Decreto presidenziale 10 novembre 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 21 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00002/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00050/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 50 del 2025, proposto da
RE MP ed IO CC, rappresentati e difesi dagli avvocati RE Patanè e AR CR Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, non costituita in giudizio;
nei confronti
CR CH e UN VA, rappresentate e difese dagli avvocati Hebert D’Herin e Riccardo Viriglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento
“dell’atto di proclamazione degli eletti del Consiglio regionale della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dell’8 ottobre 2025 (doc. 1) e
del AL (Mod. n. 42/ER) per l’assegnazione dei seggi e per la proclamazione degli eletti dell’Ufficio Elettorale Regionale presso il Tribunale di Aosta nella parte in cui, a seguito del ricalcolo dei resti, ha assegnato un seggio alla lista n. 2 “UN VA” in luogo della sua assegnazione alla lista n. 1 “ZA ER e IN” (doc. 2), in particolare:
del AL dell’Ufficio Elettorale Regionale (Prot. 1622/25 U) del 24 ottobre 2025 con cui è stata rigettata l’istanza di riesame in autotutela da parte degli odierni ricorrenti per l’attribuzione ad VS di due voti contestati ed erroneamente dichiarati nulli (doc. 3);
dell’Estratto del AL (Mod. n. 47/ER) dell’Ufficio Elettorale Regionale relativo alle operazioni per il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati nell’Ufficio di Scrutinio n. 21 del Polo n. 8 di Aosta (di cui all’allegato 8 del AL dell’Ufficio Elettorale Regionale per l’assegnazione dei seggi e per la proclamazione degli eletti, Mod. n. 42/ER) (doc. 4);
del verbale (Mod. n. 27/UDS - ER) dell’Ufficio di scrutinio n. 21 del Polo n. 8 di Aosta con cui sono state contestate e non assegnate due schede elettorali recanti crocesegno sul simbolo della lista n. 1 - VS e preferenze per i candidati BE A” e “D SA DM (doc. 5);
del verbale (Mod. n. 27/UDS - ER) dell’Ufficio di scrutinio n. 5 del Polo n. 1 di La Salle, nella parte in cui non motiva l’inoppugnabilità del segno di riconoscimento per il voto di lista annullato ad VS (doc. 6);
del verbale (Mod. n. 27/UDS - ER) dell’Ufficio di scrutinio n. 10 del Polo n. 5 di Saint Vincent, nella parte in cui non motiva l’inoppugnabilità del segno di riconoscimento per i tre voti di lista annullati ad VS (doc. 7);
di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato.
previo, ove occorra, ostensione delle schede e riconteggio dei voti espressi nel corso della competizione elettorale con riferimento agli uffici di scrutinio appresso indicati, attraverso l’espletamento di una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm.”;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CR CH e da UN VA il 5/12/2025:
“Si richiede l’annullamento, nella sola parte d’interesse,
1) dell’atto di proclamazione degli eletti del Consiglio regionale della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste del 8 ottobre 2025 (doc. n. 1 dei ricorrenti principali, già in atti) nonché, per l’effetto, del AL dell’Ufficio elettorale regionale per l’assegnazione dei seggi e per la proclamazione degli eletti (doc. n. 2 dei ricorrenti principali, già in atti);
2) dell’estratto del verbale (mod. n. 47/ER) dell’Ufficio elettorale regionale relativo alle operazioni per il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati nell’Ufficio di scrutinio n. 3 del Polo n. 8 del Comune di Aosta (doc. n. 13 delle odierne depositanti, di nuova produzione) nonché dell’estratto del verbale (mod. n. 47/ER) dell’Ufficio elettorale regionale relativo alle operazioni per il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati nell’Ufficio di scrutinio n. 8 del Polo n. 8 del Comune di Aosta (doc. n. 14 delle odierne depositanti, di nuova produzione);
3) dei verbali dell’Ufficio di scrutinio n. 10 del Polo n. 5 di Saint Vincent, dell’Ufficio di scrutinio n. 5 del Polo n. 1 di La Salle, dell’Ufficio di scrutinio n. 21 del Polo n. 8 di Aosta, dell’Ufficio di scrutinio n. 3 del Polo n. 3 di Valpelline, dell’Ufficio di scrutinio n. 5 del Polo n. 1 di La Salle, dell’Ufficio di scrutinio n. 10 del Polo n. 8 di Aosta (doc. n. 7-12 delle odierne depositanti, già in atti);
4) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente e/o collegato”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di CR CH e di UN VA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. LE PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – Il 28 settembre 2025 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Valle d’Aosta.
Tra le liste ammesse figurava la lista n. 1 – ZA ER e IN (VS), contrassegnata come tale a seguito del sorteggio effettuato dall’Ufficio elettorale regionale in data 29 agosto 2025.
All’interno della lista risultava candidato, in posizione n. 8, l’odierno ricorrente RE MP.
All’esito dello scrutinio del 29 settembre 2025, la lista n. 1 – VS riportava 3.816 voti, che comportavano, in via provvisoria, l’assegnazione di tre seggi consiliari: i) due sulla base del riparto proporzionale tra le liste che avevano superato la soglia di attribuzione; ii) uno sulla base della regola del maggiore resto, pari a 718 voti.
Il ricorrente, RE MP, otteneva 343 preferenze, risultando il terzo candidato più votato della propria lista.
Con verbale recante data 8 ottobre 2025, l’Ufficio elettorale regionale disponeva la revoca del terzo seggio assegnato ad VS, attribuendolo alla lista n. 2 – UN VA, a seguito di un riconteggio di quattro voti che innalzava il resto di quest’ultima da 716 a 720 voti, superando così il resto di VS (cfr. pag. 10 del verbale dell’Ufficio elettorale regionale per l’assegnazione dei seggi e per la proclamazione degli eletti, costituente il documento n. 2 della parte ricorrente).
In data 10 ottobre 2025, i delegati della lista n. 1 – VS presentavano la richiesta di accesso agli atti delle operazioni di scrutinio al Segretariato generale del Consiglio regionale e, tre giorni dopo, un’analoga istanza ai Segretari comunali degli otto Comuni sedi di polo.
L’esame della documentazione rivelava l’esistenza, presso l’Ufficio di scrutinio n. 21 del Polo n. 8 di Aosta, di due schede dichiarate nulle, entrambe recanti la croce sul contrassegno della lista n. 1 – VS: in una scheda era indicato il nominativo BE A” e nell’altra, “D SA / ED.
In particolare, nell’estratto del verbale dell’Ufficio elettorale regionale (Mod. n. 47/ER) si legge testualmente che la prima scheda «presenta una X sul simbolo della lista n. 1 “ZA ER IN” e l’indicazione del n. 1 sulla prima riga e, a stampatello, sulla seconda riga, la dicitura NI FE. In nessuna lista sono presenti candidati con il cognome e nome BE IZ. Stante la potenziale riconoscibilità del voto espresso, questo Ufficio ritiene di dover considerare il voto nullo ai sensi degli artt. 41 e 42 l.r. 3/1993».
La seconda scheda, a sua volta, «presenta una croce sul simbolo della lista n. 1 “ZA ER IN” e l’indicazione del cognome De SA sulla prima riga – corrispondente al cognome della candidata n. 9 della lista VS, De SA NA – e, a stampatello, sulla seconda riga, la dicitura PEDMOTTI. In nessuna lista sono presenti candidati con tale cognome. Stante la potenziale riconoscibilità del voto espresso, questo Ufficio ritiene di dover considerare il voto nullo ai sensi degli artt. 41 e 42 l.r. 3/1993».
A seguito dell’anzidetto accesso agli atti da parte dei ricorrenti, emergeva altresì che negli Uffici di scrutinio n. 5 del Polo n. 1 di La Salle e n. 10 del Polo n. 5 di Saint Vincent i verbali non recavano alcuna motivazione in ordine all’inoppugnabilità dei segni di riconoscimento, in base ai quali, rispettivamente, 1 e 3 voti di lista a favore di VS erano stati annullati.
2. – I ricorrenti RE MP, in quanto candidato ed elettore, ed IO CC, in quanto elettore, hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe (e in particolare l’atto di proclamazione degli eletti del Consiglio regionale della Valle d’Aosta datato 8 ottobre 2025), richiedendo la correzione del risultato elettorale con la proclamazione del ricorrente, RE MP, alla carica di consigliere regionale della Regione autonoma Valle d’Aosta, per i seguenti motivi di diritto, così testualmente rubricati:
I. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 42 della L.R. Valle d’Aosta n. 3/1993. Violazione del principio del favor voti . Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà”; in particolare, i ricorrenti sostengono che l’Ufficio elettorale regionale presso il Tribunale di Aosta avrebbe erroneamente escluso due voti pienamente validi attribuibili alla lista n. 1 – ZA ER e IN (VS); i ricorrenti evidenziano che le due schede contengono, nello spazio riservato alle preferenze, nomi di persone effettivamente candidate nella lista VS alle concomitanti elezioni comunali di Aosta, in un caso (“D SA”) coincidente persino con quello di una candidata anche alle elezioni regionali; in definitiva, ad avviso dei ricorrenti, entrambe le schede esprimono un voto di lista univoco e coerente in favore di VS e l’indicazione di nominativi “fuori lista” non può, in alcun modo, essere trasformato da errore innocuo in “segno di riconoscimento”, in quanto, da un lato, BE A” corrisponde a EI BE SA, candidata in posizione n. 1 della lista VS alle elezioni comunali di Aosta e dall’altro “D SA” è NA De SA, candidata sia alle regionali (n. 9) sia alle comunali (n. 6), mentre “ED corrisponderebbe alla candidatura di AR NN TT nella lista VS alle concomitanti elezioni comunali di Aosta (cfr. documento n. 9 di parte ricorrente);
II. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 42, co. 1 lett. a) L.R. Valle d’Aosta n. 3/1993. Violazione dell’art. 48 Cost. Erronea qualificazione dei segni di riconoscimento. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti”; i ricorrenti osservano che il principio del favor voti impone di conservare il voto ogni volta che la volontà dell’elettore sia chiaramente individuabile, mentre l’art. 42, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 3/1993 dispone che il voto è nullo solo se la scheda “presenta segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto”; tuttavia, l’Ufficio elettorale regionale avrebbe impropriamente interpretato tale criterio, qualificando come “segno di riconoscimento potenziale” un’irregolarità meramente formale e dunque trasformando un errore materiale in un vizio insanabile, in violazione del dato normativo e della sua ratio , tenuto conto che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, possono essere ritenuti segni di riconoscimento solo quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale;
III. “Violazione del principio di coerenza nell’applicazione dei criteri di valutazione. Eccesso di potere per manifesta illogicità, contraddittorietà e disparità di trattamento”; i deducenti, dopo aver rimarcato che la legittimità delle operazioni elettorali presuppone che schede identiche siano trattate in modo identico e che gli organi di verifica operino secondo criteri omogenei, evidenziano che dai verbali degli Uffici di scrutinio emerge che voti recanti preferenze a candidati alle elezioni comunali sono stati considerati validi per la lista, in rigorosa applicazione del principio del favor voti , così come indicato a pagg. 21-22 delle “Istruzioni per gli Uffici di scrutinio” diramate dalla Presidenza della Regione; è infatti documentato che, laddove sia stato espresso il voto di preferenza a favore di candidati alle concomitanti elezioni comunali, siano stati annullati i soli voti di preferenza, salvaguardando il voto di lista (cfr., a titolo esemplificativo, verbale delle operazioni relative all’Ufficio di scrutinio n. 16 del Polo n. 8 di Aosta, documento n. 17 di parte ricorrente, pagina 17); sicché l’Ufficio avrebbe applicato criteri difformi e contraddittori, annullando due schede perfettamente analoghe a quelle altrove ritenute valide, in aperta violazione del principio di parità di trattamento e uniformità dell’azione amministrativa;
IV. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 42 e dell’art. 49 della L.R. Valle d’Aosta n. 3/1993. Violazione del principio del favor voti da parte dell’Ufficio elettorale regionale. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta”; gli istanti lamentano che l’Ufficio elettorale regionale, sollecitato a un nuovo esame in autotutela, avrebbe confermato con proprio verbale del 24 ottobre 2025 gli errori manifesti della propria precedente decisione di cui al verbale Mod. n. 47 ER, senza alcuna motivazione autonoma e in contrasto con la propria funzione di garanzia della regolarità complessiva delle operazioni di scrutinio;
V. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 49 L.R. Valle d’Aosta n. 3/1993 da parte degli uffici di scrutinio n. 10 del Polo di Saint Vincent e n. 5 del Polo di La Salle, nonché da parte dell’Ufficio elettorale regionale. Violazione dell’art. 48 Cost. Difetto assoluto di motivazione”; i ricorrenti deducono che dai verbali dell’Ufficio di scrutinio n. 10 del Polo n. 5 di Saint Vincent e dell’Ufficio di scrutinio n. 5 del Polo n. 1 di La Salle risulta l’annullamento, rispettivamente, di tre e uno voti di lista attribuibili alla lista n. 1 – ZA ER e IN (VS), con la generica indicazione che le relative schede “presentano scritture e segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto” ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 3/1993, senza alcuna specificazione dei presupposti di fatto che avrebbero giustificato l’applicazione di tale norma; i ricorrenti hanno chiesto pertanto di accogliere il ricorso e quindi di annullare e di dichiarare illegittimo, in parte qua , il verbale dell’Ufficio elettorale regionale datato 8 ottobre 2025, anche nella parte in cui non ha tenuto conto della necessità di riesaminare i voti di lista nulli che recavano l’annullamento del voto in favore della lista VS senza motivare sull’inoppugnabilità del segno di riconoscimento.
3. – I ricorrenti hanno depositato l’atto introduttivo del giudizio in data 3 novembre 2025 e, a seguito del decreto presidenziale n. 7 del 10 novembre 2025 con il quale è stata fissata l’udienza pubblica, lo hanno notificato unitamente al predetto decreto in data 15 novembre sia alla Regione autonoma Valle d’Aosta sia alla controinteressata CR CH; in data 17 novembre 2025 il ricorso è stato notificato anche all’UN VA.
Le controinteressate CR CH e UN VA si sono costituite in giudizio in data 26 novembre 2025, affidando le proprie difese alla memoria depositata in data 28 novembre 2025.
4. – Il giorno 5 dicembre 2025 le controinteressate hanno notificato un ricorso incidentale, per l’ipotesi di ritenuta fondatezza del ricorso principale, per i seguenti motivi di diritto, così testualmente rubricati:
I. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 42, L.R. Valle d’Aosta n. 3/1993. Violazione del principio del favor voti . Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Inammissibilità dei motivi del ricorso principale rubricati sub 1., 2., 3. e 4. per difetto di interesse”; innanzitutto, ad avviso delle ricorrenti incidentali, l’Ufficio elettorale regionale, chiamato al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati nell’Ufficio di scrutinio n. 3 del Polo n. 8 del Comune di Aosta, ha deciso illegittimamente di non assegnare un voto alla lista dell’UN VA poiché espresso all’interno di una «scheda [che] presenta alla prima riga di fianco al riquadro del simbolo della lista N. 2 “UN Valdotaine” la seguente dicitura “voto”», in ragione del fatto che la dicitura “voto” non configurerebbe un “segno di riconoscimento”; inoltre, l’Ufficio elettorale regionale ha deciso illegittimamente di non assegnare un voto alla lista dell’UN VA in quanto espresso all’interno di una «scheda [che] presenta in corrispondenza del riquadro della lista N. 2 “UN Valdotaine” una X sul simbolo/contrassegno e alla prima riga di fianco al riquadro del simbolo il numero “4”. In corrispondenza del riquadro della lista N. 5 “Fratelli d’Italia”, presenta una X e sopra il simbolo/contrassegno la seguente dicitura “NO”», benché emerga inequivocabilmente che la dicitura “NO” apposta sul simbolo della lista n. 5 “Fratelli d’Italia”, pur contrassegnato con una X, miri a correggere un errore materiale di voto in cui sarebbe incorso l’elettore;
II. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 e 49, L.R. Valle d’Aosta n. 3/1993. Violazione dell’art. 48 Cost. Difetto assoluto di motivazione. Inammissibilità del motivo del ricorso principale rubricato sub 5 nonché dell’intero ricorso principale per difetto di interesse”; posto che nel quinto motivo del ricorso principale i signori MP e CC osservano che quattro voti di lista sono stati dichiarati nulli per la lista di VS senza alcuna specificazione in ordine ai presupposti di fatto che avrebbero giustificato l’applicazione dell’art. 42, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 3/1993, le ricorrenti incidentali lamentano che è stato identico il trattamento riservato ai tredici voti dichiarati nulli per l’UN VA rispetto a quello assegnato ai quattro voti dichiarati nulli per la lista di VS; le interessate osservano infine che, qualora il giudice ritenga accoglibili entrambi i motivi (cioè il quinto motivo del ricorso principale e il secondo motivo di quello incidentale), difetterebbe in capo ai ricorrenti principali l’interesse non solo al loro quinto motivo, ma anche ai loro precedenti quattro motivi, cioè all’intero ricorso.
5. – Con la comparsa del 19 dicembre 2025, i ricorrenti principali, oltre a svolgere difese in ordine al merito delle censure introdotte dalle ricorrenti incidentali, eccepiscono in rito che il ricorso incidentale sarebbe irricevibile, in quanto depositato oltre il termine perentorio di 15 giorni dalla notificazione del ricorso principale, che l’art. 130, comma 5, del codice del processo amministrativo pone quale limite temporale ineludibile rispetto all’esercizio delle impugnazioni incidentali nel giudizio elettorale; in particolare, il ricorso principale è stato notificato alle parti intimate in data 15 e 17 novembre 2025; le stesse si sono costituite in giudizio il 26 novembre 2025; il ricorso incidentale è stato, invece, notificato soltanto il 5 dicembre 2025, quando il termine perentorio di 15 giorni risultava ormai spirato rispettivamente da 5 e 3 giorni.
I ricorrenti principali hanno successivamente ribadito le proprie difese.
6. – All’odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
DIRITTO
7. – Deve essere previamente scrutinato nel merito il ricorso principale.
I primi quattro motivi di ricorso, diretti a contestare la nullità delle due schede recanti voto per la lista n. 1 – VS, stante la reciproca connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
Tali motivi meritano di essere condivisi per le ragioni appresso indicate.
7.1 - Giova preliminarmente ricordare che “la giurisprudenza ha da tempo chiarito che «l’attuale disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale del favore per la validità del voto, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido ‘ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell’elettore’, dovendo salvaguardarsi la volontà del cittadino elettore ogni qualvolta le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha espresso il voto, tenendo conto dell’esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l’espressione del voto: le ipotesi di nullità del voto sono configurabili come eccezione al principio della sua salvaguardia e devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione» (Cons. Stato, sez. V, 19 novembre 2009, n. 7241; id., 18 novembre 2011, n. 6070; 9 luglio 2012, n. 3992; 7 gennaio 2013, n. 12; 29 novembre 2013, n. 5720; sez. V, 7 luglio 2015, n. 3368). La regola della nullità del voto inficiato da segno di riconoscimento integra, cioè, sostanzialmente, un limite legale al principio del favor voti . Invero, l’espressione «in modo inoppugnabile», utilizzata al riguardo dal legislatore, non può essere intesa in senso letterale, come se fosse volta a esigere un’effettiva certezza della volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio voto, poiché una simile inoppugnabilità si avrebbe solo nel caso, di interesse meramente scolastico, che l’elettore sottoscriva il voto dato con il proprio nome e cognome. L’elemento della riconoscibilità, dunque, «deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l’anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato» (cfr. Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2016, n. 142), di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento «solo quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale (…)»” (in questi termini, Cons. Stato, Sez. II, 3 novembre 2022, n. 9636 e Cons. Stato, Sez. II, 24 gennaio 2025, n. 552).
7.2 - Tracciate tali coordinate ermeneutiche, occorre esaminare la descrizione delle due schede nulle, come riportata negli estratti del verbale dell’Ufficio elettorale regionale (Mod. n. 47/ER). Con riferimento alla prima scheda si legge che la stessa «presenta una X sul simbolo della lista n. 1 “ZA ER IN” e l’indicazione del n. 1 sulla prima riga e, a stampatello, sulla seconda riga, la dicitura NI FE. In nessuna lista sono presenti candidati con il cognome e nome BE IZ. Stante la potenziale riconoscibilità del voto espresso, questo Ufficio ritiene di dover considerare il voto nullo ai sensi degli artt. 41 e 42 l.r. 3/1993». Con riferimento alla seconda scheda, si evidenzia che la medesima «presenta una croce sul simbolo della lista n. 1 “ZA ER IN” e l’indicazione del cognome De SA sulla prima riga – corrispondente al cognome della candidata n. 9 della lista VS, De SA NA – e, a stampatello, sulla seconda riga, la dicitura PEDMOTTI. In nessuna lista sono presenti candidati con tale cognome. Stante la potenziale riconoscibilità del voto espresso, questo Ufficio ritiene di dover considerare il voto nullo ai sensi degli artt. 41 e 42 l.r. 3/1993».
7.3 - Quanto alla prima scheda, il Collegio osserva innanzitutto che l’indicazione del n. 1 sulla prima riga non costituisce alcuna anomalia, atteso che l’art. 35, comma 3, della legge regionale 12 gennaio 1993 n. 3 stabilisce espressamente che “La preferenza può essere espressa scrivendo, invece del cognome, il numero arabo corrispondente alla posizione in lista del candidato che si intende votare”. In secondo luogo, la dicitura NI FE, riportata sulla seconda riga, non costituisce indice di potenziale riconoscibilità del voto espresso, in quanto corrisponde a EI BE SA, candidata in posizione n. 1 della lista VS alle concomitanti elezioni comunali di Aosta.
7.4 - Quanto alla seconda scheda, il Collegio osserva che l’indicazione del cognome De SA sulla prima riga corrisponde al cognome della candidata della lista VS, De SA NA, tanto alle elezioni regionali quanto alle elezioni comunali, mentre la dicitura “ED, presente nella seconda riga, ben può corrispondere, depurata dal refuso (stante l’irrilevanza di errori ortografici o deformazioni del tratto grafico), a AR NN TT candidata nella lista VS alle concomitanti elezioni comunali di Aosta.
7.5 - In base a un costante orientamento giurisprudenziale, qualora l’elettore, anziché indicare il nominativo di un candidato alle elezioni comunali, abbia “indicato pur sempre il nominativo di un candidato, ma presentatosi alle contestuali elezioni provinciali, deve ritenersi, in un caso siffatto, che l’erronea indicazione nominativa sia solo il frutto di un’involontaria confusione e non, invece, segno volontario di riconoscimento della scheda, potendo trovare logica applicazione, in via analogica, il principio di salvezza riconducibile al citato art. 57, comma settimo, del T.U. n. 570/1960; sicché l’espressione erronea della preferenza in questione non può ritenersi motivo di annullamento della scheda” (Cons. Stato, Sez. V, 3 febbraio 2006, n. 459; Cons. Stato, Sez. V, 3 agosto 2011, n. 4607; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 25 novembre 2010, n. 4170; T.A.R. Calabria, Sez. II, 15 aprile 2011, n. 524; T.A.R. Puglia, Sez. I, 1° aprile 2015, n. 522).
L’indicazione, nello spazio riservato all’espressione delle preferenze, di nominativi effettivamente appartenenti a una lista recante il medesimo contrassegno (ZA ER e IN), ma riferiti a candidati delle contestuali elezioni comunali, trova una spiegazione logica e ragionevole nella confusione determinata dal contesto di election day . Tali indicazioni non sono estranee alla scelta elettorale per VS, che anzi appare espressa in modo univoco e coerente. Del resto, in diversi Uffici di scrutinio della Regione, schede recanti preferenze “illeggibili”, “incomprensibili” o riferite a candidati appartenenti ad altre liste sono state computate come voti validi di lista, in applicazione del principio generale del favor voti e delle “Istruzioni per gli Uffici di scrutinio” della Presidenza della Regione, ove a pagina 22 si legge che “pur essendo possibile esprimere i voti di preferenza con i numeri arabi, se gli elettori esprimono tali voti scrivendo il cognome o il cognome e il nome del candidato preferito, occorre dare la più ampia applicazione al principio in base al quale deve essere ammessa la validità del voto ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell’elettore: ciò comporta che deve essere ritenuto valido il voto di preferenza anche se espresso con errori ortografici che non impediscono comunque di individuare il candidato prescelto”. A mero titolo esemplificativo, nell’Ufficio di scrutinio n. 16 del Polo n. 8 di Aosta, preferenze rivolte a candidati delle comunali (es. IR) o di altra lista (es. Manfrin, candidato lista n. 7, croce su lista n. 5; cfr. art. 35, comma 6, L.R. n. 3/1993) sono state annullate, ma il voto di lista è stato confermato (cfr. pag. 17 del documento n. 17 depositato dai ricorrenti principali). Le rappresentanti della lista VS, SA IR (al tavolo di spoglio delle schede di cui all’Ufficio di scrutinio n. 16 del Polo n. 8 di Aosta) e LA GN (al tavolo di spoglio delle schede di cui agli Uffici di Scrutinio 10 e 12 del Polo n. 8 di Aosta) hanno confermato tali circostanze con dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio (cfr. documenti versati in atti dai ricorrenti in data 8 gennaio 2026).
7.6 - Per quanto precede, a seguito dell’accoglimento dei primi quattro motivi di ricorso, devono essere assegnati ulteriori due voti alla lista VS, non essendo possibile ritenere che le due schede de quibus rechino scritte o segni estranei o eccedenti alle esigenze di espressione del voto e che non trovino ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l’elettore ha inteso esprimere il voto stesso. Ne consegue che il resto di VS passa da 718 a 720 voti validi, eguagliando, allo stato, il resto di UN VA.
7.7 - Il quinto motivo di ricorso è invece privo di pregio.
Con riguardo alle quattro schede non assegnate perché contenenti segni di riconoscimento, nei verbali dell’Ufficio di scrutinio n. 10 del Polo n. 5 di Saint Vincent e dell’Ufficio di scrutinio n. 5 del Polo n. 1 di La Salle è stata omessa un’analitica motivazione sulla decisione di nullità del voto di lista.
In proposito è sufficiente osservare che, per principio consolidato in tema di procedimento elettorale, i verbali di sezione non devono contenere i motivi di annullamento delle singole schede (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2013 n. 4474; T.A.R. Campania, Sez. II, 21 dicembre 2020, n. 6329 e n. 6330). Nel giudizio elettorale il principio della specificità dei motivi di censura e dell’onere della prova è, come noto, da considerarsi attenuato, pur richiedendosi sempre, ai fini dell’ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l’atto introduttivo indichi la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le medesime (Cons. Stato, Adunanza plenaria, 8 ottobre 2014, n. 32); inoltre detti vizi devono essere dedotti non in termini astratti, ma con riferimento a fattispecie concrete, onde evitare inammissibili azioni volte al mero riesame delle operazioni svolte, ovvero meramente esplorative (Cons. Stato, Sez. III, 2 novembre 2019, n. 7485). Di conseguenza, è da escludere che il ricorso elettorale possa limitarsi alla formulazione di censure generiche, ipotetiche e sfornite di qualsiasi principio di prova, volte ad ottenere, tramite l’attività istruttoria del giudice, il riesame delle operazioni di scrutinio e l’eventuale correzione dei risultati elettorali (Cons. Stato, Sez. V, 24 luglio 2014, n. 3931).
8. – Essendo fondato il ricorso principale, deve, quindi, procedersi all’esame del ricorso incidentale.
8.1 - Orbene, occorre precisare che l’infondatezza del ricorso incidentale consente di prescindere dall’eccezione di irricevibilità del ricorso incidentale articolata dai ricorrenti principali, pur osservando al contempo che, secondo l’orientamento prevalente sia sotto il vigore dell’art. 83/11, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 marzo 1997, n. 247; Cons. Stato, Sez. V, 5 maggio 1999, n. 519; Cons. Stato, Sez. V, 10 marzo 1999, n. 251; Cons. Stato, Sez. V, 16 giugno 1998, n. 885; Cons. Stato, Sez. V, 11 luglio 2002, n. 3924; Cons. Stato, Sez. V, 22 maggio 2006, n. 2971) sia con l’avvento del codice del processo amministrativo (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, 19 gennaio 2015, n. 19; Cons. Stato, Sez. V, 19 maggio 2016, n. 2087; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 9 ottobre 2010, n. 3728; T.A.R. Basilicata, Sez. I, 18 aprile 2014, n. 259), il termine “controdeduzioni”, di cui oggi all’art. 130, comma 5, del codice, è suscettibile di ricomprendere anche lo strumento del ricorso incidentale, senza la necessità di ricorrere a interpretazioni analogiche, sicché il ricorso incidentale dovrebbe essere notificato e depositato nel termine di quindici giorni decorrente dal momento in cui il ricorso introduttivo è stato notificato.
8.2 - Con il primo motivo le controinteressate contestano innanzitutto la mancata assegnazione di un voto di lista che presenta le seguenti caratteristiche: sul simbolo di UN VA non è apposto alcun contrassegno; inoltre, di fianco al riquadro del simbolo della lista compare la scritta “voto” (cfr. pagg. 4 e 7 dell’estratto del verbale dell’Ufficio elettorale regionale relativo alle operazioni per il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati nell’Ufficio di scrutinio n. 3 del Polo n. 8 del Comune di Aosta).
Il Collegio osserva che già in passato la giurisprudenza, in casi analoghi, ha stabilito che la parola “SI” costituisce un segno di riconoscimento in quanto non si accompagna ad alcuna indicazione del voto di lista o di preferenza, né può essere considerata un rafforzativo del voto, non sussistendo alcun voto da rafforzare, in mancanza di alcun segno grafico sugli appositi spazi (Cons. Stato, Sez. V, 21 settembre 2005, n. 4933; Cons. Stato, Sez. V, 28 settembre 2005, n. 5185; Cons. Stato, Sez. V, 27 novembre 2015, n. 5379; T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 15 aprile 2021, n. 543).
In ogni caso, nella vicenda in esame, si tratta di locuzione aggiunta (“voto”) del tutto inutile a esprimere il voto, e anzi più complessa di quella consistente nell’apposizione di un crocesegno sul riquadro prestampato (cfr. art. 34, comma 7, della legge regionale n. 3/1993, a mente del quale “Sono vietati altri segni o indicazioni”).
Il voto in questione, per come espresso, non può che essere nullo, atteso che il principio della salvaguardia della validità del voto di lista o di preferenza contenuto in una scheda, che deve essere ammesso tutte le volte in cui si possa desumere la volontà effettiva dell’elettore (c.d. univocità del voto), trova un limite nel caso di schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Detto in altri termini, l’espressione di voto in esame rappresenta un’ipotesi di allontanamento volontario dalla modalità di voto prescritta, che non si può spiegare ragionevolmente come frutto di un errore materiale (T.A.R. Toscana, Sez. II, 12 dicembre 2019, n. 1692).
8.3 - In secondo luogo, le controinteressate contestano la mancata assegnazione di un voto di lista che presenta le seguenti caratteristiche: la scheda riporta un segno di preferenza sia sulla lista n. 2 sia sulla lista n. 5; in corrispondenza della lista n. 2 è indicato il numero arabo “4”, mentre in corrispondenza della lista n. 5 (Fratelli d’Italia) è presente sopra il contrassegno la dicitura “no” (cfr. pagg. 4 e 7 dell’estratto del verbale dell’Ufficio elettorale regionale relativo alle operazioni per il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati nell’Ufficio di scrutinio n. 8 del Polo n. 8 del Comune di Aosta).
In un caso pressoché identico a quello in esame, la giurisprudenza (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 16 dicembre 1999, n. 888) ha chiarito che “l’apposizione della scritta “NO” a fianco della lista “Socialisti democratici italiani” non può non costituire un chiaro segno di riconoscimento, tale da far ritenere che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto”. Allo stesso modo, ancora di recente, la giurisprudenza (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 15 aprile 2021, n. 543) ha stabilito che “l’apposizione della scritta “NO” (…) nulla ha a che vedere (sicché si appalesa quale segno di riconoscimento)” con l’espressione del suffragio che, invece, deve essere espresso “tracciando un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto”. Peraltro, anche il Consiglio di Stato ha mostrato di condividere tale orientamento in un altro caso perfettamente sovrapponibile: “Nella scheda di che trattasi, risultano sbarrati i simboli di due diverse formazioni politiche in gara, una delle quali con apposto un “NO” e un’altra con il voto di lista corredato con cognome e nome per esteso [di una candidata]”. Da ciò il Collegio trae la conseguenza per cui, “date le modalità di apposizione sulla scheda dei segni grafici, la stessa non si sottrae alla nullità perché riconoscibile, in quanto la sua singolarità palesa specifici segni di riconoscimento della persona dell’elettore” (Cons. Stato, Sez. V, 13 novembre 2009, n. 7104, cui aderisce T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 14 novembre 2018, n. 1065).
Nel caso in cui il crocesegno sia stato apposto sul riquadro relativo a due liste differenti e a fianco di una delle due compaia la dicitura “SI”, la giurisprudenza “ha rilevato che nella scheda all’esame l’apposizione del segno “SI” a fianco del riquadro della lista sia indicativa di un ripensamento dell’elettore, espresso in maniera tale da integrare un segno di riconoscimento e un’insanabile violazione della modalità di voto prescritta, posto che l’elettore, nel caso di errore materiale come quello in ispecie, aveva l’obbligo di rivolgersi all’ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare l’errore ed apporre un’indicazione chiara e valida di voto (Cons. Stato, Sez. III, 27 luglio 2020, n. 4780).
Anche l’apposizione della dicitura “sbagliato” sulla scheda recante la preferenza non può “non indurre il seggio elettorale a dichiarare la nullità del relativo voto, chiaramente riconoscibile ed inficiato da intrinseca contraddittorietà ed incertezza, avendo l’elettore nello specifico provveduto a barrare entrambi i simboli di lista (cfr., per un caso analogo, Consiglio di Stato, Sez. III, 27 luglio 2020 n. 4780)” (T.A.R. Campania, Sez. II, 21 dicembre 2020, n. 6330; Cons. Stato, Sez. II, 19 luglio 2021, n. 5428).
Più in generale, in base a una giurisprudenza ormai costante del Consiglio di Stato, nel caso di errore materiale nell’espressione del voto “è fatto obbligo all’elettore di rivolgersi all’ufficio elettorale e chiedere la sostituzione della scheda al fine di eliminare l’errore ed apporre un’indicazione chiara e valida di voto” (cfr., altresì, art. 33, comma 4, della L.R. n. 3/1993), atteso che, invece, “la cancellazione della preferenza già espressa, sebbene sostituita dall’indicazione corretta del nome del candidato prescelto, costituisce chiaro segno di riconoscimento non solo sotto il profilo oggettivo-fattuale, ma anche sotto l’aspetto soggettivo-psicologico, essendo la condotta dell’elettore lesiva del dovere comportamentale sopra indicato” (da ultimo cfr. Cons. Stato, Sez. II, 18 giugno 2024, n. 5460; cfr. altresì T.A.R. Toscana, Sez. II, 11 dicembre 2024, n. 1459).
8.4 - Con riferimento al secondo motivo di impugnazione, con cui le ricorrenti incidentali contestano la mancata assegnazione di tredici voti dichiarati nulli ( rectius , undici, poiché le controinteressate conteggiano per due volte i due voti annullati nell’Ufficio di Scrutinio 5 al Polo n. 1 di La Salle), valgono le stesse osservazioni già svolte con riferimento all’esame del quinto motivo di ricorso principale. La censura risulta inammissibile e infondata per l’assoluta genericità della pretesa delle controinteressate di vedersi assegnate le schede dichiarate nulle nelle varie sezioni senza l’individuazione delle singole schede contestate né delle ragioni di tale pretesa.
9. – In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto nei sensi e per gli effetti di cui in narrativa, mentre il ricorso incidentale deve essere respinto in quanto infondato.
Di conseguenza, va disposta la correzione degli atti gravati con conseguente proclamazione alla carica di consigliere regionale del candidato sig. RE MP, collegato alla lista n. 1 “ZA ER e IN”, con un resto pari a 720 validi, in luogo della candidata CR CH, collegata alla lista n. 2 “UN VA”, con un resto pari a 720 validi, in ragione di quanto previsto dall’art. 50, comma 7, della legge regionale n. 3/1993, a mente del quale “In caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale”.
10. – Attesa la peculiarità fattuale e giuridica della fattispecie esaminata, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d’Aosta, definitivamente pronunciando sui ricorsi principale e incidentale, come in epigrafe proposti, così dispone:
- respinge il ricorso incidentale;
- accoglie il ricorso principale e, per l’effetto annulla, in parte qua e nei limiti dell’interesse, gli esiti della consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione autonoma Valle d’Aosta, con conseguente correzione dei risultati elettorali nei sensi indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
US MO, Presidente
Daniele Busico, Primo Referendario
LE PP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE PP | US MO |
IL SEGRETARIO