Cass. civ., sez. I, sentenza 19/12/2002, n. 18130
CASS
Sentenza 19 dicembre 2002

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Ai fini del diritto all'equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale che il soggetto lamenti per la durata irragionevole del processo penale in cui egli era imputato, se può sostanziarsi nello stato d'ansia e di turbamento, deve nondimeno essere provato nella sua esistenza ed ammontare dal richiedente, posto che l'irragionevole durata del processo, non violando un diritto fondamentale della persona, non costituisce danno evento di per sè risarcibile.

Ai fini del diritto all'equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale che il soggetto lamenti per la durata irragionevole del processo penale in cui egli era imputato, se puo' sostanziarsi nello stato d'ansia e di turbamento, deve nondimeno essere provato nella sua esistenza ed ammontare dal richiedente, posto che l'irragionevole durata del processo, non violando un diritto fondamentale della persona, non costituisce danno evento di per se' risarcibile. Massima tratta dal CED della Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/12/2002, n. 18130
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18130
    Data del deposito : 19 dicembre 2002
    Fonte ufficiale :

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