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Ordinanza cautelare 13 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 13/05/2021, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/05/2021
N. 00501/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 501 del 2020, proposto da
MA PA, in qualità di rappresentante legale dell'associazione OIPA-Italia Onlus Organizzazione Internazionale Protezione Animali, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Caccioppoli e Giuseppe Calamo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lorenzo Finato in Venezia, Dorsoduro 3540, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Padova, Questura della Provincia di Padova, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del decreto, prot. n. Cat. 10A/2020, notificato in data 24 gennaio 2020, con il quale il Questore della Provincia di Padova ha respinto l’istanza presentata dal signor BU NT e prodotta dal ricorrente intesa ad ottenere la formalizzazione del regolamento del nucleo Guardie EcoZoofile dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali,
nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo di Padova e della Questura di Padova;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Considerato:
- che in sede di discussione le parti hanno concordemente dato atto dello stato avanzato della redazione del regolamento e hanno chiesto un ulteriore rinvio della trattazione della causa per superare le ultime divergenze interpretative;
- che in base all’indirizzo giurisprudenziale prevalente le guardie particolari giurate delle associazioni zoofile riconosciute rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e partecipano alle relative funzioni con riferimento alla tutela degli animali da affezione (Cons. Stato, Sez. I, parere 2 marzo 2021, n. 311; Cons. Stato, Sez. III, 9 novembre 2016, n. 4653);
- che in relazione alla tutela della fauna selvatica tali guardie particolari giurate non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, ma sono pur sempre legittimate a segnalare le violazioni della legge in materia (Cass., Pen., Sez. III, 7 ottobre 2020, n. 6146);
Ritenuto opportuno, anche in ragione della particolare natura della controversia, consentire il rinvio al fine di favorire la definizione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) rinvia la trattazione della causa alla camera di consiglio del 17 giugno 2021.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO