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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 25/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 865/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati dott. Giorgio Scarsato Presidente rel. dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott.ssa Benedetta Fattori Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di DIVORZIO
nella causa promossa da nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f. C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Cristina Carminati parte ricorrente contro
, nata in [...] il [...] CP_1
(c.f. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Caterina Pacifici ammessa al patrocinio a spese dello Stato parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero
1.All'origine della presente causa vi stanno i seguenti fatti:
1.1. (marito) e (moglie) hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in Cremona l'8.3.2008; dalla loro unione sono nati il Per_1
Per_ Per_ 28.8.2009; , il 26.6.2011, e in Cremona, il 8.3.2019: è affetto Per_2 dalla nascita da un grave disturbo del neurosviluppo;
negli atti di causa è Per_ allegato che non sarebbe figlio biologico del Pt_1
1.2. la crisi di coppia iniziava a manifestarsi nel 2015, quando accadeva che più volte le Forze dell'Ordine venissero inviate presso la ex casa coniugale, per CP_ segnalazioni di condotte aggressive della verso il occasioni in cui Pt_1
CP_ la veniva trovata spesso in stato di ebrezza;
1.3. a fronte dell'ennesima segnalazione, ritenendo data una situazione di pregiudizio per i minori, il presso il Tribunale per i Controparte_2
Minorenni di Brescia chiedeva l'adozione di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, nonché l'eventuale pronuncia di decadenza della CP_
, dando così avvio al giudizio R.G.C.C 662/2019.
1.4. nell'ambito di questo giudizio, con decreto del 14.6.2019, il Tribunale per i
Minorenni inizialmente disponeva l'affido dei minori ai Servizi Sociali e il CP_ divieto per la di allontanarsi dall'abitazione familiare, se non accompagnata dal o da persona di fiducia;
successivamente, con decreto Pt_1 del 1.10.2019, accertato che nel nucleo familiare fossero date sempre più CP_ frequentemente delle critiche condotte della di aggressività verso il Pt_1
e di abuso di sostanze alcoliche, e che queste condotte spesso fossero tenute davanti ai minori, quel Tribunale disponeva l'allontanamento della madre dall'abitazione familiare e il divieto per la stessa di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dai figli minori e dal padre, dando avvio ad incontri in forma protetta fra madre e figli e dando incarico al e al CPS per l'avvio CP_3
CP_ ad un percorso a favore della (si veda questo decreto al doc. 6 ricorrente);
1.5. stante la necessità di alcuni approfondimenti sul piano istruttorio, il
Tribunale per i Minorenni disponeva c.t.u. sul caso;
con relazione dell'aprile 2022, l'ausiliario nominato concludeva i propri accertamenti nel senso dell'opportunità di disporsi l'affido cd superesclusivo dei minori al padre e nel senso di darsi corso ad incontri ancora in forma protetta fra la madre e i figli, stante i sentimenti ambivalenti che i figli provavano nei confronti della stessa da un lato, l'affetto ed il piacere legati ai ricordi degli anni sereni della loro infanzia, dall'altro il timore di condotte incontrollate ed imprevedibili della madre, come quelle che avevano caratterizzato gli ultimi anni della vita familiare, sino al suo allontanamento da Per_ casa-; il c.t.u. concludeva altresì che la figura di riferimento per il piccolo fosse da individuarsi nella zia paterna la quale appariva investita Per_4 del compito di seguire il nipote (si veda la relazione del c.t.u. al doc. 9 ricorrente);
1.6. con ricorso del 11.10.2022 il incardinava presso questo Tribunale il Pt_1
CP_ giudizio di separazione dalla (causa R.G.C.C. 2233/2022), chiedendo dichiararsi l'addebito della separazione, disporsi l'affido cd supersclusivo ed il collocamento dei figli presso di sé, e darsi corso ad incontri solo in forma CP_ protetta fra madre e figli, ricorso cui seguiva la costituzione della;
1.7. la prima udienza del giudizio di separazione si teneva il 16.2.2023, sede in cui venivano adottati i provvedimenti provvisori del caso;
1.8. con decreto del 3.1.2023, il Tribunale per i Minorenni di Brescia definiva il giudizio R.G.C.C. 662/2019, revocando l'affido dei minori ai Servizi Sociali, disponendo l'affido cd superesclusivo dei minori al padre, con collocamento di Per_ presso la zia paterna e di e presso il padre, con incontri Per_1 Per_2 protetti fra i minori e la madre, recependo così le conclusioni del c.t.u. (questo decreto sé stato prodotto all'udienza del 24.10.2024);
1.10. nel corso del giudizio di separazione, con sentenza parziale (n. 231 del
3.5.2023) veniva dichiarata la separazione personale delle parti.
2.1. Ancora pendente il giudizio di separazione, con ricorso del 6.5.2024, il ha incardinato il presente giudizio di divorzio, anche in questa sede Pt_1 chiedendo l'affido cd superesclusivo dei figli e disporsi incontri protetti fra essi e al madre;
CP_
2.2. la non è comparsa alla prima udienza del 24.10.2024, sede in cui la stessa è stata dichiarata contumace e sono stati adottati i provvedimenti provvisori del caso;
CP_
2.3. pronunciata sentenza parziale di divorzio, la si è poi costituita nel presente giudizio, non opponendosi alle richieste di parte ricorrente, sicché le parti hanno formulato conclusioni conformi;
2.4. giunta relazione da parte dei Servizi Sociali del Comune di Cremona CP_ sull'andamento degli incontri fra i figli e la , sentite le parti sulla proposta dei Servizi di liberalizzare gli incontri con i figli più grandi, la causa è stata mandata in decisione all'udienza del 16.1.2025.
3.1. Vanno accolte le conclusioni congiunte delle parti, in quanto conformi a legge e conformi all'interesse dei minori.
3.2. In particolare, va disposto l'affido cd superesclusivo dei minori al padre, Per_ con collocamento di e presso il padre e di preso la zia Per_2 Per_1 paterna, come disposto dal Tribunale per i Minorenni con decreto del 3.1.2023.
Quel Tribunale aveva disposto in questo senso sulla base della c.t.u. disposta, la quale, pur rilevando un equivalente rapporto di profondo affetto delle parti verso i figli, osservava però come il avesse più che sufficienti ed Pt_1 adeguate capacità genitoriali, mentre analogo giudizio non potesse formularsi CP_ rispetto alla , la quale si mostrava figura fragile -che necessitava ancora di sostegno per acquisire maggior senso di responsabilità e di continuità nella relazione con i figli e che non collaborava adeguatamente con il CPS e con il nel percorso per il suo recupero dall'abuso di sostanze alcoliche- e CP_3 ambivalente -che determinava nei minori contrastanti sentimenti, da un lato di affetto e dall'altro di timore per il riproporsi di comportamenti inadeguati da parte della genitrice, come quelli tenuti a far data dal 2015, quando la sua dipendenza dell'alcool aveva assunto caratteri patologici ed aveva determinato il verificarsi di incresciose situazioni fra le mura domestiche, come detto-.
Questa valutazione del c.t.u. è da ritenersi attuale: va dato atto di un certo CP_ impegno nel partecipare agli incontri protetti con i figli, stante il forte affetto che essa nutre verso di loro, ma si deve altresì prendere atto che nel CP_ corso del giudizio non sia emerso che la abbia completato il percorso di superamento delle sue fragilità e della sua ambivalenza agli occhi dei figli, né che la stessa sia costante nel far visita agli stessi, sicché non sono ancora date le condizioni per disporsi l'affido condiviso dei minori alla madre.
Rimangono logicamente fermi gli incarichi dati ai Servizi Sociali dal Tribunale per i Minorenni di Brescia con il suddetto decreto del 3.1.2023. 3.3. Va disposto che gli incontri fra i figli e la madre proseguano in forma protetta: va accolta la osservazione mossa dalle parti per cui allo stato una liberalizzazione degli incontri fra madre e figli appare prematura, perché Per_ e hanno espresso il desiderio di continuare a vedere Per_1 Per_2 assieme alla madre;
perché durante gli incontri la sig.ra si è presentata talvolta con la madre, talvolta le figlie avute dal suo nuovo compagno, sicché gli incontri presentano spesso aspetti di imprevedibilità, che il sig. non Pt_1 sarebbe in grado di gestire, come invece è in grado di fare un educatrice;
perché è dato che comunque ad oggi la signora non abbia seguito il percorso al
Ser.D. prescritto (anzi, vale notarsi come gli esami ematici pervenuti e datati CP_ 22.3.2024 evidenzino un uso moderato di alcol da parte della ).
Va però data indicazione ai Servizi di coinvolgere anche le sorelline negli incontri negli incontri fra i minori e la madre.
Gli incontri potranno essere liberalizzati quando i minori esprimeranno un loro desiderio in tal senso.
Vanno tenuti fermi gli altri interventi attivati dai Servizi (fra cui il percorso presso l' ), ancora in forza del decreto del Tribunale per i Minorenni CP_4 del 3.1.2023.
3.4. Va preso atto che le parti si sono accordate nel senso che il mantenimento dei minori sia interamente a carico del come da esso proposto. Pt_1
3.5. L'ascolto dei minori appare superfluo, essendo in presenza di statuizione necessitata, stante il percorso in essere della madre di recupero di un'adeguata genitorialità.
4. Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da accordo fra le parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, definitivamente decidendo la causa R.G. 865 /
2024:
- dispone che i minori nato a [...] il [...]; Persona_5
nato a [...] il [...]; nato a Persona_6 Persona_7
Cremona l'8.3.2019 siano affidati al padre il quale Parte_1 potrà assumere sia le decisioni sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione per i minori;
alla madre spetta il diritto di vigilare sull'esercizio della CP_1 genitorialità da parte del ai sensi dell'art. 337quater c. III cod. Pt_1 civ.;
- dispone il collocamento di e presso il padre;
dispone il Per_1 Per_2 collocamento di presso la zia paterna Per_3 Persona_8
- dispone che il diritto di visita materno prosegua esclusivamente in forma protetta, dando incarico al Servizio Sociale di valutare la possibilità di svolgere gli incontri, tra madre e figli, anche in luoghi diversi dai locali messi a disposizione dal Comune, anche coinvolgendo le sorelline dei minori;
solo qualora i minori esprimeranno il loro desiderio in tal senso, gli incontri potranno svolgersi in forma libera;
- dispone che il mantenimento dei tre figli sia interamente a carico del padre;
-dà atto che le parti dichiarano di nulla aver ulteriormente a pretendere e di aver definito ogni rapporto economico e patrimoniale scaturente dal matrimonio.
-dichiara le spese di lite interamente compensate;
- mantiene fermi gli interventi attivati dai Servizi a favore dei minori;
così deciso in Cremona, il 29/01/2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
ai Servizi Sociali del Comune di Cremona