TAR Aosta, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 2
TAR
Decreto presidenziale 10 novembre 2025
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TAR
Sentenza 30 gennaio 2026
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CS
Rigetto
Sentenza 21 maggio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione artt. 41 e 42 L.R. 3/1993, principio favor voti, eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà

    Le schede presentano indicazioni che, pur riguardando candidati alle elezioni comunali, sono riconducibili a candidati della lista VS o a refusi, e non costituiscono segni di riconoscimento inoppugnabili. L'indicazione del numero 1 sulla prima riga è legittima per esprimere la preferenza. La confusione tra elezioni regionali e comunali è una spiegazione ragionevole per tali indicazioni.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione art. 42, co. 1 lett. a) L.R. 3/1993, violazione art. 48 Cost., errata qualificazione dei segni di riconoscimento, eccesso di potere per travisamento dei presupposti

    La giurisprudenza richiede che i segni di riconoscimento siano tali da far ritenere in modo inoppugnabile la volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio voto, e debbano eccedere il modo normale di esprimere la volontà elettorale. Le anomalie riscontrate trovano spiegazioni ragionevoli.

  • Accolto
    Violazione principio di coerenza, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento

    Le schede in questione, pur contenendo preferenze per candidati alle elezioni comunali, sono state trattate in modo difforme rispetto ad altre schede analoghe considerate valide, violando i principi di parità di trattamento e uniformità dell'azione amministrativa.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione artt. 41 e 42, art. 49 L.R. 3/1993, principio favor voti, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta

    La decisione in autotutela non ha fornito una motivazione autonoma e ha confermato gli errori precedenti, violando la funzione di garanzia dell'ufficio.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione artt. 42 e 49 L.R. 3/1993 da parte degli uffici di scrutinio e dell'Ufficio elettorale regionale, violazione art. 48 Cost., difetto assoluto di motivazione

    Il ricorso elettorale non può limitarsi a censure generiche e ipotetiche, ma deve indicare la natura dei vizi, il numero delle schede contestate e le sezioni di riferimento, con riferimento a fattispecie concrete. La genericità della censura rende il motivo privo di pregio.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione artt. 41 e 42 L.R. 3/1993, principio favor voti, eccesso di potere per travisamento dei fatti, inammissibilità motivi ricorso principale per difetto di interesse

    La parola 'voto' aggiunta alla scheda non è necessaria per esprimere il voto di lista e costituisce un allontanamento volontario dalle modalità prescritte, non spiegabile come errore materiale. La scritta 'NO' su un'altra lista, unitamente a un segno di preferenza, integra un segno di riconoscimento e una violazione della modalità di voto prescritta.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione artt. 42 e 49 L.R. 3/1993, violazione art. 48 Cost., difetto assoluto di motivazione, inammissibilità motivo ricorso principale per difetto di interesse

    La censura è inammissibile e infondata per la genericità della pretesa di assegnazione delle schede nulle senza individuazione delle singole schede contestate e delle ragioni di tale pretesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Aosta, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 2
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
    Numero : 2
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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