Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies ultimo comma cpc (udienza dell'11.3.2025)
Ruolo Generale n. 4603/23 (cui è riunita la causa n. 4631/23 RG)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere rel.
all'esito della discussione orale ha pronunciato (ai sensi dell'art. 281 sexies terzo comma cpc), la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4603/23 R.G (alla quale è riunita la causa n. 4631/23 RG), vertente
TRA
( e ( , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
rapp.ti e difesi (giusta procura in atti) dagli avv.ti Raffaele Curcio ( ed C.F._3
Aniello Ammirati ( ), con i quali sono elettivamente dom.ti presso i C.F._4
seguenti indirizzi di PEC:
Email_1
Email_2
1
E
(P.IVA: , in persona del Direttore Generale TRoparte_1 P.IVA_1
p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Fara Ciccarelli ( ), C.F._5
con la quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_3
Appellata ed appellante incidentale
NONCHÈ
(P.IVA: ), in persona del Direttore Generale p.t., rapp.ta e TRoparte_2 P.IVA_2 difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Tiziana Servillo ( , con la quale C.F._6
è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_4
Appellata (nonché appellante principale nell'originario n. 4631/23 RG)
NONCHÈ
( ) e ( ), TRoparte_3 C.F._7 Parte_3 C.F._8
sia in proprio che quali eredi della figlia (nata il [...] e deceduta il Persona_1
03.5.2012), rapp.ti e difesi (giusta procura in atti) dall'avv. Giulio Costanzo
( ), con il quale sono elettivamente dom.ti presso il seguente indirizzo C.F._9
di PEC:
Email_5
Appellati (sia nel procedimento n. 4603/23 RG che nell'originario n. 4631/23 RG)
NONCHÈ
(C.F.: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta CP_4 P.IVA_3 procura in atti) dall'avv. Paolo Tortorano ( ), con il quale è C.F._10
elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_6
2 Appellata (sia nel procedimento n. 4603/23 RG che nell'originario n. 4631/23 RG)
OGGETTO: appelli riuniti avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8592/23, pubblicata il 21 Settembre 2023, e notificata il 22 Settembre 2023;
FATTO E DIRITTO
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 26 Giugno 2017 nei confronti di , , Parte_1 Parte_2
ed , i coniugi e TRoparte_1 TRoparte_2 TRoparte_3 Pt_3
esponevano di essere genitori della piccola (nata il [...] e
[...] Persona_1
deceduta il 03.5.2012).
Nei primi cinque mesi di vita, la bambina si era mostrata molto energica e vivace.
Tuttavia, dopo questo iniziale periodo, i genitori avevano notato che la bimba era divenuta reticente al sonno;
non muoveva più le gambe in maniera energica;
mostrava l'occhio destro leggermente tendente verso l'interno, ed il capo tendeva verso destra.
A partire dall'Ottobre 2011, la bambina soffriva di vari sintomi e segni clinici di patologie respiratorie.
In data 7 Aprile 2012 i genitori avevano portato la bimba a visita presso il centro del dott.
, sito in Casal di Principe. Parte_1
Altresì, tra Marzo ed Aprile 2012, la piccola era stata visitata più volte dalla pediatra di base dott.ssa , nonché dalla dott.ssa sostituta della Persona_2 Persona_3 Per_2
Le dottoresse e avevano trascurato i riferiti sintomi neurologici, concentrando Per_2 Per_3
la loro attenzione soltanto sulla patologia respiratoria.
Prima della visita presso il centro pediatrico del dott. (fissata per il 7 Aprile 2012), Parte_1
i genitori avevano notato come la piccola non muovesse più le gambe;
altresì, quando ER
le toccavano, avvertivano un forte tremolio delle gambe medesime, come se la bimba avesse sintomi da freddo.
Così proseguivano i coniugi nella loro esposizione:…l'infante veniva Parte_4
visitata dalla moglie del dott. , la signora , la quale, priva di Parte_1 Parte_2 qualsiasi titolo abilitativo all'esercizio della professione medica, simulando il possesso del titolo predetto, ascoltava l'anamnesi ed i sintomi riferiti dai genitori, e sottoponeva la piccola paziente a visita medica, con annessi esame del sangue e prove allergiche, oltrechè, benchè
3 tali ultimi dati non siano documentalmente riscontrabili…., effettuava un'ecografia, un elettroencefalogramma, una visita alle orecchie, alla gola ed all'ano, riscontrando che quest'ultimo era molto infiammato….
All'esito della visita la aveva formulato una diagnosi di sindrome rino-bronchiale, Pt_2
associata ad otite acuta bilaterale.
In occasione della visita del 7 Aprile 2012, il dott. era entrato nella stanza, solo per Parte_1 chiedere ai genitori se avessero ben compreso la terapia prescritta dalla “dottoressa”.
Il 14 Aprile 2012 la piccola era stata nuovamente visitata dalla signora . ER Pt_2 CP_5
aveva individuato, quale causa dei sintomi, un fattore allergico, limitandosi a prescrivere un cambio di alimentazione.
Anche in quell'occasione il dott. non aveva svolto alcuna attività di vigilanza Parte_1 sull'operato del coniuge.
Nella notte tra il Primo Maggio 2012 ed il 2 Maggio 2012 i genitori, dopo un primo accesso al Pronto Soccorso pediatrico dell'ospedale di Aversa, avevano portato la bambina presso il
Pronto Soccorso dell'ospedale SA di CP_2
In questa occasione i genitori erano stati informati che la lattante era affetta da un tumore di tipo neuroblastoma (poi identificato in lipoblastoma), esteso dalla gola sino all'ano; pertanto, la bambina doveva essere sottoposta ad un intervento chirurgico di urgenza.
A seguito dell'intervento, alle ore 00:46 del 3 Maggio 2012 i sanitari del SA avevano constatato il decesso della piccola . Persona_1
Gli attori ravvisavano la concorrente responsabilità (ai fini del determinarsi del decesso della piccola ) di vari soggetti. ER
In primis veniva in rilievo la posizione delle dottoresse e esercenti pediatria Per_2 Per_3 di base nell'ambito della . TRoparte_2
Altresì erano coinvolti il dott. e la di lui consorte . In Parte_1 Parte_2
particolare quest'ultima aveva simulato il possesso del titolo abilitativo all'esercizio della professione medica, pur essendone sprovvista.
Peraltro i coniugi avevano appreso, da articoli di stampa, come i signori Parte_4
fossero stati coinvolti in un altro episodio, del tutto sovrapponibile a quello Parte_5
della piccola . Infatti il 4 Ottobre 2014 aveva perso la vita un'altra minore, avente solo ER
tre anni di età, proprio a causa di un neuroblastoma al quarto stadio, già entrato in metastasi.
4 Neanche questo tumore era stato diagnosticato per tempo dal dott. . Anche in Parte_1
quell'occasione il aveva affidato le cure della bimba alla moglie , Parte_1 Parte_2
priva di abilitazione e competenze mediche. Per quell'episodio il e la erano Parte_1 Pt_2
stati attinti da misura cautelare penale, per il delitto di omicidio colposo (la anche per Pt_2
il delitto di esercizio abusivo della professione).
Gli attori deducevano, altresì, anche la corresponsabilità dell' . TRoparte_1
Infatti, già nella notte tra il 28 ed il 29 Aprile 2012 essi avevano trasportato di urgenza la piccola presso il Pronto Soccorso del SA, per la febbre alta. In quell'occasione ER
il sanitario di turno si era limitato a riscontrare una lieve infiammazione delle vie respiratorie, ed aveva prescritto la relativa terapia.
Dunque gli attori deducevano la corresponsabilità anche dell'Azienda SA in termini di perdita di chance.
Sulla base di queste premesse i coniugi chiedevano di accertarsi la Parte_4
responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale dei convenuti (per omessa ed errata diagnosi), solidale, alternativa o proporzionale;
per l'effetto, condannarsi i convenuti al risarcimento di tutti i danni subìti dagli attori, sia patrimoniali che non patrimoniali, in proprio e jure hereditatis.
Si costituivano i convenuti e , chiedendo di rigettarsi la Parte_1 Parte_2
domanda attorea.
Si costituiva la convenuta , chiedendo di rigettarsi la domanda. TRoparte_2
Si costituiva la convenuta , chiedendo parimenti di rigettarsi la TRoparte_1
domanda, come proposta nei suoi confronti;
altresì, per la denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, la suddetta Azienda chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in garanzia nei confronti della compagnia (per essere manlevata e CP_4
tenuta indenne da quest'ultima).
Previa autorizzazione del G.I., la convenuta provvedeva alla TRoparte_1
chiamata in garanzia nei confronti di CP_4
Si costituiva la terza chiamata , chiedendo di rigettarsi la domanda di manleva CP_4
assicurativa; in subordine, chiedeva di applicarsi la franchigia aggregata presente in polizza, di importo pari ad euro 200.000,00 per ciascun anno assicurativo, detraendosi tale importo di euro 200.000,00 dalla eventuale manleva che dovesse essere riconosciuta;
comunque,
5 contenersi l'esposizione di nell'ammontare del massimale per sinistro, pari ad euro CP_4
2.582.284,50 (detratta sempre la franchigia aggregata prevista in polizza di euro 200.000,00).
Nel corso del primo grado veniva espletata CTU medico-legale collegiale, con gli ausiliari e . Persona_4 Persona_5
I cc.tt.uu. depositavano l'elaborato in data 15 Settembre 2021, nonché nota integrativa in data
11 Luglio 2022.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8592/23, pubblicata il 21 Settembre 2023, e notificata il 22 Settembre 2023.
Il Giudice Monocratico:
A) In parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato in solido la CP_2
, e la al pagamento, in
[...] Parte_1 Parte_2 TRoparte_1
favore degli attori, a titolo di risarcimento dei danni jure hereditario, della complessiva somma di euro 56.222,25, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
B) Sempre in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato in solido la
[...]
, , e la al CP_2 Parte_1 Parte_2 TRoparte_1
pagamento, in favore degli attori, a titolo di risarcimento dei danni jure proprio, delle seguenti somme: euro 343.230,00 in favore di;
euro 349.960,00 in favore di TRoparte_3 Pt_3
oltre interessi e rivalutazione monetaria;
[...]
C) Ha rigettato la domanda di manleva proposta da nei TRoparte_1
confronti di CP_4
TR D) Ha condannato in solido la , , e CP_2 Parte_1 Parte_2
l al pagamento delle spese del giudizio in favore degli attori, TRoparte_1
liquidate in euro 545,00 per esborsi ed euro 30.316,95 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giulio Costanzo;
E) Ha dichiarato integralmente compensate le spese del giudizio tra TRoparte_6
e ed;
[...] CP_4
F) Ha definitivamente posto le spese dell'espletata CTU a carico di , TRoparte_2
, ed , secondo le rispettive Parte_1 Parte_2 TRoparte_1
quote di responsabilità;
6 G) Ha stabilito le seguenti quote interne di responsabilità: 60 % a carico della CP_2
15 % a carico di;
15 % a carico di;
10 % a carico della
[...] Parte_1 Parte_2
. TRoparte_1
Il Tribunale, innanzi tutto, ha ritenuto sussistenti la legittimazione passiva anche della signora TR
e della . Parte_2 CP_2
Ciò premesso, si è esaminata la posizione di , convenuta in giudizio per Parte_2
responsabilità non già contrattuale, bensì extra-contrattuale (considerato che, secondo la prospettazione attorea, il suo coinvolgimento nella vicenda integra anche gli estremi del delitto di esercizio abusivo della professione).
Il Tribunale ha valorizzato le circostanze emerse dal procedimento penale, inerente al decesso della piccola . ER
, in sede di sommarie informazioni rese alla P.G., ha riferito che il 7 Aprile CP_7
2012 la lattante fu visitata dalla moglie del . Parte_1
La concreta presenza della presso lo studio medico del è stata direttamente Pt_2 Parte_1
accertata dagli operanti della Guardia di Finanza, in occasione dell'accesso del 4 Maggio
2012 (giorno successivo al decesso della piccola ). ER
Invece il risponde a titolo contrattuale, considerato che i coniugi hanno Parte_1 CP_3
ricevuto le prestazioni professionali del sanitario.
Allo stesso titolo contrattuale va ricondotta la responsabilità della e TRoparte_2
dell' In particolare, sono in atti le prescrizioni delle dottoresse e CP_6 Per_2
TR (pediatre di base convenzionate con la ), nonché i referti e le Per_3 CP_2
cartelle cliniche della suddetta Azienda Ospedaliera.
Nel merito, il Tribunale ha aderito alle conclusioni raggiunte dal collegio peritale.
L'obiettività patologica neurologica era già rilevabile quando la piccola fu osservata presso lo studio , nonché in occasione dell'accesso presso il SA del 29 Aprile 2012. Parte_1
Già dal Gennaio 2012 vi erano elementi clinici patologici, meritevoli di attenzione diagnostica.
Tra le altre cose, i cc.tt.uu. nel loro elaborato si esprimono nei seguenti termini:…Erano quindi presenti importanti segni clinici, espressivi di un impegno non più limitato alle sole prime vie aeree respiratorie di non trascurabile significato, che meritavano un adeguato approfondimento e monitoraggio. In data 7 Marzo 2012 la dott.ssa rilevava alla visita Per_2
7 febbre a 39 gradi e laringospasmo….Tale quadro clinico, se raccordato opportunamente con quello precedentemente rilevato due mesi prima dalla dott.ssa avrebbe assunto un Per_3
significato diverso clinico, non inquadrabile in un mero episodio febbrile, tale da indurre ad una maggiore attenzione diagnostica…..Il laringospasmo rappresenta una condizione che merita un approccio diagnostico-terapeutico di urgenza da attuare in ambiente di Pronto
Soccorso….Sta di fatto che la suddetta sintomatologia non regredì, tanto che ad un successivo controllo del 27 Marzo 2012 la dott.ssa prescrisse ancora terapia con Tachipirina Per_3 gocce ed aerosol con cortisone…..A distanza di almeno due mesi…..persistevano disturbi respiratori associati a febbre, ancora una volta espressivi di una qualche affezione respiratoria. Risulta pertanto censurabile…che i sanitari intervenuti non abbiano intrapreso un approfondimento diagnostico del quadro clinico che si presentò alla loro attenzione, proprio alla luce della persistente mancata risoluzione della sintomatologia presentata….sarebbe stato sufficiente un esame radiografico per evidenziare la presenza di alterazioni anatomiche toraciche….Quanto poi al giudizio sulla qualità dell'assistenza ricevuta dalla piccola presso lo studio , abbiamo già detto che non può ER Parte_1
non porsi quale elemento pregiudizievole l'accertata circostanza che essa fu prestata da una figura non abilitata sotto il profilo professionale…..Vi sono consistenti probabilità che, in occasione delle visite eseguite presso il suddetto ambiente il 7 ed il 14 Aprile 2012, la paziente manifestasse già una importante e specifica sintomatologia neurologica e respiratoria….Parimenti inadeguata risulta la condotta dei sanitari che ebbero in cura la paziente in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso dell'ospedale SA del 29 Aprile
2012, in cui fu posta diagnosi di mucosite delle vie aeree superiori, all'esito di un accertamento clinico ed anamnestico del tutto carente, che comportò l'omessa individuazione della patologica condizione clinica che, solo due giorni dopo, fu rilevata presso il medesimo ambiente, pur dovendo precisarsi che tali omissioni ebbero una minore influenza sulla sfavorevole evoluzione della storia clinica, atteso che si versava già in una fase estremamente compromessa….Partendo dal presupposto che l'exitus fu conseguenza di insufficienza cardiorespiratoria acuta, sostenuta da un processo infettivo delle prime vie respiratorie e dei polmoni, in uno con l'effetto compressivo della massa neoplastica sulle principali strutture mediastiniche, deve ritenersi che un tempestivo trattamento chirurgico della formazione lipomatosa, associato ad uno farmacologico del coesistente quadro patologico
8 broncopolmonare, avrebbero consentito, con qualificate probabilità, di prevenirlo…..Le condotte individuate quali censurabili sono intervenute a partire dal Gennaio 2012 e si sono susseguite fino al 29 Aprile 2012….Può ritenersi che le inadempienze professionali individuate nei confronti delle dottoresse ed nonchè del centro medico Per_3 Per_2
, abbiano svolto un prevalente ed equivalente ruolo causale nel determinismo Parte_1
dell'exitus. Ne deriva che nei confronti di ciascuno di essi può essere addebitata una quota di responsabilità del 30 %....., mentre una restante parte di responsabilità del 10 % va prospettata a carico dei sanitari del P.S. dell'ospedale SA, in quanto gli effetti della condotta colposa intervennero in una fase ormai terminale della vicenda clinica, in cui le probabilità di un esito più favorevole erano decisamente minori e circoscritte….
I consulenti tecnici di ufficio aggiungono che la dott.ssa la dott.ssa ed il Per_2 Per_3
centro medico ebbero in cura la piccola , in una fase clinica in cui la paziente Parte_1 ER
presentava sintomi che esigevano maggiore attenzione ed approfondimento (che, ove correttamente prestati, avrebbero consentito di evitare l'exitus con ragionevole certezza).
Infatti la terapia idonea, ove tempestivamente adottata, comporta che le recidive locali siano meno del 20 %, ed altresì determina la natura benigna della prognosi del lipoblastoma.
Dunque, nell'ottica dei consulenti (condivisa in toto dal primo Giudice) l'apporto causale, rispetto al decesso, della dott.ssa della dott.ssa e del centro medico Per_2 Per_3 Parte_1
è pari nel complesso al 90 %, da suddividersi in tre quote eguali del 30 %.
Ciò premesso, il Tribunale ha osservato come sia stato convenuto in giudizio l'ente pubblico, nel cui ambito operavano le dottoresse quali pediatre di base, e cioè la Persona_6 [...]
; da qui l'attribuzione alla di una quota interna di CP_2 TRoparte_2
responsabilità, pari al 60 % (trattasi, appunto, della sommatoria delle quote interne di responsabilità, rispettivamente inerenti alla ed alla . Per_2 Per_3
Per quel che concerne il 30 % da attribuirsi al centro medico , il G.M., a fol. 16 della Parte_1
sentenza di prime cure, ha scritto di una quota del 30 % da imputarsi solidalmente al Parte_1
ed alla , in quanto la condotta di entrambi concorreva nel determinismo dell'evento…. Pt_2
Poi il G.M. a fol. 19, ed ancora in dispositivo, ha ulteriormente ripartito il 30 % da attribuirsi allo studio , in due quote interne del 15 % per ciascuno, da attribuirsi rispettivamente Parte_1
al dott. ed alla signora . Parte_1 Parte_2
9 Con riferimento al 10 % attribuito all' il G.M. ha svolto le seguenti ulteriori CP_6
osservazioni: L' deve rispondere della condotta colposa, inerente agli insufficienti CP_1
accertamenti svolti in data 29 Aprile 2012; tuttavia, rispetto all'exitus si è trattato di un contributo causale molto contenuto. Infatti, l'errore è intervenuto in una fase terminale della vicenda clinica. In sostanza, l'errore del 29 Aprile 2012 ha determinato un ritardo di due giorni nell'avvio delle procedure diagnostiche e nell'esecuzione dell'intervento (da qui un apporto, contenuto nella misura del 10 %).
Dopodichè, il G.M. è passato alla quantificazione del danno, secondo un iter argomentativo, poi estrinsecatosi nelle statuizioni di cui al succitato dispositivo.
Avverso la succitata sentenza hanno proposto appello e , Parte_1 Parte_2
giusta citazione notificata in data 22 Ottobre 2023 nei confronti dei soggetti che hanno preso parte al primo grado.
Dall'iscrizione a ruolo dell'appello dei signori è derivato il procedimento Parte_5
n. 4603/23 RG.
Gli appellanti chiedono, in accoglimento del gravame, ed in riforma della pronuncia di prime cure, di rigettarsi la domanda risarcitoria, come proposta nei loro confronti. Altresì, sotto il profilo istruttorio, invocano la rinnovazione della CTU medico-legale di primo grado.
Avverso la medesima sentenza ha proposto autonomo appello anche la , TRoparte_2
con citazione notificata il 20 Ottobre 2023.
Dall'iscrizione a ruolo dell'appello della è derivato il procedimento n. TRoparte_2
4631/23 RG.
Quindi, nel corso del presente grado, si è provveduto a riunire il procedimento n. 4631/23 RG al più risalente procedimento n. 4603/23 RG, per evidenti ragioni di connessione (trattandosi di due appelli avverso la medesima sentenza). TR Peraltro la nella sua comparsa di costituzione depositata nel procedimento n. 4603/23
RG, si è integralmente riportata al proprio appello, introduttivo dell'originario n. 4631/23 RG. TR La conclude nei seguenti termini:…accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo alla , in relazione alle condotte poste in essere dalla TRoparte_2 dott.ssa e dalla dott.ssa e, per l'effetto, rigettare le domande proposte in suo Per_2 Per_3
danno;
10 in via del tutto gradata, nel caso in cui dovesse comunque ritenersi sussistente la legittimazione passiva in relazione all'operato della dott.ssa quale pediatra di libera Per_2
scelta sua convenzionata, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'appellante in relazione ai fatti ascritti alla dott.sa non convenzionata, e per Per_3
l'effetto rigettare qualsivoglia pretesa fondata su fatti alla stessa ascrivibili, con conseguente esclusione di qualsivoglia quota di responsabilità per eventuali condotte negligenti, imputabili alla dott.sa Per_3
Cont in ogni caso, rigettare integralmente la domanda proposta in danno della non sussistendo alcun profilo di responsabilità in capo alle pediatre e non Per_2 Per_3
essendo stata provata la sussistenza di alcun nesso causale tra il loro operato e l'exitus della piccola paziente…..
I coniugi si sono costituiti anche nell'originario n. 4631/23 RG Parte_5
(riportandosi integralmente al loro appello, introduttivo dell'originario n. 4603/23 RG).
L'appellata si è costituita sia nell'originario n. 4603/23 RG, TRoparte_1 che nell'originario n. 4631/23 RG, a mezzo di comparse del tutto sovrapponibili (ed entrambe depositate in data 24 Gennaio 2024).
In particolare l'Azienda Ospedaliera ha proposto un articolato appello incidentale, con cui si duole sia della declaratoria di sua corresponsabilità per il decesso della piccola ER
, sia del rigetto della subordinata domanda di manleva, proposta nei confronti di
[...]
CP_4
Dunque la struttura sanitaria chiede di riformarsi la sentenza di prime cure, laddove si è statuita una corresponsabilità del SA, in ordine all'evento oggetto di causa;
altresì, in via subordinata, chiede di accertarsi l'obbligo di di manlevare esso SA CP_4
da ogni eventuale conseguenza negativa, derivante dalla domanda risarcitoria proposta dai coniugi Parte_4
Del tutto sovrapponibili risultano anche le comparse di costituzione depositate, sia nel n.
4603/23 RG che nel n. 4631/23 RG, dagli appellati coniugi originari attori. Parte_4
In sostanza costoro chiedono di rigettarsi tutti gli appelli proposti, con la conseguente integrale conferma della pronuncia di prime cure.
Infine si è costituita anche l'appellata . CP_4
11 Quest'ultima, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità, per tardività, dell'appello incidentale spiegato da , contenuto nella comparsa depositata il TRoparte_1
24 Gennaio 2024.
In particolare ha allegato di avere notificato in via telematica, in data 22 Settembre CP_4
2023, la sentenza di primo grado (pubblicata il 21 Settembre 2023) nei confronti di tutte le altre parti processuali, ivi compresa l'Azienda SA – con l'effetto di determinare, ai sensi dell'art. 325 cpc (tanto per la notificante quanto per tutti i destinatari della CP_4 notifica), la decorrenza del termine “breve” di trenta giorni.
La Corte, a mezzo dell'ordinanza collegiale pubblicata il 20 Marzo 2024 (all'esito della prima udienza di trattazione del 12 Marzo 2024), ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza di prime cure;
vale a dire, ha accolto le istanze di sospensiva, rispettivamente presentate dagli appellanti principali , dalla (appellante principale Parte_5 TRoparte_2
nell'originario n. 4631/23 RG), nonchè dall'appellante incidentale TRoparte_6
.
[...]
Altresì il Collegio, con la medesima ordinanza: A) ha respinto le istanze di rinnovazione della
CTU medico-legale di primo grado, avanzate dagli appellanti;
B) ha fissato l'udienza di discussione collegiale (ai fini della definizione del procedimento nelle forme di cui al novellato art. 281 sexies cpc) per l'11 Marzo 2025.
Tutte le parti si sono avvalse della facoltà di depositare note conclusionali.
All'udienza collegiale dell'11 Marzo 2025, in presenza fisica, la causa è stata effettivamente discussa. All'esito della discussione la Corte, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies cpc, si è riservata di depositare la sentenza nei successivi trenta giorni.
Motivi della decisione
Sull'appello incidentale dell' TRoparte_1
Dovendo seguire un ordine logico si impone, in via prioritaria, l'esame dell'appello incidentale, spiegato dall'appellata con la comparsa depositata TRoparte_1
il 23 Gennaio 2024.
Infatti, tale impugnazione deve essere dichiarata inammissibile per tardività (quindi, si addiviene ad una statuizione, che non comporta alcuna valutazione della vicenda nel merito).
12 Invero, con riferimento alla sentenza di prime cure (pubblicata il 21 Settembre 2023), la
Difesa di ha provveduto, in data 22 Settembre 2023, alla notifica della sentenza CP_4
medesima, in via telematica, nei confronti dei procuratori di tutte le altre parti costituite in primo grado (ivi compresa l' ). TRoparte_8
Pertanto, non può revocarsi in dubbio come, dal momento della notifica, sia il notificante che tutti i destinatari della notifica fossero tenuti ad osservare il termine “breve” di trenta giorni.
Da qui la necessaria declaratoria di inammissibilità, per tardività, dell'appello incidentale di
(trattasi di inammissibilità puntualmente eccepita da , ed in CP_6 CP_4
ogni caso rilevabile anche di ufficio).
E' d'uopo rammentare come l'impugnazione incidentale dell' riguardasse CP_6
sia il capo, con il quale la struttura sanitaria è stata ritenuta corresponsabile per il decesso della piccola (con una quota di corresponsabilità pari al 10 %), sia il capo Persona_1
con il quale è stata rigettata la subordinata domanda di manleva, avanzata dall' nei CP_1
confronti di . CP_4
Quindi, per tali aspetti la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8592/23 è divenuta irrevocabile.
TRariamente all'appello incidentale di i due appelli principali, CP_6
rispettivamente dei coniugi e della (il secondo Parte_5 CP_2 CP_2
introduttivo dell'originario n. 4631/23 RG), sono senz'altro ammissibili e tempestivi, in quanto osservanti del termine “breve”.
Appunto, essi sono stati notificati, rispettivamente, in date 22 Ottobre 2023 e 20 Ottobre 2023.
A questo punto, si passa ad esaminare congiuntamente i due appelli, rispettivamente proposti dai coniugi e dalla . Parte_5 TRoparte_2
Sugli appelli, rispettivamente proposti dai coniugi e dalla Parte_5 CP_2
[...]
Con riferimento a queste due impugnazioni, è d'uopo evidenziare come – soltanto in una seconda eventuale fase – si esamineranno le subordinate doglianze, inerenti al profilo del quantum debeatur.
Il Tribunale di Napoli, in adesione alle conclusioni dei cc.tt.uu., ha ritenuto che, oltre all'Azienda SA, abbiano dato un apporto causale (ai fini del determinarsi dell'evento fatale) i seguenti soggetti:
13 la pediatra di base dott.ssa (convenzionata con la ), nella misura Per_2 TRoparte_2
del 30 %; la dott.ssa (sostituto della dott.ssa , nella misura del 30 %; Per_3 Per_2
i coniugi e , nella misura del 30 % (appunto, l'apporto del Parte_1 Parte_2
e della NA è stato considerato unitariamente;
invero, presso lo studio medico Parte_1
pediatrico del dott. , la si è presentata ai coniugi in Parte_1 Pt_2 Parte_4
occasione delle visite alla piccola , con le apparenze di esercente la professione ER
medica, pur non essendo abilitata).
I coniugi e la , nei rispettivi gravami, hanno negato Parte_5 TRoparte_2
l'apporto causale – all'evento dannoso – dei coniugi medesimi, nonché delle dottoresse e (apporto invece affermato dal Tribunale). Per_2 Per_3
I due atti di appello sono altresì connotati da una contestazione delle percentuali di responsabilità, come delineate dal G.M. del Tribunale di Napoli (significativamente, nel suo appello la deduce la responsabilità esclusiva del dott. e della TRoparte_2 Parte_1
signora ). Pt_2
Tuttavia, con riferimento all'impugnazione della , osserva il Collegio TRoparte_2 come l'ente pubblico – prima ancora di esprimere valutazioni nel merito, inerenti alla condotta delle dottoresse e – abbia eccepito la sua carenza di legittimazione passiva. Per_2 Per_3
Quindi, si impone prioritariamente l'esame di tale articolata eccezione.
Appunto, la eccepisce la sua carenza di legittimazione passiva, con TRoparte_2
TR riferimento all'operato della dott.ssa pediatra di base, convenzionata con la Per_2
medesima.
Ovviamente, non si può prescindere dalla doverosa applicazione (in materia di fatto dannoso imputabile a più persone) della disposizione di cui all'art. 2055 cc., come costantemente interpretata dalla Suprema Corte (cfr., per tutte, Cass. civ., n. 12957/21).
Ai sensi del primo comma dell'art. 2055 cc., qualora il fatto dannoso sia imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno, in favore del danneggiato.
Il secondo comma dell'art. 2055 cc. chiarisce come la statuizione sulle quote e sulle percentuali di responsabilità abbia rilievo soltanto nei rapporti interni tra i co-obbligati; appunto, colui che risarcisce il danno ha diritto di regresso nei confronti di ciascuno degli altri.
14 Ciò premesso, non può revocarsi in dubbio l'interesse degli appellanti (rispettivamente la
TR
ed i coniugi ) a dedurre l'assenza di qualsivoglia profilo CP_2 Parte_5
di corresponsabilità (o in subordine l'interesse ad invocare l'attenuazione della quota di corresponsabilità, statuita dal primo Giudice).
Orbene, il Collegio ritiene infondata l'eccezione, con cui l'appellante TRoparte_2
sostiene la sua carenza di legittimazione passiva, per l'operato della pediatra di base convenzionata dott.ssa Per_2
Cont Risulta inequivoco il seguente insegnamento della Suprema Corte:…la è responsabile, ai sensi dell'art. 1228 cc., del fatto colposo del medico di base, convenzionato con il
[...]
, essendo tenuta per Legge – nei limiti dei livelli essenziali di assistenza TRoparte_9
– ad erogare l'assistenza medica generica e la relativa prestazione di cura, avvalendosi di personale medico alle proprie dipendenze o in rapporto di convenzionamento…(Cass. civ.,
n. 14846/24).
Il Supremo Collegio, a mezzo dell'arresto testè citato, ha confermato il principio già espresso nella pronuncia n. 6243/15 (pronuncia, alla quale il primo Giudice si è esplicitamente
TR richiamato, per affermare la legittimazione passiva della con riferimento all'operato della pediatra di base dott.ssa . Per_2
TR Appunto la (in un contesto sussumibile nel genus della responsabilità contrattuale, a seguito del c.d. contatto sociale) eroga la prestazione sanitaria all'assistito, per mezzo del medico convenzionato.
L'Azienda Sanitaria impugnante pone in evidenza un orientamento giurisprudenziale TR piuttosto datato, laddove si era affermata l'assenza di responsabilità civile della ex art. 2049 cc., per la condotta del medico convenzionato (cfr. Cass. pen., n. 34460/03).
Ma appunto, ritiene il Collegio di dover aderire al più recente orientamento (affermato nel TR 2015 e ribadito nel 2024), in cui si delinea la responsabilità contrattuale della per fatto dell'ausiliario, ai sensi dell'art. 1228 cc..
Nel merito, il Collegio condivide in toto l'iter argomentativo del primo Giudice, pienamente adesivo alle risultanze della CTU.
La piccola , nata il [...], è stata visitata dalla pediatra di base Persona_1
dott.ssa in date 27 Settembre 2011, 3 Novembre 2011 e 12 Dicembre 2011. Per_2
15 Successivamente, in date 3 Gennaio 2012 e 17 Gennaio 2012, è stata visitata dalla dott.ssa sostituto della Per_3 Per_2
Ancora, a Marzo 2012 è stata visitata sia dalla che dalla (precisamente il 7 Per_2 Per_3
Marzo dalla prima, ed il 27 Marzo dalla seconda).
Dopodichè, in date 7 e 14 Aprile 2012 la minore è stata visitata presso lo studio medico
. Parte_1
Si è quindi avuta la crisi precipitata a fine Aprile 2012, con il ricovero presso l'ospedale
SA di dove è deceduta, in data 3 Maggio 2012. CP_2 Persona_1
La neonata è deceduta per insufficienza cardio-respiratoria acuta, sostenuta da un processo infettivo delle prime vie respiratorie e dei polmoni, e dall'effetto compressivo di una massa neoplastica dislocante le principali strutture mediastiniche, agevolato dal terminale stress sistemico di natura chirurgica, conseguito ad intervento neurochirurgico in urgenza di decompressione vertebrale ed asportazione parziale di lipoblastoma del rachide.
La piccola era affetta da lipoblastoma, raro tumore benigno che origina dal tessuto adiposo embrionale, che interessa pazienti con meno di tre anni.
Nel caso di specie, due dinamiche fisiopatologiche sono state determinanti nell'evoluzione sfavorevole del quadro clinico: l'effetto compressivo della massa neoplastica sulle strutture viciniori;
il processo infiammatorio ed infettivo che ha interessato il residuo parenchima polmonare, già mortificato per la massa del linfoblastoma.
Orbene, le prime certificazioni rilasciate dalla dott.ssa non riportano il motivo della Per_2
visita, né le risultanze di un esame obiettivo del torace, né qualsivoglia orientamento diagnostico.
Dai farmaci prescritti si può ipotizzare che la paziente fosse affetta da problematiche delle prime vie respiratorie.
Il 3 Gennaio 2012 la dott.ssa sostituto della prescrisse terapia a base di Per_3 Per_2
antibiotici, aerosol con broncodilatatori e cortisone, per una tosse di tipo bronchitico, al torace ronchi e rantolii a medie bolle diffusi…
Il 7 Marzo 2012 la rilevava febbre a 39 gradi e laringospasmo;
pertanto prescriveva Per_2
terapia con cortisone ed antibiotici. Il laringospasmo merita di per sé un approccio terapeutico di urgenza, da attuarsi in ambiente di Pronto Soccorso, in quanto può preludere ad una chiusura della laringe e ad una morte su base asfittica.
16 Ad un successivo controllo del 27 Marzo 2012, la prescriveva terapia con Tachipirina Per_3
gocce, ed aerosol con cortisone.
Dunque, a distanza di oltre due mesi persistevano disturbi respiratori associati a febbre, espressivi di una perdurante affezione respiratoria.
Tale quadro avrebbe dovuto indurre a richiedere un approfondimento diagnostico, proprio considerata la mancata risoluzione della sintomatologia respiratoria.
Ecco, quindi, che i coniugi si rivolsero allo studio pediatrico , sito Parte_4 Parte_1
in Casal di Principe.
Per quel che concerne le due visite presso tale studio nell'Aprile 2012, correttamente i consulenti di ufficio valorizzano un dato incontrovertibilmente accertato, e cioè che la signora
, coniuge del dott. (odierno appellante principale), non era abilitata Parte_2 Parte_1 all'esercizio della professione sanitaria, pur presentandosi in tale veste;
da qui l'abusivo esercizio della professione sanitaria, estrinsecatosi nelle due visite cui si sottopose la minore.
Sono in atti i verbali di informazioni rese alla Polizia Giudiziaria, nell'ambito del procedimento penale, dai coniugi nonchè dalla teste oculare Parte_4 CP_7
quindi, non può revocarsi in dubbio che, in occasione delle due visite dell'Aprile
[...]
2012, la signora si sia presentata quale medico, ed abbia formulato diagnosi e Pt_2
prescritto terapie.
Per giunta, personale della Guardia di Finanza, delegato dal P.M., in data 4 Maggio 2012
(giorno successivo al decesso della piccola ) accedeva presso lo studio , ed ER Parte_1
accertava la presenza di , benchè il dott. cercasse di dissimulare tale Parte_2 Parte_1
circostanza.
Con riferimento alle certificazioni rilasciate dallo studio ad Aprile 2012, emerge Parte_1 un orientamento diagnostico per una “sindrome rino-bronchiale”, con la conseguente prescrizione di antibiotici, cortisonici ed aerosol.
Anche in questo caso i cc.tt.uu. hanno riscontrato l'assenza di un raccordo anamnestico e di un adeguato esame obiettivo del torace e delle vie respiratorie.
Tutto questo, in un momento in cui già si disponeva di analisi di laboratorio, indicative di neutropenia con linfociti atipici.
17 Gli ausiliari del Tribunale hanno correttamente osservato come, al momento dell'ingresso della minore al SA, a fine Aprile 2012, il grave quadro vertebrale e toracico si fosse già ben consolidato e strutturato.
Aggiungono i cc.tt.uu.: è ragionevole presumersi che l'obiettività neurologica fosse già rilevabile, allorquando la piccola fu osservata presso lo studio . Parte_1
Per quel che concerne le problematiche respiratorie, già nel Gennaio 2012 vi erano degli elementi clinici patologici, meritevoli di opportuna attenzione diagnostica.
In data 3 Gennaio 2012 la dott.ssa sostituto della prescrisse terapia a base Per_3 Per_2
di antibiotici, aerosol con broncodilatatori e cortisone, per una tosse di tipo bronchitico, voce rauca, rantoli a medie bolle diffusi….
Dunque, era evidente come l'impegno respiratorio non fosse limitato alle prime vie aeree – situazione che richiedeva un adeguato approfondimento e monitoraggio.
Il collegio peritale altresì pone in evidenza la situazione riscontrata dalla dott.ssa in Per_2
occasione della visita del 7 Marzo 2012: febbre a 39 gradi con laringospasmo.
Invero è mancato il raccordo tra la situazione riscontrata il 7 Marzo 2012, ed il quadro presentatosi alla in occasione della visita del 3 Gennaio. Per_3
Non si era davanti ad un mero episodio febbrile;
da qui la necessità di una maggiore attenzione diagnostica;
per giunta, il diagnosticato laringospasmo di per sé obbliga ad un approccio terapeutico di urgenza, in regime di Pronto Soccorso (al fine di evitare il rischio di chiusura della laringe, con la conseguente morte su base asfittica).
Certamente la sintomatologia non regredì, tanto che la dott.ssa in occasione della Per_3
visita del 27 Marzo 2012, prescrisse terapia con Tachipirina gocce ed aerosol con cortisone.
Vale a dire, nonostante la terapia, persistevano i disturbi respiratori, associati a febbre elevata.
Ed effettivamente è censurabile che i sanitari intervenuti non abbiano intrapreso un approfondimento diagnostico del quadro clinico.
Sarebbe stato sufficiente un esame radiografico per evidenziare la presenza di alterazioni anatomiche toraciche (e quindi per inquadrare la complessiva condizione toracica e vertebrale).
Certamente inadeguata è stata l'assistenza ricevuta in occasione delle due visite, nell'Aprile
2012, presso lo studio pediatrico . Parte_1
18 In quella fase la bambina era già caratterizzata da un'importante sintomatologia non solo respiratoria, ma anche neurologica.
Né può trascurarsi come – a differenza del dott. – la responsabilità della signora Parte_1
sia di tipo extracontrattuale, e non già contrattuale (nonché caratterizzata dagli Pt_2
elementi del delitto di abusivo esercizio della professione sanitaria).
Un'adeguata attività diagnostica avrebbe consentito di rilevare la presenza di un'affezione bronco-polmonare prima di quando avvenne.
Il tempestivo trattamento dell'infezione polmonare avrebbe consentito di indagare in via anticipata sulle cause delle alterazioni anatomiche toraciche (alterazioni appunto causate dalla compressione esercitata dalla massa lipoblastomatosa).
Tutto ciò avrebbe consentito di eseguire l'intervento di rimozione della massa tumorale (poi posto in essere presso il SA tra il 2 ed il 3 Maggio 2012) in via anticipata, e cioè quando le condizioni cliniche generali della paziente non erano già compromesse.
Il Tribunale ha correttamente condiviso le conclusioni dei cc.tt.uu., anche nel senso di ritenere equivalente l'apporto causale delle inadempienze professionali, poste in essere dalla dott.ssa dalla dott.ssa e dal centro medico . Per_2 Per_3 Parte_1
Da qui il 30 % di quota di responsabilità attribuito alla il 30 % attribuito alla Per_2 Per_3
ed il 30 % attribuito al centro medico (a sua volta ripartito in un 15 % per ciascuno, Parte_1
attribuito a ed a ). Parte_1 Parte_2
Con riferimento all'operato delle dottoresse e gli attori Per_2 Per_3 Parte_4 hanno convenuto in giudizio la (da qui, allora, l'attribuzione di una quota TRoparte_2
di responsabilità pari al 60 %, a carico della ). TRoparte_2
Ancora, con riferimento all'apporto causale dello studio , i cc.tt.uu. sottolineano Parte_1
l'inadeguatezza dell'assistenza prestata in occasione delle due visite dell'Aprile 2012, anche volendo prescindere dal dato dell'abusivo esercizio della professione sanitaria da parte di
. Parte_2
In occasione del ricovero presso il SA (circa 20 giorni dopo l'ultima visita presso il centro ), fu rilevato un quadro clinico di ipotonia agli arti inferiori con paraparesi, Parte_1
clono al piede destro, anemia con piastrinosi;
moderata linfocitosi con neutropenia;
esteso opacamento posteriore mediotoracico;
falda di versamento pleurico omolaterale;
iper- espansione dei campi polmonari di destra.
19 Ebbene, correttamente i cc.tt.uu. osservano che una ventina di giorni prima, laddove si fosse eseguito un attento esame obiettivo toracico, certamente sarebbero state rilevate manifestazioni cliniche semeiologiche, indicative del suddetto quadro clinico.
Per giunta la bambina già da 1-2 mesi non reggeva il tronco, con associata ipo-mobilità degli arti inferiori.
All'esito della seconda visita presso lo studio , nell'Aprile 2012, non fu prescritta Parte_1
alcuna indagine diagnostica;
ci si limitò a prescrivere una dieta con latte di soia, arricchito con tapioca e mais ed omogeneizzati.
Dunque, il Collegio condivide l'iter argomentativo del primo Giudice, anche laddove si è attribuita una quota di responsabilità pari al 30 % alla dott.ssa sostituto della pediatra Per_3
di base Per_2
Peraltro, osserva il Collegio come la abbia eccepito la sua carenza di TRoparte_2
legittimazione passiva, non soltanto con riferimento alla posizione della ma anche Per_2
con riferimento alla posizione della Per_3
TR Ebbene, le argomentazioni a sostegno della legittimazione passiva della (con riferimento alla posizione della dott.ssa pediatra di base convenzionata con l'ente pubblico), non Per_2
sono spendibili, per quel che concerne la posizione della mero sostituto della Per_3
professionista convenzionata.
Significativamente, i Supremi Giudici hanno affermato come non sia configurabile la responsabilità civile in capo al medico di base, per i danni prodotti dal proprio sostituto. Infatti quest'ultimo, in assenza del medico titolare, svolge l'attività professionale in nome e per conto proprio. Né assume rilievo la circostanza per cui il sostituto sia stato individuato dal medico sostituito (cfr. Cass. pen., n. 9814/15). TR A fortiori, ancor più sfumato è il rapporto tra e sostituto del medico di base.
Senz'altro il pediatra di base, al pari del medico di base, è anello del sistema assistenziale territoriale, facente capo all'organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale. Ed infatti il medico di base è designato dall' , e quest'ultima è tenuta alla vigilanza ed al Parte_6 controllo disciplinare, oltre che alla remunerazione dell'attività. TR Quindi, nulla quaestio sul fatto che la risponda ex art. 1228 cc., per i danni derivati a terzi dalla condotta del medico di base (responsabilità per fatto dell'ausiliario).
20 Ma ciò non vale, in caso di sostituzione del medico di base per assenza (e quindi per i danni derivati a terzi dalla condotta del sostituto del medico di base).
L'Accordo Collettivo Nazionale per la pediatria di famiglia del 2005, recepito dall'accordo nazionale, prevede all'art. 36 co.4 che il sostituto assume direttamente e formalmente, all'atto dell'incarico di sostituzione da parte del pediatra sostituito, le responsabilità professionali inerenti tutte le Attività previste dal presente Accordo….
Ciò significa che il medico sostituto subentra al medico titolare con piena responsabilità ed autonomia, essendo ciò, peraltro, funzionale a garantire l'unicità del riferimento medico. TR Una volta che siano state osservate le disposizioni previste tra e medico titolare in ordine alla sostituzione di quest'ultimo, il paziente che si è rivolto al sostituto può dolersi nei suoi riguardi del suo operato, ed il medico sostituito è esonerato dalle conseguenze dannose dell'opera del sostituto. TR Dunque la qualifica di ausiliario della può essere attribuita al solo medico di base, ma non anche al sostituto di quest'ultimo; ergo, per i danni derivati dalla condotta del sostituto, il danneggiato deve rivolgersi direttamente a quest'ultimo, senza che possa delinearsi la TR TR legittimazione passiva della (ovviamente, nel caso di specie permane, in capo alla
, lo status di co-obbligata solidale, per la condotta della pediatra di base CP_2 Per_2
ragion per cui, ai sensi del primo comma dell'art. 2055 cc., i danneggiati possono rivolgersi TR a ciascuno dei co-obbligati, ivi compresa la per ottenere l'intero quantum risarcibile).
Quindi, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dall'appellante
[...]
– pur infondata con riferimento alla posizione della pediatra di base dott.ssa CP_2
– è invece fondata, con riferimento alla condotta del sostituto, dott.ssa Per_2 Per_3
Pertanto, la quota di responsabilità della è del 30 %, e non già del 60 %, TRoparte_2 poiché l'ente pubblico risponde della condotta della sola pediatra di base, ma non anche della condotta del sostituto ES.
Ovviamente, è d'uopo ribadire come – con riferimento al rapporto tra i danneggiati Parte_7
e la compagine dei corresponsabili – valga il principio della responsabilità in solido
[...] di cui al primo comma dell'art. 2055 cc.. TR Appunto, la riduzione della percentuale di responsabilità della riguarda i soli rapporti interni tra i co-obbligati (ambito dei rapporti interni, disciplinato dal secondo comma dell'art. 2055 cc., che prevede il diritto di agìre in regresso, in favore del co-obbligato che abbia
21 risarcito il danno); né si ravvisa la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della succitata dott.ssa Per_3
Infatti è d'uopo ribadire il consolidato principio, circa l'insussistenza di un litisconsorzio necessario tra i condebitori solidali (cfr., per tutte, Cass. civ., n. 24425/06).
A questo punto, vanno esaminati i motivi di gravame addotti dai coniugi e Parte_5
dalla , inerenti al quantum debeatur. TRoparte_2
Sui motivi di gravame addotti dai coniugi e dalla , Parte_5 TRoparte_2
inerenti al quantum debeatur
I coniugi , innanzi tutto, si dolgono della percentuale di responsabilità loro Parte_5
attribuita dal Tribunale, pari al 30 %, a fronte del 10 % attribuito all' CP_6
Vale a dire, essi sostengono – nella denegata ipotesi di conferma della loro corresponsabilità per l'evento dannoso – che la quota interna di colpa debba essere drasticamente ridotta.
La doglianza è infondata.
Invero, è già emerso come i genitori della piccola si siano rivolti al SA solo a ER
fine Aprile 2012, quando il quadro clinico della paziente era sostanzialmente compromesso.
Al contrario, le visite presso lo studio risalgono a qualche settimana prima. Si era Parte_1
quindi in un lasso temporale in cui i necessari approfondimenti diagnostici (laddove effettuati) avrebbero consentito di avere piena cognizione del preoccupante quadro clinico;
in particolare, l'intervento di rimozione del lipoblastoma avrebbe avuto maggiori probabilità di successo, rispetto all'epoca in cui è stato effettuato presso il SA (e cioè solo agli inizi del Maggio 2012).
Né può trascurarsi la peculiarità dell'apporto causale all'evento dannoso dello studio
, condotta negativamente caratterizzata anche dall'abusivo esercizio della Parte_1
professione medica, da parte di . Parte_2
Gli appellanti si lamentano anche dell'importo di euro 56.222,25, liquidato Parte_5
dal Tribunale a titolo di danno biologico jure hereditatis (danno terminale).
Orbene il G.M., nella sentenza del Settembre 2023, ha correttamente applicato le tabelle di liquidazione del danno terminale, varate dall'Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano nel 2021 (tabelle vigenti alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado).
22 In particolare, con riferimento al danno terminale, gli impugnanti si lamentano Parte_1
dell'aumento per la personalizzazione, riconosciuto dal Tribunale.
Invero il Giudice Monocratico ha efficacemente argomentato sul calvario cui è andata incontro la piccola , nei mesi intercorsi tra il Gennaio 2012 e l'exitus del 3 Maggio ER
2012.
Quindi correttamente sono state ravvisate peculiarità del caso concreto, tali da indurre il
Tribunale a liquidare l'aumento per la personalizzazione.
Parimenti risultano infondate le analoghe doglianze, sollevate sulla quantificazione del danno terminale, anche dalla . TRoparte_2
Quest'ultima, nell'interposto gravame, si è lamentata della quantificazione dei danni jure proprio, da perdita del rapporto parentale.
Nello specifico, il Tribunale ha liquidato i seguenti importi: euro 343.230,00 in favore di;
TRoparte_3
euro 349.960,00 in favore di Parte_3
Il Giudice Monocratico ha correttamente applicato il sistema integrato a punti, di cui alle tabelle milanesi del Maggio 2022.
Trattasi delle tabelle con cui l'Osservatorio della Giustizia Civile di Milano ha concretamente aderito all'insegnamento giurisprudenziale, che aveva espresso (in materia di liquidazione del danno jure proprio da perdita del rapporto parentale) il favor per il sistema a punti, già caratterizzante le tabelle romane.
Dunque, il Tribunale non merita alcuna censura, per il fatto di avere riconosciuto 102 punti- base a , e 104 punti-base a TRoparte_3 Parte_3
Nulla quaestio sui 20 punti riconosciuti a ciascun genitore per l'intensità della relazione affettiva con la vittima e per lo sconvolgimento derivato dalla perdita.
Quindi, avuto riguardo al valore punto di euro 3.365,00, ecco che si è addivenuti (a titolo di danno jure proprio da perdita del rapporto parentale) alla liquidazione degli importi sopra indicati.
Né può condividersi la deduzione dell'appellante , circa un ipotetico TRoparte_2
profilo di colpa concorrente, ex art. 1227 cc., a carico dei danneggiati Parte_4
23 Alcuna censura di superficialità può muoversi ai genitori della piccola , i quali si ER
rivolsero più volte alla pediatra di base, nonché ad uno studio specialistico privato, quale lo studio . Parte_1
Il sopra descritto iter cronologico della vicenda, a far tempo dagli inizi del Gennaio 2012, smentisce la deduzione dell'ente appellante.
Dunque, risultano infondate tutte le doglianze sollevate dagli appellanti ed Parte_5
, inerenti al quantum debeatur. TRoparte_2
In definitiva, si impone la conferma della pronuncia di primo grado, laddove CP_2
, ed sono stati
[...] Parte_1 Parte_2 TRoparte_1
condannati in solido al pagamento, in favore degli attori a titolo di Parte_4
risarcimento danni, delle seguenti somme: euro 56.222,25 oltre accessori, a titolo di danni jure hereditario;
euro 343.230,00 oltre accessori, per i danni jure proprio patiti da;
TRoparte_3
euro 349.960,00 oltre accessori, per i danni jure proprio patiti da . Parte_3
Ebbene, la conferma della condanna al risarcimento danni in via solidale (pedissequa al principio di cui al primo comma dell'art. 2055 cc.) è del tutto compatibile con il parziale TR accoglimento dell'appello della (limitatamente al punto, per cui la TRoparte_2
risponde con una quota di responsabilità del 30 %, e non già del 60 %, non essendo legittimata passiva, con riferimento alla posizione della dott.ssa sostituto della pediatra di base). Per_3
Si ribadisce come ci troviamo dinanzi all'accoglimento di un subordinato motivo di gravame, esclusivamente dedicato all'ambito dei rapporti interni tra i corresponsabili (ai sensi del secondo comma dell'art. 2055 cc.).
Dunque, l'appello proposto dai coniugi deve essere rigettato in toto. Parte_5
Invece, l'appello della va accolto per quanto di ragione, e cioè TRoparte_2
TR limitatamente alla percentuale interna di responsabilità della medesima, quantificata nella misura del 30 %, derivante dalla condotta della pediatra di base dott.ssa (stante Per_2
la carenza di legittimazione passiva della , per la condotta del sostituto TRoparte_2
dott.ssa . Per_3
La pronuncia di primo grado deve essere confermata anche con riferimento al governo delle spese (laddove , , ed TRoparte_2 Parte_1 Parte_2 CP_10
[...]
[...] [...]
sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio, in favore dei
[...]
coniugi . Parte_4
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese del grado.
Sulle spese del presente grado
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, in via solidale, dei corresponsabili , ed TRoparte_2 Parte_1 Parte_2 [...]
. TRoparte_1
Vale a dire – con riferimento al rapporto processuale tra gli attori ed i convenuti corresponsabili – è d'uopo uniformarsi al beneficio della solidarietà passiva, già riconosciuto per le spese del primo grado.
Si ribadisce come l'attenuazione della quota di responsabilità a carico della CP_2
inerisca ai soli rapporti interni tra i co-obbligati.
[...]
Debbono trovare applicazione i vigenti parametri, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota spese, si provvede alla liquidazione d'ufficio.
Il valore della causa va parametrato sull'importo complessivo di euro 749.412,25, riconosciuto dal Tribunale a titolo di risarcimento danni (importo confermato in questa sede).
Pertanto, si rientra nell'ambito dello scaglione di valore, compreso tra euro 520.000,01 ed euro 1 milione.
Nel contesto dello scaglione di riferimento, si ritiene equo e congruo attestarsi sulla linea esattamente intermedia tra i valori minimi e quelli medi.
Dunque, a titolo di compenso professionale per il presente grado si liquida, in favore degli odierni appellati l'importo di euro 19.616,50. Parte_4
In particolare, si è valutato anche il compenso per la fase istruttoria, oltre ai compensi specifici per le fasi introduttiva, di studio e decisoria (considerato che, nel presente grado, si è anche svolta attività istruttoria, con riferimento alla delibazione dell'istanza ex art. 283 cpc, come da ordinanza collegiale pubblicata il 20 Marzo 2024).
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione, in favore dell'avv. Giulio Costanzo,
Difensore di e (nella duplice qualità). TRoparte_3 Parte_3
Per quel che concerne il rapporto processuale tra e la TRoparte_1 compagnia , risulta opportuna l'integrale compensazione delle spese del CP_4
25 presente grado (al pari di quanto statuito, tra le stesse parti, con riferimento alle spese del primo grado).
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02 (da parte sia degli appellanti , che da parte dell'appellante incidentale Parte_5 [...]
), dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. TRoparte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e nei confronti di e Parte_1 Parte_2 TRoparte_3
(nella duplice qualità) – appello notificato anche ad Parte_3 TRoparte_6
, alla e ad , nonché pronunciando sull'appello
[...] TRoparte_2 CP_4
principale proposto dalla (introduttivo dell'originario n. 4631/23 RG), ed TRoparte_2
ancora pronunciando sul gravame incidentale proposto dall' nei TRoparte_1
confronti di e ed ancora nei confronti di;
TRoparte_3 Parte_3 CP_4
tutti avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 8592/23, pubblicata il 21 Settembre 2023
e notificata il 22 Settembre 2023, così provvede:
A) Dichiara inammissibile (per tardività) l'appello incidentale proposto dall'
[...]
; TRoparte_1
B) Rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2
C) Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla , con esclusivo TRoparte_2
riferimento alla richiesta subordinata di limitazione della percentuale interna di responsabilità TR della medesima alla misura del 30 %, corrispondente alla condotta della pediatra di base dott.ssa (stante la carenza di legittimazione passiva della , per la Per_2 TRoparte_2
condotta del sostituto dott.ssa ; Per_3
D) Rigetta nel resto l'appello proposto dalla;
TRoparte_2
E) Condanna in solido la , , e l' TRoparte_2 Parte_1 Parte_2 [...]
al pagamento delle spese del presente grado in favore di TRoparte_1 CP_3
e – spese che liquida in euro 19.616,50
[...] Parte_3
(diciannovemilaseicentosedici/50) per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Giulio Costanzo;
26 F) Dichiara integralmente compensate le spese del presente grado tra ed CP_4
; TRoparte_1
G) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.1 quater DPR n. 115/02, per il versamento (da parte degli appellanti e , Parte_1 Pt_2 nonché da parte dell'appellante incidentale ) dell'ulteriore TRoparte_1
contributo unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 14 Marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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