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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2568 R.G.A.C. dell'anno 2024, decisa all'udienza del 26
Marzo 2025 e vertente
TRA
, ( C. F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parte_1 C.F._1
Giuseppe Mazzini 146, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo PERTICARO, (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
Appellante
E
L' Controparte_1
(C.F. ), in persona del Direttore Generale p.t., elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliata in Roma, Via Fulcieri Paulucci de' Calboli 20/E, presso lo studio dell'avv. Paola
Pellegrino ( ) giusta procura in atti;
C.F._3
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7909/2023 emessa dal Tribunale Civile di Roma, pubblicata il 19.5.2023.
Conclusioni
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma e/o annullamento della sentenza impugnata n7909/2023, emessa dal Tribunale di Roma, in persona del Giudice unico, Dott. Mario Tanferna, in data 18 maggio 2023, pubblicata il 19 maggio 2023 e notificata all'odierno appellante contumace in primo grado in data 28 marzo 2024:
-In via preliminare, per tutti i motivi esposti nel presente atto di appello, sospendere, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione e/o l'esecutività della sentenza impugnata esistendo i presupposti del fumus boni iuris in relazione ai motivi di cui al presente atto e del gravissimo danno e pregiudizio per l'appellante;
- dichiarare nulla la notifica dell'atto di citazione e annullare il giudizio di primo grado ovvero riformare totalmente/revocare la sentenza e conseguentemente disporre la rimessione al primo giudice ovvero la rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c.
Qualora Codesta Ecc.ma Corte di appello ritenesse di entrare nel merito, non rimettendo al primo giudice, di seguito i motivi che si sarebbero fatti valere nel giudizio in primo grado: in via preliminare improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio;
accertare e dichiarare la prescrizione ed in ogni caso l'inesistenza della pretesa creditoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario” In subordine: con compensazione di spese di lite con riferimento al primo ed al secondo grado di giudizio, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente appello”
Per l'appellato “- “Voglia l'Ecc.ma Corte adita respingere il ricorso. Con vittoria di compenso di lite ed oneri riflessi in vece di iva e C.p.a.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
[...
L' Controparte_1
a convenuto in giudizio chiedendone la condanna al pagamento CP_1 Parte_1 dell'indennità per l'occupazione senza titolo dell'immobile di edilizia residenziale pubblica sito in Roma, Via Cerignola n. 4, Sc. L, int. 12.
Il convenuto non si è costituito.
La causa è stata così decisa: “Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dall'
[...]
nei confronti di Controparte_1 Parte_1 condannando quest'ultimo al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, per l'occupazione senza titolo dell'immobile di cui è causa, della somma di euro 42.569,04, all'1.10.2020, oltre all'ulteriore somma di euro 215,02, mensili sino alla data di pronuncia della sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza.
Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 6500,00, Parte_1
per compensi, oltre accessori come per legge. Avverso tale sentenza ha proposto appello. Parte_1
Si è costituita l' Controparte_1
eccependo la tardività dell'appello e contestandolo nel merito.
[...]
All'udienza del 26 Marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo di appello rubricato “nullità/invalidità/inesistenza della notifica e conseguente nullità della citazione e del conseguente giudizio” l'appellante censura la sentenza di primo grado in quanto l'atto di citazione introduttivo del giudizio non è stato notificato. L'appellante evidenzia che è errata l'indicazione dell'indirizzo di destinazione che, così come riportato sull'avviso di ricevimento e sulla C.A.D., risulta essere del tutto carente dei suoi elementi essenziali e, come tale, inidoneo ai fini del buon esito del recapito all'effettivo consegnatario.
Inoltre, evidenzia che la propria cassetta postale non era dotata di chiavistello poiché rotto, tanto che il sig. una volta rientrato nell'appartamento ha provveduto a installare Parte_1
un lucchetto per evitare che la posta a lui indirizzata andasse perduta o sottratta. Dunque, almeno dal 2016 e fino al 2021 la cassetta postale del sig. non era in sicurezza Parte_1
e seppure il postino avesse individuato la corretta ubicazione dell'appartamento,
l'immissione della CAD non è stata regolare.
Infine, nessun atto successivo è stato notificato all'appellante che ha potuto conoscere la pendenza del procedimento solo con la notifica della sentenza in data 28/03/2024. Quindi l'appellante alla luce di quanto rappresentato asserisce che è nulla la notifica dell'atto di citazione e chiede l'annullamento del giudizio di primo grado per inesistenza della notifica ovvero riforma totale/revoca della sentenza e conseguente la rimessione al primo giudice ovvero la rimessione in termini ai sensi dell'art. 294
c.p.c.
La censura è infondata. La notifica dell'atto di citazione in giudizio risulta essere regolare e nessuna nullità può essere ravvisata.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4049 depositata il 20 febbraio 2018, in tema di imposte ma richiamando un principio valevole anche nei giudizi ordinari, ha ribadito che nella spedizione dell'avviso di accertamento a mezzo posta ed in caso di assenza temporanea del contribuente, il dies a quo dal quale far decorrere i termini per l'impugnazione dell'atto impositivo, decorre dall'undicesimo giorno dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza, o dalla data di ritiro del plico presso l'ufficio postale, ma solo se anteriore.
L'avviso di accertamento si ha per notificato al contribuente a decorrere dalla legale conoscenza dell'atto (ex articolo 149 Codice procedura civile) e quindi in caso di notifica a mezzo posta, ove l'agente postale non possa recapitare l'atto, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale per il principio della cosiddetta “compiuta giacenza”. Tale data decorrerà dal ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede l'articolo
8, comma 4, della legge 890/1982, modalità che trova applicazione, non soltanto in caso di notifica degli atti tributari mediante l'ausilio di un agente notificatore o di un ufficiale giudiziario, ma anche laddove l'atto venga spedito direttamente dall'Agenzia delle entrate mediante posta. Ed ancora, la
Suprema Corte con Ordinanza del 17 ottobre n. 26957/2024 ha ribadito che, in caso di temporanea assenza del destinatario, il perfezionamento della notifica tramite compiuta giacenza è valido solo se viene prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata che informa dell'avvenuto deposito
(CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. Tale requisito è indispensabile secondo le Sezioni Unite (sentenza n.
10012 del 15/04/2021), che dispone che “ In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso, ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima, in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della legge n. 890/1982, volta a garantire il diritto di difesa e un giusto processo.
Nel caso di specie, dunque, l'odierna appellata ha fornito prova della regolarità della notifica con la propria produzione documentale mentre le censure mosse non contestano tale regolarità ma riportano fatti estranei alla ritualità della notifica.
Stante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e tenuto conto che la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma n° 7909/2023 è stata pubblicata in data
19.05.2023 mentre l'appello introdotto dal risulta notificato in data 29 Aprile 2024 e Parte_1
depositato in data 09 Maggio 2024, lo stesso è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellata.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellata di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza n. 7909/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 19.05.2023, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 3.473,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 27.03.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati
La Corte di Appello di Roma
Sezione settima civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Franco Petrolati Presidente
Assunta Marini Consigliere rel.
Anna Maria Giampaolino Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2568 R.G.A.C. dell'anno 2024, decisa all'udienza del 26
Marzo 2025 e vertente
TRA
, ( C. F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parte_1 C.F._1
Giuseppe Mazzini 146, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo PERTICARO, (C.F.
) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
C.F._2
Appellante
E
L' Controparte_1
(C.F. ), in persona del Direttore Generale p.t., elettivamente
[...] P.IVA_1 domiciliata in Roma, Via Fulcieri Paulucci de' Calboli 20/E, presso lo studio dell'avv. Paola
Pellegrino ( ) giusta procura in atti;
C.F._3
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 7909/2023 emessa dal Tribunale Civile di Roma, pubblicata il 19.5.2023.
Conclusioni
Per l'appellante “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, in accoglimento del presente appello ed in totale riforma e/o annullamento della sentenza impugnata n7909/2023, emessa dal Tribunale di Roma, in persona del Giudice unico, Dott. Mario Tanferna, in data 18 maggio 2023, pubblicata il 19 maggio 2023 e notificata all'odierno appellante contumace in primo grado in data 28 marzo 2024:
-In via preliminare, per tutti i motivi esposti nel presente atto di appello, sospendere, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione e/o l'esecutività della sentenza impugnata esistendo i presupposti del fumus boni iuris in relazione ai motivi di cui al presente atto e del gravissimo danno e pregiudizio per l'appellante;
- dichiarare nulla la notifica dell'atto di citazione e annullare il giudizio di primo grado ovvero riformare totalmente/revocare la sentenza e conseguentemente disporre la rimessione al primo giudice ovvero la rimessione in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c.
Qualora Codesta Ecc.ma Corte di appello ritenesse di entrare nel merito, non rimettendo al primo giudice, di seguito i motivi che si sarebbero fatti valere nel giudizio in primo grado: in via preliminare improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatorio;
accertare e dichiarare la prescrizione ed in ogni caso l'inesistenza della pretesa creditoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario” In subordine: con compensazione di spese di lite con riferimento al primo ed al secondo grado di giudizio, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente appello”
Per l'appellato “- “Voglia l'Ecc.ma Corte adita respingere il ricorso. Con vittoria di compenso di lite ed oneri riflessi in vece di iva e C.p.a.”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
[...
L' Controparte_1
a convenuto in giudizio chiedendone la condanna al pagamento CP_1 Parte_1 dell'indennità per l'occupazione senza titolo dell'immobile di edilizia residenziale pubblica sito in Roma, Via Cerignola n. 4, Sc. L, int. 12.
Il convenuto non si è costituito.
La causa è stata così decisa: “Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
Accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dall'
[...]
nei confronti di Controparte_1 Parte_1 condannando quest'ultimo al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, per l'occupazione senza titolo dell'immobile di cui è causa, della somma di euro 42.569,04, all'1.10.2020, oltre all'ulteriore somma di euro 215,02, mensili sino alla data di pronuncia della sentenza, oltre interessi legali dalla sentenza.
Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 6500,00, Parte_1
per compensi, oltre accessori come per legge. Avverso tale sentenza ha proposto appello. Parte_1
Si è costituita l' Controparte_1
eccependo la tardività dell'appello e contestandolo nel merito.
[...]
All'udienza del 26 Marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Con il primo motivo di appello rubricato “nullità/invalidità/inesistenza della notifica e conseguente nullità della citazione e del conseguente giudizio” l'appellante censura la sentenza di primo grado in quanto l'atto di citazione introduttivo del giudizio non è stato notificato. L'appellante evidenzia che è errata l'indicazione dell'indirizzo di destinazione che, così come riportato sull'avviso di ricevimento e sulla C.A.D., risulta essere del tutto carente dei suoi elementi essenziali e, come tale, inidoneo ai fini del buon esito del recapito all'effettivo consegnatario.
Inoltre, evidenzia che la propria cassetta postale non era dotata di chiavistello poiché rotto, tanto che il sig. una volta rientrato nell'appartamento ha provveduto a installare Parte_1
un lucchetto per evitare che la posta a lui indirizzata andasse perduta o sottratta. Dunque, almeno dal 2016 e fino al 2021 la cassetta postale del sig. non era in sicurezza Parte_1
e seppure il postino avesse individuato la corretta ubicazione dell'appartamento,
l'immissione della CAD non è stata regolare.
Infine, nessun atto successivo è stato notificato all'appellante che ha potuto conoscere la pendenza del procedimento solo con la notifica della sentenza in data 28/03/2024. Quindi l'appellante alla luce di quanto rappresentato asserisce che è nulla la notifica dell'atto di citazione e chiede l'annullamento del giudizio di primo grado per inesistenza della notifica ovvero riforma totale/revoca della sentenza e conseguente la rimessione al primo giudice ovvero la rimessione in termini ai sensi dell'art. 294
c.p.c.
La censura è infondata. La notifica dell'atto di citazione in giudizio risulta essere regolare e nessuna nullità può essere ravvisata.
La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4049 depositata il 20 febbraio 2018, in tema di imposte ma richiamando un principio valevole anche nei giudizi ordinari, ha ribadito che nella spedizione dell'avviso di accertamento a mezzo posta ed in caso di assenza temporanea del contribuente, il dies a quo dal quale far decorrere i termini per l'impugnazione dell'atto impositivo, decorre dall'undicesimo giorno dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza, o dalla data di ritiro del plico presso l'ufficio postale, ma solo se anteriore.
L'avviso di accertamento si ha per notificato al contribuente a decorrere dalla legale conoscenza dell'atto (ex articolo 149 Codice procedura civile) e quindi in caso di notifica a mezzo posta, ove l'agente postale non possa recapitare l'atto, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale per il principio della cosiddetta “compiuta giacenza”. Tale data decorrerà dal ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede l'articolo
8, comma 4, della legge 890/1982, modalità che trova applicazione, non soltanto in caso di notifica degli atti tributari mediante l'ausilio di un agente notificatore o di un ufficiale giudiziario, ma anche laddove l'atto venga spedito direttamente dall'Agenzia delle entrate mediante posta. Ed ancora, la
Suprema Corte con Ordinanza del 17 ottobre n. 26957/2024 ha ribadito che, in caso di temporanea assenza del destinatario, il perfezionamento della notifica tramite compiuta giacenza è valido solo se viene prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata che informa dell'avvenuto deposito
(CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. Tale requisito è indispensabile secondo le Sezioni Unite (sentenza n.
10012 del 15/04/2021), che dispone che “ In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso, ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima, in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della legge n. 890/1982, volta a garantire il diritto di difesa e un giusto processo.
Nel caso di specie, dunque, l'odierna appellata ha fornito prova della regolarità della notifica con la propria produzione documentale mentre le censure mosse non contestano tale regolarità ma riportano fatti estranei alla ritualità della notifica.
Stante la regolarità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e tenuto conto che la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma n° 7909/2023 è stata pubblicata in data
19.05.2023 mentre l'appello introdotto dal risulta notificato in data 29 Aprile 2024 e Parte_1
depositato in data 09 Maggio 2024, lo stesso è tardivo e deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il DM 55/2014, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte appellata.
Va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellata di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , avverso la Parte_1
sentenza n. 7909/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 19.05.2023, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 3.473,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002.
Roma, 27.03.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Assunta Marini Franco Petrolati