TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 05/06/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 567/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 567/2025 promossa da: (C.F. ) in proprio, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Padova, P.tta Modin n. 12 RICORRENTE contro (C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sita in Venezia, Piazza San Marco n. 63 RESISTENTE CONTUMACE CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da udienza del 29 maggio 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 170 del d.p.r. 115/2002 e art. 15 del d.lgs. 150/2011, l'avv. agiva al fine Parte_1 di ottenere la riforma del decreto di liquidazione emesso nei propri confronti dal Tribunale di Padova nel procedimento di separazione giudiziale R.G. 3394/2024 in data 21.01.2025 e notificatole a mezzo pec in data 24.01.2025, chiedendo la liquidazione dell'ulteriore somma di euro 1.045,00, oltre rimborso spese generali, CPA e Iva, ad integrazione dell'importo «di euro 726,50, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e altri oneri, se dovuti» già liquidato nel suddetto decreto.
1 A sostegno della propria richiesta, la ricorrente allegava:
- di aver prestato attività difensiva in favore di
, ammessa al patrocinio a spese dello Controparte_2 Stato con delibera dell'Ordine degli Avvocati di Padova dell'8 luglio 2024, nella procedura di separazione giudiziale nei confronti del marito Parte_2
- che la sig.ra aveva depositato, in Controparte_2 data 30.08.2024, istanza di rinuncia agli atti del giudizio per sopravvenuta conciliazione con il marito, a seguito della notifica al medesimo del ricorso per separazione giudiziale;
- che, pertanto, con provvedimento del 5 settembre 2024, il Giudice aveva dichiarato l'estinzione del giudizio;
- di aver depositato, in data 5 settembre 2024, istanza di liquidazione in materia di patrocinio a spese dello Stato, chiedendo che fossero liquidati in suo favore i compensi relativi alle sole fasi di studio e introduttiva del giudizio, secondo i valori medi e in applicazione dei parametri vigenti ai sensi del D.M. n. 55/2014 e del D.M. n. 147/2022 (recante modifiche al precedente), per un totale di euro 3.543,00, oltre accessori di legge, specificando, altresì, la riduzione al 50%, trattandosi di gratuito patrocinio, per un totale, quindi, di euro 1.771,50, oltre rimborso spese generali, CPA e Iva;
- di essersi vista notificare, in data 24.01.2025, il decreto con cui era stata liquidata in suo favore la complessiva somma di euro «726,50, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e altri oneri, se dovuti»;
- che, nel liquidare il compenso, il Giudice precisava che avrebbero dovuto essere liquidate solamente le fasi di studio e introduttiva, non spiegando, tuttavia, i motivi della riduzione del compenso rispetto a quanto richiesto dalla ricorrente nella propria nota spese in applicazione dei parametri vigenti.
2. Il resistente non si costituiva in giudizio. CP_1
3. La causa veniva quindi ritenuta matura per la decisione.
• 4. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del il quale, pur ritualmente Controparte_1 evocato in giudizio, non si è costituito.
5. Nel merito, il ricorso può essere accolto nei limiti che seguono.
6. L'Avv. ha adito il presente Tribunale al Parte_1 fine di ottenere la riforma del decreto ai sensi del quale le era stata liquidata per compensi la somma complessiva pari ad euro «726,50, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e altri oneri, se dovuti».
2 La ricorrente ha affermato che il compenso le è stato liquidato senza specificare i parametri di riferimento né il motivo della riduzione rispetto a quanto richiesto nell'istanza di liquidazione delle competenze professionali e nella nota spese depositate (cfr. docc. 6 e 7 allegati al ricorso).
7. Nel caso di specie, la ricorrente ha fornito adeguata prova dell'attività difensiva svolta relativamente alle fasi di studio e introduttiva, avendo depositato il ricorso per separazione giudiziale (cfr. doc. 3 allegato al ricorso) e l'istanza di rinuncia agli atti del giudizio (cfr. doc. 4 allegato al ricorso) redatti in qualità di difensore della sig.ra . Controparte_2
8. Non ravvisandosi specifici motivi per discostarsi dai parametri medi del D.M. 55/2014 per la liquidazione del compenso spettante all'avv. in accoglimento del Pt_1 presente ricorso e in riforma del decreto di liquidazione impugnato, va liquidato in favore della ricorrente l'importo complessivo di euro 1.453,00(importo già ridotto del 50%), oltre rimborso spese generali, CPA e Iva, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e della bassa complessità della stessa (scaglione da 26.000,00 a 52.000,00 euro). Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non può invece ritenersi che la causa rivestisse una
“complessità media” tale da ascriverla allo scaglione di valore da 52.000,00 a 260.000,00 euro, dovendo condividersi l'affermazione del primo giudice per cui «trattasi di procedimento in cui non sono state trattate questioni di particolare rilievo». 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del tali spese si Controparte_1 liquidano in dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 (e successive modifiche) attesa la natura della controversia e la non complessità delle questioni trattate, ad esclusione della fase istruttoria, che non vi è stata. Il valore della controversia è determinato secondo il criterio del decisum (art. 5 comma 1 del D.M. citato).
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. ACCOGLIE in parte il ricorso e, per l'effetto, in riforma del decreto opposto, LIQUIDA in favore dell'Avv. per l'attività prestata in favore di Parte_1 [...] il compenso complessivo di euro 1.453,00, CP_2 oltre spese generali pari al 15%, Iva e CPA come per legge.
3 2. CONDANNA parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 70,00 per spese specifiche ed euro 852,00 per compensi, oltre spese generali pari al 15%, oltre Iva e CPA come per legge. Così deciso in Padova, in data 5 giugno 2025 Il Giudice Alberto Stocco
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 567/2025 promossa da: (C.F. ) in proprio, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Padova, P.tta Modin n. 12 RICORRENTE contro (C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, sita in Venezia, Piazza San Marco n. 63 RESISTENTE CONTUMACE CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da udienza del 29 maggio 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 170 del d.p.r. 115/2002 e art. 15 del d.lgs. 150/2011, l'avv. agiva al fine Parte_1 di ottenere la riforma del decreto di liquidazione emesso nei propri confronti dal Tribunale di Padova nel procedimento di separazione giudiziale R.G. 3394/2024 in data 21.01.2025 e notificatole a mezzo pec in data 24.01.2025, chiedendo la liquidazione dell'ulteriore somma di euro 1.045,00, oltre rimborso spese generali, CPA e Iva, ad integrazione dell'importo «di euro 726,50, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e altri oneri, se dovuti» già liquidato nel suddetto decreto.
1 A sostegno della propria richiesta, la ricorrente allegava:
- di aver prestato attività difensiva in favore di
, ammessa al patrocinio a spese dello Controparte_2 Stato con delibera dell'Ordine degli Avvocati di Padova dell'8 luglio 2024, nella procedura di separazione giudiziale nei confronti del marito Parte_2
- che la sig.ra aveva depositato, in Controparte_2 data 30.08.2024, istanza di rinuncia agli atti del giudizio per sopravvenuta conciliazione con il marito, a seguito della notifica al medesimo del ricorso per separazione giudiziale;
- che, pertanto, con provvedimento del 5 settembre 2024, il Giudice aveva dichiarato l'estinzione del giudizio;
- di aver depositato, in data 5 settembre 2024, istanza di liquidazione in materia di patrocinio a spese dello Stato, chiedendo che fossero liquidati in suo favore i compensi relativi alle sole fasi di studio e introduttiva del giudizio, secondo i valori medi e in applicazione dei parametri vigenti ai sensi del D.M. n. 55/2014 e del D.M. n. 147/2022 (recante modifiche al precedente), per un totale di euro 3.543,00, oltre accessori di legge, specificando, altresì, la riduzione al 50%, trattandosi di gratuito patrocinio, per un totale, quindi, di euro 1.771,50, oltre rimborso spese generali, CPA e Iva;
- di essersi vista notificare, in data 24.01.2025, il decreto con cui era stata liquidata in suo favore la complessiva somma di euro «726,50, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e altri oneri, se dovuti»;
- che, nel liquidare il compenso, il Giudice precisava che avrebbero dovuto essere liquidate solamente le fasi di studio e introduttiva, non spiegando, tuttavia, i motivi della riduzione del compenso rispetto a quanto richiesto dalla ricorrente nella propria nota spese in applicazione dei parametri vigenti.
2. Il resistente non si costituiva in giudizio. CP_1
3. La causa veniva quindi ritenuta matura per la decisione.
• 4. Preliminarmente va dichiarata la contumacia del il quale, pur ritualmente Controparte_1 evocato in giudizio, non si è costituito.
5. Nel merito, il ricorso può essere accolto nei limiti che seguono.
6. L'Avv. ha adito il presente Tribunale al Parte_1 fine di ottenere la riforma del decreto ai sensi del quale le era stata liquidata per compensi la somma complessiva pari ad euro «726,50, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e altri oneri, se dovuti».
2 La ricorrente ha affermato che il compenso le è stato liquidato senza specificare i parametri di riferimento né il motivo della riduzione rispetto a quanto richiesto nell'istanza di liquidazione delle competenze professionali e nella nota spese depositate (cfr. docc. 6 e 7 allegati al ricorso).
7. Nel caso di specie, la ricorrente ha fornito adeguata prova dell'attività difensiva svolta relativamente alle fasi di studio e introduttiva, avendo depositato il ricorso per separazione giudiziale (cfr. doc. 3 allegato al ricorso) e l'istanza di rinuncia agli atti del giudizio (cfr. doc. 4 allegato al ricorso) redatti in qualità di difensore della sig.ra . Controparte_2
8. Non ravvisandosi specifici motivi per discostarsi dai parametri medi del D.M. 55/2014 per la liquidazione del compenso spettante all'avv. in accoglimento del Pt_1 presente ricorso e in riforma del decreto di liquidazione impugnato, va liquidato in favore della ricorrente l'importo complessivo di euro 1.453,00(importo già ridotto del 50%), oltre rimborso spese generali, CPA e Iva, tenuto conto del valore indeterminabile della causa e della bassa complessità della stessa (scaglione da 26.000,00 a 52.000,00 euro). Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non può invece ritenersi che la causa rivestisse una
“complessità media” tale da ascriverla allo scaglione di valore da 52.000,00 a 260.000,00 euro, dovendo condividersi l'affermazione del primo giudice per cui «trattasi di procedimento in cui non sono state trattate questioni di particolare rilievo». 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del tali spese si Controparte_1 liquidano in dispositivo secondo i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014 (e successive modifiche) attesa la natura della controversia e la non complessità delle questioni trattate, ad esclusione della fase istruttoria, che non vi è stata. Il valore della controversia è determinato secondo il criterio del decisum (art. 5 comma 1 del D.M. citato).
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. ACCOGLIE in parte il ricorso e, per l'effetto, in riforma del decreto opposto, LIQUIDA in favore dell'Avv. per l'attività prestata in favore di Parte_1 [...] il compenso complessivo di euro 1.453,00, CP_2 oltre spese generali pari al 15%, Iva e CPA come per legge.
3 2. CONDANNA parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 70,00 per spese specifiche ed euro 852,00 per compensi, oltre spese generali pari al 15%, oltre Iva e CPA come per legge. Così deciso in Padova, in data 5 giugno 2025 Il Giudice Alberto Stocco
4