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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/07/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 511/2025
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Samuele Cantini e Valentina Bernardini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Samuele Cantini e Valentina Bernardini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
E
(P.I.: ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Samuele Cantini e Valentina Bernardini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO (C.F.: Controparte_3
), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Funari e Katya Lea P.IVA_2
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Annullamento ordinanze-ingiunzioni dell' CP_3
Conclusioni
Per le parti ricorrenti , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis,
[...] accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione I. N.
P. - O. I. N. notificata in data 11 Controparte_4 P.IVA_3
Marzo 2025 e dell'ordinanza ingiunzione I. N. P. S. DIREZIONE PROVINCIALE DI
PISA - O. I. N. notificata in data 11 Marzo 2025, annullare le ordinanze P.IVA_4 ingiunzione opposte, per i motivi esposti in narrativa. Vinte le spese e i compensi di lite, oltre accessori come per legge”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, preso atto CP_3 degli intervenuti provvedimenti di archiviazione degli atti nn. OA-000018946 e OA-
000018948, dichiarare cessata la materia del contendere di cui al presente giudizio, o emettere decisione di contenuto equivalente, con pronuncia di giustizia in ordine alle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08.04.2025, i ricorrenti chiedevano di annullare le ordinanze-ingiunzioni nn. 003171420 e 003170932, emesse nei loro confronti dall' in quanto legali rappresentanti della società CP_3 Parte_2
per aver omesso il versamento di contributi previdenziali
[...] per la somma complessiva di 6.875,00 euro.
2. Nello specifico i ricorrenti riferivano che la società suddetta, dopo la contestazione dell'ente previdenziale, in data 09.01.2023 aveva provveduto al
Pag. 2 di 4 versamento dei contributi omessi. Inoltre, l' era incorso in decadenza CP_3 perché non aveva provveduto a notificare gli atti di accertamento entro il termine previsto dall'art. 14 della legge 689/81.
3. In data 04.07.2025, si costituiva in giudizio l' riferendo che le due CP_3 ordinanze-ingiunzioni impugnate erano state annullate dall'ente previdenziale, avendo verificato l'insufficienza dei presupposti per l'emissione delle ordinanze- ingiunzioni già menzionate. Conseguentemente, erano state emesse due ordinanze di archiviazione n. OA-000018946 e OA-000018948 di data 04.07.2025, prodotte in giudizio.
4. Pertanto, l'ente previdenziale concludeva per la cessazione della materia del contendere.
5. All'udienza di data odierna il ricorrente condivideva le conclusioni e chiedeva la condanna della parte convenuta alle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale.
6. Senza necessità di istruttoria, all'udienza di data odierna, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Tenuto conto della documentazione depositata e delle conclusioni concordi delle parti, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, considerato che l' ha archiviato le ordinanze-ingiunzione impugnate, come CP_3 da provvedimenti depositati del 04.07.2025.
8. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura del 50%, considerato che l'ente previdenziale ha adottato il provvedimento di accoglimento della domanda del ricorrente subito dopo la presentazione del ricorso ed ha quindi evitato il compimento di qualsiasi attività (anche istruttoria), da parte di questo ufficio.
9. Per il restante 50%, seguendo il principio della soccombenza virtuale, l' CP_3 deve essere condannata alle spese a favore del ricorrente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia da ricondurre allo scaglione da 5.201 a 26.000 euro, in assenza della fase istruttoria/trattazione.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di , CP_3 Parte_1
e che Controparte_1 Controparte_2 liquida in complessivi 885,00 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
3) compensa nella misura del 50% le spese di lite.
Pisa, 15.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 511/2025
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data odierna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Samuele Cantini e Valentina Bernardini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 C.F._2 avv.ti Samuele Cantini e Valentina Bernardini ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
ricorrente
E
(P.I.: ), Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Samuele Cantini e Valentina Bernardini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale;
ricorrente
CONTRO (C.F.: Controparte_3
), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Funari e Katya Lea P.IVA_2
Napoletano ed elettivamente domiciliato presso il loro studio professionale;
resistente
OGGETTO: Annullamento ordinanze-ingiunzioni dell' CP_3
Conclusioni
Per le parti ricorrenti , , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Pisa, contrariis reiectis,
[...] accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione I. N.
P. - O. I. N. notificata in data 11 Controparte_4 P.IVA_3
Marzo 2025 e dell'ordinanza ingiunzione I. N. P. S. DIREZIONE PROVINCIALE DI
PISA - O. I. N. notificata in data 11 Marzo 2025, annullare le ordinanze P.IVA_4 ingiunzione opposte, per i motivi esposti in narrativa. Vinte le spese e i compensi di lite, oltre accessori come per legge”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro, preso atto CP_3 degli intervenuti provvedimenti di archiviazione degli atti nn. OA-000018946 e OA-
000018948, dichiarare cessata la materia del contendere di cui al presente giudizio, o emettere decisione di contenuto equivalente, con pronuncia di giustizia in ordine alle spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 08.04.2025, i ricorrenti chiedevano di annullare le ordinanze-ingiunzioni nn. 003171420 e 003170932, emesse nei loro confronti dall' in quanto legali rappresentanti della società CP_3 Parte_2
per aver omesso il versamento di contributi previdenziali
[...] per la somma complessiva di 6.875,00 euro.
2. Nello specifico i ricorrenti riferivano che la società suddetta, dopo la contestazione dell'ente previdenziale, in data 09.01.2023 aveva provveduto al
Pag. 2 di 4 versamento dei contributi omessi. Inoltre, l' era incorso in decadenza CP_3 perché non aveva provveduto a notificare gli atti di accertamento entro il termine previsto dall'art. 14 della legge 689/81.
3. In data 04.07.2025, si costituiva in giudizio l' riferendo che le due CP_3 ordinanze-ingiunzioni impugnate erano state annullate dall'ente previdenziale, avendo verificato l'insufficienza dei presupposti per l'emissione delle ordinanze- ingiunzioni già menzionate. Conseguentemente, erano state emesse due ordinanze di archiviazione n. OA-000018946 e OA-000018948 di data 04.07.2025, prodotte in giudizio.
4. Pertanto, l'ente previdenziale concludeva per la cessazione della materia del contendere.
5. All'udienza di data odierna il ricorrente condivideva le conclusioni e chiedeva la condanna della parte convenuta alle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale.
6. Senza necessità di istruttoria, all'udienza di data odierna, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Tenuto conto della documentazione depositata e delle conclusioni concordi delle parti, deve essere pronunciata la cessazione della materia del contendere, considerato che l' ha archiviato le ordinanze-ingiunzione impugnate, come CP_3 da provvedimenti depositati del 04.07.2025.
8. Le spese di lite possono essere parzialmente compensate fra le parti nella misura del 50%, considerato che l'ente previdenziale ha adottato il provvedimento di accoglimento della domanda del ricorrente subito dopo la presentazione del ricorso ed ha quindi evitato il compimento di qualsiasi attività (anche istruttoria), da parte di questo ufficio.
9. Per il restante 50%, seguendo il principio della soccombenza virtuale, l' CP_3 deve essere condannata alle spese a favore del ricorrente, liquidandole come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M.
10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Si tratta di controversia da ricondurre allo scaglione da 5.201 a 26.000 euro, in assenza della fase istruttoria/trattazione.
Pag. 3 di 4
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di , CP_3 Parte_1
e che Controparte_1 Controparte_2 liquida in complessivi 885,00 euro per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie (determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione), ad IVA e CPA come per legge.
3) compensa nella misura del 50% le spese di lite.
Pisa, 15.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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