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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/06/2025, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE -
nel procedimento iscritto al n. R.G. 9604/2023 promosso con ricorso depositato da
Parte_1
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a [...]
Georgia n.667;
Parte_2
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...]
Georgia n. 855;
Parte_3
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._3
(Brasile) via Georgia n.855
Parte_4
(C.F. ) nata a [...] l'[...] e residente a [...]C.F._4
(Brasile) via Georgia n. 855;
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a [...]CP_1 C.F._5
(Brasile) alla via Daniel Kidder n.182;
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_5 C.F._6 residente a [...];
(C.F. ) nata a [...] il [...] e CP_2 C.F._7 residente a [...];
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_6 C.F._8
Andrè (Brasile) in via Jamaica 336b2;
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...], in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale – unitamente alla
Signora – sui figli minori: Persona_1 (C.F. ) nato a [...] il [...] e ivi residente Controparte_4 C.F._10 alla via Estevão Baião n. 520, nonché su:
(C.F. ) nata a [...] il [...] e ivi residente Controparte_5 C.F._11 alla via Estevão Baião n. 520;
ricorrenti
tutti con il patrocinio degli Avvocati Andrea Secchi e Marco Rossi del Foro di Milano
contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_6
contumace resistente
nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Interventore ex lege
In punto: diritti di cittadinanza
Il Giudice monocratico, dott.ssa Sabina Rubini, a seguito della rimessione in istruttoria e all'esito della discussione all'udienza a trattazione scritta del 14 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex 281 decies bis c.p.c., depositato in data 6 luglio 2023, i ricorrenti, cittadini brasiliani, nati a residenti in [...], hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti, in linea retta, di , cittadino italiano nato a [...] il 15 marzo Controparte_7
1852, figlio di e . I ricorrenti, ad integrazione della domanda, esponevano che Per_2 Persona_3
l'avo emigrava in Brasile ove si univa in matrimonio nell'anno 1889 con , con la quale Controparte_8 generava il figlio , nato il [...]; deducevano inoltre che Persona_4 Persona_5
si univa in matrimonio nel 1935 con e che da tale unione nasceva la figlia, odierna
[...] Persona_6 richiedente, , la quale si sposava con con generando quattro figli, Parte_1 CP_9 gli odierni richiedenti: (nato nel 1967, (nata nel 1970), (nato nel Parte_2 CP_1 Parte_6
1973) e (nato nel 1975), i quali a loro svolta si sono sposati e hanno avuto figli proseguendo CP_3 nella linea di discendenza specificata nel ricorso.
Deducevano, infine, i ricorrenti che decedeva in Brasile senza mai acquisire la cittadinanza Controparte_7 brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti. I ricorrenti hanno adito il Tribunale adducendo di avere adito il Tribunale di Venezia non avendo avuto alcun riscontro alla richiesta di appuntamento, inviata al di San Paolo, per iniziare il procedimento di riconoscimento della Parte_7 cittadinanza.
Il resistente, regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito e va dichiarato contumace. CP_6 Gli atti sono stati comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...], da cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione, che all'art. 1 stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del
1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, a prescindere dal luogo di nascita, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, intendendo garantire ai figli dei nostri emigrati il mantenimento del legame con il Paese di origine degli ascendenti, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza. Si ricorda, peraltro, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce n. 30/1983 e n. 151/1975, che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero anche prima dell'entrata in vigore dell'attuale normativa.
Alla luce della citata normativa, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare, con i certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...] ed emigrato all'estero, fino al richiedente. A tal riguardo si evidenzia che i ricorrenti hanno prodotto come doc.
1 il certificato di battesimo di , che può sostituire la “certificazione” di nascita risultante dai Controparte_7 registri di stato civile per le nascite che hanno avuto luogo prima dell'attivazione del servizio di stato civile
“comunale”, divenuta obbligatoria nel 1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'avo nato nel
1851. Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza corrisponde a quella rappresentata nel ricorso.
Si osserva che l'avo, nel caso di specie, è nato prima della unificazione del Regno D'Italia, ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i
“regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del
Codice Civile del 1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n. 271/1907, in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento è all'ottobre 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, non vi è dubbio che abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'annessione del Veneto al Regno Controparte_7
d'Italia, essendo deceduto successivamente all'anno 1866.
Risulta, inoltre, dal certificato negativo di naturalizzazione in atti che è deceduto senza Controparte_7 acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana, avendola, quindi, trasmessa iure sanguinis al figlio , che l'ha a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, senza Persona_5 soluzione di continuità fino agli odierni ricorrenti, secondo la linea di discendenza indicata nel ricorso, anche se i medesimi hanno acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria del fatto di essere nati in un paese che applica il principio dello ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass. 25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne CP_6 abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Sul punto si ricorda che i più recenti arresti giurisprudenziali, tra i quali le pronunce gemelle della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 25317 e 2318 del 2022, hanno ribadito l'inapplicabilità del Decreto n. 58 A emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, sulla scorta del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine, ricordando che il diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, non può mai perdersi, in ossequio alla libertà individuale, per rinunzia tacita ma solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita, che non risulta nel caso in esame, come peraltro confermato dal certificato negativo di naturalizzazione.
Si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione e, conseguentemente, i ricorrenti avrebbero potuto rivolgersi al competente per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana. Si Parte_7 rileva, peraltro, che è fatto notorio che tutti i talia in Brasile versino da anni in uno stato di Parte_8 paralisi, che comporta una prospettiva di attesa per il primo esame della domanda di oltre dieci anni.
Quanto precede, a prescindere dal fatto che l'Autorità Consolare potrebbe anche ritenere di non poter evadere richieste di riconoscimento della cittadinanza con avo nato prima dell'unificazione del Regno
d'Italia, va comunque sottolineato che il decorso di un lasso temporale irragionevole, quale quello che si incontra in sede consolare comporta, fatto ormai notorio, comporta senza dubbio una lesione dell'interesse stesso ed equivale ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, deve essere accolta la domanda, dichiarando i ricorrenti indicati in epigrafe cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_6 conseguenti. Sussistono validi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, considerata la mancata costituzione del e la non opposizione del P.M. e tenuto conto che l'enorme quantità Controparte_6 di domande presentata presso i competenti consolati giustifica la mancata evasione delle domande in tempi normali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti, come sopra indicati, sono cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal comune avo , cittadino Controparte_7 italiano.
- Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_6 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Venezia il 4 giugno 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini