia sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nel Paese d'origine. Ha, inoltre, escluso l'applicazione della protezione sussidiaria di cui alla lett. c) cit., non sussistendone i presupposti, alla luce delle fonti riferite al paese di origine.
La Commissione ha, invece, ritenuto credibili ed accettati gli elementi relativi alla vita in Italia del ricorrente, presente sul territorio dall'anno 2010, sposato con due figlie, con attuale abitazione a
BO e occupato con contratto di lavoro, concludendo per la sussistenza dei presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno di protezione speciale ex art.19, comma 1 e 1.1.
§ I motivi del ricorso
Con il ricorso introduttivo, la difesa ha, innanzitutto, ricostruito la storia personale del ricorrente, rappresentando le ragioni di fuga che lo hanno spinto a lasciare la Nigeria nel 2010 e a presentare nello stesso anno la prima domanda di protezione internazionale in Italia. In particolare, ha evidenziato che, il ricorrente, orfano di entrambi i genitori, è stato accolto e cresciuto benevolmente da un uomo di nome dal quale, all'età di diciassette anni, è stato costretto a fuggire, essendo Per_1
“finito nelle maglie di un c.d. culto” e destinato dal suo benefattore, “esponente di spicco di una setta segreta”, ad “un sacrificio onde riaffermare il suo potere, spirituale e politico all'interno della comunità”, avendo appreso tali informazioni dalla donna che lo ha aiutato a scappare (cfr. pag. 2 e 5 del ricorso). Sulla base delle predette allegazioni in fatto, la difesa ha richiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria, anche in ragione della situazione di instabilità politica del Paese d'origine del ricorrente.
All'udienza del 4.02.2025, il ricorrente, accompagnato da un interprete, ha risposto alle domande del giudice, dichiarando: di avere ancora paura di ritornare nel suo paese di origine, pur non avendo dall'anno 2009 contatti con la persona, di nome da cui è fuggito;
che l'uomo dovrebbe Per_2
2 avere oggi circa 65/70 anni, che è un mago e che al tempo della fuga affiancava politici ed il Per_2
suo scopo era di voler organizzare un sacrificio di gruppo, perché questo l'avrebbe reso più forte ai loro occhi;
che il sacrificio non era diretto a lui personalmente ma a tutte le persone di giovane età
(“G: che tipologia di persone cercavano per fare questo sacrificio? JV: “gente che avevano la possibilità di prendere, ragazzi minorenni, giovani ragazzi”) e di aver paura ancora oggi conoscendo il segreto del sacrificio (“il segreto è che questo sia utilizzato dai politici, da politici di alto livello in
Nigeria”); di aver appreso sette anni fa dalla figlia della persona che l'ha aiutato a fuggire, che è riuscito a contattare telefonicamente quando si è recato in Svizzera, che ha ucciso la madre Per_2
subito dopo la sua fuga per averlo aiutato a scappare e di non aver più avuto dal 2009 alcun contatto con e con nessun altro in Nigeria. Per_2
Il ricorrente ha precisato di essere nato a [...] e di provenire da detta città.
Con note del 6.02.2025, la difesa ha depositato il secondo verbale di audizione (anno 2022), mancante della prima pagina, precisando che il ricorrente non è in possesso di ulteriore documentazione.
La difesa ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ In via pregiudiziale sulla competenza territoriale
Pur essendo il provvedimento opposto emesso dalla Commissione Territoriale di Trieste, competente a giudicare della presente controversia è il tribunale adito, in quanto dalla documentazione in atti emerge che, già al momento del deposito del ricorso, il ricorrente è stato ospitato presso la di BO (doc 2-notifica, doc.3 dichiarazione di ospitalità, del ricorso). CP_4
Secondo l'art. 4, comma 3 del D.L. n.13 del 2007: “nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui al D.L. 30 dicembre 1989,
n. 416, art.
1-sexies, convertito, con modificazioni" dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, art. 14, si applica il criterio previsto dal comma
1, avendo riguardo al luogo in cui la struttura o il centro ha sede. Trova, dunque, applicazione nel presente caso, il c.d. “criterio di prossimità”, secondo cui la competenza territoriale si radica presso la sezione immigrazione del Tribunale del luogo in cui ha sede la struttura di accoglienza del ricorrente. L'interpretazione costituzionalmente orientata della norma è diretta a garantire l'accesso a un giudice prossimo a chi si trovi in una posizione strutturalmente svantaggiata, quindi, un ricorso effettivo al sistema giudiziario, così come disposto dall'art. 13 CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. (Corte di Cass.9126/2021).
§ Sull'infondatezza della domanda
3 Risulta in atti che, il ricorrente ha presentato una prima domanda di protezione internazionale in
Italia nell'anno 2010, che è stata rigettata dalla di IA con decisione del Controparte_2
29.04.2010, non versata in atti.
In particolare, dalla allegazione difensiva, ricorso incluso, e dalle dichiarazioni rese dalla parte nel corso del presente giudizio emerge che, in prima istanza il ricorrente ha chiesto la protezione internazionale dichiarando di essere orfano di entrambi i genitori e di essere cresciuto da un uomo di nome che, con il pretesto di volerlo trasferire in un'altra struttura essendo Persona_3
prossimo alla maggiore età, lo avrebbe, invece, destinato con altri ragazzi giovani ad un sacrificio di gruppo e di essere fuggito per sottrarsi al predetto rito con l'aiuto di una donna.
Il ricorrente ha presentato una nuova domanda di protezione internazionale che la competente commissione territoriale di Trieste ha ritenuto di dover esaminare nel merito, procedendo ad una nuova audizione del ricorrente, che è stata valutata nella seduta del 1.09.2022.
In sede di secondo colloquio, la Commissione ha informato il ricorrente circa la possibilità di fornire nuovi elementi connessi ai motivi di espatrio ed oggetto della prima domanda di protezione.
A fronte di ciò il ricorrente ha unicamente dichiarato: di aver presentato impugnativa giudiziale avverso la diniego della prima domanda;
di non aver alcun legame con la Nigeria;
di aver vissuto in
Svizzera per 4 anni, di essere tornato in Italia nel 2017; di aver provato ad andare in Germania ma di essere stato bloccato al confine, di aver vissuto per strada un anno e mezzo, di aver conosciuto una donna con cui si è sposato e ha avuto due figli, nel 2019 e 2022; di aver svolto alcuni lavori per un breve periodo, di aver iniziato a lavorare nuovamente nell'aprile del 2022.
Con il provvedimento qui contestato del 13.09.2023 (doc. 1 ric.), la ha ritenuto CP_2
inesistenti i presupposti per il riconoscimento delle domande di protezione internazionale, anche tenuto conto del difetto di elementi nuovi rispetto alla domanda precedentemente presentata e già oggetto di rigetto.
§ Sull'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.
In particolare, per il riconoscimento dello status di rifugiato, è necessario che sia adeguatamente dimostrato “un fondato timore” del ricorrente di subire:
- atti persecutori come definiti dall'art.7 d.lgs. n. 251/2007 (atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, ovvero costituire la somma di diverse misure, il cui impatto si deve risolvere in una grave violazione dei medesimi diritti);
- da parte dei soggetti indicati dall'art. 5 (gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica);
4 - per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8 (gli atti di persecuzione devono essere riconducibili a motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale, opinioni politica).
Ciò premesso, il ricorrente in sede di seconda audizione non ha espresso alcun timore per il caso di rientro in Nigeria, nulla avendo dichiarato neppure sui motivi di espatrio. Innanzi al giudice (cfr. udienza del 4.02.2025) ha genericamente espresso di temere ancora oggi l'uomo di nome Per_1
Nella vicenda all'esame, non sono presenti, pertanto, i presupposti necessari per la concessione dello status di rifugiato.
A prescindere dalla credibilità, si tratta di vicende che esulano anche in astratto dall'elencazione dei motivi di cui all'art. 8.
Ciò è di per sé sufficiente per escludere la fondatezza della domanda per lo status di rifugiato.
In assenza dei necessari fattori di inclusione, non ricorrono pertanto i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale sub art. 2, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 251/2007.
§ Sull'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Quanto alla protezione sussidiaria, secondo l'art. 14 del d. lgs. n. 251 del 2007, è necessario che il richiedente rischi, in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione della pena di morte (lettera a); la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (lettera b); ovvero subisca la minaccia grave alla vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (lettera c).
Con riferimento alle ipotesi di rischio di condanna a morte o trattamento inumano o degradante, la sentenza della Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 17 febbraio 2009 in causa C - 465/07, al punto 31, nel definire l'ambito di protezione offerta dall'art. 15 Per_4
Direttiva 2004/83/CE (trasposta dal legislatore italiano con l'adozione dell'art. 14 D. lgs. n.251 del
2007), ha chiarito che, qualora sussistano, conformemente all'art. 2 lettera e) di tale direttiva, fondati motivi di ritenere che il richiedente incorra in un “rischio effettivo di subire un … danno nel caso di rientro nel paese interessato”, i termini “condanna a morte” o “l'esecuzione della pena di morte”, nonché “la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente” devono essere riferiti a un rischio di danno riguardante la particolare (individuale) posizione del richiedente essendovi una evidente differenziazione tra questo rischio di danno e quello derivante da situazioni di violenza generalizzata (si vedano in particolare i punti da 32 a 35 della sentenza citata).
Il ricorrente non è riuscito a circostanziare il rischio di danno rispetto alla vicenda, risalente al
2009, essendosi limitato a dichiarare genericamente (cfr. udienza del 4.02.2025) di temere ancora oggi conoscendo il segreto del rito magico da lui eseguito. A tale riguardo, ha aggiunto Persona_3
che l'uomo riteneva di poter accrescere, tramite i riti sacrificali, il suo potere nei confronti dei politici con cui era solito accompagnarsi.
5 Oltremodo generiche e vaghe (“la mafia”; “i politici”; “loro”) si rivelano le ulteriori dichiarazioni relative alle persone che avrebbero accompagnato così come sprovviste di qualsiasi credibilità Per_2
si connotano le affermazioni in ordine a una ricerca sulla base della conoscenza di un preteso segreto, che tuttavia il medesimo ricorrente ha riferito di conoscere (nonostante non aver in effetti preso parte ad alcun sacrificio) indirettamente per il tramite di altra persona che lo avrebbe asseritamente aiutato a fuggire. Il narrato si connota, dunque, per un carattere non circostanziato, confuso e incongruo, con necessaria esclusione di credibilità.
In via dirimente, anche a prescindere dalla credibilità, il ricorrente, già in prima istanza non ha in alcun modo individualizzato il rischio di danno.
Il ricorrente ha in corso di udienza precisato di non avere dal 2009 ad oggi avuto alcun contatto con il suo presunto agente di danno e di non avere alcun legame affettivo nel suo paese, essendo unicamente la moglie ad interfacciarsi con la famiglia di origine rimasta in Nigeria (cfr. verbale di seconda audizione). Ha poi precisato di non essere stato prescelto individualmente per il predetto sacrificio, essendo rivolto il rito magico “a ragazzi giovani” e che oggi dovrebbe avere circa Per_2
65/70 anni di età.
Le dichiarazioni rese nel presente giudizio confutano, pertanto, in ogni caso l'esistenza di un rischio concreto e futuro. In primo luogo, il ricorrente ha precisato che il preteso sacrificio avrebbe avuto comunque quali destinatari “giovani ragazzi”, categoria cui il ricorrente non è riconducibile. In secondo luogo, ha ammesso di aver perso qualsivoglia contatto con il suo presunto agente di danno sin dall'anno 2009.
In conclusione, dalla vicenda narrata, vaga e confusa, e dal complesso delle dichiarazioni anche da ultimo rese al giudice, il ricorrente non ha allegato alcun profilo di rischio effettivo di “danno grave” nel senso indicato dalla norma all'esame.
Per tali ragioni anche la protezione sussidiaria delle lettere a) e b) del d. lgs. n. 251 del 2007 non può essere riconosciuta.
Nemmeno la situazione generale della sicurezza del Paese di origine giustifica il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui alla lett. c) dell'art. 14 del d.lgs. n. 251 del 2007.
L'art. 14 del d.lgs. n. 251/2017, alla lettera c), stabilisce che, ai fini della protezione sussidiaria, è considerato danno grave “la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”.
Al fine di integrare la fattispecie in esame, è necessaria la concomitante presenza di diversi elementi, quali: 1) l'esistenza, nel luogo di eventuale rimpatrio, di un conflitto armato, sia esso di natura interna o internazionale, da cui deriva 2) una situazione di violenza indiscriminata, tale per cui
3) un civile risulti esposto a un rischio effettivo di danno grave e individuale alla vita e alla persona, in ragione della sua presenza nel territorio in questione.
6 Con riferimento al primo elemento, la Corte di giustizia dell'Unione europea, chiamata a esprimersi sull'interpretazione di “conflitto armato” e sull'applicabilità o meno della definizione comunemente utilizzata nell'ambito del diritto internazionale umanitario, con la sentenza Diakité del
30 gennaio 2014 in causa C-285/12 al paragrafo 28, ha chiarito che: “si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro. Senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione.” Rigettando perciò l'approccio seguito dal diritto internazionale umanitario, la sentenza in esame ha fornito indicazioni sugli elementi necessari a qualificare una situazione di scontro come conflitto armato: è infatti necessario l'accertamento dell'esistenza di una contrapposizione armata, tra due o più parti, rappresentate dalle forze dello Stato
e gruppi armati o due o più gruppi armati operanti nel territorio e tra loro contrapposti.
L'elemento di “individualità” del rischio riguarda invece la situazione per cui, in ragione della gravità degli scontri e del livello di violenza raggiunto, la sola presenza della persona sul territorio, a prescindere dalla propria identità, lo esporrebbe a una grave minaccia (Elgafaji, paragrafo 35).
Orbene, il ricorrente ha dichiarato di provenire da Lagos, Nigeria, zona rispetto alla quale, pertanto, va valutato il rischio di rimpatrio ai fini della valutazione sulla possibilità di riconoscimento della protezione sussidiaria.
Il Tribunale, adempiendo al suo dovere di cooperazione istruttoria, ha effettuato una verifica di ufficio rispetto entrambe le aree considerate, consultando fonti internazionali, le quali confermano l'assenza di profili rilevanti ai fini di cui alla lett. c).
La Nigeria è una Repubblica federale divisa in 36 Stati, oltre alla capitale Abuja, che ha lo status di Territorio della Capitale Federale (Federal Capital Territory, FCT). Quest'ultima e i 36 Stati sono a loro volta raggruppati in sei zone geopolitiche1.
La situazione della sicurezza nello Stato di Lagos
Lo Stato di Lagos condivide un confine interno con lo Stato di Ogun e uno internazionale con la
Repubblica del Benin2. La capitale dello Stato è Ikeja3. Lo Stato di Lagos è composto dalle seguenti Per 19 aree di governo locale (LGA): , , , , Per_5 Persona_6 Per_7 Per_8 Persona_9
, , . Per_11 Per_12 Persona_13
Quanto alla situazione della sicurezza, nella regione sono diffusi reati comuni violenti4. Dal rapporto Nigeria Watch5, emerge che, in particolar modo nello Stato di Lagos e nel vicino Stato di
Per_ Per_ Ogun si registrano scontri tra cults, tra cui le confraternite e i due gruppi più noti della regione, oltre vittime per banditismo e rapimenti6. Non sono, invece, state reperite informazioni su spostamenti di popolazione di massa collegati a conflitti.
In conclusione, alla luce di tali dati e osservazioni, si evidenzia come la situazione nella regione di Lagos sia contraddistinta principalmente da criminalità comune, dalle attività illecite dei culti, da dispute terriere che coinvolgono i pastori fulani e dalla presenza di movimenti criminali, con un numero di incidenti e di morti significativo, ma non tale da evidenziare una situazione di violenza indiscriminata. Nella regione non vi sono poi conflitti armati interni o internazionali.
La situazione della sicurezza in Edo State
Per completezza si osserva che la territoriale nel provvedimento opposto ha CP_2
individuato quale luogo di ricollocamento del ricorrente escludendo Parte_2
l'esistenza nella zona considerata, di una situazione ascrivibile a un contesto di violenza indiscriminata nell'ambito di un conflitto armato, citando alcune fonti sul Paese di origine.
La difesa nulla ha dedotto in merito al luogo di ricollocamento del ricorrente e non ha citato, comunque, fonti idonee a configurare un siffatto rischio.
Il ricorrente ha precisato la propria provenienza da Lagos, ciò esonerando il Tribunale da vaglio in ordine alla regione dell'Edo State.
Nondimeno vale in ogni caso precisare quanto segue.
L'Edo State è situato nella regione del South South, del Delta del Niger, che comprende anche gli stati di Bayelsa, Akwa Ibom, Delta, Rivers e Cross River.
La Regione è caratterizzata da violenza di diversa origine, spesso radicata nelle attività dei cd.
“culti”, ed è funestata anche dagli scontri violenti tra pastori e contadini. La prima causa di violenza
è legata alla criminalità, nello specifico ad atti di pirateria, rapine e furti, rapimenti ed omicidi. La seconda è relativa all'attività dei culti che si battono per la supremazia sul territorio. La terza deriva dalle tensioni etniche e tra le comunità (conflitti tra gli agricoltori ed i pastori;
dispute terriere;
lotte per la leadership locale e rivendicazioni etniche separatiste)7. Il Fund for Peace ha evidenziato come a partire dal 2016 la violenza legata alle attività dei culti si sia ridotta considerevolmente, così come le tensioni tra le comunità8.
ha rilevato i seguenti dati in relazione a eventi relativi alla sicurezza in Edo State dal 1° CP_5
settembre 2022 al 13 gennaio 2023: sono stati registrati 31 episodi, che hanno causato in totale 25 vittime. I dati più significativi sono le 4 battaglie di settembre, le 5 proteste di novembre e, in via principale, i 5 episodi di violenza contri i civili nelle sole prime due settimane di gennaio9.
Dalla consultazione della dashboard dell'Armed Conflict Location & Event Data Project, impostando l'ultimo anno del data-base quale periodo di riferimento dal 30.09.2023 al 27.09.2024, nella regione di riferimento, si ottengono in totale 102 eventi, con 39 decessi, 52 battaglie e 11 proteste10.
In conclusione, alla luce di tali dati e osservazioni, si evidenzia come la situazione dello Stato federale sia contraddistinta principalmente da violenza dovuta a criminalità comune dei cult e dagli scontri tra comunità di pastori e coltivatori per dispute terriere;
con un numero di incidenti e di morti significativo ma non tale da evidenziare una situazione di violenza indiscriminata. Nella regione non vi sono poi conflitti armati interni o internazionali.
Non ricorre perciò, nel caso in esame, neppure l'ipotesi di cui alla lettera C dell'art. 14 D.lgs n.251/2007.
Per tutto quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato.
§ Le spese di lite
Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell'amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Trento, nella camera di Consiglio del 18 febbraio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Laura di Bernardi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Nigeria - Country Focus, July 2024, pag. 51 https://www.ecoi.net/en/file/local/2112320/2024_07_EUAA_COI_Report_Nigeria_Country_Focus.pdf, EASO – European Asylum Support Office, COI Report: Nigeria - Security situation v.1.1, giugno 2021, pag. 19 https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2021_06_EASO_COI_Report_Nigeria_Security_situatio n.pdf 2 UN Geospatial, Nigeria, United Nations, 2014, https://www.un.org/geospatial/content/nigeria 3 Federal Republic of Nigeria, Lagos State, https://nigeria.gov.ng/south-west/lagos-state/ 7 4 OSAC, Nigeria 2020 Crime & Safety Report: Lagos, 28 aprile 2020 5 Nigeria Watch, Annual Report 2023, n.d., url, p. 8, Annual report 2023; 6 EUAA - European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Nigeria - Country Focus, July 2024 https://www.ecoi.net/en/file/local/2112320/2024_07_EUAA_COI_Report_Nigeria_Country_Focus.pdf, pag.51 Nigeria Watch, Annual Report 2023, n.d., url, p. 8, Annual report 2023 7 Rapporto annuale sui conflitti del Delta del Niger-2020 | Partner per la Pace .org) Email_1 8 8 1 FFP – Fund for Peace: Building on Success for a in 2021, 6 novembre Controparte_6 2020, Building on Success for a in 2021 (fundforpeace.org); Controparte_6 9 Dati - ED (acleddata.com) 10 Explorer - ED (acleddata.com) 9