Sentenza 19 dicembre 2002
Massime • 2
Ai fini del diritto all'equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale che il soggetto lamenti per la durata irragionevole del processo penale in cui egli era imputato, se può sostanziarsi nello stato d'ansia e di turbamento, deve nondimeno essere provato nella sua esistenza ed ammontare dal richiedente, posto che l'irragionevole durata del processo, non violando un diritto fondamentale della persona, non costituisce danno evento di per sè risarcibile.
Ai fini del diritto all'equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale che il soggetto lamenti per la durata irragionevole del processo penale in cui egli era imputato, se puo' sostanziarsi nello stato d'ansia e di turbamento, deve nondimeno essere provato nella sua esistenza ed ammontare dal richiedente, posto che l'irragionevole durata del processo, non violando un diritto fondamentale della persona, non costituisce danno evento di per se' risarcibile. Massima tratta dal CED della Cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/12/2002, n. 18130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18130 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2002 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. MARIO ADAMO - rel. Consigliere -
Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. ANGELO SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OC AO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 52, ora in Via Emilia, 81 presso l'avvocato GIOVANNI CARLO PARENTE, rappresentato e difeso dall'avvocato SILVIO FERRARA, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 30/10/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il resistente l'Avvocato dello Stato Dott. Marina Russo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 6.7.2001 PA NE esponeva di avere subito un processo penale per truffa in danno del comune di Vitulano durato 5 anni, 5 mesi e 6 giorni e conclusosi con pronunzia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Assumeva il ricorrente che il giudizio, tenuto conto della sua semplicità, aveva avuto una durata irragionevole per cui chiedeva alla Corte di appello di Roma la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento di un'equa riparazione, ai sensi della L. n. 89/2001, da determinarsi nella misura di L. 18.000.000.
La corte di appello con decreto in data 30.10.2001 respingeva la domanda attrice rilevando che:
a) non erano stati addotti dalle parti elementi in base ai quali desumere che i comportamenti del giudice e delle altre autorità chiamate a concorrere alla definizione del giudizio avessero inciso sulla durata dell'iter procedimentale;
b) i rinvii determinati dall'impossibilità a comparire degli imputati e dallo sciopero degli avvocati avevano determinato lo slittamento del processo per un anno e quattro mesi;
c) la durata ragionevole del processo doveva essere determinata in anni tre per ciascun grado di giudizio e quindi complessivamente in anni sei per il primo e secondo grado;
d) essendosi concluso il procedimento con pronunzia di prescrizione del reato non era ravvisabile un danno patrimoniale per l'imputato, avendo questi tratto dalla durata del giudizio un indubitabile beneficio.
Per la cassazione del decreto della Corte di appello propone ricorso, fondato su quattro motivi, PA NE.
Non svolge attività difensiva il Ministero della Giustizia. Motivi della decisione
Con il prima motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 324 c.p.c., dell'art. 2 L. 89/2001 dell'art. 6 p. 1 L. 848/1955 e dell'art. 111 della Costituzione in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. nonché
omessa, inverificatosi il 30.4.2000 e nel ritenere ragionevole la durata di ogni grado di giudizio, se contenuta in tre anni. In relazione a quest'ultima statuizione rileva il ricorrente che se è vero che la Corte di Strasburgo ha ritenuto ragionevole la durata del giudizio di primo grado, se contenuta in non più di tre anni, ciò non è altrettanto vero per i gradi successivi ed in ogni caso la Corte ha escluso ogni compensazione interna fra i vari gradi di giudizio, posto che è stato ritenuto possibile adire la Corte anche in pendenza di giudizio.
Nel caso in esame il giudizio di primo grado è durato 4 anni, 4 mesi e 15 giorni sicché qualora il ricorrente avesse chiesto l'equo indennizzo al termine del giudizio di primo grado, come consentito dalla L. n. 89/2001, avrebbe avuto certamente diritto a percepirlo, per cui irragionevole deve ritenersi la pronunzia di reiezione. Inoltre rigido ed astratto è il riferimento al mero criterio matematico del decorso del tempo, cristallizzato in tre anni per ogni grado, dovendo il giudizio sulla ragionevole durata tenere conto di più elementi.
Comunque a tutto concedere non può ritenersi ragionevole la durata del giudizio di secondo grado, protrattosi per circa un anno, dato che si è concretizzato in unica udienza e che seguendo la tesi della Corte di merito si sarebbe potuto protrarre per altri due anni, fino a raggiungere la durata complessiva di tre ani.
Con il terzo motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. n 89/2001 e dell'art. 651 L. 848/1955, in relazione all'art. 360 comma 1 n 3 c.p.c. nonché per omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto rilevante della decisione, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. Osserva il ricorrente che la Corte capitolina, posta l'esatta premessa che la ragionevole durata va valutata in relazione alla complessità del caso e tenuto conto della complessità in relazione al comportamento del giudice e delle altre autorità chiamate a concorrere alla definizione del giudizio, si è poi discostata da tale premessa nella sua applicazione pratica.
In particolare la Corte di appello ha omesso di valutare la "macchina processuale" nel suo complesso e con riferimento alla sua intrinseca capacità di funzionamento, depurata dai ritardi di natura soggettiva.
In tale contesto avrebbe dovuto valutare tutte le cause oggettive di ritardo fra le quali: le deficienze di organico e mezzi tecnici, le astensioni degli avvocati, le sospensioni per le ricorrenze elettorali ecc.
Quindi successivamente avrebbe dovuto considerare la complessità del caso, il rispetto delle norme processuali da parte del giudice e da ultimo la condotta del ricorrente, all'epoca imputato.
Tali analisi non si riscontrano nell'impugnato decreto, mentre per quanto attiene alla condotta del ricorrente la Corte territoriale sembra ritenere che vi fosse un obbligo di cooperazione dell'imputato nella rapida definizione del giudizio.
Sul punto la Corte di Strasburgo ha sempre escluso che sussista un obbligo di cooperazione dell'imputato al quale incombe solo l'obbligo di non assumere condotte dilatorie, distingendo fra cause del rinvio e durata del rinvio medesimo, sicché anche se il rinvio sia stato causato dall'imputato la durata del rinvio medesimo che superi la ragionevolezza non gli può essere addebitata. Di tali principi, di indubbia logica giuridica, non ha fatto uso la Corte capitolina che ha addossato all'imputato non solo tutti i rinvii ma anche la durata degli stessi.
In particolare l'udienza del 17.2.1993 fu rinviata al 12 1.1994 su richiesta di altro imputato, ritenuta legittima dal giudice, talché immotivata era l'attribuzione del rinvio all'odierno ricorrente e priva di ogni logica l'addebito allo stesso dell'intera durata del rinvio.
Perimenti infondato è l'addebito all'imputato del rinvio dovuto allo sciopero degli avvocati.
Invero sia la Corte costituzionale che la Corte di cassazione hanno sempre escluso che delle conseguenze dello sciopero degli avvocati dovessero rispondere in qualche misura gli imputati, posto che di tali astensioni non hanno responsabilità e che non possono evitarle.
Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente evidenzia violazione e falsa applicazione del'art. 2 L. n 89/2001 nonché dell'art. 6 p. 1 della CEDU in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. Rileva che erroneamente la Corte di merito ha infine escluso ogni indennizzo sul presupposto che l'eventuale irragionevole durata del processo non avrebbe nella specie comportato alcun danno di natura patrimoniale al ricorrente posto che questi si sarebbe giovato del ritardo che avrebbe determinato la prescrizione del reato ascrittogli.
Tale assunto è da una parte incompleto in quanto limitato al solo danno patrimoniale e da altra parte sa, si sarebbe sostanziato il preteso danno, sicché la censura priva di concreto contenuto non può essere accolta in quanto si sostanzia in una richiesta astratta di liquidazione di danno patrimoniale del quale non è dato conoscere l'esatto contenuto.
La prima censura va quindi dichiarata inammissibile. Parimenti infondata è poi la seconda censura in relazione alla quale si osserva che, se può condividersi l'impostazione del ricorrente secondo la quale il danno non patrimoniale si sostanzia nell'ansia che la durata del processo comporta per l'imputato tuttavia non può disconoscersi che anche il danno non patrimoniale va provato nella sua esistenza ed ammontare dal richiedente posto che l'irragionevole durata del giudizio non violando un diritto fondamentale della persona non costituisce danno evento di per sè risarcibile. (Corte Costituzionale n. 184/1986). Di contro il motivo in esame si sviluppa sul presupposto che nella legge Pinto è prevista l'applicazione del principio del danno in re ipsa, con la conseguenza che sull'attore non vi è alcun onere di provare, neanche in via indiziaria, la sussistenza del danno e lamenta, nella sostanza, la violazione di quel principio. Lo si evince, in particolare dalla constatazione che il ricorrente si limita a dolersi del mancato riconoscimento del danno senza neanche enunciare alcun elemento atto a supportarne, quanto meno sul piano presuntivo, la sussistenza.
Il quarto motivo va quindi respinto.
La reiezione del quarto motivo, attinente all'esistenza del danno patrimoniale e non patrimoniale, negato dalla Corte territoriale, rende ininfluente l'esame degli altri motivi relativi a pretesi errori e vizi di motivazione, nei quali sarebbe incorso il giudice di merito, tenuto conto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non sussiste nella specie alcun giudicato in ordine al preteso accertamento dell'an talché il presente giudizio dovrebbe limitarsi al solo accertamento del quantum debeatur.
Infatti il ricorrente ha allegato agli atti solo una lettera in data 18.6.1999 con la quale il cancelliere della Corte di Strasburgo accusa ricevuta del ricorso, avvertendo che, ai sensi del regolamento della Corte, sarebbe stato scelto un relatore incaricato di relazionare la Corte medesima in ordine alla ricevibilità del ricorso, nonché una seconda lettera in data 18.6.2001 con la quale il cancelliere di sezione informa il ricorrente dell'entrata in vigore della L. n. 89/2001. Trattasi di documenti di natura amministrativa e come tali inidonei a costituire giudicato in ordine all'accertamento dell'an. Il ricorso va pertanto disatteso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese prenotate a debito, nonché degli onorari di giudizio che liquida in euro 500,00.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 4 luglio 2001. Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2002